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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 486 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GNERRE CINZIA e dall'Avv. BAIOCCO Parte_1
ELENA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. GNERRE CINZIA e dall'Avv. BAIOCCO Controparte_1
ELENA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 5.09.1975 in Roccaforte di Mondovì (CN), trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di Roccaforte di Mondovì al numero 11, parte II, serie A, anno1975,
nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di EV al numero 26, parte II, serie B, anno1975,
nonché nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Orbassano (TO) al numero 75, parte II,
serie B, anno 1975, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Roccaforte di Mondovì,
di EV e di Orbassano, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/09/1975 in Roccaforte di
Mondovì (CN) secondo il rito concordatario trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roccaforte di Mondovì, di EV e di Orbassano;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roccaforte di Mondovì, EV, Orbassano, ove il matrimonio venne trascritto, di procedere alla annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze;
3) che il predetto matrimonio veniva trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roccaforte di Mondovì (CN) al N. 11, P. II, S. A, EV (CN) al N. 26, P. 2, S. B ed anche del comune di Orbassano (TO) al N. 75, P. 2, S. B;
4) dichiarare tenuto il sig. a versare un assegno divorzile pari ad € 100,00 a favore Parte_1
della sig.ra mediante bonifico alle coordinate bancarie che verranno allo stesso Controparte_1
comunicate, entro il 15 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie;
5) dare atto che i ricorrenti si impegnano ad effettuare una permuta delle loro quote immobiliari senza corresponsione di conguagli e intendono successivamente cedere la proprietà dei suddetti beni immobili mediante atto di donazione, ai figli nato a [...] il [...] Controparte_2
e nata a [...] il [...], precisamente l'immobile sito in Albisola Superiore CP_3
verrà donato dalla sig.ra al figlio nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
23/04/1990; mentre l'immobile sito in EV verrà donato dal sig. alla figlia Pt_1 CP_3
nata a [...] il [...];
- DATI CATASTALI: IMMOBILE sito in EV (CN) Via San Pietro n. 2 alla partita 1664 del Nuovo
Catasto Edilizio urbano, Foglio 14- mappale 434 – subalterni 2, via San Pietro, piani terreno e secondo, categoria A/7, classe 2, vani sei e mezzo, rendita catastale lire 1521 per l'alloggio e cantina;
4, Via San Pietro, piano terreno, categoria C/6, classe 4^, metri quadrati cinquantotto, rendita catastale lire 353 (per l'autorimessa); nonché, erroneamente giusta le parti dichiarano: 5, Via San
Pietro, piano terzo, categoria A/3, classe 1^, vani uno e mezzo, rendita catastale lire 201 (per la porzione di sottotetto); alla partita 6688 del Nuovo Catasto Terreni, foglio 14, mappale 449 (ex 434/b), seminativo irriguo arborato, di are 0,71, derivato in detta consistenza dal frazionamento dell'intero mappale 434 effettuato con tipo numero 15/1978; alla partita 6971 del Nuovo Catasto
Terreni, foglio 14, mappale 447 (ex 445/b già ex 27/b), seminativo, irriguo arborato, di are 0,68,
derivato in detta consistenza dal frazionamento dell'intero mappale 27.
- DATI CATASTALI: IMMOBILE sito in Albisola Superiore (SV), Via Morando n. 34 appartamento facente parte della casa di civile abitazione, denominata “Condominio Dianella”, sita in Comune di
Albisola Superiore, frazione Capo, località Cantau, contrassegnata con il civico numero 34 di Via
Morando. Quale appartamento, posto al piano primo (secondo fuori terra), distinto con il numero interno 3, si compone di due camere, cucina, bagno, corridoio, ingresso e ripostiglio. A confini: vano scala, Via Morando ed interno due Al N.C.E.U.: Partita n. 2986
F. 29 C, n. 662 sub. 46, Categoria A/3, Classe 1^ Vani 4, R.C. Lire 704 È altresì compresa la comproprietà, pro quota, di tutte le parti della casa, che sono condominiali per uso, legge o destinazione;
6) dare atto che i coniugi, salvo quanto nelle presenti condizioni, hanno regolato già ogni rapporto economico e non, fra di loro;
7) Le parti fanno salva migliore descrizione ed indicazione di confini catastali, il cui errore od omissione non invalida né pregiudica il presente atto;
all'uopo le parti si conferiscono reciproco e disgiunto mandato per procedere a tutte le eventuali opportune rettifiche di tali indicazioni;
8) i coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti;
9) dare atto che i coniugi relativamente agli immobili sopracitati assumono esclusivamente un impegno a trasferire a cui successivamente farà seguito un atto notarile;
10) le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo