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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2021
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 22.05.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 22/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 1107 del R.G. dell'anno 2021, vertente t r a
( , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla via S. Anna, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Vele ( ) il quale dichiara C.F._2 di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al n° di fax 0828.672924 o all'indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
TT (SA) alla via Fiorignano n.29;
- Attore -
e
C.F. – P.I. , in qualità di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14, in persona dei rappresentanti e procuratori dott. e dott. Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Manzo, 31, presso lo studio dell'avv. Gemma CP_3
Sessa.
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la , Parte_2 Controparte_1 quale FGVS, per sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni da lui subite, nel sinistro avvenuto in data 20.06.2015, alle ore 23:35 circa, in TT (SA), allorquando, mentre percorreva la via
Belvedere alla guida del suo motociclo, mod. Aprilia tg. DB12070, con direzione TT – Salerno, e giunto all'altezza dell'attività commerciale denominata "Carrabs Sposa", veniva colpito da una vettura proveniente da tergo, rimasta non identificata;
che la predetta autovettura colpiva la parte posteriore del motociclo mod. Aprilia, tg. DB12070, scaraventandolo al suolo unitamente al suo conducente;
che a seguito dell'impatto, il conducente dell'autovettura non identificata proseguiva la propria marcia e si allontanava subito dal luogo del sinistro;
che a causa del sinistro innanzi descritto, il motociclo mod. Aprilia tg. DB12070 riportava danni mentre l'istante lamentava danni fisici;
che sul luogo del sinistro intervenivano le Autorità; che a causa delle lesioni subite l'istante veniva trasportato, a mezzo autoambulanza, presso il
P.O. "S. Maria della Speranza" di TT, dove ne veniva disposto il ricovero ed il successivo trasferimento in sala rianimazione;
che dalla dinamica descritta risulta evidente che la responsabilità dell'evento dannoso sia da ascrivere ad esclusiva colpa e responsabilità del conducente del veicolo non identificato, che qualora avesse adottato le ordinarie cautele che il codice della strada impone, avrebbe evitato ogni pregiudizio;
che a causa dell'evento dannoso de quo l'odierno attore è stato costretto ad una lunga degenza, attestata dall'allegato dossier clinico-strumentale, comprovante i postumi derivati allo stesso e che gli hanno comportato una seria di limitazioni funzionali anche nelle più comuni attività; di aver invano richiesto il ristoro dei danni alla quale FGVS. CP_1
Si costituiva la eccependo la sua legittimazione fondatezza e contestando la domanda, di cui CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante escussione di due testi di parte attrice e CMU ed all'esito si fissava l'odierna udienza del 22.05.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
I due testi oculari escussi in giudizio percorrevano via Belvedere a bordo del loro motoveicolo seguendo il veicolo condotto dal riferivano che non appena usciti dalla rotatoria, un'auto di colore Pt_1 scuro, una Berlina, li aveva sorpassati per poi reimmettersi sulla destra ma con tale manovra tamponava la moto Aprilia del scaraventandolo contro un palo posto sull'altro lato della strada rispetto al senso di Pt_1 marcia percorso ed era collocato sul marciapiede;
l'auto si dileguava;
i due testi prestarono immediatamente soccorso al I testi non hanno saputo riferire il modello dell'auto né sono riusciti ad annotarne il Pt_1 numero di targa, ma ciò non depone in senso sfavorevole alla loro attendibilità; il fatto come descritto è avvenuto in frazioni di secondo per cui è verosimile che non fossero riusciti ad individuare subito il modello di un'auto e che entrambi si fossero preoccupati più di verificare le condizioni del loro conoscente dopo l'impatto piuttosto che di annotare il numero di targo dell'auto “pirata”. pagina 2 di 6 Le dichiarazioni dei due testi sono risultate convergenti, esaustive, chiare. Non vi sono motivi per dubitare della loro attendibilità anche perché la loro versione non è inverosimile. Le autorità giunsero sul posto scattando foto sul punto di impatto, a dimostrazione della effettiva verificazione del sinistro stradale.
In una delle varie foto si vede il palo della luce, contro cui si è scontrato il ai piedi del quale sono Pt_1 visibili frammenti del ciclomotore e liquido oleoso (miscela) probabilmente fuoriuscito dal motoveicolo a seguito dei danni provocati dall'impatto.
Tale riscontro degli operanti rende ancor più attendibili le dichiarazioni dei testi oculari. L'impatto del motoveicolo contro un palo della luce posto sul lato opposto del senso di marcia percorso può essere stato determinato solo da una forte pressione esterna, in funzione di spinta, esercitata sul lato posteriore del veicolo;
tale ipotesi è compatibile con il tamponamento da parte di un'autovettura che seguiva il veicolo da tergo.
Parte attrice ha quindi offerto la prova della dinamica del sinistro descritta in citazione, mentre parte convenuta non ha offerto la prova contraria nè argomenti realmente validi volti a screditare e ridimensionare l'attendibilità dei due testi attorei.
E' evidente la responsabilità esclusiva dell'autovettura pirata che ha tamponato il veicolo del Pt_1 al quale non può essere attribuito alcun concorso, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità seguito dalla Cassazione (ex multis in Ordinanza del 3 febbraio 2023, n. 3398) a mente del quale, in caso di tamponamento la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti – che opera nel caso di scontro tra veicoli – è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (ex art. 149 c. 1 Codice della Strada).
Passando alla liquidazione, il CMU ha accertato e concluso che “In seguito all'incidente verificatosi in data
20/06/2015, il Sig. che era alla guida del suo motociclo, riportava i seguenti traumi: Parte_1
Emoperitoneo da rottura di milza. Fratture scomposte della V – VI – VII -VII – IX e X costa emitorace sinistro.
Ematoma parenchimale polo inferiore rene sinistro;
2) Esiste nesso di casualità/compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni innanzi descritte.
3) I giorni di invalidità sono stati così valutati: ITT (100%) 30 (trenta); ITP 50% 20 (venti); ITP 25% 20
(venti).
4) I postumi invalidanti permanenti non suscettibili di ulteriori modificazioni vengono valutati 16 % (sedici).
5) Le lesioni patite dal danneggiato non incidono sull'attività lavorativa generica e specifica: lo stesso al momento dichiara di essere disoccupato.
6) Nessuna spesa risulta sostenuta e documentata dall'attore, né dovrà essere in seguito affrontata”.
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce pagina 3 di 6 adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel caso di specie NON sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Ai fini della liquidazione si premette che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.
40 del 18 febbraio 2025, Supplemento Ordinario n. 4, il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, la Tabella Unica
Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (anche nota come tabella lesioni macropermanenti), conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
L'art 5 di tale Regolamento prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Pertanto, lo scrivente Tribunale non può applicare la nuova Tabella Unica perché il sinistro stradale de quo agitur risale all'anno 2015. Ai fini della liquidazione si fa ancora riferimento alle tabelle milanesi (in considerazione del danno biologico riconosciuto in misura superiore al 9%) secondo il seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 23 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 47.431,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 62.609,00
Con personalizzazione massima (max 43% del danno biologico) € 83.004,00 pagina 4 di 6 Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 67.784,00
Parte attrice non ha provato il danno morale con la prova testimoniale che si è incentrata sull'evento dannoso;
non ha valorizzato in citazione elementi fattuali da cui ricavare i presupposti per l'incremento del danno per personalizzazione. Più in particolare, richiamando l'orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Corte di Cassazione in Ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084 secondo cui “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”, si evidenzia che parte attrice ha chiesto in citazione, con formula “di mero stile” ed in maniera del tutto generica ed indeterminata che le lesioni riportate dall'attore “…sono state di tale entità da gravare sull'integrità psico-fisica dello stesso, limitandone la capacità di porsi in relazione con gli altri e cagionando, pertanto, oltre al danno biologico e patrimoniale, anche un danno morale ed estetico nonché una forte limitazione alla capacità lavorativa” ma non ha dedotto alcuna circostanza particolare, né ha provato tali pregiudizi con la prova testimoniale, essendosi incentrati i capitoli, su cui sono stati escussi i testi, sulla dinamica del sinistro.
La somma di € 67.784,00 viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (20.06.2015) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.
n. 1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile sulla base del decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_2 CP_1
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente dispone:
[...]
1) previo accertamento della responsabilità esclusiva di un veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro stradale del 20.06.2015 in cui pativa lesioni personali, Parte_1 condanna la quale FGVS, in forza dell'art 283 cod. ass. priv, al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, della somma di € 67.784,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attore che si liquidano in
€ 9.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
Così deciso in Salerno
22.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 22.05.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 22/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 1107 del R.G. dell'anno 2021, vertente t r a
( , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla via S. Anna, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Vele ( ) il quale dichiara C.F._2 di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al n° di fax 0828.672924 o all'indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
TT (SA) alla via Fiorignano n.29;
- Attore -
e
C.F. – P.I. , in qualità di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14, in persona dei rappresentanti e procuratori dott. e dott. Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Manzo, 31, presso lo studio dell'avv. Gemma CP_3
Sessa.
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la , Parte_2 Controparte_1 quale FGVS, per sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni da lui subite, nel sinistro avvenuto in data 20.06.2015, alle ore 23:35 circa, in TT (SA), allorquando, mentre percorreva la via
Belvedere alla guida del suo motociclo, mod. Aprilia tg. DB12070, con direzione TT – Salerno, e giunto all'altezza dell'attività commerciale denominata "Carrabs Sposa", veniva colpito da una vettura proveniente da tergo, rimasta non identificata;
che la predetta autovettura colpiva la parte posteriore del motociclo mod. Aprilia, tg. DB12070, scaraventandolo al suolo unitamente al suo conducente;
che a seguito dell'impatto, il conducente dell'autovettura non identificata proseguiva la propria marcia e si allontanava subito dal luogo del sinistro;
che a causa del sinistro innanzi descritto, il motociclo mod. Aprilia tg. DB12070 riportava danni mentre l'istante lamentava danni fisici;
che sul luogo del sinistro intervenivano le Autorità; che a causa delle lesioni subite l'istante veniva trasportato, a mezzo autoambulanza, presso il
P.O. "S. Maria della Speranza" di TT, dove ne veniva disposto il ricovero ed il successivo trasferimento in sala rianimazione;
che dalla dinamica descritta risulta evidente che la responsabilità dell'evento dannoso sia da ascrivere ad esclusiva colpa e responsabilità del conducente del veicolo non identificato, che qualora avesse adottato le ordinarie cautele che il codice della strada impone, avrebbe evitato ogni pregiudizio;
che a causa dell'evento dannoso de quo l'odierno attore è stato costretto ad una lunga degenza, attestata dall'allegato dossier clinico-strumentale, comprovante i postumi derivati allo stesso e che gli hanno comportato una seria di limitazioni funzionali anche nelle più comuni attività; di aver invano richiesto il ristoro dei danni alla quale FGVS. CP_1
Si costituiva la eccependo la sua legittimazione fondatezza e contestando la domanda, di cui CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante escussione di due testi di parte attrice e CMU ed all'esito si fissava l'odierna udienza del 22.05.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
I due testi oculari escussi in giudizio percorrevano via Belvedere a bordo del loro motoveicolo seguendo il veicolo condotto dal riferivano che non appena usciti dalla rotatoria, un'auto di colore Pt_1 scuro, una Berlina, li aveva sorpassati per poi reimmettersi sulla destra ma con tale manovra tamponava la moto Aprilia del scaraventandolo contro un palo posto sull'altro lato della strada rispetto al senso di Pt_1 marcia percorso ed era collocato sul marciapiede;
l'auto si dileguava;
i due testi prestarono immediatamente soccorso al I testi non hanno saputo riferire il modello dell'auto né sono riusciti ad annotarne il Pt_1 numero di targa, ma ciò non depone in senso sfavorevole alla loro attendibilità; il fatto come descritto è avvenuto in frazioni di secondo per cui è verosimile che non fossero riusciti ad individuare subito il modello di un'auto e che entrambi si fossero preoccupati più di verificare le condizioni del loro conoscente dopo l'impatto piuttosto che di annotare il numero di targo dell'auto “pirata”. pagina 2 di 6 Le dichiarazioni dei due testi sono risultate convergenti, esaustive, chiare. Non vi sono motivi per dubitare della loro attendibilità anche perché la loro versione non è inverosimile. Le autorità giunsero sul posto scattando foto sul punto di impatto, a dimostrazione della effettiva verificazione del sinistro stradale.
In una delle varie foto si vede il palo della luce, contro cui si è scontrato il ai piedi del quale sono Pt_1 visibili frammenti del ciclomotore e liquido oleoso (miscela) probabilmente fuoriuscito dal motoveicolo a seguito dei danni provocati dall'impatto.
