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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/09/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6448/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa Donatella Cennamo in funzione di Giudice unico, all'udienza cartolare del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6448/2018
r.g.a.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dagli avv. Parte_1
Giuseppe Sepe e Giovanna Rianna, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Marigliano (NA), alla via C.so Umberto I, n. 455;
- ATTORE -
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in Controparte_1 giudizio, dall'avv. Maririta Sciacca, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Marigliano
(NA) alla via C.so Umberto I, n. 438:
- CONVENUTA –
OGGETTO: azione di simulazione e indennità di occupazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare del 23 settembre 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
nella qualità di ex coniuge, al fine di ottenere: l'accertamento in ordine all'uso e al
[...] godimento esclusivo da parte di quest'ultima, dell'immobile di comproprietà sito in Mariglianella,
Corso Umberto I, n.78 a far data dal 1 agosto 2007; la determinazione del valore di mercato del suddetto bene;
l'accertamento della simulazione dei canoni di locazione convenuti e percepiti dalla in forza dei contratti dalla stessa conclusi successivamente alla separazione di fatto dei CP_1 coniugi, risalente all'anzidetta data;
la condanna della alla corresponsione dei frutti CP_1
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 1 civili dovuti a titolo di indennità di occupazione, commisurandoli ai canoni di mercato, con decorrenza dal 1° agosto 2007 sino alla data di definizione del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali, da calcolarsi sui ratei mensili e corrispondente decorrenza, vinte le spese di lite con distrazione.
In particolare, a fondamento della propria pretesa, l'attore ha allegato che:
- il 1° agosto 2007 intervenne la separazione di fatto dei coniugi, allorquando l'istante decise di allontanarsi definitivamente da casa;
successivamente, nell'anno 2010, con ordinanza presidenziale emessa dall'intestato Tribunale, fu dichiarata la separazione giudiziale;
- dalla data di separazione di fatto l'appartamento in regime di comunione, sito in Mariglianella,
Corso Umberto I, n.78 venne utilizzato, goduto e gestito, anche mediante locazione a terzi, in modo esclusivo dalla , impedendo in tal modo all'attore il pari godimento e la percezione dei CP_1 relativi frutti;
- a seguito di plurime richieste volte alla restituzione dei frutti civili azionate in via stragiudiziale
(per un importo pari a euro 16.000,00), la si dichiarò disponibile al pagamento nei CP_1 limiti di euro 7.875,00, somma assuntamente inferiore all'entità dei frutti effettivamente precipiti, stante la dissimulazione della durata dei contratti conclusi e dei relativi canoni, asseritamente inferiori al valore di mercato dell'immobile de quo.
2. Si è costituita in giudizio eccependo: l'inammissibilità della domanda Controparte_1 restitutoria, limitatamente ai frutti civili maturati prima dell'ordinanza presidenziale di separazione, resa solo nel mese di novembre del 2010; che l'immobile è stato dalla stessa locato con distinti e successivi contratti di locazione, regolarmente registrati con canone determinato in conformità al valore di mercato del bene, considerando le condizioni e il contesto urbanistico di ubicazione dello stesso;
che le spese di manutenzione dell'immobile, stante il prolungato disinteresse verso la gestione (protrattosi fino all'anno 2018, allorquando la convenuta aveva richiesto il pagamento delle somme ad essa dovute a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto), sono state sostenute in via esclusiva dalla sola . Ha così eccepito in compensazione al credito CP_1 vantato dall'istante, pari ad euro 7.875,00, un controcredito di importo pari 10.113,60 a titolo di assegno di mantenimento non versato dal mese di dicembre 2015 al mese di gennaio 2017, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. Concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., l'allora Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del
12.01.2021 e successivamente, all'udienza del 20.06.2023.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022) e disposto un duplice rinvio per ragioni di razionale riorganizzazione del ruolo, la
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 2 causa giunge alla decisione del Tribunale all'odierna udienza e decisa come da seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione.
1. La domanda volta all'accertamento della simulazione dei canoni di locazione è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
L'onere probatorio rispetto alla sussistenza della simulazione grava sul soggetto che la allega. Il regime probatorio è poi molto diversificato a seconda che l'azione di simulazione sia proposta dalle parti oppure dai creditori e dai terzi;
ipotesi, quest'ultima, ricorrente nella specie.
Creditori e terzi, infatti, non soffrono i limiti alla prova testimoniale e per presunzioni che incombono, invece, sulle parti (cfr. art. 1417 c.c.), in quanto per essi sarebbe altrimenti difficile dare prova della stessa.
Cionondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, se è vero che la simulazione può essere provata per presunzioni, è altresì vero che per costante giurisprudenza di legittimità, il ragionamento presuntivo non può prescindere dalla valorizzazione di circostanze che devono essere gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, con un procedimento logico articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano -appunto- concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/03/2024, n. 6721). In altri termini, una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'id quod plerumque accidit; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi.
Sulla scorta di siffatti principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, alcun ragionamento presuntivo potrebbe essere efficacemente sostenuto, in quanto l'istante non solo ha omesso di provare il valore di mercato dell'immobile (asseritamente superiore a quello in base al quale sono stati via via determinati i canoni di locazione percepiti dalla ex coniuge nel corso degli anni), ma ha finanche omesso di dedurre quale fosse il presunto valore del bene, limitandosi a generiche e vacue affermazioni, sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio (sia pure teso a rappresentare la
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 3 consistenza del bene) e non meglio specificate neanche in relazione all'arco temporale di vigenza delle singole locazioni nel tempo susseguitesi e ai corrispondenti canoni per esse pattuiti.
Tale vulnus deduttivo (prima ancora che di prova) non è stato colmato neppure attraverso l'unica memoria a ciò deputata ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., non avendo l'attore provveduto attraverso la I memoria istruttoria ad alcuna specificazione della domanda, latamente precisata soltanto con la
II e III memoria e, dunque, tardivamente (cfr. II e II memoria di parte attrice depositate, rispettivamente in data 11.02.2019 e 12.03.2019, ove si riferisce di una presunta fittizietà del solo canone di euro 150,00 previsto nel contratto di locazione datato 20.09.2017 in quanto inferiore rispetto a quelli precedentemente applicati).
Ed infatti, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento fin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale le preclusioni assertive si consumano con il deposito della prima memoria istruttoria, di talché devono ritenersi tardive le asserzioni e le difese della parte contenute nella seconda memoria istruttoria, deputata alla articolazione dei mezzi di prova volti a dimostrare i fatti storici principali rientranti nei confini del thema decidendum cristallizzato a conclusione della prima fase processuale.
1.1 Né, si badi, alla determinazione del suddetto valore avrebbe potuto giungere la richiesta CTU, la quale non può essere utilizzata per colmare le lacune assertive e probatorie della parte su cui grava il relativo onere, assumendo, pertanto, carattere esplorativo.
Si osserva, infatti, che per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal costituire mezzo istruttorio in senso proprio, ha la mera finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne deriva che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa qualora la parte tenda con esso a supplire alla insufficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
2. Merita, invece, parziale accoglimento la domanda volta ad ottenere i frutti civili dell'immobile in comunione a titolo di indennità di occupazione.
Incontestato inter partes che la , quale comproprietaria dell'immobile de quo, abbia CP_1 essa sola percepito i relativi frutti civili, prima di discorrere nel merito la domanda, in diritto occorre premettere che nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, purché non ne alteri la
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 4 destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.). Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto.
Tanto si verifica in caso di abitazione in comproprietà di coniugi legalmente separati, ove è certo che la natura del bene non ne permetta un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, sicché l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari.
Tuttavia, in mancanza di deliberazione in tal senso, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.
Pertanto, pur essendo pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che ne abbia il concreto godimento (sia pure indiretto), il diritto a tale indennità non può riconoscersi a far tempo dalla sentenza di separazione dei coniugi (né, a fortiori, dalla separazione di fatto) in mancanza di una espressa richiesta di rilascio del bene ovvero di istanza di uso turnario dello stesso o di richiesta di ricevere la quota parte dei frutti non goduti (cfr. ex pluris Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2023, n. 10264, ove la
S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa acquistata in regime di comunione non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile).
Trasponendo siffatti insegnamenti al caso in esame, si osserva che dalla disamina delle emergenze documentali, non si ravvisa alcuna richiesta di percezione ai frutti civili risalente né al 1.08.2007
(separazione di fatto) né al 30.11.2010 (separazione legale). Di contro, documentalmente provata è
l'istanza di partecipazione trasmessa dal a mezzo raccomandata A/R del 09.01.2012 e Pt_1 ricevuta dalla in data 10.01.2012 (cfr. all. 2 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. II termine CP_1 depositata il 12.03.2019); sicché, per tutto quanto innanzi esposto, il diritto alla percezione dei frutti civili pro quota non può che decorrere dalla formalizzazione di siffatta richiesta.
