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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta
R.G. 1728/2023
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ presidente dott. Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore dott. Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
Federico Brangian e Silvio Scola contro
( in persona Controparte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., con gli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto
e contro
( ), con l'avv. Simone CP_2 C.F._2
Veronese
e contro
Controparte_3
( , in persona del l.r.p.t., con l'avv. Mirko Arena;
P.IVA_2
oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 cc;
appello avverso la sentenza n. 1637/2023 del Tribunale di NA, causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per l'appellante nel merito in Parte_1
accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n.
1637/2023 (R.G. n. 635/2019) emessa e pubblicata in data 25/08/2023 dal Tribunale Ordinario di NA, Prima Sezione Civile, Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni, notificata all'appellante in data
25/08/2023 e, per l'effetto: in via principale accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva, ex artt. 2043, 2049 e 2087 cc, dei convenuti tutti, in solido tra loro, nella causazione del sinistro avvenuto in data
20/12/2017, condannarsi gli stessi a risarcire al sig. Parte_1
tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti a causa e in conseguenza dei comportamenti illeciti e comunque illegittimi dedotti in atti, quantificati, sulla base delle tabelle di Milano attualmente in vigore, in complessivi € 80.723,06 (di cui € 39.908,00 a titolo di I.P.
15%, oltre ad € 10.172,00 a titolo di appesantimento dei primi 12 punti percentuali, € 891,00 per giorni 9 di I.T. al 100%, € 6.682,50 per giorni 90 di I.T. al 75%, € 2.970,00 per giorni 60 di I.T. al 50%, €
1.113,75 per giorni 45 di I.T. al 25%, € 1.485,81 a titolo di spese sostenute, € 10.000,00 a titolo di spese da sostenersi in futuro ed €
7.500,00 a titolo di mancato guadagno), o nella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, detratti gli importi eventualmente già versati da il tutto con interessi legali e CP_4
rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino al saldo effettivo. In via subordinata accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva, ex artt. 2043, 2049 e 2087 cc, dei convenuti tutti, in solido tra loro, nella causazione del sinistro avvenuto in data
20/12/2017, condannarsi gli stessi a risarcire al sig. Parte_1
tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti a causa e in conseguenza dei comportamenti illeciti e comunque illegittimi dedotti pag. 2/25 in atti, quantificati, sulla base della relazione del CTU dott.ssa e delle tabelle di Milano attualmente in vigore, in Persona_1
complessivi € 51.710,06 (di cui € 37.874,00 a titolo di I.P. 12% con personalizzazione tenuto conto del danno alla cenestesi lavorativa, €
1.584,00 per giorni 16 di I.T. al 100%, € 6.682,50 per giorni 90 di I.T. al 75%, € 2.970,00 per giorni 60 di I.T. al 50%, € 1.113,75 per giorni
45 di I.T. al 25%, € 1.485,81 a titolo di spese sostenute), o nella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, detratti gli importi eventualmente già versati da il tutto con CP_4
interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino al saldo effettivo. In via ulteriormente subordinata ritenuta una qualsivoglia responsabilità concorrente dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni da quest'ultimo patiti e patiendi Parte_1
in ragione delle lesioni subite a seguito del sinistro nella percentuale accertata e/o ritenuta equa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, Cpa
e Rimborso forfetario 15%, per l'attività prestata in sede stragiudiziale, in sede di negoziazione assistita disposta dal Giudice all'udienza del 12/12/2019 e per quella inerente ad entrambi i gradi del giudizio (in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio si chiede in particolare all'Ill.ma Corte d'Appello adita di voler valutare, ai sensi e per gli effetti degli artt.91 e seguenti cpc, la mancata adesione delle parti convenute e della terza chiamata alla procedura di negoziazione assistita). Condannarsi i convenuti, in via solidale tra loro, al rimborso delle spese, corrisposte dall'attore, a favore della pag. 3/25 CTU, dott.ssa , pari, salvo conguaglio, ad € 1.220,00, Persona_1
nonché al rimborso delle spese, corrisposte dall'attore, a favore della
CTP, dott.ssa pari ad € 302,00; in via subordinata, Persona_2
compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio o comunque ridurle ai parametri minimi o a quelli che verranno ritenuti congrui ed equi. In via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi che non si ritenga debitamente provata l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa, si insiste affinché venga ammessa apposita CTU diretta a verificare la dinamica del sinistro subito dall'attore in data 20/12/2017 presso il centro logistico “Maxi Di SR”, sito in OR, Viale Del Lavoro 20, proponendo il seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti eventualmente nominati, previa ispezione sul luogo del sinistro ed esaminati i danni subiti dall'attore, quale sia stata la condotta posta in essere dal sig.
e da quale sia stata la dinamica CP_2 Parte_1
dell'infortunio oggetto di causa e riferisca ogni elemento utile ad accertare la responsabilità delle persone e delle società coinvolte nel sinistro;
conclusioni per l'appellata : Controparte_1
nel merito 1) Respingersi l'impugnazione del sig. Parte_1
dichiarandola infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado n.
1637/2023 - n. 635/2019 R.G., emessa dal Tribunale di NA in data
25.08.2023. 2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto e/o in parte, dell'impugnazione del sig. Pt_1
ridursi l'ammontare del risarcimento dei danni all'importo
[...]
di cui sarà data effettiva prova e nei limiti del c.d. danno differenziale pag. 4/25 e, dunque, previa deduzione di quanto il sig. abbia Parte_1
eventualmente percepito dall' 3) Conseguentemente, sempre CP_4
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, condannarsi la a tenere indenne e a Controparte_5
manlevare la soc. nei termini e nei limiti della Controparte_6
polizza n. 848A5836 e ai sensi dell'art. 106 cpc, da qualsivoglia esborso potesse alla medesima derivare dall'emananda sentenza a definizione del presente giudizio. 4) Spese e compensi di giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime senza percepire i secondi ai sensi dell'art. 93 cpc;
conclusioni per l'appellato : nel merito 1) CP_2
Respingersi l'impugnazione del sig. dichiarandola Parte_1
infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado n.
1637/2023 - n. 635/2019 R.G. emessa dal Tribunale di NA in data
25.08.2023. 2) Spese e compensi di giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che ha anticipato le prime senza percepire i secondi ai sensi dell'art. 93 c.p.c; conclusioni per l'appellata Controparte_3
: nel merito: per le ragioni esposte in narrativa,
[...]
rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermandosi integralmente la sentenza n. 1673/2023 del Tribunale di NA;
In ogni caso: con spese e competenze del grado interamente rifuse. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della pag. 5/25 CTU dinamico ricostruttiva richiesta dall'attore in quanto palesemente esplorativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. dipendente con contratto a tempo Parte_1
indeterminato della NS SR con la mansione di autista addetto al trasporto merci (doc.1 attoreo), ha adito il Tribunale di
NA contestando di aver patito un infortunio sul lavoro, allorquando in data 20.12.2017, mentre stava caricando bancali di merci sul proprio articolato presso i magazzini della Maxi Di SR di
OR (VR), si è scontrato con un commissionatore (carello elevatore elettrico marca Om-Still Still Cop 2400) condotto dal sig.
(dipendente della , CP_2 Controparte_1
operante anch'essa come subappaltatrice nel sito di OR), rimanendo incastrato tra le forche del mezzo antagonista e la parte posteriore del tran-pallet condotto dall'attore per caricare il proprio camion.
2. Il ha esposto di aver riportato, a seguito del sinistro, la Pt_1
«frattura trimalleolare tibiotarsica destra con pluriframmentazione del malleolo peroneale», lamentando di essersi poi dovuto sottoporre ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con necessità di ricovero e successivi ulteriori controlli, medicazioni e visite. Per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, l'attore ha agìto nei confronti del sig. – imputandogli una condotta CP_2
imprudente e negligente nella conduzione del mezzo - e della
[...]
, in solido tra loro, censurando una loro Controparte_1
pag. 6/25 responsabilità, per le rispettive posizioni, ex artt. 2043, 2049 e 2087 cc.
3. Si sono costituiti nella fase a quo sia il sig. sia la CP_2 CP_1
cooperativa contestando la dinamica del sinistro offerta
[...]
dall'attore e insistendo per il rigetto della pretesa del sig. La Pt_1
società cooperativa ha chiesto altresì la chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, , la quale, Controparte_5
previa autorizzazione del Tribunale, si è costituita aderendo alle difese dell'assicurata, insistendo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, affinché fosse dichiarata l'efficacia della copertura assicurativa limitatamente alla accertata (e al grado di) responsabilità della convenuta, con detrazione degli importi eventualmente percepiti dall'attore per i medesimi titoli e il tutto nel limite del massimale garantito e secondo le franchigie e gli scoperti contrattuali.
4. Il Tribunale, istruita la causa anche a mezzo di prova testimoniale e CTU (volta ad accertare gli esiti invalidanti lamentati dall'attore a seguito del sinistro, con valutazione dell'eventuale compromissione della capacità lavorativa specifica e della congruità delle spese mediche documentate), ha rigettato la domanda di Pt_1
ritenendo insussistente la responsabilità dei convenuti, da
[...]
un lato poiché parte attrice non era legittimata a far valere l'art. 2087 cc. non essendo legata da un “vincolo contrattuale” (pag. 9 della sentenza) con la società (“parte attrice non è infatti legata CP_1
alla stessa da un contratto di lavoro o da un rapporto collaborativo generatore di obblighi di protezione di natura contrattuale”, pag. 7 della sentenza) e dall'altro perché dalle risultanze istruttorie non è emersa una condotta illecita del sig. CP_2
pag. 7/25 5. Respinta la domanda, le spese di soccombenza e di CTU sono state poste a carico di parte attrice.
6. L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado formulando quattro motivi di gravame per: 1. “Omesso accertamento della responsabilità ex art. 2043 cc del sig. e della CP_2
responsabilità ex art. 2049 cc della società . – CP_1 CP_6
Erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie”; 2.
“Violazione e comunque erronea interpretazione dell'art. 2087 cc”; 3.
“Omesso accertamento della responsabilità ex art. 2043 cc della società ”; 4 “Violazione del D.L. 132/2014 Controparte_6
convertito in L. 162/2014 – motivazione erronea e lacunosa”.
7. Gli appellati si sono costituiti opponendosi all'istanza di sospensiva, insistendo tutti nel merito per il rigetto dell'appello e conferma della pronuncia del Giudice a quo, ribadendo, altresì,
, in via di subordine, la richiesta - nella Controparte_1
denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione - di riduzione dell'ammontare del risarcimento all'importo effettivamente provato e nei limiti del c.d. danno differenziale, previa deduzione di quanto percepito dall e, in ogni caso, con richiesta di manleva nei CP_4
confronti della propria compagnia assicuratrice.
8. La Corte, ritenuto all'esito di una sommaria delibazione che la controversia fosse meritevole di approfondimento, tenuto conto dei motivi di impugnazione dedotti dall'appellante, ha accolto con ordinanza dell'8.2.2024 l'istanza di sospensione, fissando l'udienza del 7.5.2025 per la rimessione al collegio, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate.
pag. 8/25 9. L'appello va respinto. L'impugnazione del sig. viene Pt_1
articolata sostanzialmente rivendicando una concomitante responsabilità contrattuale (II° motivo d'appello) che extracontrattuale
(I° e III°) dei convenuti nell'infortunio occorso all'attore, ponendo alla base delle doglianze un'errata valutazione delle emergenze istruttorie di causa sulla dinamica del sinistro. Venendo pertanto al merito della vertenza si osserva quanto segue.
10. Con il primo motivo (pagg. 12-22) l'appellante contesta un'errata valutazione delle emergenze istruttorie e il mancato accertamento della responsabilità ex art. 2043 cc in capo al sig. e CP_2
ai sensi dell'art. 2049 cc, per quanto di spettanza, della CP_6
, censurando le statuizioni del Tribunale laddove sono state
[...]
ritenute inattendibili le dichiarazioni del sig. Persona_3
(assunte ex art. 281 ter cpc all'ud. del 28/04/2022) e, di contro, attendibili e fondanti per il rigetto della domanda le testimonianze rese dagli altri testi escussi, ancor più alla luce delle risultanze della relazione dello dell'Azienda (doc. 11 attoreo) Pt_2 Parte_3
che avrebbe accertato la violazione delle norme antinfortunistiche nel sito di OR.
11. Osserva la Corte come la responsabilità extracontrattuale invocata dall'appellante, nei due disposti richiamati, presupponga, quale caratteristica comune, l'onere per chi agisce in giudizio di dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito: in particolare, per quanto attagliante all'art. 2049, si rende(va) necessario per il danneggiato acclarare la sussistenza del fatto illecito e la sua riconducibilità all'attività lavorativa svolta dal dipendente antagonista, anche nell'assenza di prova del dolo o della colpa del danneggiante.
pag. 9/25 12. Nel caso de quo il Tribunale ha evidenziato in sentenza come non fosse «configurabile un illecito extracontrattuale del dipendente
, in quanto non si rinvengono negli atti di causa gli CP_2
estremi per ravvisare nella sua condotta dei profili di colpa. Non sussistendo l'illecito del preposto, viene a mancare il presupposto necessario per invocare la responsabilità ex art. 2049 cc della società convenuta, sua datrice di lavoro» (p. 10 della sentenza), con l'ulteriore precisazione che non può «attribuirsi rilevanza nemmeno ad eventuali responsabilità penali della società per mancata CP_1
predisposizione delle misure ex art. 26 Testo Unico sulla Sicurezza sul
Lavoro, responsabilità di cui parte attrice paventa l'esistenza a seguito del decreto di citazione a giudizio del 3.08.2020 (cf. doc. 12 parte attrice). Indipendentemente dall'esito del procedimento penale, nel decreto di citazione a giudizio si fa riferimento solo ad una responsabilità della società convenuta per la mancata adozione di documenti condivisi volti alla prevenzione dei rischi sul lavoro, mentre nessun rilievo viene avanzato nei confronti di CP_2
quale persona fisica» (p. 9 della sentenza).
13. Tali rilievi non sono stati affrontati dall'appellante: e invero la relazione dello non può (né poteva come rilevato dal Giudice a Pt_2
quo) assumere un valore di certezza probante della dinamica del sinistro tenuto conto che lo stesso non è stato stilato nell'immediatezza dell'incidente (che ricordiamo essere avvenuto in data 20/12/2017) ma redatto successivamente (07/01/2019) con l'espressa puntualizzazione (nelle premesse a pag. 1) che «dell'evento non fu data segnalazione allo e che il rapporto si è basato Pt_2
«sulla testimonianza resa dall'infortunato, sui documenti acquisiti e sul sopralluogo del 08.06.2018 presso l'impresa Maxi Di SR di
pag. 10/25 OR (VR)» (a pag. 4 l'Uff. di P.G. ing. ha precisato Persona_4
peraltro che proprio «la dinamica dell'infortunio è descritta dallo stesso infortunato sentito a s.i. il giorno 28.5.2018» ossia de relato ex parte).
14. In tal senso, il materiale raccolto dal verbalizzante è stato correttamente posto al vaglio e secondo l'apprezzamento del
Tribunale (ex artt. 115, 116 cpc), tenuto conto che le dichiarazioni assunte dall'ispettore e trasferite nel rapporto costituivano oggetto di libera valutazione del giudice (vieppiù in considerazione del fatto che in sede di accertamento della dinamica dell'evento – avvenuta a distanza di mesi dal sinistro – non sono stati menzionati, né ascoltati a sommarie informazioni altri lavoratori/dipendenti presenti in occasione dell'incidente), in concorso con gli altri elementi di prova
(escussione testimoniale in giudizio) onde essere posti a fondamento della decisione.
15. Sul punto, va altresì considerato che sempre nella relazione dello è stato precisato che il sig. ha sottoscritto un Pt_2 Pt_1
documento «nel quale si rappresentano i contenuti di una formazione avvenuta» in materia di sicurezza sul lavoro (pag. 6) e che comunque l'ispettore ing. ha concluso il verbale accertando – peraltro per Per_4
quanto qui ci occupa sostanzialmente sulle sole dichiarazioni dell'attore e a seguito di un sopralluogo avvenuto a distanza di sei mesi dall'evento – che l'infortunio si è determinato «in quanto i datori di lavoro delle imprese coinvolte, ovvero: Controparte_7
(che non è parte del giudizio)…Impresa
[...]
NS SR (anch'essa non convenuta in giudizio, benché effettiva datrice di lavoro di parte attrice)…Impresa Skycoop soc. coop…non cooperavano all'attuazione delle misure di prevenzione e
pag. 11/25 protezione dai rischi sul lavoro permettendo che il carico degli automezzi destinati ai punti vendita fosse promiscuamente e individualmente gestito da lavoratori di imprese diverse, in spazi ristretti, con limitata visibilità nell'uso dei transpallet elettrici, con e senza uomo a bordo, dovuta ai bancali stoccati. Non coordinavano gli interventi di protezione a prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori non stabilendo le misure di prevenzione quali,
l'organizzazione delle operazioni di carico/scarico delle merci,
l'individuazione dei compiti di ciascuna impresa, le procedure e la formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel merito nel DUVRI sottoscritto dal datore di lavoro committente di fatto e da tutti i datori di lavoro delle imprese coinvolte nulla regolamenta la fase di carico degli automezzi destinati ai punti vendita ove la compresenza dei lavoratori di più imprese determinava il giorno 20.12.2017
l'infortunio del sig. (pag. 12), assumendo la Parte_1
violazione dell'art. 26, lett. a e b, D. Lvo 81/2008 e gli estremi di cui all'art. 590 cp (lesioni personali colpose).
16. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non attribuire rilevanza a eventuali responsabilità penali dei convenuti e a prescindere dall'emissione del decreto di citazione a giudizio: in tal senso la decisione del Tribunale, di per sé già condivisibile e motivata
(già cit. pag. 9 della sentenza), ha trovato ulteriore corroborazione nella pronuncia penale n. 1913/2023 (doc. 4 dell'appellata
[...]
resa dal Tribunale di NA (depositata il 3.8.2023, ossia CP_6
quando il procedimento che ci occupa era già stato trattenuto in decisione dal Giudice a quo all'esito dell'udienza del 23.2.2023, e pertanto da intendersi come allegazione ammissibile di formazione successiva e assumente quantomeno valore indiziario), con la quale è
pag. 12/25 stata disposta l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.
