Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3021
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Sentenza 1 marzo 2002

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Il garante per la radiodiffusione e l'editoria, istituito dall'art. 6 della legge n. 223 del 1990 quale successore nelle funzioni fino a quel momento esercitate dal garante della attuazione della legge sull'editoria di cui alla legge n. 416 del 1981, è stato a sua volta sostituito nella gran parte delle funzioni, in base all'art. 1 della legge n. 249 del 1997, dall'autorità per la garanzia delle comunicazioni; ne consegue che, laddove non si sostenga che la detta successione non sia operante nel singolo caso concreto per essere ad esempio il rapporto controverso appartenente al novero delle materie attribuite ad altro organo pubblico dalla stessa norma istitutiva dell'Autorità in questione [v. l'art. 1, comma sesto, lett. c) n. 9, legge n. 249 del 1997], non vi è ragione, in considerazione della competenza attribuitale dalla legge, di negare all'Autorità garante in questione sulla base di una generica eccezione d'inammissibilità, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3021
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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