2.1 Acclarato il dies a quo da cui prendere le mosse al fine di procedere al calcolo dell'indennità dovuta all'attore, il computo dei frutti civili è operazione che va condotta escludendo, dunque, i canoni percepiti in forza del contratto di locazione datato 20.04.2007 (con decorrenza dalla stessa data sino al 19.04.2011; cfr. all. 5 di cui alla memoria 183 co. 6 c.p.c. II termine cit.) nonché le
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 5 mensilità da giugno 2011 a dicembre 2011 di cui al contratto datato 01.06.2011 (cfr. all. 6 memoria cit.), in quanto tutte antecedenti all'istanza di partecipazione al godimento indiretto del bene.
Ciò posto, con riferimento a tale ultimo contratto il ha diritto alla restituzione della somma Pt_1 di euro 5.075,00 (euro 350,00 x 29 mensilità) a titolo di frutti civili pro quota (atteso che il contratto
è stato oggetto di un recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale e, segnatamente, in data
31.05.2014 anziché il 31.05.2015) e alla restituzione della somma di euro 3.600,00 dovuti allo stesso titolo (euro 150,00 x 48 mensilità) in forza del contratto datato 01.10.2017 (con decorrenza in pari data sino al 30.09.2021) per un importo complessivo di euro 8.675,00.
3. Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.
In materia di compensazione del credito derivante dalla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, giova procedere ad un breve riepilogo dei principi vigenti in materia, opportunamente distinguendo a seconda che l'assegno sia stato previsto in favore del ex coniuge ovvero dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Secondo il granitico orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166). Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569).
Diversamente, il credito a titolo di mantenimento del coniuge separato non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé (cfr. Cass., 19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n. 11489). Il ben più esteso perimetro, rispetto a quello alimentare, del credito in parola, è stato confermato anche di recente dalla complessiva rilettura dell'assegno divorzile e di mantenimento a seguito di separazione, data dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
diversamente, l'assegno divorzile dev'essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto - seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale - al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 6 quello personale degli ex coniugi (Cass., Sez. U., 11/07/2018, n. 18287, Cass., 26/06/2019, n.
17098); il distinguo essenziale con l'importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza, è testualmente confermato dall'art. 156, c.c., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che in quest'ultimo caso non vi sia la più lata spettanza” (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 26/05/2020, n. 9686). Ne deriva così che, a differenza dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, il credito per il mantenimento del coniuge, non può ritenersi in ogni caso insuscettibile compensazione con altro credito al contempo certo, liquido o di pronta liquidazione.
3.1 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve evidenziarsi che dalla lettura del provvedimento di separazione giudiziale versato in atti emerge la statuizione di un obbligo di mantenimento in favore dei figli e non anche del coniuge separato, fissato in complessivi euro 700,00 “per il mantenimento del minore e della figlia maggiorenne, nella misura di euro 350,00 a favore di ciascuno” (cfr. doc. fascicolo di parte convenuta), la cui natura strettamente alimentare non può che condurre al rigetto dell'eccezione di compensazione.
4. Donde, il Tribunale, rigettata l'azione di simulazione e disattesa l'eccezione di compensazione, accoglie parzialmente la domanda di condanna alla corresponsione dei frutti civili dell'immobile a titolo di indennità di occupazione, nei limiti di euro 8.675,00, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (ossia dalla formalizzazione del dissenso al godimento esclusivo, sia pure indiretto, da parte del comproprietario escluso, avvenuta il 10.01.2012) sino al soddisfo.
5. Nulla va corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria, considerato che l'azione esperita dall'istante volta alla percezione dei frutti civili a titolo di indennità di occupazione costituisce debito di valuta, come tale non soggetta a rivalutazione se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente;
prova omessa nel caso di specie.
6. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, in ragione del rigetto dell'azione di simulazione e dell'accoglimento della domanda di indennità di occupazione in misura sensibilmente inferiore a quella chiesta in citazione e prossima a quella offerta in via stragiudiziale dalla convenuta, appare giustificata ai sensi dell'art. 92 cpc la integrale compensazione delle spese di lite.
7. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.
P.Q.M.
