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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 347/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
(C.F. ), con l'avv. RICCARDO RUFFO Parte_1 C.F._1
e l'avv. ANTONELLA ZUFFO appellante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. LAURA OTTOLINI CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), CP_4 C.F._5 le ultime tre con l'avv. LORENZO LEARDINI appellati
1
Conclusioni delle parti
Per parte appellante Parte_1
Previa revoca dell'ordinanza del 10.07.2024 con cui Codesta Corte ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, si insiste, previa revoca in parte qua dell'ordinanza dell'08.02.2023 con cui il Tribunale di Verona non ha ammesso integralmente le prove richieste, per la remissione in istruttoria del giudizio con conseguente ammissione delle istanze tutte di cui alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 di parte attrice, del 16.11.2022, che qui si riportano: “Si chiede di voler ammettere la prova per interpello e per testi sulle circostanze di fatto di seguito esposte:
1) Vero che il SI. , a partire dal 1 giugno 2020, ha iniziato ad abitare CP_1
l'edificio abitativo di cui al civico P.zza Sabbion n. 27 a Cologna ET, di cui alle foto che si rammostrano sub. docc. 3, 6, 7 depositate con il ricorso introduttivo.
2) Vero che, in precedenza, dal 2012/2013, detta unità immobiliare era disabitata.
3) Vero che dal 1 giugno 2020 il SI. , direttamente o tramite la propria CP_1
compagna/moglie, ha occupato la corte di cui alle foto che si rammostrano (docc.ti 3, 6, 7 del ricorso introduttivo) e di cui al catasto fg. 36, mapp 87, Catasto Comune di Cologna ET, meglio raffigurata nella planimetria doc. 12, con il parcheggio della propria auto o quella dei propri ospiti, amici o parenti (tg. DR068JN, tg. FJ829HA, tg. ?P316RL) tavolini, sedie, stenditoi, recinzioni, ospiti e amici, lasciando il cane libero di scorrazzare, come da foto doc.
8 del ricorso introduttivo che si mostrano al teste.
4) Vero che le foto di cui al doc. 8 allegate al ricorso introduttivo sono state da me scattate nelle date indicate.
5) Vero che il comportamento di cui al capitolo sub. 3 è stato tenuto anche per più giorni consecutivi.
6) Vero che il sig. ha inviato la raccomandata a/r sub. doc. 11, allegata al CP_1
ricorso introduttivo, che si rammostra al teste.
2 7) Vero che le 5 foto dimesse sub. doc.1 della corte di cui è causa, allegate alla presente memoria e che si rammostrano al teste, sono state da me estratte da Google EA RO;
8) Vero che dopo la sentenza n. 647/1976 della Corte d'Appello di Venezia il sig. CP_5
padre delle chiamate in causa, ha esclusivamente transitato sulla corte fg. 36,
[...]
mapp.le 87, di cui è causa.
9) Vero che dopo la morte del sig. e fino alla locazione al sig. CP_5 CP_1
le SI.re hanno utilizzato saltuariamente la corte per transitare dalla strada
[...] CP_5
all'abitazione.
10) Vero che, dopo la morte del SI. avvenuta nel 2013 la casa dallo stesso CP_5
abitata e ora di proprietà delle figlie è rimasta disabitata fino al 1 giugno 2020. CP_5
11) Vero che le SI.re , , , in più di CP_2 CP_4 Controparte_3 un'occasione, hanno chiesto alla SI.ra il permesso di lasciare l'auto in Parte_2
sosta sulla corte per pochi minuti;
12) Vero che il SI. , nel periodo dal 2011 al 2017, ha dimorato nella casa Testimone_1
del SI. sita in Loc. Sabbion e che in tale periodo la casa delle SI.re Parte_1
era disabitata e nella corte vi erano solo oggetti della SI.ra o di CP_5 Parte_2
Parte_1
13) Vero che in tale periodo di tempo la corte si presentava libera ed erano posizionati oggetti della o del padre o loro ospiti. Parte_2 Parte_1
14) Vero che, da sempre e comunque dal 1976, la manutenzione della corte come taglio dell'erba, sistemazione delle buche, coltivazione dell'orto, è stata eseguita dal SI. Parte_1
[...]
15) Vero che la macchina della foto di Google EA del 22.04.2017, allegata alla presente memoria sub. doc.
1.3 e che si rammostra al teste, è di proprietà del sig. . Testimone_1
16) Vero che il giorno 11 aprile 2020 la corte di cui è causa si presentava come da foto che si produce allegata sub. doc. 2 alla presente memoria.
17) Vero che, dal maggio 2019 al 1 giugno 2020 l'abitazione delle SI.re sita in CP_5
Loc. Sabbion è rimasta disabitata e le SI.re si sono astenute dall'utilizzare la corte CP_5
se non per transitare dalla strada ai beni di loro proprietà.
3 18) Vero che in tale periodo, dal maggio 2019 al 1 giugno 2020 gli unici soggetti che hanno usufruito della corte sono stati e loro ospiti. Parte_2 Parte_1
Si indicano a testi, con riserva d'altri, con eventuale abilitazione alla prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta in caso di accoglimento di eventuali capitoli di prova avversari, i SI.ri: , , Parte_2 Testimone_2 Testimone_3 Tes_1
e
[...] Testimone_4
Si indica il link alle foto di aeree storiche di Google EA RO (le medesime prodotte sub. doc. 1) della presente memoria) da dove si evince l'inesistenza di opere e/o attività delle sig.re a dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia possesso delle stesse e/o di CP_5
molestie fattuali nei confronti del possesso esclusivo di Parte_1
La visualizzazione del link richiede l'installazione gratuita di Google EA RO: https://drive.google.com/file/d/15bomC6azJgXav1S34rAsETzsmJ8PgpPK/view?usp=share_li nk.”.
In ogni caso, nel merito, Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità dell'appello,
In via principale e nel merito
In riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Verona, III Sez. civile, G.I. dott.
Fontana, n. 1642/2023 del 28.08.2023, RG 452/2021, non notificata ed in accoglimento dei motivi formulati, accogliersi le domande svolte in primo grado da che qui Parte_1
si riportano:
Respinte le diverse e contrarie domande di controparte perché inammissibili, irrituali poiché anche in parte nuove e/o infondate in fatto ed in diritto:
1) accertarsi e dichiararsi che il SI. e le chiamate in causa , CP_1 CP_2
e hanno compiuto lo spoglio e/o le molestie di fatto e di CP_4 Controparte_3 diritto descritte nel ricorso e per l'effetto riformarsi/revocarsi l'ordinanza n. 8910/2021 del
16.10.2021.
2) In caso di accoglimento delle conclusioni svolte sub. 1 e 2 della 1° memoria ex art. 183, VI co. cpc difesa datata 14.10.2022, revocarsi l'ordinanza 16.10.2021. CP_5
3) Ordinarsi alle chiamate in causa SI.re e CP_2 CP_4 [...]
, qualora ritenute autrici morali dello spoglio e delle molestie di fatto e di diritto CP_3
4 descritte nel ricorso, di cessare le stesse eliminando, ovvero sgomberando, il materiale posizionato sulla corte fg. 36, mapp.le 87, Catasto Comune di Cologna ET (VR), nonché di cessare l'utilizzo di tale corte mediante parcheggio o mediante lo stazionamento sulla corte medesima, ovvero ponendovi cose o altro, ordinando di astenersi per il futuro dall'occupare la corte di cui al mappale 87, fg. 36, con qualsiasi cosa, persona, e/o animale e di svolgervi qualsivoglia attività diversa dal transito per recarsi ai propri edifici.
In ogni caso
Spese e compensi di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, statuendo la restituzione di quanto medio tempore è stato corrisposto per effetto della sentenza qui impugnata e del decreto di rigetto cron. 8910/2021 del 18.10.2021 RG 452/2021 Rep.
4080/2021 del 18.10.2021.
Per parte appellata CP_1
1) IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: dichiararsi inammissibile il giudizio d'appello nei confronti di così come proposto, per difetto di impugnazione CP_1 preliminare da parte dell'appellante della pronuncia di cessazione della Parte_1
materia del contendere, dichiarata dal Tribunale di Verona con Sentenza n. 1642/23 –
R.G. 452/21, per mancanza dei presupposti ed essendo così ormai precluso l'esame di ogni altro motivo d'impugnazione per difetto di interesse, atteso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dell'appellato medesimo; CP_1
conseguentemente confermarsi integralmente nei confronti di la sentenza di CP_1
primo grado n. 1642/2023 del Tribunale di Verona – Dott. emessa in data Per_1
28.08.2023 e pubblicata in data 29.08.2023 - R.G. n. 452/2021 – Rep. n. 3122/2023;
2) IN OGNI CASO: rigettarsi integralmente l'appello proposto nei confronti dell'appellato in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in CP_1 narrativa e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado n. 1642/2023 del Tribunale di Verona nei confronti dello stesso;
3) Compensi e spese del giudizio di primo e secondo grado interamente rifusi, oltre accessori di legge, spese generali, CPA ed IVA.
