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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/09/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2928/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2928/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. NICE ZAULI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Faenza (RA), piazza San Francesco n. 22 E
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ELENA RAGAZZINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Faenza (RA), corso Mazzini n. 55
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sottoscritte personalmente dalle parti e depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 04.03.2025 e dello 05.03.2025. In data 09.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.07.2024, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile a Palazzuolo sul Senio (FI) in data 15.01.2002, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, all'atto n 1, parte I, anno 2002, che dall'unione erano nati a Ravenna i figli in data 01.05.2002, in data 26.09.2004, entrambi ad Per_1 Per_2 oggi economicamente autosufficienti, e in data 19.05.2014 e che, negli ultimi tempi, i rapporti Per_3 tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati a causa di una manifesta incompatibilità di carattere che determinava una crescente incomprensione, tanto da indurli ad una separazione di fatto con abitazioni e dimore distinte, ancorché limitrofe. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo di separazione e chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, dandone preavviso all'altro coniuge vista la presenza della figlia minore, senza interferenze nella rispettiva vita privata, con reciproca autorizzazione all'espatrio, impegnandosi fin d'ora a prestare la firma di autorizzazione eventualmente richiesta dalle Autorità competenti, qualora non fosse sufficiente il presente impegno e con esplicita, espressa e reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi ricompresa la carta d'identità, per sé stessi e per i minori.
2. Il marito continuerà a vivere, come di fatto vive, nella casa sita in Castel Bolognese (Ra) alla via Burano n. 738, in proprietà esclusiva mentre la moglie stabilirà la propria residenza altrove, con obbligo di comunicare il nuovo indirizzo nei termini di cui all'art. 337 sexies, comma 2 cc, provvedendo ad asportare i propri effetti personali. Il SI. si impegna ed obbliga a perfezionare le pratiche per il subentro nelle utenze dell'unità Pt_1 occupata, allo stato intestate alla moglie.
3. I coniugi manterranno l'affidamento condiviso della figlia minore , avendo entrambi la
Per_3 responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia, stabilendo altresì la residenza della minore, adoperandosi per consentire ad di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i
Per_3 quali dovranno assicurare le cure, l'educazione, l'assistenza morale e l'istruzione necessaria nel rispetto delle tendenze e delle attitudini della figliola e dovranno assumere, concordemente, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della stessa (scuola, sport, tempo libero, cure mediche ecc..) tenendo conto anche delle aspirazioni e dei desiderata della figlia, consentendo altresì, ad , di conservare rapporti SInificativi con i fratelli, maggiorenni, e gli ascendenti di
Per_3 ciascun ramo genitoriale. I genitori si accordano affinché, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. 3bis. La minore rimarrà collocata, in via prevalente, presso la dimora materna, sita in Castel
Per_3
Bolognese, alla via Burano n. 730, ove, unitamente alla madre, assumerà la residenza.
pagina 2 di 7 3ter Il padre continuerà, come nell'attualità, a vedere e tenere con sé la figlioletta un fine settimana alternato, dal sabato alle 14:30 fino al lunedì mattina, con il riaccompagnamento a scuola. Infrasettimanalmente rimarrà con il padre il mercoledì, dall'uscita da scuola fino al venerdì Per_3 mattina, al riaccompagnamento a scuola, con il pernotto nelle serate ricomprese fra il mercoledì ed il giovedì e fra il giovedì ed il venerdì. Durante le festività natalizie trascorrerà con i genitori, alternativamente, di anno in anno, dal Per_3 prelievo da scuola, l'ultimo giorno prima delle vacanze – di norma il 23 dicembre- fino al 26 dicembre compreso;
nelle giornate dal 27 al 28 dicembre i genitori rispetteranno i tempi di visita e pernotto come da calendario di routine, per rimanere, , con i genitori, alternativamente, di anno in anno Per_3 dal 29 dicembre al 1° gennaio , compreso, e riprendere la routine di calendario nelle giornate dal 2 al 6 gennaio. Durante le vacanze , rimarrà, alternativamente, di anno in anno, con un genitore dal Persona_4 giovedì al giorno di Pasqua e con l'altro genitore, dal Lunedì di Pasqua fino al rientro a scuola. Durante le vacanze estive, previo accordo da definire entro il mese di giugno di ogni anno, i genitori potranno tenere la figlia 17 giorni di cui 10 consecutivamente, ed i residui sette, non con continuità, in ossequio alle eSIenze lavorative dei genitori e comunque nel rispetto, delle eSIenze e dei desiderata della figliola. Le visite dovranno comunque e sempre rispettare le eSIenze, i desiderata, gli impegni scolastici ed extrascolastici di e verranno effettuate compatibilmente con le incombenze lavorative dei Per_3 genitori. I genitori festeggeranno il compleanno della figlia, alternativamente, a pranzo o a cena. Ciascun genitore si impegna a dotarsi di capi di vestiario per presso le rispettive abitazioni. Per_3
3quater. frequenta la scuola elementare nell'Istituto Privato Pachamama, sito in Faenza (RA), Per_3 via Emilia Levante n. 82, la cui retta continuerà ad essere assolta dai genitori in pari misura, come nell'attualità, ed al termine del ciclo elementare i genitori concorderanno il proseguo scolastico nella scelta della scuola da frequentare, se pubblica o privata, tenendo conto delle inclinazioni ed attitudini nonché dei desiderata della minore per consentirle di continuare il percorso scolastico nell'ambiente ad Ella più confacente.
frequenta anche un corso di danza, i cui costi verranno assolti dai genitori in pari misura. Per_3
4. Il padre verserà alla moglie, entro il giorno dieci, l'assegno mensile di €. 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento di , soggetto a rivalutazione annuale in aumento secondo gli indici ISTAT sul Per_3 costo della vita dovendo, i genitori, adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Nello specifico, il SI. , proprietario in via esclusiva dell'unità sita in Castel Bolognese (Ra) alla Pt_1 via Burano n. 738 percepiva, nell'anno solare 2019 un reddito pari ad €. 19.979,00 al lordo delle imposte, nell'anno solare 2020 un reddito pari ad €. 17.154,91 al lordo delle imposte mentre, relativamente agli anni solari 2021 e 2022, stante la verifica/controllo in corso da parte delle compenti Autorità tedesche, le relative dichiarazioni, allo stato, non sono ostensibili (doc.
4-4bis); la SI.ra Carta percepiva, nelle annualità 2020, 2021, 2022, rispettivamente €. 4.972,00 al lordo delle imposte,
€.8.390,00 al lordo delle imposte, €. 8.955,00 al lordo delle imposte (doc.
5-5bis-5ter).
pagina 3 di 7 Qualora il SI. dovesse assentarsi dall'Italia per un periodo uguale o superiore a trenta giorni, Pt_1 il medesimo verserà alla moglie l'assegno a titolo di concorso nel mantenimento di , di €. Per_3
350,00 mensili.
5. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia, disciplinate come da Protocollo per i Procedimenti in materia Familiare, SIlato il 16 luglio 2015, stabilite come segue: spese che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa della spesa:
-spese scolastiche quali: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (con esclusione del materiale scolastico di modesto ammontare, che risulta fisiologico e prevedibile nel corso dell'anno e faranno carico al singolo genitore che avrà cura dei figli con l'emergere della necessità della spesa); gite, abbonamenti e trasporto pubblico da e per la scuola;
-spese parascolastiche quali: prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eSIenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
-spese mediche sanitarie quali: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelle da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia solo qualora le problematiche psico- fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico;
spese che devono essere preventivamente concordate fra i genitori
-spese scolastiche quali: rette di scuole private, ripetizioni;
-spese parascolastiche quali: dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori e di altri familiari, viaggi di istruzione in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi i corsi di lingua o di informatica;
-spese medico sanitarie quali: rientrano tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio del figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
-spese ludiche, sportive e artistiche quali: vacanze trascorse con i genitori, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica ecc.. 6. Relativamente alle Modalità di acquisizione del consenso dell'altro genitore per spese straordinarie e modalità di rimborso, il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria necessitante di preventivo accordo dovrà inviare una specifica richiesta in forma scritta mediante sms, whatsApp, mail o altro similare, all'altro genitore, allegando eventuali preventivi di spesa e/o idonea documentazione. Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni manifestando espressamente un dissenso motivato per iscritto e in maniera convincente, tenuto conto che i criteri decisivi sono quelli dell'interesse della prole e della sostenibilità della spesa, verrà considerato consenziente.
pagina 4 di 7 Le somme anticipate da un genitore a titolo di spese straordinarie dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione in copia.