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 7 Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Donatella Cennamo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di :
[...] Controparte_1
a) rigetta la domanda di simulazione;
b) accoglie parzialmente la domanda di indennità di occupazione e per l'effetto condanna a pagare nei confronti di la somma di euro 8.675,00, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa Donatella Cennamo in funzione di Giudice unico, all'udienza cartolare del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6448/2018
r.g.a.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dagli avv. Parte_1
Giuseppe Sepe e Giovanna Rianna, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Marigliano (NA), alla via C.so Umberto I, n. 455;
- ATTORE -
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in Controparte_1 giudizio, dall'avv. Maririta Sciacca, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Marigliano
(NA) alla via C.so Umberto I, n. 438:
- CONVENUTA –
OGGETTO: azione di simulazione e indennità di occupazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare del 23 settembre 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
nella qualità di ex coniuge, al fine di ottenere: l'accertamento in ordine all'uso e al
[...] godimento esclusivo da parte di quest'ultima, dell'immobile di comproprietà sito in Mariglianella,
Corso Umberto I, n.78 a far data dal 1 agosto 2007; la determinazione del valore di mercato del suddetto bene;
l'accertamento della simulazione dei canoni di locazione convenuti e percepiti dalla in forza dei contratti dalla stessa conclusi successivamente alla separazione di fatto dei CP_1 coniugi, risalente all'anzidetta data;
la condanna della alla corresponsione dei frutti CP_1
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 1 civili dovuti a titolo di indennità di occupazione, commisurandoli ai canoni di mercato, con decorrenza dal 1° agosto 2007 sino alla data di definizione del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali, da calcolarsi sui ratei mensili e corrispondente decorrenza, vinte le spese di lite con distrazione.
In particolare, a fondamento della propria pretesa, l'attore ha allegato che:
- il 1° agosto 2007 intervenne la separazione di fatto dei coniugi, allorquando l'istante decise di allontanarsi definitivamente da casa;
successivamente, nell'anno 2010, con ordinanza presidenziale emessa dall'intestato Tribunale, fu dichiarata la separazione giudiziale;
- dalla data di separazione di fatto l'appartamento in regime di comunione, sito in Mariglianella,
Corso Umberto I, n.78 venne utilizzato, goduto e gestito, anche mediante locazione a terzi, in modo esclusivo dalla , impedendo in tal modo all'attore il pari godimento e la percezione dei CP_1 relativi frutti;
- a seguito di plurime richieste volte alla restituzione dei frutti civili azionate in via stragiudiziale
(per un importo pari a euro 16.000,00), la si dichiarò disponibile al pagamento nei CP_1 limiti di euro 7.875,00, somma assuntamente inferiore all'entità dei frutti effettivamente precipiti, stante la dissimulazione della durata dei contratti conclusi e dei relativi canoni, asseritamente inferiori al valore di mercato dell'immobile de quo.
2. Si è costituita in giudizio eccependo: l'inammissibilità della domanda Controparte_1 restitutoria, limitatamente ai frutti civili maturati prima dell'ordinanza presidenziale di separazione, resa solo nel mese di novembre del 2010; che l'immobile è stato dalla stessa locato con distinti e successivi contratti di locazione, regolarmente registrati con canone determinato in conformità al valore di mercato del bene, considerando le condizioni e il contesto urbanistico di ubicazione dello stesso;
che le spese di manutenzione dell'immobile, stante il prolungato disinteresse verso la gestione (protrattosi fino all'anno 2018, allorquando la convenuta aveva richiesto il pagamento delle somme ad essa dovute a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto), sono state sostenute in via esclusiva dalla sola . Ha così eccepito in compensazione al credito CP_1 vantato dall'istante, pari ad euro 7.875,00, un controcredito di importo pari 10.113,60 a titolo di assegno di mantenimento non versato dal mese di dicembre 2015 al mese di gennaio 2017, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. Concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., l'allora Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del
12.01.2021 e successivamente, all'udienza del 20.06.2023.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022) e disposto un duplice rinvio per ragioni di razionale riorganizzazione del ruolo, la
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 2 causa giunge alla decisione del Tribunale all'odierna udienza e decisa come da seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione.
1. La domanda volta all'accertamento della simulazione dei canoni di locazione è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
L'onere probatorio rispetto alla sussistenza della simulazione grava sul soggetto che la allega. Il regime probatorio è poi molto diversificato a seconda che l'azione di simulazione sia proposta dalle parti oppure dai creditori e dai terzi;
ipotesi, quest'ultima, ricorrente nella specie.
Creditori e terzi, infatti, non soffrono i limiti alla prova testimoniale e per presunzioni che incombono, invece, sulle parti (cfr. art. 1417 c.c.), in quanto per essi sarebbe altrimenti difficile dare prova della stessa.
Cionondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, se è vero che la simulazione può essere provata per presunzioni, è altresì vero che per costante giurisprudenza di legittimità, il ragionamento presuntivo non può prescindere dalla valorizzazione di circostanze che devono essere gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, con un procedimento logico articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano -appunto- concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/03/2024, n. 6721). In altri termini, una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'id quod plerumque accidit; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi.
Sulla scorta di siffatti principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, alcun ragionamento presuntivo potrebbe essere efficacemente sostenuto, in quanto l'istante non solo ha omesso di provare il valore di mercato dell'immobile (asseritamente superiore a quello in base al quale sono stati via via determinati i canoni di locazione percepiti dalla ex coniuge nel corso degli anni), ma ha finanche omesso di dedurre quale fosse il presunto valore del bene, limitandosi a generiche e vacue affermazioni, sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio (sia pure teso a rappresentare la
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 3 consistenza del bene) e non meglio specificate neanche in relazione all'arco temporale di vigenza delle singole locazioni nel tempo susseguitesi e ai corrispondenti canoni per esse pattuiti.
Tale vulnus deduttivo (prima ancora che di prova) non è stato colmato neppure attraverso l'unica memoria a ciò deputata ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., non avendo l'attore provveduto attraverso la I memoria istruttoria ad alcuna specificazione della domanda, latamente precisata soltanto con la
II e III memoria e, dunque, tardivamente (cfr. II e II memoria di parte attrice depositate, rispettivamente in data 11.02.2019 e 12.03.2019, ove si riferisce di una presunta fittizietà del solo canone di euro 150,00 previsto nel contratto di locazione datato 20.09.2017 in quanto inferiore rispetto a quelli precedentemente applicati).
Ed infatti, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento fin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale le preclusioni assertive si consumano con il deposito della prima memoria istruttoria, di talché devono ritenersi tardive le asserzioni e le difese della parte contenute nella seconda memoria istruttoria, deputata alla articolazione dei mezzi di prova volti a dimostrare i fatti storici principali rientranti nei confini del thema decidendum cristallizzato a conclusione della prima fase processuale.
1.1 Né, si badi, alla determinazione del suddetto valore avrebbe potuto giungere la richiesta CTU, la quale non può essere utilizzata per colmare le lacune assertive e probatorie della parte su cui grava il relativo onere, assumendo, pertanto, carattere esplorativo.
Si osserva, infatti, che per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal costituire mezzo istruttorio in senso proprio, ha la mera finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne deriva che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa qualora la parte tenda con esso a supplire alla insufficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
2. Merita, invece, parziale accoglimento la domanda volta ad ottenere i frutti civili dell'immobile in comunione a titolo di indennità di occupazione.
Incontestato inter partes che la , quale comproprietaria dell'immobile de quo, abbia CP_1 essa sola percepito i relativi frutti civili, prima di discorrere nel merito la domanda, in diritto occorre premettere che nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, purché non ne alteri la
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 4 destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.). Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto.
Tanto si verifica in caso di abitazione in comproprietà di coniugi legalmente separati, ove è certo che la natura del bene non ne permetta un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, sicché l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari.
Tuttavia, in mancanza di deliberazione in tal senso, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.
Pertanto, pur essendo pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che ne abbia il concreto godimento (sia pure indiretto), il diritto a tale indennità non può riconoscersi a far tempo dalla sentenza di separazione dei coniugi (né, a fortiori, dalla separazione di fatto) in mancanza di una espressa richiesta di rilascio del bene ovvero di istanza di uso turnario dello stesso o di richiesta di ricevere la quota parte dei frutti non goduti (cfr. ex pluris Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2023, n. 10264, ove la
S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa acquistata in regime di comunione non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile).
Trasponendo siffatti insegnamenti al caso in esame, si osserva che dalla disamina delle emergenze documentali, non si ravvisa alcuna richiesta di percezione ai frutti civili risalente né al 1.08.2007
(separazione di fatto) né al 30.11.2010 (separazione legale). Di contro, documentalmente provata è
l'istanza di partecipazione trasmessa dal a mezzo raccomandata A/R del 09.01.2012 e Pt_1 ricevuta dalla in data 10.01.2012 (cfr. all. 2 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. II termine CP_1 depositata il 12.03.2019); sicché, per tutto quanto innanzi esposto, il diritto alla percezione dei frutti civili pro quota non può che decorrere dalla formalizzazione di siffatta richiesta.