Tale riscontro degli operanti rende ancor più attendibili le dichiarazioni dei testi oculari. L'impatto del motoveicolo contro un palo della luce posto sul lato opposto del senso di marcia percorso può essere stato determinato solo da una forte pressione esterna, in funzione di spinta, esercitata sul lato posteriore del veicolo;
tale ipotesi è compatibile con il tamponamento da parte di un'autovettura che seguiva il veicolo da tergo.
Parte attrice ha quindi offerto la prova della dinamica del sinistro descritta in citazione, mentre parte convenuta non ha offerto la prova contraria nè argomenti realmente validi volti a screditare e ridimensionare l'attendibilità dei due testi attorei.
E' evidente la responsabilità esclusiva dell'autovettura pirata che ha tamponato il veicolo del Pt_1 al quale non può essere attribuito alcun concorso, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità seguito dalla Cassazione (ex multis in Ordinanza del 3 febbraio 2023, n. 3398) a mente del quale, in caso di tamponamento la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti – che opera nel caso di scontro tra veicoli – è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (ex art. 149 c. 1 Codice della Strada).
Passando alla liquidazione, il CMU ha accertato e concluso che “In seguito all'incidente verificatosi in data
20/06/2015, il Sig. che era alla guida del suo motociclo, riportava i seguenti traumi: Parte_1
Emoperitoneo da rottura di milza. Fratture scomposte della V – VI – VII -VII – IX e X costa emitorace sinistro.
Ematoma parenchimale polo inferiore rene sinistro;
2) Esiste nesso di casualità/compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni innanzi descritte.
3) I giorni di invalidità sono stati così valutati: ITT (100%) 30 (trenta); ITP 50% 20 (venti); ITP 25% 20
(venti).
4) I postumi invalidanti permanenti non suscettibili di ulteriori modificazioni vengono valutati 16 % (sedici).
5) Le lesioni patite dal danneggiato non incidono sull'attività lavorativa generica e specifica: lo stesso al momento dichiara di essere disoccupato.
6) Nessuna spesa risulta sostenuta e documentata dall'attore, né dovrà essere in seguito affrontata”.
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce pagina 3 di 6 adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel caso di specie NON sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Ai fini della liquidazione si premette che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.
40 del 18 febbraio 2025, Supplemento Ordinario n. 4, il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, la Tabella Unica
Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (anche nota come tabella lesioni macropermanenti), conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
L'art 5 di tale Regolamento prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Pertanto, lo scrivente Tribunale non può applicare la nuova Tabella Unica perché il sinistro stradale de quo agitur risale all'anno 2015. Ai fini della liquidazione si fa ancora riferimento alle tabelle milanesi (in considerazione del danno biologico riconosciuto in misura superiore al 9%) secondo il seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 23 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 47.431,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 62.609,00
Con personalizzazione massima (max 43% del danno biologico) € 83.004,00 pagina 4 di 6 Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 67.784,00
Parte attrice non ha provato il danno morale con la prova testimoniale che si è incentrata sull'evento dannoso;
non ha valorizzato in citazione elementi fattuali da cui ricavare i presupposti per l'incremento del danno per personalizzazione. Più in particolare, richiamando l'orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Corte di Cassazione in Ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084 secondo cui “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”, si evidenzia che parte attrice ha chiesto in citazione, con formula “di mero stile” ed in maniera del tutto generica ed indeterminata che le lesioni riportate dall'attore “…sono state di tale entità da gravare sull'integrità psico-fisica dello stesso, limitandone la capacità di porsi in relazione con gli altri e cagionando, pertanto, oltre al danno biologico e patrimoniale, anche un danno morale ed estetico nonché una forte limitazione alla capacità lavorativa” ma non ha dedotto alcuna circostanza particolare, né ha provato tali pregiudizi con la prova testimoniale, essendosi incentrati i capitoli, su cui sono stati escussi i testi, sulla dinamica del sinistro.
La somma di € 67.784,00 viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (20.06.2015) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.
n. 1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile sulla base del decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_2 CP_1
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente dispone:
[...]
1) previo accertamento della responsabilità esclusiva di un veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro stradale del 20.06.2015 in cui pativa lesioni personali, Parte_1 condanna la quale FGVS, in forza dell'art 283 cod. ass. priv, al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, della somma di € 67.784,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attore che si liquidano in
€ 9.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
Così deciso in Salerno
22.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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