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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NE Di Maio, nella causa iscritta al N. 16336 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CATALANO FABRIZIO e dall'avv. Luana IN
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ADRIANA
NN
- resistente –
Avente ad oggetto: reversibilità figlio inabile
All'esito dell'udienza del 01.12.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta la causa è stata decisa mediante deposito di
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente la pensione di CP_1 reversibilità del de cuius dal 20.03.2018. Persona_1
Condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di CP_1 lite, quantificate in euro 3.500,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Luana
IN e RI LA, antistatari.
Pone altresì a carico dell' le spese di consulenza CP_1 separatamente liquidate.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 11.11.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' premettendo di CP_1 avere presentato in data 20.03.2018 domanda al fine di ottenere la pensione di reversibilità, in quanto figlio maggiorenne inabile del Sig. , deceduto a Palermo Persona_1 il 26.09.2014, già titolare di Pensione S.O. 20093283 e che tale domanda veniva rigettata in quanto doveva essere presentata dalla madre contitolare della pensione. Provvedeva, pertanto, la madre a depositare domanda rigetta perché il figlio dal
1.10.2014 non era inabile.
L' convenuto resisteva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa – disposta CTU – veniva decisa all'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Premesso che la pensione di reversibilità è una prestazione economica di tipo previdenziale erogata dall CP_1 premesso che la domanda va fatta direttamente dal figlio inabile al lavoro purchè convivente;
premesso che veniva effettuata CTU;
letta la relazione di consulenza tecnica;
ritenuto che
essa riconosce che parte ricorrente inabile totale al lavoro con diritto alla pensione di reversibilità al momento della morte del padre (Art. 22, Comma1 L 21(07/1965,n 903); considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
ritenuto che
, in assenza di atti interruttivi, va riconosciuta la reversibilità con decorrenza dal 20.03.2018, in virtù della domanda presentata in data 20.03.2023 nei limiti della prescrizione quinquennale;
ritenuta pertanto la fondatezza della domanda nei termini di cui al dispositivo, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite e la definitiva attribuzione di quelle, già liquidate, di consulenza tecnica, che seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 01.12.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
NE Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NE Di Maio, nella causa iscritta al N. 16336 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CATALANO FABRIZIO e dall'avv. Luana IN
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ADRIANA
NN
- resistente –
Avente ad oggetto: reversibilità figlio inabile
All'esito dell'udienza del 01.12.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta la causa è stata decisa mediante deposito di
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente la pensione di CP_1 reversibilità del de cuius dal 20.03.2018. Persona_1
Condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di CP_1 lite, quantificate in euro 3.500,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Luana
IN e RI LA, antistatari.
Pone altresì a carico dell' le spese di consulenza CP_1 separatamente liquidate.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 11.11.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' premettendo di CP_1 avere presentato in data 20.03.2018 domanda al fine di ottenere la pensione di reversibilità, in quanto figlio maggiorenne inabile del Sig. , deceduto a Palermo Persona_1 il 26.09.2014, già titolare di Pensione S.O. 20093283 e che tale domanda veniva rigettata in quanto doveva essere presentata dalla madre contitolare della pensione. Provvedeva, pertanto, la madre a depositare domanda rigetta perché il figlio dal
1.10.2014 non era inabile.
L' convenuto resisteva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa – disposta CTU – veniva decisa all'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Premesso che la pensione di reversibilità è una prestazione economica di tipo previdenziale erogata dall CP_1 premesso che la domanda va fatta direttamente dal figlio inabile al lavoro purchè convivente;
premesso che veniva effettuata CTU;
letta la relazione di consulenza tecnica;
ritenuto che
essa riconosce che parte ricorrente inabile totale al lavoro con diritto alla pensione di reversibilità al momento della morte del padre (Art. 22, Comma1 L 21(07/1965,n 903); considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
ritenuto che
, in assenza di atti interruttivi, va riconosciuta la reversibilità con decorrenza dal 20.03.2018, in virtù della domanda presentata in data 20.03.2023 nei limiti della prescrizione quinquennale;
ritenuta pertanto la fondatezza della domanda nei termini di cui al dispositivo, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite e la definitiva attribuzione di quelle, già liquidate, di consulenza tecnica, che seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 01.12.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
NE Di Maio