2.1 Acclarato il dies a quo da cui prendere le mosse al fine di procedere al calcolo dell'indennità dovuta all'attore, il computo dei frutti civili è operazione che va condotta escludendo, dunque, i canoni percepiti in forza del contratto di locazione datato 20.04.2007 (con decorrenza dalla stessa data sino al 19.04.2011; cfr. all. 5 di cui alla memoria 183 co. 6 c.p.c. II termine cit.) nonché le
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 5 mensilità da giugno 2011 a dicembre 2011 di cui al contratto datato 01.06.2011 (cfr. all. 6 memoria cit.), in quanto tutte antecedenti all'istanza di partecipazione al godimento indiretto del bene.
Ciò posto, con riferimento a tale ultimo contratto il ha diritto alla restituzione della somma Pt_1 di euro 5.075,00 (euro 350,00 x 29 mensilità) a titolo di frutti civili pro quota (atteso che il contratto
è stato oggetto di un recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale e, segnatamente, in data
31.05.2014 anziché il 31.05.2015) e alla restituzione della somma di euro 3.600,00 dovuti allo stesso titolo (euro 150,00 x 48 mensilità) in forza del contratto datato 01.10.2017 (con decorrenza in pari data sino al 30.09.2021) per un importo complessivo di euro 8.675,00.
3. Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.
In materia di compensazione del credito derivante dalla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, giova procedere ad un breve riepilogo dei principi vigenti in materia, opportunamente distinguendo a seconda che l'assegno sia stato previsto in favore del ex coniuge ovvero dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Secondo il granitico orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166). Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569).
Diversamente, il credito a titolo di mantenimento del coniuge separato non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé (cfr. Cass., 19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n. 11489). Il ben più esteso perimetro, rispetto a quello alimentare, del credito in parola, è stato confermato anche di recente dalla complessiva rilettura dell'assegno divorzile e di mantenimento a seguito di separazione, data dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
diversamente, l'assegno divorzile dev'essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto - seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale - al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 6 quello personale degli ex coniugi (Cass., Sez. U., 11/07/2018, n. 18287, Cass., 26/06/2019, n.
17098); il distinguo essenziale con l'importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza, è testualmente confermato dall'art. 156, c.c., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che in quest'ultimo caso non vi sia la più lata spettanza” (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 26/05/2020, n. 9686). Ne deriva così che, a differenza dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, il credito per il mantenimento del coniuge, non può ritenersi in ogni caso insuscettibile compensazione con altro credito al contempo certo, liquido o di pronta liquidazione.
3.1 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve evidenziarsi che dalla lettura del provvedimento di separazione giudiziale versato in atti emerge la statuizione di un obbligo di mantenimento in favore dei figli e non anche del coniuge separato, fissato in complessivi euro 700,00 “per il mantenimento del minore e della figlia maggiorenne, nella misura di euro 350,00 a favore di ciascuno” (cfr. doc. fascicolo di parte convenuta), la cui natura strettamente alimentare non può che condurre al rigetto dell'eccezione di compensazione.
4. Donde, il Tribunale, rigettata l'azione di simulazione e disattesa l'eccezione di compensazione, accoglie parzialmente la domanda di condanna alla corresponsione dei frutti civili dell'immobile a titolo di indennità di occupazione, nei limiti di euro 8.675,00, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (ossia dalla formalizzazione del dissenso al godimento esclusivo, sia pure indiretto, da parte del comproprietario escluso, avvenuta il 10.01.2012) sino al soddisfo.
5. Nulla va corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria, considerato che l'azione esperita dall'istante volta alla percezione dei frutti civili a titolo di indennità di occupazione costituisce debito di valuta, come tale non soggetta a rivalutazione se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente;
prova omessa nel caso di specie.
6. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, in ragione del rigetto dell'azione di simulazione e dell'accoglimento della domanda di indennità di occupazione in misura sensibilmente inferiore a quella chiesta in citazione e prossima a quella offerta in via stragiudiziale dalla convenuta, appare giustificata ai sensi dell'art. 92 cpc la integrale compensazione delle spese di lite.
7. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.
P.Q.M.
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 7 Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Donatella Cennamo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di :
[...] Controparte_1
a) rigetta la domanda di simulazione;
b) accoglie parzialmente la domanda di indennità di occupazione e per l'effetto condanna a pagare nei confronti di la somma di euro 8.675,00, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento N. 6448/2018- Sentenza c.p.c. - Pag. 8