Nel dettaglio tale pronuncia ha assodato, all'esito delle dichiarazioni dei testi e della produzione documentale agli atti, come «una volta che
è stato dimostrato, però, che al di là delle lacune documentali, il centro logistico era correttamente congegnato per prevenire rischi del tipo di quello verificatosi, non è stato possibile accertare né le cause del concreto difetto di coordinamento che ha avuto luogo il
20.12.2017 né tantomeno, a cascata, le (eventuali) responsabilità per lo stesso” (p. 11 doc. 4), con la precisazione che “dall'istruttoria dibattimentale è emerso che, in concreto, la gestione del centro logistico è avvenuta non solo nel rispetto formale delle disposizioni legislative in materia ma anche attraverso la predisposizione di misure cautelari che, in concreto, hanno tenuto conto del flusso dei lavoratori contestualmente presenti in quei locali nonché delle specifiche mansioni a loro affidate …” (p. 9, doc. 4) e anche considerando che “l'ambiente di lavoro, quindi, era astrattamente idoneo a prevenire il concretizzarsi di rischi di quello del tipo verificatosi: la struttura era ben congegnata;
gli spazi erano adeguati ed efficacemente segnalati;
il riparto delle mansioni era, in concreto, bene definito” e che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito “di muovere alcun rimprovero in sede penale ai singoli datori di lavoro per l'infortunio occorso al a fronte della contraddittorietà Pt_1
della prova in ordine all'esatta dinamica del sinistro che costituisce il necessario presupposto per l'individuazione della regola cautelare eventualmente violata e, a cascata, per la verifica della c.d. causalità della colpa…» e tenuto altresì conto che «la versione resa in giudizio dalla persona offesa è già di per sé poco credibile nella parte in cui essa fa riferimento ad una gestione caotica e del tutto casuale degli
pag. 13/25 ingressi degli autisti nel centro logistico» vieppiù perché «non è chiaro e non è stato mai accertato né riferito dalla persona offesa, per quale ragione il si trovasse in una posizione eccentrica Pt_1
rispetto a quella normalmente occupata dagli autisti per il carico»
(pagg. 9–11, doc. 4).
17. Tale pronuncia, che respinge anch'essa di fatto la ricostruzione del sinistro offerta unilateralmente dal sig. non risulta sia Pt_1
stata impugnata dall'appellante e/o comunque riformata.
18. Un tanto esposto, la Corte ritiene inoltre che le censure dell'appellante non abbiano correttamente ponderato neppure le effettive deposizioni assunte a seguito dell'escussione testimoniale e che nella ricostruzione del fatto appare utile riproporre.
19. Il teste (ud. 20/10/2021) si è limitato a riferire «di Persona_4
esser stato incaricato dal mio dirigente per seguire l'infortunio sul lavoro su incarico da una denuncia dell' Al di là di quello Pt_2 CP_4
che ho scritto all'epoca sulla base delle dichiarazioni della parte attrice, come ho scritto nel mio rapporto di cui al doc. 11 di parte attrice, non posso dire altro»: pertanto sulla irrilevanza, ai fini del decidere, del rapporto dello Spisal si è già argomentato in narrativa.
20. Di contro, il teste (ud. 20/10/2021) ha Testimone_1
confermato la circostanza (sub cap. della memoria di secondo termine ex art. 183 VI co. cpc della convenuta) di aver assistito all'evento
«perché il mio ufficio è proprio uscendo dalle scale di fronte alla porta 64. Il commissionatore è uno dei mezzi tipici che si usano all'interno del magazzino, la maggior parte degli operatori del magazzino usano quel tipo di carrelli. Tali mezzi hanno un limitatore di comune accordo con le rspp nel piano di valutazione dei rischi è stato limitata la velocità dei mezzi a 10 km orari e ciò da sempre,
pag. 14/25 almeno da quando ci sono io, anche se i mezzi sarebbero omologati per andare a velocità ben superiore se si vuole” nonché che “l'attore stava a caricare il proprio mezzo” (sub cap. 4 della stessa memoria), precisando sul mezzo trans-pallet che “quando carica il pallet ha le forche in avanti quando ho il bancale e lo devo porre dentro il camion. Dopo si esce, quindi si inverte la marcia, per cui l'uomo cammina di fronte al carrello e le forche stanno dall'altra parte.
Normalmente l'uomo dovrebbe girarsi, guardando in avanti per condurre il carrello. Invece come fanno molti autisti purtroppo camminano all'indietro e non si girano. Lui pertanto camminava all'indietro senza guardare dove andava. Il problema è stato che lui andando indietro ha curvato e ha invaso la corsia 63. Nella corsia 63
c'era l'altro operatore della cooperativa che stava portando i pallet.
L'autista del 63 aveva appena poggiato i due bancali e si era allontanato, ma quando l'attore era arrivato nella sua corsia la corsia 63 era libera, si è occupata mentre lui era sul camion.
L'incidente è stato che lui camminando all'indietro si è trovato i bancali della 63 che prima non c'erano e il timone del carrello a mano l'ha schiacciato sullo stomaco e lui ha sbattuto contro i bancali ed è andato a terra» (il riferimento è all'attore, siccome capitolato sub
5 della memoria istruttoria della convenuta).
21. Il teste ha inoltre confermato che «il commissionatore del Rago era già andato via insieme al Rago per cui non c'è stato nessun contatto perché l'autista è andato contro i bancali che erano fermi a terra e l'operatore stava già andando via» (sub cap. 7), con la precisazione che «dopo che è successo il fatto abbiamo chiesto chi avesse assistito sia noi che lo e non mi risulta che fosse emerso Pt_2
nessun altro teste oculare. La distanza tra il mio ufficio e il luogo del
pag. 15/25 sinistro saranno circa 2 metri. Il mio ufficio è al primo piano delle scale ma io in quel momento avevo appena sceso le scale per cui ero proprio davanti alla corsia n. 64».
22. Nella stessa udienza del 20.10.2021 è stato sentito anche
[...]
, il quale ha riferito di essere stato presente il giorno del Tes_2
sinistro, ma di non aver assistito direttamente all'evento, pur precisando tuttavia che «…stavo partendo con il mio carico, ho sentito un lamento. Quando sono passato davanti alla corsia 63 ho visto il sig. alla fine della corsia che stava per uscire e ho visto CP_2
in fondo, quindi dalla parte opposta, una persona che si teneva
l'addome con le mani…preciso che nel momento in cui ho sentito il lamento e quindi ho fatto attenzione il sig. era già alla fine della CP_2
corsia 63, mentre il sig. era all'inizio della corsia. Posso solo Pt_1
dire che il sig. si trovava nella corsia 63 all'inizio della Pt_1
corsia».
23. La prova testimoniale proseguiva all'udienza del 28.4.2022, dove sono stati escussi i testi e . Testimone_3 Persona_3
24. Sul punto, prima di soffermarsi sulla deposizione del sig.
– non presa in considerazione dal Tribunale e su cui verte Per_3
in particolare il motivo del gravame –, appare opportuno esaminare le dichiarazioni rese dal sig. Tes_3
25. Il testimone ha confermato che era «presente nel magazzino alla fine delle corsie, stavo andando all'ufficio dove prendiamo i documenti. Sarò stato all'incirca a 7-8-10 metri di distanza», ha aggiunto che «il danneggiato con il traspellet stava venendo indietro per caricare i bancali uscendo dal camion dopo il carico precedente. I bancali si possono anche caricare andando in avanti, ma poi per caricarli sul camion bisogna girarsi e andare in retromarcia, per cui
pag. 16/25 viene più veloce procedere direttamente sempre in retromarcia per agganciare i bancali e caricarli sul camion. stava Pt_1
procedendo indietro per caricare altri bancali e è andato a invadere la corsia del ragazzo che stava portando altri bancali nella corsia vicino. Si sono scontrati e l'attore è caduto a terra, sangue, casino e tutto» e altresì precisando (sub cap. 7 della memoria ex art. 183 VI co.
n. 2 cpc di ), dopo aver chiarito la suddivisone delle corsie, CP_1
che «c'è stato uno scontro tra il tanspellet e il carrello, o meglio tra il transpellet e il bancale che era sopra il carrello».
26. Per l'effetto, le testimonianze rese dai sig.ri e Tes_1 Tes_2
sono apparse precise, concordanti e convergenti (anche ex Tes_3
art. 2729 cc) sul fatto che non v'è stato uno scontro tra i mezzi condotti dall'attore e dal Rago, e che il sinistro si è verificato poiché
invadendo per imprudenza e mancanza di Parte_1
attenzione la corsia adiacente alla sua, è andato a sbattere contro i bancali ivi posizionati, come correttamente accertato nella sentenza impugnata (p. 8). Va dunque sottolineato il dato oggettivo rilevante, rappresentato dal fatto che è stato visto dai testimoni Parte_1
subito dopo il sinistro all'interno della corsia n. 63 che non era di sua pertinenza, poiché «nella corsia 63 c'era l'altro operatore della cooperativa che stava portando i pallet».
27. Venendo di contro alla testimonianza resa dal sig. Per_3
occorre preliminarmente considerare come la stessa sia stata ammessa dal Giudice a quo «ferma restando ogni valutazione in ordine all'attendibilità anche alla luce della mancata indicazione nei verbali in atti dello redatti nell'immediatezza del fatto» (ordinanza Pt_2
26.1.2021), laddove in sentenza il Tribunale ha poi ritenuto la deposizione del teste non attendibile (pagg.
7 -8 della sentenza)
pag. 17/25 apparendo «inverosimile che dalla relazione del 7.01.2019 Pt_2
emerga l'assenza di testi oculari al fatto (cfr. doc. 11 parte attrice) mentre, con raccomandata inviata a distanza di anni dall'accaduto
(cfr. produzione di parte attrice del 31.01.2022), emerga la presenza di un teste che lavorava nella corsia immediatamente adiacente a quella dell'attore, a soli due metri di distanza (cfr. verbale del
28.04.2022, deposizione teste su cap.1). La Testimone_4
deposizione non permette inoltre di appurare la tipologia di rapporto che legava il teste al danneggiato e le modalità con cui il teste sarebbe venuto a conoscenza, anni dopo, della causa inerente al sinistro: il teste afferma di aver avuto notizia di questo procedimento nel 2021 mentre era sul luogo di lavoro della Maxi Di Srl di OR;
subito dopo, però, dichiara che era in contatto con l'attore e che in circostanze non ben precisate quest'ultimo gli aveva chiesto di testimoniare in quanto era in difficoltà con la liquidazione del danno
(cfr. verbale del 28.04.2022, deposizione teste su Testimone_4
cap.1). Del resto, la sussistenza di rapporti con l'attore avrebbe dovuto condurre all'indicazione del teste già nella memoria ex art.
183 comma 6 n. 2, e non dopo l'assunzione dei testi di parte convenuta all'udienza del 20.10.2021».
28. La motivazione del Giudice a quo non viene scalfita dal motivo d'appello che non fornisce argomentazioni fondanti per contrastare le ragioni del provvedimento impugnato e indirizzare la riforma della pronuncia di primo grado: sul punto si osserva che il non ha Pt_1
ritenuto di indicare il sig. neppure quale teste a favore della Per_3
persona offesa nel giudizio penale che si è concluso con l'assoluzione degli imputati (infra, doc. 4 della convenuta), mentre l'attore ha insistito per richiedere l'ammissione – tardiva – del teste all'esito pag. 18/25 dell'ud. del 20/10/2021, ossia dopo l'escussione dei testi e Tes_1
che avevano confutato la dinamica del sinistro (il teste Tes_2
pur non avendo assistito all'evento ha comunque precisato, Tes_2
non appena udito il lamento dell'attore, di aver prontamente prestato attenzione alla dinamica constatando da subito la distanza tra il mezzo del sig. e quello condotto dal sig. - «il sig. era già CP_2 Pt_1 CP_2
alla fine della corsia 63 mentre il sig. era all'inizio della Pt_1
corsia», con ciò confermando che non vi poteva essere stato scontro tra i due). Né poteva assumere – anche alla luce di quanto esposto – valore probante il riferimento alla CTU svolta poiché la stessa non accertava alcuna responsabilità e/o illiceità nella condotta del sig.
ovvero nella causazione del danno all'attore, limitandosi a CP_2
confermare la compatibilità della lesione con il sinistro, restando tuttavia indimostrate le modalità nel senso voluto dall'attrice, come rilevato dallo stesso Tribunale (pag. 9 della sentenza).
29. Parimenti inconferente è stato il richiamo alla dichiarazione resa dal l.r. della NS SR (datrice di lavoro del sig. all. Pt_1
11 al doc. 11 bis di primo grado di parte attrice) trattandosi di mera comunicazione di documenti e indicazioni di quanto riferito dal dipendente (la dott.ssa non era presente al sinistro, come Per_5
peraltro neppure asserito dall'appellante).
30. Pertanto, ritiene la Corte che, nell'assolvimento dell'onere probante, il materiale probatorio offerto dall'appellante sia insufficiente a fondare la riforma della pronuncia, non presentando, singolarmente e nel suo complesso considerato, i caratteri di idoneità, neppure indiziaria, per consentire l'accoglimento della domanda attorea, anche considerando che l'appellante si è limitato di fatto a contestare – con censure generiche e apodittiche - che le prove (in pag. 19/25 particolare orali) sarebbero state valutate dal Tribunale in un modo piuttosto che in un altro e perciò in assenza dei presupposti richiesti ex art. 115 cpc, ben potendo, anche ex art. 116 cpc, il giudice essere libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, in base a un ragionamento che segua le regole della logica e della comune esperienza.
31. La Corte ritiene perciò che non sussistano vizi motivazionali sulla valutazione delle risultanze istruttorie ancorché eseguita dal
Tribunale in senso difforme da quello preteso dall'appellante, rientrando peraltro nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, laddove ritenute idonee, rilevanti, logiche e concludenti come nella fattispecie de qua.
32. È pertanto da escludersi la sussistenza di responsabilità extracontrattuale (sia ex art. 2049 cc che ai sensi dell'art. 2043 cc nei termini sollevati dall'appellante) a carico dei convenuti, essendo mancata la prova – il cui onere ex art. 2697 cc gravava per l'appunto sull'attore – della sussistenza di un illecito nella causazione del danno all'attore, tenuto conto dell'assenza di prova accertante una condotta antigiuridica, intenzionale o dettata da scarsa attenzione e coscienza, che possa aver determinato l'obbligo risarcitorio in capo a
[...]
e/o al sig. quale nesso di causa tra il fatto e il danno CP_6 CP_2
occorso al sig. e inquadrabile come colpevolezza dell'agente e Pt_1
imputabilità del fatto lesivo, attesa la carenza di un rapporto di causa- effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi essere stato provocato dal fatto compiuto, per le rispettive posizioni, dai convenuti. Il motivo non può pertanto essere accolto.
33. Con il secondo motivo d'impugnazione (pagg. 22–24) il sig. lamenta la violazione e, in ogni caso, l'errata interpretazione Pt_1
pag. 20/25 dell'art. 2087 cc, contestando al Tribunale di non aver considerato la norma come tutela di un interesse generale «ovvero l'interesse a che tutti i prestatori di lavoro – siano essi dipendenti/collaboratori della datrice di lavoro o dipendenti/collaboratori di altra società – possano prestare la propria attività lavorativa in un ambiente idoneo a garantire l'obbligo della sicurezza», asserendo che «l'obbligo di protezione del datore di lavoro … si incardina in un dovere di tutela generale rivolta verso qualsiasi persona entri in contatto con la sfera aziendale e, quindi, nell'alveo del rischio di infortunio proprio dell'azienda» (p. 24 atto d'appello).
34. Osserva la Corte come il disposto richiamato dall'appellante attenga, nell'individuazione dei beneficiari degli obblighi di protezione normativa e pure prescindendo da una loro formale categoria contrattuale, alla prestazione di attività nell'ambito di un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro, anche senza retribuzione (Cass. 37019/2022), che si trova ad assumere una posizione di garanzia anche in merito al dovere di salvaguardia della persona.
35. Un tanto, tuttavia, presuppone comunque una soggezione al potere direzionale del datore di lavoro, circostanza che implica quindi la sussistenza di un'obbligazione lavorativa tra le parti, anche in considerazione del fatto che l'art. 2087 cc non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva datoriale, i cui obblighi vanno parametrati e rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza e alle specificità del lavoro da svolgersi.
36. Pertanto, la norma richiamata attiene comunque ad un rapporto di lavoro (il “prestatore di lavoro” è da intendersi il lavoratore che in forza di un contratto risulta subordinato alle direttive imprenditoriale o pag. 21/25 professionali del datore di lavoro ex art. 2094 cc) di natura contrattuale, che nel caso de quo – per stessa ammissione dell'appellante (che infatti lamenta un'interpretazione “restrittiva” del disposto codicistico) - non esisteva tra il sig. e Pt_1 [...]
. Controparte_1
37. Non si attagliano alla fattispecie del caso gli arresti giurisprudenziali richiamati in appello, i quali afferiscono semmai alla diversa tematica del D. Lvo 626/1994, ossia alle disposizioni che prescrivono misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori per prevenire gli infortuni sul lavoro, peraltro al fine di individuare anche il «soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità della medesima o di una sua unità produttiva» (come affermata anche da Cass. 9870/2014 richiamata dall'atto) e che nel caso de quo certo non poteva individuarsi nella società convenuta mancando il rapporto per poter invocare una responsabilità contrattuale. Il motivo non può dunque essere accolto.
38. L'appellante censura con il terzo motivo d'appello (pag. 25–28)
l'omesso accertamento della responsabilità anche ex art. 2043 cc a carico di asserendo che il Tribunale non avrebbe Controparte_6
preso posizione su tale responsabilità extracontrattuale della convenuta.
39. Osserva la Corte sul punto che l'appellante non ha sollevato con il presente motivo espressamente la violazione ex art. 112 cpc tra il chiesto e il pronunciato, fermo restando che l'omissione di pronuncia costituisce un error in procedendo del giudice che non sussiste in caso di rigetto implicito, rispetto al quale, invece, una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, può ritenersi in ogni caso sussistente.
pag. 22/25 40. Le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, delle quali si è dato atto nell'esame dei motivi che precedono, non hanno inciso in difetto nell'ambito oggettivo della domanda della quale si lamenta la mancata pronuncia (in quanto, peraltro, in rapporto di connessione con quella ex art. 2049 cc) laddove – attese le complessive risultanze istruttorie – non è emersa una colpa e un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta omissiva della società convenuta, anche in considerazione del fatto che «non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi» (Cass. 2153/2020) e vieppiù tenuto conto della sentenza di assoluzione nel procedimento penale. Il motivo, per come formulato, non è dunque fondato.
41. L'infondatezza dei primi tre motivi di gravame comporta anche il rigetto del quarto motivo (pagg. 28-29) sulla liquidazione delle spese di soccombenza del primo grado, tenuto altresì conto che «a sopportare le spese del processo sia colui che…risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte» (Cass. SU 32061/2022), avendo il Giudice a quo applicato legittimamente il principio di pag. 23/25 causalità dal momento che, in relazione all'esito della causa, soccombente è risultato l'attore.
42. Il riferimento poi alla mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita si rammostra inconferente atteso l'esito della lite e la soccombenza del sig. (peraltro il sig. non è stato Pt_1 CP_2
neppure indicato come parte della stessa, mentre Controparte_6
si era attivata invitando alla partecipazione anche la propria compagnia assicuratrice che non aderiva, docc. 16-18 della convenuta) nonché il fatto che la stessa non ha avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
43. In definitiva l'appello va respinto, assorbendo ogni altra questione anche in merito alle istanze istruttorie dell'appellante e alla domanda di manleva della società . Le spese del grado CP_1
seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 a €
260.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
44. Va disposta la distrazione delle spese a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, mentre non spetta l'aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/2014, poiché le comparse di costituzione di e non contengono i link CP_1 CP_2
ipertestuali necessari per l'immediata consultazione dei documenti.
45. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché l'impugnante principale deve versare un ulteriore pag. 24/25 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese del giudizio di Parte_1
secondo grado, liquidate in € 5.000,00 a favore di ciascuna controparte separatamente costituita, oltre spese generali e accessori di legge;
distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico dell'appellante per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 10.5.2025. il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta
R.G. 1728/2023
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ presidente dott. Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore dott. Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
Federico Brangian e Silvio Scola contro
( in persona Controparte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., con gli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto
e contro
( ), con l'avv. Simone CP_2 C.F._2
Veronese
e contro
Controparte_3
( , in persona del l.r.p.t., con l'avv. Mirko Arena;
P.IVA_2
oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 cc;
appello avverso la sentenza n. 1637/2023 del Tribunale di NA, causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per l'appellante nel merito in Parte_1
accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n.
1637/2023 (R.G. n. 635/2019) emessa e pubblicata in data 25/08/2023 dal Tribunale Ordinario di NA, Prima Sezione Civile, Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni, notificata all'appellante in data
25/08/2023 e, per l'effetto: in via principale accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva, ex artt. 2043, 2049 e 2087 cc, dei convenuti tutti, in solido tra loro, nella causazione del sinistro avvenuto in data
20/12/2017, condannarsi gli stessi a risarcire al sig. Parte_1
tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti a causa e in conseguenza dei comportamenti illeciti e comunque illegittimi dedotti in atti, quantificati, sulla base delle tabelle di Milano attualmente in vigore, in complessivi € 80.723,06 (di cui € 39.908,00 a titolo di I.P.
15%, oltre ad € 10.172,00 a titolo di appesantimento dei primi 12 punti percentuali, € 891,00 per giorni 9 di I.T. al 100%, € 6.682,50 per giorni 90 di I.T. al 75%, € 2.970,00 per giorni 60 di I.T. al 50%, €
1.113,75 per giorni 45 di I.T. al 25%, € 1.485,81 a titolo di spese sostenute, € 10.000,00 a titolo di spese da sostenersi in futuro ed €
7.500,00 a titolo di mancato guadagno), o nella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, detratti gli importi eventualmente già versati da il tutto con interessi legali e CP_4
rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino al saldo effettivo. In via subordinata accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva, ex artt. 2043, 2049 e 2087 cc, dei convenuti tutti, in solido tra loro, nella causazione del sinistro avvenuto in data
20/12/2017, condannarsi gli stessi a risarcire al sig. Parte_1
tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti a causa e in conseguenza dei comportamenti illeciti e comunque illegittimi dedotti pag. 2/25 in atti, quantificati, sulla base della relazione del CTU dott.ssa e delle tabelle di Milano attualmente in vigore, in Persona_1
complessivi € 51.710,06 (di cui € 37.874,00 a titolo di I.P. 12% con personalizzazione tenuto conto del danno alla cenestesi lavorativa, €
1.584,00 per giorni 16 di I.T. al 100%, € 6.682,50 per giorni 90 di I.T. al 75%, € 2.970,00 per giorni 60 di I.T. al 50%, € 1.113,75 per giorni
45 di I.T. al 25%, € 1.485,81 a titolo di spese sostenute), o nella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, detratti gli importi eventualmente già versati da il tutto con CP_4
interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino al saldo effettivo. In via ulteriormente subordinata ritenuta una qualsivoglia responsabilità concorrente dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni da quest'ultimo patiti e patiendi Parte_1
in ragione delle lesioni subite a seguito del sinistro nella percentuale accertata e/o ritenuta equa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, Cpa
e Rimborso forfetario 15%, per l'attività prestata in sede stragiudiziale, in sede di negoziazione assistita disposta dal Giudice all'udienza del 12/12/2019 e per quella inerente ad entrambi i gradi del giudizio (in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio si chiede in particolare all'Ill.ma Corte d'Appello adita di voler valutare, ai sensi e per gli effetti degli artt.91 e seguenti cpc, la mancata adesione delle parti convenute e della terza chiamata alla procedura di negoziazione assistita). Condannarsi i convenuti, in via solidale tra loro, al rimborso delle spese, corrisposte dall'attore, a favore della pag. 3/25 CTU, dott.ssa , pari, salvo conguaglio, ad € 1.220,00, Persona_1
nonché al rimborso delle spese, corrisposte dall'attore, a favore della
CTP, dott.ssa pari ad € 302,00; in via subordinata, Persona_2
compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio o comunque ridurle ai parametri minimi o a quelli che verranno ritenuti congrui ed equi. In via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi che non si ritenga debitamente provata l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa, si insiste affinché venga ammessa apposita CTU diretta a verificare la dinamica del sinistro subito dall'attore in data 20/12/2017 presso il centro logistico “Maxi Di SR”, sito in OR, Viale Del Lavoro 20, proponendo il seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti eventualmente nominati, previa ispezione sul luogo del sinistro ed esaminati i danni subiti dall'attore, quale sia stata la condotta posta in essere dal sig.
e da quale sia stata la dinamica CP_2 Parte_1
dell'infortunio oggetto di causa e riferisca ogni elemento utile ad accertare la responsabilità delle persone e delle società coinvolte nel sinistro;
conclusioni per l'appellata : Controparte_1
nel merito 1) Respingersi l'impugnazione del sig. Parte_1
dichiarandola infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado n.
1637/2023 - n. 635/2019 R.G., emessa dal Tribunale di NA in data
25.08.2023. 2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto e/o in parte, dell'impugnazione del sig. Pt_1
ridursi l'ammontare del risarcimento dei danni all'importo
[...]
di cui sarà data effettiva prova e nei limiti del c.d. danno differenziale pag. 4/25 e, dunque, previa deduzione di quanto il sig. abbia Parte_1
eventualmente percepito dall' 3) Conseguentemente, sempre CP_4
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, condannarsi la a tenere indenne e a Controparte_5
manlevare la soc. nei termini e nei limiti della Controparte_6
polizza n. 848A5836 e ai sensi dell'art. 106 cpc, da qualsivoglia esborso potesse alla medesima derivare dall'emananda sentenza a definizione del presente giudizio. 4) Spese e compensi di giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime senza percepire i secondi ai sensi dell'art. 93 cpc;
conclusioni per l'appellato : nel merito 1) CP_2
Respingersi l'impugnazione del sig. dichiarandola Parte_1
infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado n.
1637/2023 - n. 635/2019 R.G. emessa dal Tribunale di NA in data
25.08.2023. 2) Spese e compensi di giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che ha anticipato le prime senza percepire i secondi ai sensi dell'art. 93 c.p.c; conclusioni per l'appellata Controparte_3
: nel merito: per le ragioni esposte in narrativa,
[...]
rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermandosi integralmente la sentenza n. 1673/2023 del Tribunale di NA;
In ogni caso: con spese e competenze del grado interamente rifuse. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della pag. 5/25 CTU dinamico ricostruttiva richiesta dall'attore in quanto palesemente esplorativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. dipendente con contratto a tempo Parte_1
indeterminato della NS SR con la mansione di autista addetto al trasporto merci (doc.1 attoreo), ha adito il Tribunale di
NA contestando di aver patito un infortunio sul lavoro, allorquando in data 20.12.2017, mentre stava caricando bancali di merci sul proprio articolato presso i magazzini della Maxi Di SR di
OR (VR), si è scontrato con un commissionatore (carello elevatore elettrico marca Om-Still Still Cop 2400) condotto dal sig.
(dipendente della , CP_2 Controparte_1
operante anch'essa come subappaltatrice nel sito di OR), rimanendo incastrato tra le forche del mezzo antagonista e la parte posteriore del tran-pallet condotto dall'attore per caricare il proprio camion.
2. Il ha esposto di aver riportato, a seguito del sinistro, la Pt_1
«frattura trimalleolare tibiotarsica destra con pluriframmentazione del malleolo peroneale», lamentando di essersi poi dovuto sottoporre ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con necessità di ricovero e successivi ulteriori controlli, medicazioni e visite. Per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, l'attore ha agìto nei confronti del sig. – imputandogli una condotta CP_2
imprudente e negligente nella conduzione del mezzo - e della
[...]
, in solido tra loro, censurando una loro Controparte_1
pag. 6/25 responsabilità, per le rispettive posizioni, ex artt. 2043, 2049 e 2087 cc.
3. Si sono costituiti nella fase a quo sia il sig. sia la CP_2 CP_1
cooperativa contestando la dinamica del sinistro offerta
[...]
dall'attore e insistendo per il rigetto della pretesa del sig. La Pt_1
società cooperativa ha chiesto altresì la chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, , la quale, Controparte_5
previa autorizzazione del Tribunale, si è costituita aderendo alle difese dell'assicurata, insistendo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, affinché fosse dichiarata l'efficacia della copertura assicurativa limitatamente alla accertata (e al grado di) responsabilità della convenuta, con detrazione degli importi eventualmente percepiti dall'attore per i medesimi titoli e il tutto nel limite del massimale garantito e secondo le franchigie e gli scoperti contrattuali.
4. Il Tribunale, istruita la causa anche a mezzo di prova testimoniale e CTU (volta ad accertare gli esiti invalidanti lamentati dall'attore a seguito del sinistro, con valutazione dell'eventuale compromissione della capacità lavorativa specifica e della congruità delle spese mediche documentate), ha rigettato la domanda di Pt_1
ritenendo insussistente la responsabilità dei convenuti, da
[...]
un lato poiché parte attrice non era legittimata a far valere l'art. 2087 cc. non essendo legata da un “vincolo contrattuale” (pag. 9 della sentenza) con la società (“parte attrice non è infatti legata CP_1
alla stessa da un contratto di lavoro o da un rapporto collaborativo generatore di obblighi di protezione di natura contrattuale”, pag. 7 della sentenza) e dall'altro perché dalle risultanze istruttorie non è emersa una condotta illecita del sig. CP_2
pag. 7/25 5. Respinta la domanda, le spese di soccombenza e di CTU sono state poste a carico di parte attrice.