In via istruttoria:
5 Ci si oppone ad ogni istanza istruttoria formulata dall'appellante per le ragioni di cui al punto 1) e 2) delle conclusioni sopra rassegnate.
Per parte appellata CP_5
In via pregiudiziale e/o in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado, relativo alla pronuncia del Tribunale di Verona che dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra tutte le parti in causa, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Sempre in via preliminare, ma in via alternativa subordinata alla pregiudiziale:
Si chiede l'inammissibilità delle domande rivolte, per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., nei confronti delle signore , e Controparte_3 CP_4 CP_2
, in quanto domande del tutto nuove, oltre che palesemente incomprensibili e
[...] inconciliabili con la narrativa dei fatti rappresentata nel ricorso introduttivo dell'azione possessoria e la netta posizione assunta in precedenza riguardo il coinvolgimento in giudizio delle medesime, in qualità di proprietarie degli immobili oggetto di causa (come evidenziato nella parte della sentenza il procuratore dell'appellante si era opposto alla chiamata i causa delle sig.re affermando che l'unico autore delle turbative e molestie lamentate era il CP_5
). CP_1
In via preliminare di merito:
Si chiede l'estromissione del giudizio del sig. ai sensi dell'art. 1586 c.c.; la CP_1 normativa stabilisce infatti che “se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi”.
Nel merito:
Confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.
In ogni caso:
Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda azionata dell'appellante ex. artt. 1168
e 1170 per difetto di due elementi presupposti essenziali:
• la prova del titolo qualificante (il possesso esclusivo della res, ex ante);
6 • il rispetto del termine annuale dell'azione di spoglio / manutenzione.
Accertarsi e dichiararsi inoltre la carenza di interesse ad agire da parte dell'appellante e/o l'illegittimità – in ogni caso- delle domande proposte dall'attore.
Condannarsi parte appellante a pagare ulteriore sanzione di almeno € 1.000,00 secondo i principi di equità, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per aver insistito e perpetrato la domanda oltre ben due “gradi di giudizio”, quando già in sede interdittale era emerso molto chiaramente come il sig. non fosse assolutamente legittimato a esperire Parte_1
l'azione possessoria de qua, non solo per non aver rispettato il termine annuale entro cui proporre la relativa domanda giudiziale, ma per non aver neppure fornito una mera prova indiziaria sulle circostanze di fatto e di diritto presupposto per l'azione ex artt. 1168 e 1170
c.c., ossia, il possesso esclusivo, ex ante.
In via istruttoria:
Posto che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari pienamente e liberamente valutabili dal giudice, il medesimo può validamente utilizzarli per la formazione del proprio convincimento (Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza n° 12089 del
8 maggio 2019).
Nel caso di specie, considerata la mole di capitoli e di prova e di testimoni (rectius, informatori sommari) offerti da ambo le parti e i risultati già convincenti ed esaustivi dell'istruttoria espletata, non vi è alcuna ragione di ripetere la prova ex novo.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado
è proprietario di un'abitazione, sita a Cologna ET (VR), prospicente Parte_1
una corte scoperta (censita nel Catasto terreni del Comune di Cologna ET come mapp. n.
87 al fg. 36) sulla quale si affaccia anche un immobile già di proprietà di , CP_2
e Tale ultimo immobile è stato concesso in locazione CP_4 Controparte_3
abitativa a a decorrere dal 1.6.2020. CP_1
7 Con ricorso 29.12.2020 ha proposto, avanti il Tribunale di Verona, ricorso Parte_1
per tutela possessoria, ex artt. 1168 e 1170 c.c., avverso sostenendo di avere CP_1 sempre goduto in via esclusiva della corte antistante l'immobile di sua proprietà, anche in ragione del fatto che la proprietà esclusiva di tale corte gli sarebbe stata riconosciuta dalla sentenza n. 647/76 di questa Corte d'Appello e che l'immobile di proprietà rimasto CP_5
disabitato per anni fino alla sua locazione in favore del resistente, godrebbe unicamente di una servitù di transito sulla corte in questione.
locatario dell'immobile di proprietà avrebbe iniziato, da giugno CP_1 CP_5
2020, “ad utilizzare la corte di cui al mapp.le 87 in modo illecito mediante parcheggio della propria auto, nonché quella dei suoi ospiti, occupando la corte con tavoli, sedie, biciclette, stenditoio, giocattoli per bambini, staccionate, mobilio, lasciando il cane libero di scorrazzare su tale corte e stazionando a lungo sulla stessa”.
