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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 7031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7031 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5765/2024 RG avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 C.F._1 sulla minore ( ), quale erede con beneficio di inventario di Persona_1 C.F._2
Ilardo Giovanni, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martorano ( ), presso C.F._3 lo studio del quale, in Napoli, via Monteoliveto n. 5, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Claudio Costanzo ), presso lo studio del quale, in C.F._4
Frattamaggiore (NA), via Roma n. 143, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Mediante le note per la trattazione scritta depositate il 5 maggio 2025 le parti hanno concordemente chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , erede Parte_1 Persona_1 con beneficio di inventario del padre, ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_2
445/2024 mediante il quale questo Tribunale le ha ingiunto, nella indicata qualità, di pagare in favore di la somma di euro 52.716,86, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
pagina 1 di 2 monitorio sulla base di un contratto di finanziamento dalla banca concluso con il Parte_2
27.05.2014 rimasto inadempiuto a partire dalla rata scaduta il 27.09.2018 L'opponente ha: 1) dedotto che , in quanto erede accettante con beneficio d'inventario (che non ha ancora Persona_1 provveduto alla redazione dell'inventario), non ha (almeno, ancora) la titolarità passiva del rapporto azionato da 2) allegato che l'estratto conto depositato in sede monitoria non è Controparte_1 riconducibile al documento cui fa riferimento l'art. 50 t.u.b.; 3) prospettato la violazione dei principi espressi da Cass., S. U., 6 aprile 2023, n. 9479, avendo concluso il contratto in Parte_2 qualità di consumatore;
4) lamentato la mancata erogazione della somma, pur dovendo il mutuo considerarsi contratto reale;
5) dedotto la violazione della disciplina in materia di usura. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che deve Controparte_1 Persona_1 essere considerata erede avuto riguardo, tra l'altro, al principio “semel heres, semper heres”; ii) che la documentazione depositata in sede monitoria risulta conforme a quella che, per legge, consente l'emissione del decreto ingiuntivo;
iii) che l'opposta non ha lamentato specificamente la violazione della disciplina dettata dal codice del consumo in materia di clausole abusive;
iv) che la disponibilità giuridica della somma (in concreto ravvisabile) vale ad integrare la traditio necessaria ai fini del perfezionamento del mutuo ben potendo darsi anche una traditio diversa da quella materiale;
v) che non sussiste alcuna violazione della disciplina in materia di usura.
Esperito il tentativo di mediazione nel termine assegnato, le parti hanno quindi precisato le conclusioni chiedendo -congiuntamente- di revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
2. Avuto riguardo alla congiunta precisazione delle conclusioni, il decreto ingiuntivo n. 445/2024 di questo Tribunale deve essere revocato e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con spese compensate non sussistendo ragioni per non accogliere le domande come concordemente precisate dalle parti alla luce di intervenuta transazione
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 445/2024 e dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 12 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5765/2024 RG avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 C.F._1 sulla minore ( ), quale erede con beneficio di inventario di Persona_1 C.F._2
Ilardo Giovanni, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martorano ( ), presso C.F._3 lo studio del quale, in Napoli, via Monteoliveto n. 5, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Claudio Costanzo ), presso lo studio del quale, in C.F._4
Frattamaggiore (NA), via Roma n. 143, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Mediante le note per la trattazione scritta depositate il 5 maggio 2025 le parti hanno concordemente chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , erede Parte_1 Persona_1 con beneficio di inventario del padre, ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_2
445/2024 mediante il quale questo Tribunale le ha ingiunto, nella indicata qualità, di pagare in favore di la somma di euro 52.716,86, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
pagina 1 di 2 monitorio sulla base di un contratto di finanziamento dalla banca concluso con il Parte_2
27.05.2014 rimasto inadempiuto a partire dalla rata scaduta il 27.09.2018 L'opponente ha: 1) dedotto che , in quanto erede accettante con beneficio d'inventario (che non ha ancora Persona_1 provveduto alla redazione dell'inventario), non ha (almeno, ancora) la titolarità passiva del rapporto azionato da 2) allegato che l'estratto conto depositato in sede monitoria non è Controparte_1 riconducibile al documento cui fa riferimento l'art. 50 t.u.b.; 3) prospettato la violazione dei principi espressi da Cass., S. U., 6 aprile 2023, n. 9479, avendo concluso il contratto in Parte_2 qualità di consumatore;
4) lamentato la mancata erogazione della somma, pur dovendo il mutuo considerarsi contratto reale;
5) dedotto la violazione della disciplina in materia di usura. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che deve Controparte_1 Persona_1 essere considerata erede avuto riguardo, tra l'altro, al principio “semel heres, semper heres”; ii) che la documentazione depositata in sede monitoria risulta conforme a quella che, per legge, consente l'emissione del decreto ingiuntivo;
iii) che l'opposta non ha lamentato specificamente la violazione della disciplina dettata dal codice del consumo in materia di clausole abusive;
iv) che la disponibilità giuridica della somma (in concreto ravvisabile) vale ad integrare la traditio necessaria ai fini del perfezionamento del mutuo ben potendo darsi anche una traditio diversa da quella materiale;
v) che non sussiste alcuna violazione della disciplina in materia di usura.
Esperito il tentativo di mediazione nel termine assegnato, le parti hanno quindi precisato le conclusioni chiedendo -congiuntamente- di revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
2. Avuto riguardo alla congiunta precisazione delle conclusioni, il decreto ingiuntivo n. 445/2024 di questo Tribunale deve essere revocato e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con spese compensate non sussistendo ragioni per non accogliere le domande come concordemente precisate dalle parti alla luce di intervenuta transazione
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 445/2024 e dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 12 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 2 di 2