6. L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado formulando quattro motivi di gravame per: 1. “Omesso accertamento della responsabilità ex art. 2043 cc del sig. e della CP_2
responsabilità ex art. 2049 cc della società . – CP_1 CP_6
Erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie”; 2.
“Violazione e comunque erronea interpretazione dell'art. 2087 cc”; 3.
“Omesso accertamento della responsabilità ex art. 2043 cc della società ”; 4 “Violazione del D.L. 132/2014 Controparte_6
convertito in L. 162/2014 – motivazione erronea e lacunosa”.
7. Gli appellati si sono costituiti opponendosi all'istanza di sospensiva, insistendo tutti nel merito per il rigetto dell'appello e conferma della pronuncia del Giudice a quo, ribadendo, altresì,
, in via di subordine, la richiesta - nella Controparte_1
denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione - di riduzione dell'ammontare del risarcimento all'importo effettivamente provato e nei limiti del c.d. danno differenziale, previa deduzione di quanto percepito dall e, in ogni caso, con richiesta di manleva nei CP_4
confronti della propria compagnia assicuratrice.
8. La Corte, ritenuto all'esito di una sommaria delibazione che la controversia fosse meritevole di approfondimento, tenuto conto dei motivi di impugnazione dedotti dall'appellante, ha accolto con ordinanza dell'8.2.2024 l'istanza di sospensione, fissando l'udienza del 7.5.2025 per la rimessione al collegio, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate.
pag. 8/25 9. L'appello va respinto. L'impugnazione del sig. viene Pt_1
articolata sostanzialmente rivendicando una concomitante responsabilità contrattuale (II° motivo d'appello) che extracontrattuale
(I° e III°) dei convenuti nell'infortunio occorso all'attore, ponendo alla base delle doglianze un'errata valutazione delle emergenze istruttorie di causa sulla dinamica del sinistro. Venendo pertanto al merito della vertenza si osserva quanto segue.
10. Con il primo motivo (pagg. 12-22) l'appellante contesta un'errata valutazione delle emergenze istruttorie e il mancato accertamento della responsabilità ex art. 2043 cc in capo al sig. e CP_2
ai sensi dell'art. 2049 cc, per quanto di spettanza, della CP_6
, censurando le statuizioni del Tribunale laddove sono state
[...]
ritenute inattendibili le dichiarazioni del sig. Persona_3
(assunte ex art. 281 ter cpc all'ud. del 28/04/2022) e, di contro, attendibili e fondanti per il rigetto della domanda le testimonianze rese dagli altri testi escussi, ancor più alla luce delle risultanze della relazione dello dell'Azienda (doc. 11 attoreo) Pt_2 Parte_3
che avrebbe accertato la violazione delle norme antinfortunistiche nel sito di OR.
11. Osserva la Corte come la responsabilità extracontrattuale invocata dall'appellante, nei due disposti richiamati, presupponga, quale caratteristica comune, l'onere per chi agisce in giudizio di dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito: in particolare, per quanto attagliante all'art. 2049, si rende(va) necessario per il danneggiato acclarare la sussistenza del fatto illecito e la sua riconducibilità all'attività lavorativa svolta dal dipendente antagonista, anche nell'assenza di prova del dolo o della colpa del danneggiante.
pag. 9/25 12. Nel caso de quo il Tribunale ha evidenziato in sentenza come non fosse «configurabile un illecito extracontrattuale del dipendente
, in quanto non si rinvengono negli atti di causa gli CP_2
estremi per ravvisare nella sua condotta dei profili di colpa. Non sussistendo l'illecito del preposto, viene a mancare il presupposto necessario per invocare la responsabilità ex art. 2049 cc della società convenuta, sua datrice di lavoro» (p. 10 della sentenza), con l'ulteriore precisazione che non può «attribuirsi rilevanza nemmeno ad eventuali responsabilità penali della società per mancata CP_1
predisposizione delle misure ex art. 26 Testo Unico sulla Sicurezza sul
Lavoro, responsabilità di cui parte attrice paventa l'esistenza a seguito del decreto di citazione a giudizio del 3.08.2020 (cf. doc. 12 parte attrice). Indipendentemente dall'esito del procedimento penale, nel decreto di citazione a giudizio si fa riferimento solo ad una responsabilità della società convenuta per la mancata adozione di documenti condivisi volti alla prevenzione dei rischi sul lavoro, mentre nessun rilievo viene avanzato nei confronti di CP_2
quale persona fisica» (p. 9 della sentenza).
13. Tali rilievi non sono stati affrontati dall'appellante: e invero la relazione dello non può (né poteva come rilevato dal Giudice a Pt_2
quo) assumere un valore di certezza probante della dinamica del sinistro tenuto conto che lo stesso non è stato stilato nell'immediatezza dell'incidente (che ricordiamo essere avvenuto in data 20/12/2017) ma redatto successivamente (07/01/2019) con l'espressa puntualizzazione (nelle premesse a pag. 1) che «dell'evento non fu data segnalazione allo e che il rapporto si è basato Pt_2
«sulla testimonianza resa dall'infortunato, sui documenti acquisiti e sul sopralluogo del 08.06.2018 presso l'impresa Maxi Di SR di
pag. 10/25 OR (VR)» (a pag. 4 l'Uff. di P.G. ing. ha precisato Persona_4
peraltro che proprio «la dinamica dell'infortunio è descritta dallo stesso infortunato sentito a s.i. il giorno 28.5.2018» ossia de relato ex parte).
14. In tal senso, il materiale raccolto dal verbalizzante è stato correttamente posto al vaglio e secondo l'apprezzamento del
Tribunale (ex artt. 115, 116 cpc), tenuto conto che le dichiarazioni assunte dall'ispettore e trasferite nel rapporto costituivano oggetto di libera valutazione del giudice (vieppiù in considerazione del fatto che in sede di accertamento della dinamica dell'evento – avvenuta a distanza di mesi dal sinistro – non sono stati menzionati, né ascoltati a sommarie informazioni altri lavoratori/dipendenti presenti in occasione dell'incidente), in concorso con gli altri elementi di prova
(escussione testimoniale in giudizio) onde essere posti a fondamento della decisione.
15. Sul punto, va altresì considerato che sempre nella relazione dello è stato precisato che il sig. ha sottoscritto un Pt_2 Pt_1
documento «nel quale si rappresentano i contenuti di una formazione avvenuta» in materia di sicurezza sul lavoro (pag. 6) e che comunque l'ispettore ing. ha concluso il verbale accertando – peraltro per Per_4
quanto qui ci occupa sostanzialmente sulle sole dichiarazioni dell'attore e a seguito di un sopralluogo avvenuto a distanza di sei mesi dall'evento – che l'infortunio si è determinato «in quanto i datori di lavoro delle imprese coinvolte, ovvero: Controparte_7
(che non è parte del giudizio)…Impresa
[...]
NS SR (anch'essa non convenuta in giudizio, benché effettiva datrice di lavoro di parte attrice)…Impresa Skycoop soc. coop…non cooperavano all'attuazione delle misure di prevenzione e
pag. 11/25 protezione dai rischi sul lavoro permettendo che il carico degli automezzi destinati ai punti vendita fosse promiscuamente e individualmente gestito da lavoratori di imprese diverse, in spazi ristretti, con limitata visibilità nell'uso dei transpallet elettrici, con e senza uomo a bordo, dovuta ai bancali stoccati. Non coordinavano gli interventi di protezione a prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori non stabilendo le misure di prevenzione quali,
l'organizzazione delle operazioni di carico/scarico delle merci,
l'individuazione dei compiti di ciascuna impresa, le procedure e la formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel merito nel DUVRI sottoscritto dal datore di lavoro committente di fatto e da tutti i datori di lavoro delle imprese coinvolte nulla regolamenta la fase di carico degli automezzi destinati ai punti vendita ove la compresenza dei lavoratori di più imprese determinava il giorno 20.12.2017
l'infortunio del sig. (pag. 12), assumendo la Parte_1
violazione dell'art. 26, lett. a e b, D. Lvo 81/2008 e gli estremi di cui all'art. 590 cp (lesioni personali colpose).
16. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non attribuire rilevanza a eventuali responsabilità penali dei convenuti e a prescindere dall'emissione del decreto di citazione a giudizio: in tal senso la decisione del Tribunale, di per sé già condivisibile e motivata
(già cit. pag. 9 della sentenza), ha trovato ulteriore corroborazione nella pronuncia penale n. 1913/2023 (doc. 4 dell'appellata
[...]
resa dal Tribunale di NA (depositata il 3.8.2023, ossia CP_6
quando il procedimento che ci occupa era già stato trattenuto in decisione dal Giudice a quo all'esito dell'udienza del 23.2.2023, e pertanto da intendersi come allegazione ammissibile di formazione successiva e assumente quantomeno valore indiziario), con la quale è
pag. 12/25 stata disposta l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.