7. I coniugi concordano che l'assegno unico dovrà essere richiesto e percepito in via esclusiva dalla SI.ra , rinunciando, il SI. , a qualunque pretesa in merito. Pt_2 Pt_1
8. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi non verrà corrisposto alcun assegno per il reciproco mantenimento difettandone i presupposti avendo peraltro, anzitempo, regolamentato ogni situazione patrimoniale.
9. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che le pattuizioni e gli accordi di cui al ricorso per separazione consensuale, abbiano efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
10. Le spese legali saranno compensate fra i coniugi i quali provvederanno ad onorare il compenso al rispettivo professionista incaricato”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti chiedevano altresì, una volta decorso il termine di legge, autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Con decreto emesso in data 18.07.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 11.12.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 09.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 31.07.2024 e del 27.08.2024, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di separazione. Con ordinanza emessa in data 11.01.2025, il Giudice delegato ordinava alla SI.ra di Parte_2 produrre il certificato di stato di famiglia e al SI. di produrre dichiarazione sostitutiva di Parte_1 certificazione/atto di notorietà relativa ai propri redditi e rinviava il processo all'udienza del 12.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La difesa del SI. depositava in data 04.02.2025 le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi Pt_1 tre anni fiscali ed autocertificazione relativa agli stessi e la difesa della SI.ra provvedeva a Pt_2 depositare in data 24.02.2025 certificato di stato di famiglia. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 04.03.2025 e dello 05.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di separazione. Con ordinanza emessa in data 08.07.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali, dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti e dalla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare pagina 5 di 7 l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate tra le parti, in quanto le medesimo non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse della figlia minore Per_3
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
24.11.1968, e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Palazzuolo sul Senio in Parte_2 data 15.01.2002, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n 1, parte I, ufficio I, dell'anno 2002;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palazzuolo sul Senio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di conSIlio il 01.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2928/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. NICE ZAULI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Faenza (RA), piazza San Francesco n. 22 E
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ELENA RAGAZZINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Faenza (RA), corso Mazzini n. 55
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sottoscritte personalmente dalle parti e depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 04.03.2025 e dello 05.03.2025. In data 09.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.07.2024, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile a Palazzuolo sul Senio (FI) in data 15.01.2002, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, all'atto n 1, parte I, anno 2002, che dall'unione erano nati a Ravenna i figli in data 01.05.2002, in data 26.09.2004, entrambi ad Per_1 Per_2 oggi economicamente autosufficienti, e in data 19.05.2014 e che, negli ultimi tempi, i rapporti Per_3 tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati a causa di una manifesta incompatibilità di carattere che determinava una crescente incomprensione, tanto da indurli ad una separazione di fatto con abitazioni e dimore distinte, ancorché limitrofe. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo di separazione e chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, dandone preavviso all'altro coniuge vista la presenza della figlia minore, senza interferenze nella rispettiva vita privata, con reciproca autorizzazione all'espatrio, impegnandosi fin d'ora a prestare la firma di autorizzazione eventualmente richiesta dalle Autorità competenti, qualora non fosse sufficiente il presente impegno e con esplicita, espressa e reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi ricompresa la carta d'identità, per sé stessi e per i minori.
2. Il marito continuerà a vivere, come di fatto vive, nella casa sita in Castel Bolognese (Ra) alla via Burano n. 738, in proprietà esclusiva mentre la moglie stabilirà la propria residenza altrove, con obbligo di comunicare il nuovo indirizzo nei termini di cui all'art. 337 sexies, comma 2 cc, provvedendo ad asportare i propri effetti personali. Il SI. si impegna ed obbliga a perfezionare le pratiche per il subentro nelle utenze dell'unità Pt_1 occupata, allo stato intestate alla moglie.