Dolendosi di tali turbative, ha quindi chiesto al Tribunale di Verona di Parte_1 ordinare a “di cessare lo spoglio e/o le molestie di fatto e di diritto” e, ex art. CP_1
614 bis c.p.c., che egli venisse condannato a pagare al ricorrente l'importo di € 150,00 per ogni violazione successiva all'ordine di cui alla domanda precedente.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le domande del ricorrente affermando CP_1
di essere stato espressamente autorizzato dalle locatrici ad usare della corte, la quale sarebbe catastalmente classificata come “ente urbano” e costituirebbe corte comune anche rispetto all'edificio locato. Ai sensi degli articoli 1585 e 1586 c.c., il convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa le e di essere estromesso dal giudizio. Controparte_6
Le terze chiamate in causa e hanno CP_2 CP_4 Controparte_3 confermato di avere concesso in locazione l'immobile a garantendogli la CP_1 facoltà di usare della corte promiscua, e non si sono opposte all'estromissione dal giudizio del convenuto. Hanno dimesso l'estratto della sentenza depositata il 12.11.1979 con cui la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 647/76 di questa Corte d'Appello prodotta da parte ricorrente e hanno dedotto di avere sempre esercitato il compossesso sulla corte comune di cui al mapp. n. 87.
8 Con ordinanza 16.10.2021 il Tribunale di Verona, assunte sommarie informazioni, ha rigettato il ricorso.
Con istanza 17.12.2021 ha chiesto la prosecuzione del giudizio di merito Parte_1
ex art. 703 ultimo comma c.p.c.
Il giudice istruttore, con ordinanza 8.2.2023, non ha ammesso le istanze di prova delle parti e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Verona ha dichiarato, con riguardo a CP_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere – considerato che il 31.5.2022
[...]
la locazione in favore di era venuta meno – nonché l'inammissibilità delle domande CP_1
proposte avverso , e , in quanto tardive. Ha CP_2 CP_4 Controparte_3
condannato a rifondere le spese in favore di e delle Parte_1 CP_1
consorti CP_5
Giudizio d'appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Verona propone appello , insistendo Parte_1
per le domande, anche istruttorie, svolte in primo grado.
Gli appellati , e si sono CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_3
costituiti in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 3.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi d'appello
1) Con il primo motivo d'appello deduce la “omessa valutazione degli atti Parte_1 del giudizio e del contenuto delle domande e delle istanze formulate dalle parti”, la
“violazione ed errata interpretazione degli artt. 1168, 1170 c.c.” e la “violazione dell'art. 112
c.p.c.”.
Il giudice del primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda dell'appellante contro e in quanto formulata solo in sede di CP_2 CP_4 Controparte_3
9 precisazione delle conclusioni. Prima di tale momento, infatti, avrebbe Parte_1
reiterato la propria intenzione di rivolgere le proprie pretese unicamente nei confronti di tanto da essersi opposto alla chiamata in causa delle consorti e di CP_1 CP_5
avere chiesto la prosecuzione del giudizio possessorio, dopo l'ordinanza interdittale, senza estendere le proprie domande alle terze chiamate.
In tal modo, sostiene l'appellante, il Tribunale di Verona avrebbe omesso di considerare che l'estensione della domanda possessoria dell'attore avverso le consorti era già stata CP_5
formulata, tempestivamente, nella prima memoria autorizzata ex art. 183 comma sesto c.p.c. e che l'istanza di prosecuzione del giudizio ex art. 703 comma quarto c.p.c. non configurerebbe un atto introduttivo del giudizio, ma solo un atto volto a stimolare la continuazione di un giudizio già radicato.
Viene contestata l'affermazione riportata in sentenza secondo la quale l'autorizzazione alla chiamata in causa delle sigg.re sarebbe stata accordata dal Tribunale “al solo ed CP_5
esclusivo fine di accertare la veridicità della tesi difensiva del , asserente di essere CP_1 stato autorizzato dalla proprietarie locatrici all'uso della corte oggetto di causa”. Le consorti sarebbero invero legittimate passivamente, quali autrici morali dello spoglio. CP_5
L'appellante, inoltre, censura la statuizione di cessazione della materia del contendere, correlata alla fine del rapporto locatizio, perché, ritiene, nonostante il venir meno della locazione, il Tribunale di Verona avrebbe ugualmente dovuto pronunciarsi sulle molestie possessorie passate poste in essere da , anche in considerazione della domanda ex art. CP_1
614 bis c.p.c. proposta dall'attore.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante chiede la riforma dei capi della sentenza di primo grado recanti la condanna alle spese.
In riferimento alla condanna pronunciata in favore della parte richiama quanto CP_5 dedotto con il primo motivo circa l'ammissibilità delle domande proposte da contro Parte_1
le stesse appellate ed evidenzia come le stesse avessero proposto domande CP_5
inammissibili, in quanto attinenti al profilo petitorio.
10 Viene poi censurata la condanna alle spese in favore di tenuto conto – oltre CP_1
che della dedotta infondatezza delle sue difese – che questi avrebbe già beneficiato della rifusione delle spese della fase sommaria e non si sarebbe costituito nella fase di merito.
3) Con il terzo motivo d'appello si duole della mancata ammissione delle Parte_1
prove articolate nella fase del merito possessorio e deduce che il giudice del primo grado avrebbe erroneamente valutato l'esito dell'istruttoria svolta in fase sommaria, la quale, afferma, avrebbe escluso l'esercizio di un compossesso della corte, da parte delle signore nell'anno precedente lo spoglio, rendendo quindi impossibile collegare l'eventuale CP_5
possesso esercitato da (dante causa delle appellate) fino al 2013, con le CP_5 condotte poste in essere dall'autore materiale dello spoglio oggetto di causa, cioè CP_1
[...]
4) Con il quarto motivo d'appello viene dedotto che, secondo quanto riferito dagli informatori, dopo la sentenza del 1976 della Corte d'Appello di Venezia, la famiglia CP_5
avrebbe omesso di utilizzare la corte in modo esorbitante dai limiti della riconosciuta servitù di passo, ponendo in essere, al più, solo “clandestine ingerenze, saltuarie e transitorie … realizzate senza l'intenzione di esercitare un autonomo potere di fatto e non sono, quindi, per nulla sintomatiche di un possesso”, comunque collocabili in un periodo antecedente al
1.6.2019, mentre lo sporadico parcheggio di veicoli nella corte da parte sarebbe stato CP_5
“tollerato per rapporti di buon vicinato e/o concesso su richiesta” e comunque non configurerebbe una “situazione che origina un possesso giuridico tale da spossessare il
. Dopo la sentenza n. 647/76 ne avrebbe rispettato il dettato, Parte_1 CP_5
“limitandosi a transitare sulla corte senza alcuna invasione e/o occupazione della stessa”, cosicché, cessate le pregresse molestie, il possesso esclusivo di si sarebbe Parte_1
“riespanso in toto fino alle molestie del ”. CP_1
L'appellante deduce l'inattendibilità degli informatori di parte avversa e CP_7
Controparte_8
11 Ragioni della decisione
1) Il primo motivo d'appello è fondato nella parte in cui censura la declaratoria di inammissibilità delle domande di tutela possessoria svolte da contro Parte_1
, e . CP_2 CP_4 Controparte_3
1.1 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, “nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario” (Cass. n. 4740/03, rv. 561571; n. 11371/02, rv. 556467; n.
5400/13, rv. 625380; n. 516/20, rv. 656810; n. 15232/21, rv. 661668).
Non si pone, pertanto, un problema di tempestività o tardività dell'estensione ai terzi chiamati delle domande attoree, dato che detta estensione di verifica come automatica conseguenza dell'intervento in giudizio delle consorti indicate dal convenuto come CP_5 CP_1
responsabili della situazione oggetto delle doglianze di e chiamate in causa in tale Parte_1
veste.
1.2 Il motivo è infondato, invece, nella parte in cui contesta la fondatezza del capo con il quale il giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra e . L'appellante – diversamente da quanto affermato dagli Parte_1 CP_1 appellati, i quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado che dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, “con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” – ha dedotto che il venir meno del rapporto di locazione relativo alla proprietà non CP_5
avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, restando rilevante la decisione con riguardo alle condotte pregresse di CP_1
Parte attrice ha formulato, in primo grado, due domande nei confronti di CP_1
chiedendo che gli venisse ordinato di cessare lo spoglio o le molestie poste in essere mediante
12 l'utilizzo della corte e che egli venisse condannato ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione “successiva all'ordine di cui alla domanda precedente”.
Dopo avere restituito l'immobile ai proprietari, a fine locazione, evidentemente CP_1
ha perso ogni legame con i luoghi di causa e non avrebbe mai potuto continuare
[...] nell'uso della corte antistante l'abitazione locata. E' indiscutibile quindi che nessuna utilità avrebbero potuto avere, né l'adozione dell'ordine inibitorio sollecitato con la prima domanda, né tantomeno l'astreinte di cui all'art. 614 bis c.p.c., che si configura come condanna condizionale avente ad oggetto condotte future, successive all'adozione del provvedimento decisorio richiesto dall'attore.
Correttamente, per tali ragioni, il primo giudice ha rilevato che, quanto a era CP_1
cessata la materia del contendere.
2) Il secondo motivo è fondato con riguardo alla condanna alle spese in favore di CP_1
[...]
2.1 Se è vero che il procedimento possessorio, anche quando prosegua dopo l'adozione dell'ordinanza interinale con la fase del merito, si configura come unico processo, cui dà avvio il ricorso introduttivo, è anche vero che, non avendo revocato l'ordinanza 16.10.2021 con la quale è stato, tra l'altro, condannato a rifondere Parte_1 CP_1 delle spese di difesa, liquidate in € 1.800,00 più accessori, il giudice del primo grado non avrebbe dovuto, con la sentenza che ha definito il merito possessorio, liquidare ulteriori spese in favore di , non avendo questi svolto alcuna attività difensiva dopo l'ordinanza CP_1
interinale.
2.2 Quanto alla condanna alle spese di primo grado in favore di parte la decisione sul CP_5
punto, attesa la rilevata ammissibilità delle domande di parte attrice, dipende dalla definizione della lite.
3) Il terzo e quarto motivo d'appello sono tra loro connessi e vanno decisi unitariamente.
13 3.1 Le istanze di prova sulle quali insiste parte appellante non appaiono rilevanti, posto che esse hanno ad oggetto le medesime circostanze sulle quali si è articolata l'istruttoria sommaria, il cui esito è considerato rilevante da senza che egli abbia segnalato Parte_1 alcun profilo che l'espletamento di un'ulteriore attività istruttoria avrebbe potuto acclarare.
3.2 Nel corso dell'istruttoria sommaria sono stati sentiti cinque informatori: Testimone_3
(fidanzato della figlia del ricorrente), (figlia del ricorrente), Parte_2 CP_8
Cont
(marito di , (figlia di e
[...] CP_4 CP_7 Controparte_3 Per_2
(mediatore incaricato da parte di trovare un locatario dell'immobile).
[...] CP_5
I primi quattro informatori sono tutti legati alle parti ma non possono, per ciò solo, essere ritenuti inattendibili (Cass. n. 6001/23, rv. 667002). La peculiarità della posizione di Parte_2
rispetto all'oggetto della causa è data - più che dal fatto che ella sia figlia del
[...]
ricorrente - dalla circostanza che ella detiene in via esclusiva l'immobile il cui possesso sarebbe stato leso, avendolo ricevuto in comodato dal padre, ed è quindi direttamente interessata a vedere disconosciuto il diritto dei vicini di usare la corte.
E' emerso dall'istruttoria che la casa dei è rimasta disabitata dal 2013 al 2020. Ciò CP_5
spiega la ragione per cui, in questo periodo, non vi fossero oggetti di proprietà della famiglia
(o comunque di chi abitava l'immobile delle appellate) lasciati stabilmente ad CP_5
occupare la corte. I testi di parte e , hanno riferito che – almeno CP_5 CP_8 CP_7
fino a quando la casa era abitata dai genitori delle appellata e cioè fino al 2013 (quando è deceduto il padre, - la corte era utilizzata dai per apporvi sedie, CP_5 CP_5
fioriere e ombrelloni, per far giocare i bambini e per il parcheggio di autoveicoli. La circostanza è documentata anche da fotografie (docc. 11 e 12 che il teste CP_5 CP_8
ha collocato nel 1992, 1993 e 1994.
[...]
Secondo la teste dal 2000 la corte sarebbe rimasta del tutto inutilizzata da Parte_2
parte dei vicini il teste ha confermato la circostanza per il periodo CP_5 Testimone_3
successivo al 2018. I testi e hanno invece dichiarato che Controparte_8 CP_7
l'uso della corte da parte sarebbe proseguito anche dopo la morte di , CP_5 CP_5
nel 2013. Soprattutto ciò sarebbe avvenuto, quando la casa non era più abitata, mediante il parcheggio di autovetture. Sul punto il teste – unico a non essere legato da Persona_2
14 rapporti familiari o affettivi con le parti – ha offerto un elemento di riscontro, dichiarando di avere parcheggiato la propria macchina nella corte “in un paio di occasioni”, pur essendo consapevole che sulla proprietà dello scoperto vi era contrasto tra i vicini.
L'uso della corte da parte di iniziato nel giugno 2020, è sicuramente stato di CP_1
natura e intensità diverse rispetto agli anni precedenti, quando la casa era disabitata. Prima di allora, tuttavia, non risulta che i abbiano rinunciato al compossesso dell'area, CP_5
utilizzandola, quantomeno, per il parcheggio di mezzi. Tale uso non è compatibile con la servitù di passo riconosciuta anche da parte appellante, mentre non vi è prova che sia avvenuto solo in forza della tolleranza di Quest'ultimo aveva l'onere di provare il Parte_1 proprio possesso esclusivo sulla corte nel periodo antecedente all'ingresso di nella CP_1 casa attigua ma l'esito dell'istruttoria, come detto, non gli è stato favorevole. E' risultato infatti che l'uso dello scoperto da parte pur con modalità differenti, non è venuto CP_5
meno, né dopo la sentenza della Corte d'Appello del 1976, prodotta da parte ricorrente ma cassata nel 1979, né dopo il decesso dell'ultimo occupante dell'edificio prima di . CP_1
3.3 Le domande svolte da , pur ammissibili, sono quindi meritevoli di Parte_1
essere respinte.
Si aggiunga che , e non sono più proprietarie CP_2 CP_4 Controparte_3 dell'immobile a partire da gennaio 2024, avendolo alienato a terzi, sicché anche rispetto a loro
è venuto meno l'interesse dell'appellante ad ottenere le pronunce sollecitate nel merito.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va riformata sotto due profili:
− quanto a va espunta dalla sentenza la condanna alla rifusione delle CP_1
spese del primo grado successive alla fase sommaria;
− quanto alle domande proposte dall'appellante contro , e CP_2 CP_4
, esse vanno dichiarate ammissibili ma rigettate nel merito. Controparte_3
15 Nei confronti di , e l'esito dell'appello vede CP_2 CP_4 Controparte_3
comunque soccombente parte appellante, che va condannata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Nei riguardi di l'appello viene accolto solo in punto spese e rigettato per il CP_1
resto. Vi è quindi ragione per una integrale compensazione delle spese tra e Parte_1
per i due gradi di giudizio, fermo il contenuto dell'ordinanza del 16.10.2021 del CP_1
Tribunale di Verona.
Non vi sono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., sollecitata da parte appellata, attesa anche la parziale fondatezza dell'impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1642/2023, pubblicata in data 29/08/2023, che per il resto conferma:
1) rigetta le domande di contro , e Parte_1 CP_2 CP_4
; Controparte_3
2) dichiara tenuto a rifondere delle spese di difesa Parte_1 CP_1 dei due gradi unicamente con riguardo alla condanna di cui al capo B dell'ordinanza emessa ex art. 703 commi 2 e 3 c.p.c. dal Tribunale di Verona in data 16.10.2021;
3) condanna a rifondere a , e Parte_1 CP_2 CP_4 [...]
in solido le spese di difesa dei due gradi di giudizio liquidate, quanto al CP_3
primo grado, nella misura indicata nella sentenza appellata e, quanto al presente grado, in € 8.050,00, di cui € 7.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Venezia, 10 dicembre 2024
IL PRESIDENTE dott.ssa Caterina Passarelli L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
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