Nel dettaglio tale pronuncia ha assodato, all'esito delle dichiarazioni dei testi e della produzione documentale agli atti, come «una volta che
è stato dimostrato, però, che al di là delle lacune documentali, il centro logistico era correttamente congegnato per prevenire rischi del tipo di quello verificatosi, non è stato possibile accertare né le cause del concreto difetto di coordinamento che ha avuto luogo il
20.12.2017 né tantomeno, a cascata, le (eventuali) responsabilità per lo stesso” (p. 11 doc. 4), con la precisazione che “dall'istruttoria dibattimentale è emerso che, in concreto, la gestione del centro logistico è avvenuta non solo nel rispetto formale delle disposizioni legislative in materia ma anche attraverso la predisposizione di misure cautelari che, in concreto, hanno tenuto conto del flusso dei lavoratori contestualmente presenti in quei locali nonché delle specifiche mansioni a loro affidate …” (p. 9, doc. 4) e anche considerando che “l'ambiente di lavoro, quindi, era astrattamente idoneo a prevenire il concretizzarsi di rischi di quello del tipo verificatosi: la struttura era ben congegnata;
gli spazi erano adeguati ed efficacemente segnalati;
il riparto delle mansioni era, in concreto, bene definito” e che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito “di muovere alcun rimprovero in sede penale ai singoli datori di lavoro per l'infortunio occorso al a fronte della contraddittorietà Pt_1
della prova in ordine all'esatta dinamica del sinistro che costituisce il necessario presupposto per l'individuazione della regola cautelare eventualmente violata e, a cascata, per la verifica della c.d. causalità della colpa…» e tenuto altresì conto che «la versione resa in giudizio dalla persona offesa è già di per sé poco credibile nella parte in cui essa fa riferimento ad una gestione caotica e del tutto casuale degli
pag. 13/25 ingressi degli autisti nel centro logistico» vieppiù perché «non è chiaro e non è stato mai accertato né riferito dalla persona offesa, per quale ragione il si trovasse in una posizione eccentrica Pt_1
rispetto a quella normalmente occupata dagli autisti per il carico»
(pagg. 9–11, doc. 4).
17. Tale pronuncia, che respinge anch'essa di fatto la ricostruzione del sinistro offerta unilateralmente dal sig. non risulta sia Pt_1
stata impugnata dall'appellante e/o comunque riformata.
18. Un tanto esposto, la Corte ritiene inoltre che le censure dell'appellante non abbiano correttamente ponderato neppure le effettive deposizioni assunte a seguito dell'escussione testimoniale e che nella ricostruzione del fatto appare utile riproporre.
19. Il teste (ud. 20/10/2021) si è limitato a riferire «di Persona_4
esser stato incaricato dal mio dirigente per seguire l'infortunio sul lavoro su incarico da una denuncia dell' Al di là di quello Pt_2 CP_4
che ho scritto all'epoca sulla base delle dichiarazioni della parte attrice, come ho scritto nel mio rapporto di cui al doc. 11 di parte attrice, non posso dire altro»: pertanto sulla irrilevanza, ai fini del decidere, del rapporto dello Spisal si è già argomentato in narrativa.
20. Di contro, il teste (ud. 20/10/2021) ha Testimone_1
confermato la circostanza (sub cap. della memoria di secondo termine ex art. 183 VI co. cpc della convenuta) di aver assistito all'evento
«perché il mio ufficio è proprio uscendo dalle scale di fronte alla porta 64. Il commissionatore è uno dei mezzi tipici che si usano all'interno del magazzino, la maggior parte degli operatori del magazzino usano quel tipo di carrelli. Tali mezzi hanno un limitatore di comune accordo con le rspp nel piano di valutazione dei rischi è stato limitata la velocità dei mezzi a 10 km orari e ciò da sempre,
pag. 14/25 almeno da quando ci sono io, anche se i mezzi sarebbero omologati per andare a velocità ben superiore se si vuole” nonché che “l'attore stava a caricare il proprio mezzo” (sub cap. 4 della stessa memoria), precisando sul mezzo trans-pallet che “quando carica il pallet ha le forche in avanti quando ho il bancale e lo devo porre dentro il camion. Dopo si esce, quindi si inverte la marcia, per cui l'uomo cammina di fronte al carrello e le forche stanno dall'altra parte.
Normalmente l'uomo dovrebbe girarsi, guardando in avanti per condurre il carrello. Invece come fanno molti autisti purtroppo camminano all'indietro e non si girano. Lui pertanto camminava all'indietro senza guardare dove andava. Il problema è stato che lui andando indietro ha curvato e ha invaso la corsia 63. Nella corsia 63
c'era l'altro operatore della cooperativa che stava portando i pallet.
L'autista del 63 aveva appena poggiato i due bancali e si era allontanato, ma quando l'attore era arrivato nella sua corsia la corsia 63 era libera, si è occupata mentre lui era sul camion.
L'incidente è stato che lui camminando all'indietro si è trovato i bancali della 63 che prima non c'erano e il timone del carrello a mano l'ha schiacciato sullo stomaco e lui ha sbattuto contro i bancali ed è andato a terra» (il riferimento è all'attore, siccome capitolato sub
5 della memoria istruttoria della convenuta).
21. Il teste ha inoltre confermato che «il commissionatore del Rago era già andato via insieme al Rago per cui non c'è stato nessun contatto perché l'autista è andato contro i bancali che erano fermi a terra e l'operatore stava già andando via» (sub cap. 7), con la precisazione che «dopo che è successo il fatto abbiamo chiesto chi avesse assistito sia noi che lo e non mi risulta che fosse emerso Pt_2
nessun altro teste oculare. La distanza tra il mio ufficio e il luogo del
pag. 15/25 sinistro saranno circa 2 metri. Il mio ufficio è al primo piano delle scale ma io in quel momento avevo appena sceso le scale per cui ero proprio davanti alla corsia n. 64».
22. Nella stessa udienza del 20.10.2021 è stato sentito anche
[...]
, il quale ha riferito di essere stato presente il giorno del Tes_2
sinistro, ma di non aver assistito direttamente all'evento, pur precisando tuttavia che «…stavo partendo con il mio carico, ho sentito un lamento. Quando sono passato davanti alla corsia 63 ho visto il sig. alla fine della corsia che stava per uscire e ho visto CP_2
in fondo, quindi dalla parte opposta, una persona che si teneva
l'addome con le mani…preciso che nel momento in cui ho sentito il lamento e quindi ho fatto attenzione il sig. era già alla fine della CP_2
corsia 63, mentre il sig. era all'inizio della corsia. Posso solo Pt_1
dire che il sig. si trovava nella corsia 63 all'inizio della Pt_1
corsia».
23. La prova testimoniale proseguiva all'udienza del 28.4.2022, dove sono stati escussi i testi e . Testimone_3 Persona_3
24. Sul punto, prima di soffermarsi sulla deposizione del sig.
– non presa in considerazione dal Tribunale e su cui verte Per_3
in particolare il motivo del gravame –, appare opportuno esaminare le dichiarazioni rese dal sig. Tes_3
25. Il testimone ha confermato che era «presente nel magazzino alla fine delle corsie, stavo andando all'ufficio dove prendiamo i documenti. Sarò stato all'incirca a 7-8-10 metri di distanza», ha aggiunto che «il danneggiato con il traspellet stava venendo indietro per caricare i bancali uscendo dal camion dopo il carico precedente. I bancali si possono anche caricare andando in avanti, ma poi per caricarli sul camion bisogna girarsi e andare in retromarcia, per cui
pag. 16/25 viene più veloce procedere direttamente sempre in retromarcia per agganciare i bancali e caricarli sul camion. stava Pt_1
procedendo indietro per caricare altri bancali e è andato a invadere la corsia del ragazzo che stava portando altri bancali nella corsia vicino. Si sono scontrati e l'attore è caduto a terra, sangue, casino e tutto» e altresì precisando (sub cap. 7 della memoria ex art. 183 VI co.
n. 2 cpc di ), dopo aver chiarito la suddivisone delle corsie, CP_1
che «c'è stato uno scontro tra il tanspellet e il carrello, o meglio tra il transpellet e il bancale che era sopra il carrello».
26. Per l'effetto, le testimonianze rese dai sig.ri e Tes_1 Tes_2
sono apparse precise, concordanti e convergenti (anche ex Tes_3
art. 2729 cc) sul fatto che non v'è stato uno scontro tra i mezzi condotti dall'attore e dal Rago, e che il sinistro si è verificato poiché
invadendo per imprudenza e mancanza di Parte_1
attenzione la corsia adiacente alla sua, è andato a sbattere contro i bancali ivi posizionati, come correttamente accertato nella sentenza impugnata (p. 8). Va dunque sottolineato il dato oggettivo rilevante, rappresentato dal fatto che è stato visto dai testimoni Parte_1
subito dopo il sinistro all'interno della corsia n. 63 che non era di sua pertinenza, poiché «nella corsia 63 c'era l'altro operatore della cooperativa che stava portando i pallet».
27. Venendo di contro alla testimonianza resa dal sig. Per_3
occorre preliminarmente considerare come la stessa sia stata ammessa dal Giudice a quo «ferma restando ogni valutazione in ordine all'attendibilità anche alla luce della mancata indicazione nei verbali in atti dello redatti nell'immediatezza del fatto» (ordinanza Pt_2
26.1.2021), laddove in sentenza il Tribunale ha poi ritenuto la deposizione del teste non attendibile (pagg.
7 -8 della sentenza)
pag. 17/25 apparendo «inverosimile che dalla relazione del 7.01.2019 Pt_2
emerga l'assenza di testi oculari al fatto (cfr. doc. 11 parte attrice) mentre, con raccomandata inviata a distanza di anni dall'accaduto
(cfr. produzione di parte attrice del 31.01.2022), emerga la presenza di un teste che lavorava nella corsia immediatamente adiacente a quella dell'attore, a soli due metri di distanza (cfr. verbale del
28.04.2022, deposizione teste su cap.1). La Testimone_4
deposizione non permette inoltre di appurare la tipologia di rapporto che legava il teste al danneggiato e le modalità con cui il teste sarebbe venuto a conoscenza, anni dopo, della causa inerente al sinistro: il teste afferma di aver avuto notizia di questo procedimento nel 2021 mentre era sul luogo di lavoro della Maxi Di Srl di OR;
subito dopo, però, dichiara che era in contatto con l'attore e che in circostanze non ben precisate quest'ultimo gli aveva chiesto di testimoniare in quanto era in difficoltà con la liquidazione del danno
(cfr. verbale del 28.04.2022, deposizione teste su Testimone_4
cap.1). Del resto, la sussistenza di rapporti con l'attore avrebbe dovuto condurre all'indicazione del teste già nella memoria ex art.
183 comma 6 n. 2, e non dopo l'assunzione dei testi di parte convenuta all'udienza del 20.10.2021».
28. La motivazione del Giudice a quo non viene scalfita dal motivo d'appello che non fornisce argomentazioni fondanti per contrastare le ragioni del provvedimento impugnato e indirizzare la riforma della pronuncia di primo grado: sul punto si osserva che il non ha Pt_1
ritenuto di indicare il sig. neppure quale teste a favore della Per_3
persona offesa nel giudizio penale che si è concluso con l'assoluzione degli imputati (infra, doc. 4 della convenuta), mentre l'attore ha insistito per richiedere l'ammissione – tardiva – del teste all'esito pag. 18/25 dell'ud. del 20/10/2021, ossia dopo l'escussione dei testi e Tes_1
che avevano confutato la dinamica del sinistro (il teste Tes_2
pur non avendo assistito all'evento ha comunque precisato, Tes_2
non appena udito il lamento dell'attore, di aver prontamente prestato attenzione alla dinamica constatando da subito la distanza tra il mezzo del sig. e quello condotto dal sig. - «il sig. era già CP_2 Pt_1 CP_2
alla fine della corsia 63 mentre il sig. era all'inizio della Pt_1
corsia», con ciò confermando che non vi poteva essere stato scontro tra i due). Né poteva assumere – anche alla luce di quanto esposto – valore probante il riferimento alla CTU svolta poiché la stessa non accertava alcuna responsabilità e/o illiceità nella condotta del sig.
ovvero nella causazione del danno all'attore, limitandosi a CP_2
confermare la compatibilità della lesione con il sinistro, restando tuttavia indimostrate le modalità nel senso voluto dall'attrice, come rilevato dallo stesso Tribunale (pag. 9 della sentenza).
29. Parimenti inconferente è stato il richiamo alla dichiarazione resa dal l.r. della NS SR (datrice di lavoro del sig. all. Pt_1
11 al doc. 11 bis di primo grado di parte attrice) trattandosi di mera comunicazione di documenti e indicazioni di quanto riferito dal dipendente (la dott.ssa non era presente al sinistro, come Per_5
peraltro neppure asserito dall'appellante).
30. Pertanto, ritiene la Corte che, nell'assolvimento dell'onere probante, il materiale probatorio offerto dall'appellante sia insufficiente a fondare la riforma della pronuncia, non presentando, singolarmente e nel suo complesso considerato, i caratteri di idoneità, neppure indiziaria, per consentire l'accoglimento della domanda attorea, anche considerando che l'appellante si è limitato di fatto a contestare – con censure generiche e apodittiche - che le prove (in pag. 19/25 particolare orali) sarebbero state valutate dal Tribunale in un modo piuttosto che in un altro e perciò in assenza dei presupposti richiesti ex art. 115 cpc, ben potendo, anche ex art. 116 cpc, il giudice essere libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, in base a un ragionamento che segua le regole della logica e della comune esperienza.
31. La Corte ritiene perciò che non sussistano vizi motivazionali sulla valutazione delle risultanze istruttorie ancorché eseguita dal
Tribunale in senso difforme da quello preteso dall'appellante, rientrando peraltro nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, laddove ritenute idonee, rilevanti, logiche e concludenti come nella fattispecie de qua.
32. È pertanto da escludersi la sussistenza di responsabilità extracontrattuale (sia ex art. 2049 cc che ai sensi dell'art. 2043 cc nei termini sollevati dall'appellante) a carico dei convenuti, essendo mancata la prova – il cui onere ex art. 2697 cc gravava per l'appunto sull'attore – della sussistenza di un illecito nella causazione del danno all'attore, tenuto conto dell'assenza di prova accertante una condotta antigiuridica, intenzionale o dettata da scarsa attenzione e coscienza, che possa aver determinato l'obbligo risarcitorio in capo a
[...]
e/o al sig. quale nesso di causa tra il fatto e il danno CP_6 CP_2
occorso al sig. e inquadrabile come colpevolezza dell'agente e Pt_1
imputabilità del fatto lesivo, attesa la carenza di un rapporto di causa- effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi essere stato provocato dal fatto compiuto, per le rispettive posizioni, dai convenuti. Il motivo non può pertanto essere accolto.
33. Con il secondo motivo d'impugnazione (pagg. 22–24) il sig. lamenta la violazione e, in ogni caso, l'errata interpretazione Pt_1
pag. 20/25 dell'art. 2087 cc, contestando al Tribunale di non aver considerato la norma come tutela di un interesse generale «ovvero l'interesse a che tutti i prestatori di lavoro – siano essi dipendenti/collaboratori della datrice di lavoro o dipendenti/collaboratori di altra società – possano prestare la propria attività lavorativa in un ambiente idoneo a garantire l'obbligo della sicurezza», asserendo che «l'obbligo di protezione del datore di lavoro … si incardina in un dovere di tutela generale rivolta verso qualsiasi persona entri in contatto con la sfera aziendale e, quindi, nell'alveo del rischio di infortunio proprio dell'azienda» (p. 24 atto d'appello).
34. Osserva la Corte come il disposto richiamato dall'appellante attenga, nell'individuazione dei beneficiari degli obblighi di protezione normativa e pure prescindendo da una loro formale categoria contrattuale, alla prestazione di attività nell'ambito di un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro, anche senza retribuzione (Cass. 37019/2022), che si trova ad assumere una posizione di garanzia anche in merito al dovere di salvaguardia della persona.
35. Un tanto, tuttavia, presuppone comunque una soggezione al potere direzionale del datore di lavoro, circostanza che implica quindi la sussistenza di un'obbligazione lavorativa tra le parti, anche in considerazione del fatto che l'art. 2087 cc non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva datoriale, i cui obblighi vanno parametrati e rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza e alle specificità del lavoro da svolgersi.
36. Pertanto, la norma richiamata attiene comunque ad un rapporto di lavoro (il “prestatore di lavoro” è da intendersi il lavoratore che in forza di un contratto risulta subordinato alle direttive imprenditoriale o pag. 21/25 professionali del datore di lavoro ex art. 2094 cc) di natura contrattuale, che nel caso de quo – per stessa ammissione dell'appellante (che infatti lamenta un'interpretazione “restrittiva” del disposto codicistico) - non esisteva tra il sig. e Pt_1 [...]
. Controparte_1
37. Non si attagliano alla fattispecie del caso gli arresti giurisprudenziali richiamati in appello, i quali afferiscono semmai alla diversa tematica del D. Lvo 626/1994, ossia alle disposizioni che prescrivono misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori per prevenire gli infortuni sul lavoro, peraltro al fine di individuare anche il «soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità della medesima o di una sua unità produttiva» (come affermata anche da Cass. 9870/2014 richiamata dall'atto) e che nel caso de quo certo non poteva individuarsi nella società convenuta mancando il rapporto per poter invocare una responsabilità contrattuale. Il motivo non può dunque essere accolto.
38. L'appellante censura con il terzo motivo d'appello (pag. 25–28)
l'omesso accertamento della responsabilità anche ex art. 2043 cc a carico di asserendo che il Tribunale non avrebbe Controparte_6
preso posizione su tale responsabilità extracontrattuale della convenuta.
39. Osserva la Corte sul punto che l'appellante non ha sollevato con il presente motivo espressamente la violazione ex art. 112 cpc tra il chiesto e il pronunciato, fermo restando che l'omissione di pronuncia costituisce un error in procedendo del giudice che non sussiste in caso di rigetto implicito, rispetto al quale, invece, una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, può ritenersi in ogni caso sussistente.
pag. 22/25 40. Le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, delle quali si è dato atto nell'esame dei motivi che precedono, non hanno inciso in difetto nell'ambito oggettivo della domanda della quale si lamenta la mancata pronuncia (in quanto, peraltro, in rapporto di connessione con quella ex art. 2049 cc) laddove – attese le complessive risultanze istruttorie – non è emersa una colpa e un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta omissiva della società convenuta, anche in considerazione del fatto che «non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi» (Cass. 2153/2020) e vieppiù tenuto conto della sentenza di assoluzione nel procedimento penale. Il motivo, per come formulato, non è dunque fondato.
41. L'infondatezza dei primi tre motivi di gravame comporta anche il rigetto del quarto motivo (pagg. 28-29) sulla liquidazione delle spese di soccombenza del primo grado, tenuto altresì conto che «a sopportare le spese del processo sia colui che…risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte» (Cass. SU 32061/2022), avendo il Giudice a quo applicato legittimamente il principio di pag. 23/25 causalità dal momento che, in relazione all'esito della causa, soccombente è risultato l'attore.
42. Il riferimento poi alla mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita si rammostra inconferente atteso l'esito della lite e la soccombenza del sig. (peraltro il sig. non è stato Pt_1 CP_2
neppure indicato come parte della stessa, mentre Controparte_6
si era attivata invitando alla partecipazione anche la propria compagnia assicuratrice che non aderiva, docc. 16-18 della convenuta) nonché il fatto che la stessa non ha avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
43. In definitiva l'appello va respinto, assorbendo ogni altra questione anche in merito alle istanze istruttorie dell'appellante e alla domanda di manleva della società . Le spese del grado CP_1
seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 a €
260.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
44. Va disposta la distrazione delle spese a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, mentre non spetta l'aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/2014, poiché le comparse di costituzione di e non contengono i link CP_1 CP_2
ipertestuali necessari per l'immediata consultazione dei documenti.
45. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché l'impugnante principale deve versare un ulteriore pag. 24/25 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese del giudizio di Parte_1
secondo grado, liquidate in € 5.000,00 a favore di ciascuna controparte separatamente costituita, oltre spese generali e accessori di legge;
distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico dell'appellante per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 10.5.2025. il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
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