3. I coniugi manterranno l'affidamento condiviso della figlia minore , avendo entrambi la
Per_3 responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia, stabilendo altresì la residenza della minore, adoperandosi per consentire ad di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i
Per_3 quali dovranno assicurare le cure, l'educazione, l'assistenza morale e l'istruzione necessaria nel rispetto delle tendenze e delle attitudini della figliola e dovranno assumere, concordemente, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della stessa (scuola, sport, tempo libero, cure mediche ecc..) tenendo conto anche delle aspirazioni e dei desiderata della figlia, consentendo altresì, ad , di conservare rapporti SInificativi con i fratelli, maggiorenni, e gli ascendenti di
Per_3 ciascun ramo genitoriale. I genitori si accordano affinché, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. 3bis. La minore rimarrà collocata, in via prevalente, presso la dimora materna, sita in Castel
Per_3
Bolognese, alla via Burano n. 730, ove, unitamente alla madre, assumerà la residenza.
pagina 2 di 7 3ter Il padre continuerà, come nell'attualità, a vedere e tenere con sé la figlioletta un fine settimana alternato, dal sabato alle 14:30 fino al lunedì mattina, con il riaccompagnamento a scuola. Infrasettimanalmente rimarrà con il padre il mercoledì, dall'uscita da scuola fino al venerdì Per_3 mattina, al riaccompagnamento a scuola, con il pernotto nelle serate ricomprese fra il mercoledì ed il giovedì e fra il giovedì ed il venerdì. Durante le festività natalizie trascorrerà con i genitori, alternativamente, di anno in anno, dal Per_3 prelievo da scuola, l'ultimo giorno prima delle vacanze – di norma il 23 dicembre- fino al 26 dicembre compreso;
nelle giornate dal 27 al 28 dicembre i genitori rispetteranno i tempi di visita e pernotto come da calendario di routine, per rimanere, , con i genitori, alternativamente, di anno in anno Per_3 dal 29 dicembre al 1° gennaio , compreso, e riprendere la routine di calendario nelle giornate dal 2 al 6 gennaio. Durante le vacanze , rimarrà, alternativamente, di anno in anno, con un genitore dal Persona_4 giovedì al giorno di Pasqua e con l'altro genitore, dal Lunedì di Pasqua fino al rientro a scuola. Durante le vacanze estive, previo accordo da definire entro il mese di giugno di ogni anno, i genitori potranno tenere la figlia 17 giorni di cui 10 consecutivamente, ed i residui sette, non con continuità, in ossequio alle eSIenze lavorative dei genitori e comunque nel rispetto, delle eSIenze e dei desiderata della figliola. Le visite dovranno comunque e sempre rispettare le eSIenze, i desiderata, gli impegni scolastici ed extrascolastici di e verranno effettuate compatibilmente con le incombenze lavorative dei Per_3 genitori. I genitori festeggeranno il compleanno della figlia, alternativamente, a pranzo o a cena. Ciascun genitore si impegna a dotarsi di capi di vestiario per presso le rispettive abitazioni. Per_3
3quater. frequenta la scuola elementare nell'Istituto Privato Pachamama, sito in Faenza (RA), Per_3 via Emilia Levante n. 82, la cui retta continuerà ad essere assolta dai genitori in pari misura, come nell'attualità, ed al termine del ciclo elementare i genitori concorderanno il proseguo scolastico nella scelta della scuola da frequentare, se pubblica o privata, tenendo conto delle inclinazioni ed attitudini nonché dei desiderata della minore per consentirle di continuare il percorso scolastico nell'ambiente ad Ella più confacente.
frequenta anche un corso di danza, i cui costi verranno assolti dai genitori in pari misura. Per_3
4. Il padre verserà alla moglie, entro il giorno dieci, l'assegno mensile di €. 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento di , soggetto a rivalutazione annuale in aumento secondo gli indici ISTAT sul Per_3 costo della vita dovendo, i genitori, adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Nello specifico, il SI. , proprietario in via esclusiva dell'unità sita in Castel Bolognese (Ra) alla Pt_1 via Burano n. 738 percepiva, nell'anno solare 2019 un reddito pari ad €. 19.979,00 al lordo delle imposte, nell'anno solare 2020 un reddito pari ad €. 17.154,91 al lordo delle imposte mentre, relativamente agli anni solari 2021 e 2022, stante la verifica/controllo in corso da parte delle compenti Autorità tedesche, le relative dichiarazioni, allo stato, non sono ostensibili (doc.
4-4bis); la SI.ra Carta percepiva, nelle annualità 2020, 2021, 2022, rispettivamente €. 4.972,00 al lordo delle imposte,
€.8.390,00 al lordo delle imposte, €. 8.955,00 al lordo delle imposte (doc.
5-5bis-5ter).
pagina 3 di 7 Qualora il SI. dovesse assentarsi dall'Italia per un periodo uguale o superiore a trenta giorni, Pt_1 il medesimo verserà alla moglie l'assegno a titolo di concorso nel mantenimento di , di €. Per_3
350,00 mensili.
5. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia, disciplinate come da Protocollo per i Procedimenti in materia Familiare, SIlato il 16 luglio 2015, stabilite come segue: spese che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa della spesa:
-spese scolastiche quali: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (con esclusione del materiale scolastico di modesto ammontare, che risulta fisiologico e prevedibile nel corso dell'anno e faranno carico al singolo genitore che avrà cura dei figli con l'emergere della necessità della spesa); gite, abbonamenti e trasporto pubblico da e per la scuola;
-spese parascolastiche quali: prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eSIenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
-spese mediche sanitarie quali: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelle da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia solo qualora le problematiche psico- fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico;
spese che devono essere preventivamente concordate fra i genitori
-spese scolastiche quali: rette di scuole private, ripetizioni;
-spese parascolastiche quali: dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori e di altri familiari, viaggi di istruzione in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi i corsi di lingua o di informatica;
-spese medico sanitarie quali: rientrano tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio del figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
-spese ludiche, sportive e artistiche quali: vacanze trascorse con i genitori, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica ecc.. 6. Relativamente alle Modalità di acquisizione del consenso dell'altro genitore per spese straordinarie e modalità di rimborso, il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria necessitante di preventivo accordo dovrà inviare una specifica richiesta in forma scritta mediante sms, whatsApp, mail o altro similare, all'altro genitore, allegando eventuali preventivi di spesa e/o idonea documentazione. Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni manifestando espressamente un dissenso motivato per iscritto e in maniera convincente, tenuto conto che i criteri decisivi sono quelli dell'interesse della prole e della sostenibilità della spesa, verrà considerato consenziente.
pagina 4 di 7 Le somme anticipate da un genitore a titolo di spese straordinarie dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione in copia.
7. I coniugi concordano che l'assegno unico dovrà essere richiesto e percepito in via esclusiva dalla SI.ra , rinunciando, il SI. , a qualunque pretesa in merito. Pt_2 Pt_1
8. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi non verrà corrisposto alcun assegno per il reciproco mantenimento difettandone i presupposti avendo peraltro, anzitempo, regolamentato ogni situazione patrimoniale.
9. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che le pattuizioni e gli accordi di cui al ricorso per separazione consensuale, abbiano efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
10. Le spese legali saranno compensate fra i coniugi i quali provvederanno ad onorare il compenso al rispettivo professionista incaricato”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti chiedevano altresì, una volta decorso il termine di legge, autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Con decreto emesso in data 18.07.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 11.12.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 09.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 31.07.2024 e del 27.08.2024, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di separazione. Con ordinanza emessa in data 11.01.2025, il Giudice delegato ordinava alla SI.ra di Parte_2 produrre il certificato di stato di famiglia e al SI. di produrre dichiarazione sostitutiva di Parte_1 certificazione/atto di notorietà relativa ai propri redditi e rinviava il processo all'udienza del 12.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La difesa del SI. depositava in data 04.02.2025 le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi Pt_1 tre anni fiscali ed autocertificazione relativa agli stessi e la difesa della SI.ra provvedeva a Pt_2 depositare in data 24.02.2025 certificato di stato di famiglia. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 04.03.2025 e dello 05.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di separazione. Con ordinanza emessa in data 08.07.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali, dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti e dalla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare pagina 5 di 7 l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate tra le parti, in quanto le medesimo non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse della figlia minore Per_3
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
24.11.1968, e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Palazzuolo sul Senio in Parte_2 data 15.01.2002, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n 1, parte I, ufficio I, dell'anno 2002;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palazzuolo sul Senio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di conSIlio il 01.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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