TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9388 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPV
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 18.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 26402/2024 del ruolo generale vertente tra Parte 1 rapp.to e difeso dall' avv. PIROZZI VALERIA, con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
CP_1
contumace Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 3.12.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso - deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento della pensione di inabilità e dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio l'CP_1 preferendo restare contumace.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione fondata e, come tale, può essere accolta.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019, n. 9755; Corte di
Cassazione n. 29275/2022 e Corte di cassazione sent. n. 31168 del 5.12.2024).
Ciò posto, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di opposizione, dott.ssa ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per la pensione diPersona_1 inabilità dalla domanda amministrativa del 20.7.2023 (cfr. perizia...."Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, sulla base dell'esame clinico e della documentazione sanitaria possiamo concludere che il ricorrente presenta una invalidità del 100%, calcolata con formula salomonica per le infermità concorrenti e formula scalare per le infermità coesistenti. La decorrenza della pensione di invalidità è fissata, sulla base della documentazione in atti, dal febbraio
2024 e ragionevolmente retrodatata alla data della domanda amministrativa luglio
2023)."
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'opponente alla pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa del
20.7.2023;
B) condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi E. 2.064,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 18.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 26402/2024 del ruolo generale vertente tra Parte 1 rapp.to e difeso dall' avv. PIROZZI VALERIA, con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
CP_1
contumace Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 3.12.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso - deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento della pensione di inabilità e dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio l'CP_1 preferendo restare contumace.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione fondata e, come tale, può essere accolta.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019, n. 9755; Corte di
Cassazione n. 29275/2022 e Corte di cassazione sent. n. 31168 del 5.12.2024).
Ciò posto, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di opposizione, dott.ssa ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per la pensione diPersona_1 inabilità dalla domanda amministrativa del 20.7.2023 (cfr. perizia...."Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, sulla base dell'esame clinico e della documentazione sanitaria possiamo concludere che il ricorrente presenta una invalidità del 100%, calcolata con formula salomonica per le infermità concorrenti e formula scalare per le infermità coesistenti. La decorrenza della pensione di invalidità è fissata, sulla base della documentazione in atti, dal febbraio
2024 e ragionevolmente retrodatata alla data della domanda amministrativa luglio
2023)."
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'opponente alla pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa del
20.7.2023;
B) condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi E. 2.064,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo