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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11207/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Ughetto Federica che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in PRAMOLLO il Parte_1 Parte_2
28/08/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PRAMOLLO (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata la figlia in data 03.02.2013. Per_1
Con ricorso depositato il 03/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRAMOLLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano a mantenere un comportamento ed un rapporto umano consoni alle eIGenze di vita e di crescita della figlia;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Pramollo (To), Borgata Pellenchi n. 9, unitamente agli arredi e suppellettili che la compongono, già di proprietà della IG.ra in favore di Parte_1 quest'ultima, che si accollerà tutte le utenze;
DÀ ATTO che il IG. , già trasferito presso altra abitazione, dichiara che entro tre mesi Parte_2 dal deposito del ricorso congiunto asporterà tutti i propri effetti personali ancora presenti nel predetto immobile;
DÀ ATTO che le parti concordano che il mutuo fondiario rep. N. 66963 Atti n. 37479 stipulato con la Banca Intesa San Paolo S.p.a. in data 15.03.2010 davanti al Notaio presso il suo studio Persona_2 sito in Pinerolo (To) alla via Trieste n. 47, per la ristrutturazione della casa familiare, attualmente cointestato ai due coniugi, sarà accollato alla IG.ra con liberazione del IG. Parte_1 Parte_2
e, qualora la Banca non concedesse il nullaosta per la pratica di accollo, le rate mensili pari ad € 388,43
(tasso fisso) saranno poste a carico della IG.ra nella misura del 100%; Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato n.
1000/00010109 acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a. ad intervenuto accollo del mutuo da parte della IG.ra Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia nel rispetto del principio della Persona_3 pagina 2 di 4 bigenitorialità, ad entrambi i genitori, con domicilio principale presso la madre nella casa già coniugale;
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia e tenerla con sé secondo gli accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
a. SETTIMANA 1: dalle ore 1 6.00 del giovedì alle ore 21.00 della domenica, con accompagnamento presso la casa materna;
b. SETTIMANA 2: il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola e sino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola (il mercoledì e gli altri giorni della settimana con pernotto presso la casa della madre);
c. durante le vacanze natalizie, ad anni alterni e salvo migliori accordi, verrà mantenuto il calendario quindicinale ad esclusione dei seguenti periodi: per l'anno 2024 la Vigilia di Natale verrà trascorsa dalla minor e con la madre sino alle ore 10.30 del giorno di Natale, momento in cui verrà prelevata dal padre con il quale rimarrà sino al giorno 30.12.2024 alle ore 18.00 con accompagnamento presso la casa materna. rimarrà con la madre sino al Per_1
06.01.2025 con successiva ripresa ed applicazione del calendario quindicinale di cui ai paragrafi a. e b. di sopra riportati;
d. per le vacanze pasquali, ad anni alterni e salvo migliori accordi (nel 2025 verranno trascorse con il padre):
- dalle ore 10.00 del Venerdì Santo alle ore 19.00 del martedì successivo al Lunedì dell'Angelo, con accompagnamento presso l'abitazione materna.
e. le festività infra-scolastiche (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, compresi eventuali “ponti”), ad anni alterni e salvo migliori accordi. Qualora i giorni festivi combaciassero con un giorno centrale della settimana lavorativa, dalle ore 10.00 del mattino alle ore 19.00 della sera, con accompagnamento presso l'abitazione materna. Per l'anno 2024 trascorrerà con il padre le Per_1 festività del 25 aprile, del 2 giugno e del 1° novembre;
f. il compleanno della figlia verrà festeggiato, per quanto possibile, alla presenza di entrambi i genitori,
e, in difetto, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore (2025 secondo il calendario quindicinale);
g. durante le vacanze estive la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, restando sospesa durante tale periodo la possibilità di permanenza con l'altro genitore. Il periodo di vacanze verrà annualmente concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, e in difetto di accordo, si terrà secondo i seguenti turni: dal 1 al 15 agosto con il padre negli anni dispari, e con la madre negli anni pari;
dal 16 al 31 agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari.
Il tutto secondo il piano genitoriale allegato al ricorso (doc. 8);
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi, per quanto possibile, a darsi reciproca comunicazione preventiva in merito al luogo ove gli stessi si recheranno in vacanza con la figlia e a garantire sempre la reperibilità, perlomeno telefonica. In caso di indisposizione fisica di , il genitore che con la stessa Per_1 si trova si impegna a darne pronta comunicazione all'altro così da consentirne la visita previo accordo telefonico.
