Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 8582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8582 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02212/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2212 del 2025, proposto da
Le Tagliatelle di Nonna Pina S.a.s. di LE La MO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Sellitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TA - A.N.A.I.S.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Cardaropoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 4661/17 del 05.10.2017, resa dalla III^ Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, sul ricorso R.G. n. 1142/2012;
nonché
per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo a carico di TA S.p.A. di conformarsi alla statuizione resa dal T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza n. 4661 del 05.10.2017;
nonché
per la condanna ai sensi dell'art. 112 comma 3 c.p.a. al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato ed alla sua violazione nella misura ritenuta di giustizia, nonché
per la nomina ex art. 114 c.p.a. lett. d) c.p.a. di un Commissario ad acta e per la fissazione ex art. 114 c.p.a. lett. e) di una somma di denaro, cosiddetta "penalità di mora", dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TA - A.N.A.I.S.I. S.p.A.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa IR SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Espone la società ricorrente “Le Tagliatelle di Nonna Pina S.a.s.” di LE La MO (di seguito anche solo “Le Tagliatelle di Nonna Pina”)
- di aver presentato in data 7.12.2021 domanda di ammissione alle agevolazioni ai sensi del D. Lgs. 185/200, al fine di avviare, nel Comune di Napoli, un’attività di produzione di pasta fresca, con riferimento alla quale TA – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa (di seguito anche solo TA), nel valutare i requisiti per l’accesso alle richieste agevolazioni, ha ravvisato la sussistenza di motivi ostativi;
- di aver impugnato il provvedimento di diniego prot. n. 32377/SPO-DEL in data 30.11.2011, innanzi a questo T.A.R. che, con sentenza n. 4661/2017, pubblicata in data 05.10.2017, lo ha annullato;
- di aver inviato diffida ad adempiere all’amministrazione al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza suindicata da parte di TA, rimasta priva di riscontro.
2. - Chiede, pertanto, con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’esecuzione della sentenza n. 4661/2017, con nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte di TA.
La ricorrente ha anche presentato domanda di risarcimento dei danni connessi alla violazione del giudicato (art. 112, comma 3, seconda parte c.p.a.) e di pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre la condanna di TA al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario.
3. - TA si è costituita in giudizio in data 3 giugno 2025 e ha depositato memoria e documenti, tra cui nota di riscontro della diffida ad adempiere della società ricorrente in cui ha rappresentato:
- che la sentenza n. 4661/20217, oggetto di ottemperanza, era di solo annullamento, in accoglimento del proposto ricorso, della delibera di non ammissione alle agevolazioni, prot. n. 32377/SPO-DEL del 30.11.2011, senza alcuna statuizione in relazione all’ammissione alle agevolazioni in favore della società ricorrente;
- che, per l’effetto, la corretta esecuzione della sentenza comporterebbe semplicemente l’obbligo, a suo carico, di procedere ad una nuova valutazione istruttoria della domanda, anche in considerazione della necessità di accertare che non sussistano ulteriori elementi ostativi, originari o sopravvenuti;
- di aver provveduto al pagamento delle spese e competenze di lite e di essersi trovata, invece, nell’impossibilità di dare integrale esecuzione alla sentenza de quo , ovvero di riammettere alla fase di valutazione istruttoria la domanda alle agevolazioni presentata dalla società Le Tagliatelle di Nonna Pina S.a.s. di LE La MO;
- quanto sopra poiché, a seguito degli accertamenti effettuati, risultava la cessazione della partita IVA dal 21.07.2016 e la cancellazione dal registro delle imprese in data 28.07.2016 della società proponente, allegando a supporto la visura camerale;
- che, al venir meno del soggetto richiedente le agevolazioni, conseguirebbe l’impossibilità di renderlo destinatario di un eventuale provvedimento concessorio, nonché di realizzare la finalità stessa dell’agevolazione, ossia lo svolgimento dell’attività progettata.
3.1. - TA, con memoria depositata in data 17 novembre 2025, ha sostenuto le ragioni poste a fondamento della ritenuta impossibilità di dare esecuzione alla sentenza per la cui ottemperanza è stato introdotto il presente giudizio, attesa la cancellazione dal registro delle imprese della società ricorrente. Ha riferito di una sopravvenuta reiscrizione nel registro delle imprese ritenuta, però, non utile al fine della riattivazione della società estinta, rilevando, peraltro, il perdurante stato di “inattiva”, nonché la sussistenza di una procedura di scioglimento (come da visura camerale del 09.05.25).
Ha rimarcato la mancata impugnazione della nota del 17.02.2021 di riscontro della diffida ad adempiere, ritenuta di natura provvedimentale, sollevando, per questo, eccezione di inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza proposto con il presente giudizio. Si è opposta, da ultimo, alla richiesta risarcitoria in quanto infondata.
4. - All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. - Con il ricorso in esame la società istante chiede l’esecuzione della sentenza ddi questa Sezione del T.A.R. n. 4661/2017 del 05.10.2017.
Lamenta l’inerzia dell’amministrazione, nonostante l’invio di apposita diffida ad adempiere.
6. – Il ricorso è inammissibile e comunque infondato nel merito.
Le doglianze della ricorrente non sono meritevoli di favorevole apprezzamento.
Innanzitutto, risulta dagli atti e non è stato smentito da parte istante che:
- TA, diversamente da quanto riferito nel ricorso, non è rimasta inerte avendo riscontrato la diffida adempiere in cui, dopo aver dato atto di avere ottemperato all’obbligo di pagamento delle spese di giudizio, rappresentava le ragioni ostative emerse nel procedimento riavviato dopo la sentenza di annullamento n. 4661/2017;
- la società istante risultava cancellata dal registro delle imprese dal 28 luglio 2016. Elemento questo ritenuto da TA ostativo alla definizione del procedimento riavviato.
Ebbene, a tali circostanze parte ricorrente nulla ha opposto, né in sede di istruttoria amministrativa, né nel corso del presente giudizio, finendo così per prestare acquiescenza a quanto rappresentato da TA, che si rivela, peraltro, ostativo all’obbligo di eseguire il giudicato.
6.1. - A tal proposito va precisato che la sentenza di questo T.A.R. n. 4661/2017 non ha riconosciuto alla società ricorrente il diritto all’ammissione alle agevolazioni richieste, ma solo un obbligo procedimentale e strumentale, non un obbligo, dunque, sostanziale e finale.
L’attività di riedizione del potere in questo caso non ha natura meramente esecutiva, ma risente inevitabilmente della natura dinamica della fattispecie del potere con cui si confronta. In questo caso l’immutabilità del giudicato assume un carattere relativo, in ragione della sua incompletezza strutturale che necessita, come nel caso di specie, di una successiva attività amministrativa di esecuzione. Tale attività può essere influenzata da eventi che si rivelano - come in questo caso - ostativi, cosicché il giudicato viene, necessariamente, ad acquisire un’efficacia rebus sic stantibus , condizionata, cioè, al permanere invariato della situazione, di fatto e di diritto, cristallizzata in sentenza.
Come chiarito dalla giurisprudenza “ Il giudicato amministrativo ha una struttura incompleta nel senso che rintraccia le sue componenti sia nella decisione del giudice, sia nella riedizione del potere della pubblica amministrazione successiva a tale sentenza. Tale ultima attività può essere limitata ‘o preclusa’ da eventi sopravvenuti di fatto e di diritto, ossia dalle c.d. sopravvenienze ” (Cons. Stato, sez. V, sent. 1405 del 12.02.2024). Le sopravvenienze fattuali incidono sull’attività di riedizione del potere, ora per allora, e sul relativo effetto ripristinatorio, fino al punto che il giudicato possa essere disatteso, senza essere violato. Diversamente, nelle ipotesi di sopravvenienze ostative all’esecuzione del giudicato non imputabili alla parte ricorrente, il codice del processo amministrativo, all’art. 112 comma 3, prevede per il ricorrente vittorioso di ricevere una tutela risarcitoria per equivalente.
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che “ solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza o nell'ambito dello stesso; se invece rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dall'amministrazione, pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie (così, ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2013 n. 2899)” (Cons. Stato, Sez. VI sent. 8152 del 18.12.2020).
6.2. - Tanto precisato, va osservato che, nella vicenda posta all’esame del Collegio, come sopra ricostruita, TA, dopo aver ottemperato alla sentenza nella parte riferita alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, ha ravvisato, nell’ambito del (ri)esercizio del potere, un’ipotesi di impossibilità di eseguire integralmente il giudicato per la riscontrata cancellazione dal registro delle imprese della società istante, evento tale da limitarne o precluderne l’efficacia.
A riguardo giova solo precisare che, dopo la riforma del diritto societario del 2003, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha più volte chiarito che alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, è stata riconosciuta efficacia costitutiva (estintiva) e non semplicemente dichiarativa. In tal senso si è espressa, all’indomani della riforma, la Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 18618 del 28.08.2006) secondo cui “[…] la cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti ”. Tale orientamento giurisprudenziale è stato nel tempo confermato ( ex multis, Corte di Cass., sezioni Unite civile, sentenza n. 19750 depositata il 16 luglio 2025), anche con riferimento alle società di persone e non solo a quelle di capitali.
Ed ancora che “ Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Altresì, si trasferiscono ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato ”. (Cass., S.U., 12-3-2013, n. 6070; Idem, Cass., 9.4.2013, n. 8596).
Da ultimo, va altresì, aggiunto, per completezza che a tale orientamento largamente consolidato si è affiancato quello che ha ritenuto non ammissibile la possibilità di fare “rivivere” la società (attraverso la cancellazione della cancellazione).
Tuttavia, nel caso in esame, non occorre ulteriormente soffermarsi sui pur plausibili profili evidenziati, in quanto quel che in ogni caso risulta dirimente è che, a fronte del rappresentato elemento ritenuto ostativo, parte ricorrente nulla ha opposto, né impugnando il riscontro di TA alla diffida ad adempiere, né dimostrando nel corso del presente giudizio l’insussistenza della ravvisata ragione ostativa alla conclusione del procedimento riavviato in esecuzione del giudicato di cui all’azionata sentenza di questo T.A.R. n. 4661/2017.
L’assenza di imputabilità dell’impossibilità di integrale esecuzione del giudicato della sentenza azionata esclude in radice ogni forma di responsabilità di TA, risultando per questo destituita di fondamento anche la pretesa risarcitoria.
7. – Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque respinto.
8. – La peculiarità dello sviluppo della vicenda oggetto di contenzioso giustifica la decisione di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC IA OR, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
IR SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR SA | IC IA OR |
IL SEGRETARIO