Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
Il garante per la radiodiffusione e l'editoria, istituito dall'art. 6 della legge n. 223 del 1990 quale successore nelle funzioni fino a quel momento esercitate dal garante della attuazione della legge sull'editoria di cui alla legge n. 416 del 1981, è stato a sua volta sostituito nella gran parte delle funzioni, in base all'art. 1 della legge n. 249 del 1997, dall'autorità per la garanzia delle comunicazioni; ne consegue che, laddove non si sostenga che la detta successione non sia operante nel singolo caso concreto per essere ad esempio il rapporto controverso appartenente al novero delle materie attribuite ad altro organo pubblico dalla stessa norma istitutiva dell'Autorità in questione [v. l'art. 1, comma sesto, lett. c) n. 9, legge n. 249 del 1997], non vi è ragione, in considerazione della competenza attribuitale dalla legge, di negare all'Autorità garante in questione sulla base di una generica eccezione d'inammissibilità, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AUTITALIA Srl;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 13629/99 proposto da:
AUTITALIA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso l'avvocato SABATINO CIPRIETTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 310/98 del Pretore di PESCARA, depositata il 28/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Sclafani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previa riunione dei ricorsi, per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Srl Autitalia con atto del 12 giugno 1996 si opponeva innanzi al Pretore di Pescara alla ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria per la somma di L. 10.000.000, a fronte della violazione dell'art. 8 della legge n. 223 del 1990. Sosteneva, si legge in sentenza, che la sanzione suddetta non poteva essere emessa nei confronti di una persona giuridica, ma solo nei confronti della persona fisica autrice del fatto contestato. Resisteva peraltro alla pretesa del Garante anche nel merito.
Si costituiva il Garante e nel contraddittorio delle parti il Pretore accoglieva l'opposizione rilevando l'impossibilità di configurare una diretta responsabilità della persona fisica per le sanzioni in questione, sulla base della previsione della sua solidarietà per il pagamento della sanzione.
Ricorre per cassazione l'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni. Resiste e spiega ricorso incidentale la Srl Autitalia. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti. 2) Deve essere esaminata anzitutto l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale avanzata dalla difesa della Autitalia, la quale rileva che l'atto introduttivo della presente fase di legittimità è sottoscritto dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, soggetto che non ha partecipato al giudizio di merito e del quale si ignora la relazione con il Garante per la Radiodiffusione e la editoria, che ebbe ad emettere l'ordinanza e partecipò al giudizio di merito.
2a) Osserva il collegio che il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, istituito dall'art. 6 della legge n. 223 del 1990 quale successore nelle funzioni fino a quel momento esercitate dal Garante della attuazione della legge sull'editoria, di cui alla legge n. 416 del 1981, è stato a sua volta sostituito nella grande parte delle funzioni stesse dalla Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni, in base all'art. 1 della legge n. 249 del 1997. Il ricorrente incidentale nel formulare l'eccezione in esame non sostiene che tale successione, voluta dalla legge in via di principio, non si realizza nella specie, magari per essere il rapporto controverso appartenente al novero di materie che in base alla stessa norma istitutiva della Autorità in questione è stata attribuita ad altro organo pubblico, (vedi il comma 6, lettera c, n. 9 del citato art. 1 della legge n. 249 del 1997). Il Collegio
pertanto non ha ragione di escludere in base alla competenza della Autorità Garante in questione stabilita dalla legge la sua legittimazione a ricorrere in questa sede. La generica eccezione di inammissibilità del ricorso deve essere respinta.
3) È fondato il primo motivo del ricorso della Autorità mediante il quale si lamenta la violazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, e dell'art. 112 c.p.c., derivati dall'avere il pretore esaminato di ufficio la questione della configurabilità della responsabilità diretta del debitore solidale, la quale invece non era stata avanzata in sede di opposizione alla ingiunzione. Osserva infatti il collegio che nella specie non si verte in tema di nullità assoluta, ovvero di inesistenza del provvedimento, rilevabili in ogni stato e grado, anche di ufficio. Si tratta piuttosto di nullità che deve essere rilevata dalla parte, cosicché il mancato tempestivo rilievo racchiude la causa petendi intorno alle sole censure proposte nella opposizione alla ordinanza. Pertanto resta impedito al giudice di introdurre nella sua decisione temi e questioni sconosciuti a tale ambito. Mentre non può ritenersi accettato sul punto il contraddittorio, come sostiene ancora la difesa controricorrente, per avere essa cennato alla questione nella precisazione delle conclusioni senza alcuna contestazione a riguardo da parte della Autorità.
4) Il rigetto del predetto motivo assorbe la trattazione del successivo proposto dal ricorrente principale con il quale si sostiene una ulteriore violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
5) La trattazione del ricorso incidentale, mediante il quale l'Autorità prospetta una violazione dell'art. 91 c.p.c., è assorbita dall'accoglimento del ricorso principale che travolge anche il regolamento delle spese operato dalla sentenza impugnata. 6) Il ricorso principale va pertanto accolto nei predetti limiti, e la sentenza impugnata va cassata. La causa deve essere rimessa ad altro giudice del merito che esaminerà l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione, pronunciandosi sulle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo. Dichiara altresì assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Pescara anche per le spese di questa fase.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria 1 marzo 2002