DISPONE che ciascun genitore provveda alla cura ed all'educazione della figlia nel periodo in cui la avrà con sé; inoltre, il padre, IG. , contribuirà altresì al mantenimento di Parte_2 Persona_3 versando alla madre, IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa. pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale per la figlia venga corrisposto dall'INPS per intero e direttamente alla IGnora , che potrà quindi richiederlo e trattenerlo Parte_1 nella misura del 100%: a tal fine, il IG. si impegna, sin d'ora, a fornire ogni documento Parte_2 utile ed a rendere le adesioni e le sottoscrizioni necessarie per l'adempimento delle relative pratiche amministrative. Il IG. autorizza, sin d'ora, la IGnora , quale genitore Parte_2 Parte_1 richiedente, a che la stessa possa dichiarare all'INPS che la modalità di ripartizione del beneficio è stata decisa di comune accordo con l'altro genitore;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e straordinarie tutte, come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver in precedenza già definito ogni pregressa pendenza, anche di natura economica, riconoscendo in merito di nulla aver reciprocamente a che pretendere.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11207/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Ughetto Federica che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in PRAMOLLO il Parte_1 Parte_2
28/08/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PRAMOLLO (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata la figlia in data 03.02.2013. Per_1
Con ricorso depositato il 03/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRAMOLLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano a mantenere un comportamento ed un rapporto umano consoni alle eIGenze di vita e di crescita della figlia;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Pramollo (To), Borgata Pellenchi n. 9, unitamente agli arredi e suppellettili che la compongono, già di proprietà della IG.ra in favore di Parte_1 quest'ultima, che si accollerà tutte le utenze;
DÀ ATTO che il IG. , già trasferito presso altra abitazione, dichiara che entro tre mesi Parte_2 dal deposito del ricorso congiunto asporterà tutti i propri effetti personali ancora presenti nel predetto immobile;
DÀ ATTO che le parti concordano che il mutuo fondiario rep. N. 66963 Atti n. 37479 stipulato con la Banca Intesa San Paolo S.p.a. in data 15.03.2010 davanti al Notaio presso il suo studio Persona_2 sito in Pinerolo (To) alla via Trieste n. 47, per la ristrutturazione della casa familiare, attualmente cointestato ai due coniugi, sarà accollato alla IG.ra con liberazione del IG. Parte_1 Parte_2
e, qualora la Banca non concedesse il nullaosta per la pratica di accollo, le rate mensili pari ad € 388,43
(tasso fisso) saranno poste a carico della IG.ra nella misura del 100%; Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato n.
1000/00010109 acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a. ad intervenuto accollo del mutuo da parte della IG.ra Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia nel rispetto del principio della Persona_3 pagina 2 di 4 bigenitorialità, ad entrambi i genitori, con domicilio principale presso la madre nella casa già coniugale;
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia e tenerla con sé secondo gli accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
a. SETTIMANA 1: dalle ore 1 6.00 del giovedì alle ore 21.00 della domenica, con accompagnamento presso la casa materna;
b. SETTIMANA 2: il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola e sino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola (il mercoledì e gli altri giorni della settimana con pernotto presso la casa della madre);
c. durante le vacanze natalizie, ad anni alterni e salvo migliori accordi, verrà mantenuto il calendario quindicinale ad esclusione dei seguenti periodi: per l'anno 2024 la Vigilia di Natale verrà trascorsa dalla minor e con la madre sino alle ore 10.30 del giorno di Natale, momento in cui verrà prelevata dal padre con il quale rimarrà sino al giorno 30.12.2024 alle ore 18.00 con accompagnamento presso la casa materna. rimarrà con la madre sino al Per_1
06.01.2025 con successiva ripresa ed applicazione del calendario quindicinale di cui ai paragrafi a. e b. di sopra riportati;
d. per le vacanze pasquali, ad anni alterni e salvo migliori accordi (nel 2025 verranno trascorse con il padre):
- dalle ore 10.00 del Venerdì Santo alle ore 19.00 del martedì successivo al Lunedì dell'Angelo, con accompagnamento presso l'abitazione materna.
e. le festività infra-scolastiche (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, compresi eventuali “ponti”), ad anni alterni e salvo migliori accordi. Qualora i giorni festivi combaciassero con un giorno centrale della settimana lavorativa, dalle ore 10.00 del mattino alle ore 19.00 della sera, con accompagnamento presso l'abitazione materna. Per l'anno 2024 trascorrerà con il padre le Per_1 festività del 25 aprile, del 2 giugno e del 1° novembre;
f. il compleanno della figlia verrà festeggiato, per quanto possibile, alla presenza di entrambi i genitori,
e, in difetto, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore (2025 secondo il calendario quindicinale);
g. durante le vacanze estive la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, restando sospesa durante tale periodo la possibilità di permanenza con l'altro genitore. Il periodo di vacanze verrà annualmente concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, e in difetto di accordo, si terrà secondo i seguenti turni: dal 1 al 15 agosto con il padre negli anni dispari, e con la madre negli anni pari;
dal 16 al 31 agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari.
Il tutto secondo il piano genitoriale allegato al ricorso (doc. 8);
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi, per quanto possibile, a darsi reciproca comunicazione preventiva in merito al luogo ove gli stessi si recheranno in vacanza con la figlia e a garantire sempre la reperibilità, perlomeno telefonica. In caso di indisposizione fisica di , il genitore che con la stessa Per_1 si trova si impegna a darne pronta comunicazione all'altro così da consentirne la visita previo accordo telefonico.
DISPONE che ciascun genitore provveda alla cura ed all'educazione della figlia nel periodo in cui la avrà con sé; inoltre, il padre, IG. , contribuirà altresì al mantenimento di Parte_2 Persona_3 versando alla madre, IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa. pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale per la figlia venga corrisposto dall'INPS per intero e direttamente alla IGnora , che potrà quindi richiederlo e trattenerlo Parte_1 nella misura del 100%: a tal fine, il IG. si impegna, sin d'ora, a fornire ogni documento Parte_2 utile ed a rendere le adesioni e le sottoscrizioni necessarie per l'adempimento delle relative pratiche amministrative. Il IG. autorizza, sin d'ora, la IGnora , quale genitore Parte_2 Parte_1 richiedente, a che la stessa possa dichiarare all'INPS che la modalità di ripartizione del beneficio è stata decisa di comune accordo con l'altro genitore;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e straordinarie tutte, come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver in precedenza già definito ogni pregressa pendenza, anche di natura economica, riconoscendo in merito di nulla aver reciprocamente a che pretendere.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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