TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di MaSA, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1278/2019 R.G.A.C. promoSA da:
(c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), in qualità di eredi di Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi, Persona_1 C.F._3
giusta delega in atti, dall'avv. Sonia Mannella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in MaSA via Aurelia Sud n. 108 (MS); parte attrice opponente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._4
giusta delega in atti, dagli avv.ti Pietro Rubini e Daniele Biagini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in MaSA via G. Pascoli n. 39; parte convenuta opposta
Oggetto: adempimento contrattuale.
Conclusioni: per i SI.ri e “Piaccia all'Ill.mo Parte_1 Parte_2
Giudice adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni cui in narrativa, dichiarare, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di MaSA n.
280/19 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 649 cpc per le ragioni enunciate, ed in riforma
pagina 1 di 22 dell'opposto decreto: in via preliminare: - sospendere e revocare l'efficacia esecutiva del titolo (d.i. n.
280/19 Tribunale di MaSA) sul quale si fonda il precetto notificato in data 30.04.2019, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 649 cpc, sì da scongiurare il pericolo che la IG.ra poSA Pt_1
promuovere ingiuste azioni esecutive in danno della madre;
nel merito: - accertare e dichiarare
l'inesistenza del credito vantato dalla SI.ra e che la steSA non ha diritto di Parte_1
procedere esecutivamente in danno dell'esponente e per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 280/19 opposto e dichiarare la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 30.04.2019. Per l'effetto condannare la IG.ra a rifondere alla Pt_1
IG.ra le spese sostenute, nonché tutti i danni subiti esubendi patrimoniali e non nella Per_1
misura che sarà dimostrata in corso di causa e/o ritenuta equa e giusta dall'autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In denegata e non creduta ipotesi - Qualora l'Ill.mo Giudice ravvisi un credito della IG.ra revocare il decreto ingiuntivo opposto e quantificare quello a lei Pt_1
effettivamente riconducibile e nella sola misura ed entità che risulterà rigorosamente provata, provvedendo alla compensazione dei crediti vantati dalla IG.ra E dichiarare la conseguente Per_1
inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 30.04.2019 nonché gli eventuali ulteriori atti esecutivi conseguenti. In via riconvenzionale: - Condannare la IG.ra al pagamento a Parte_1
favore della IG.ra della somma di €. 9.770,00, salvo miglior conteggio o comunque in Per_1
quella diversa somma che risulterà provata o di giustizia in corso di causa, oltre alla refusione di tutti i danni patiti e patendi;
il tutto nella somma che risulterà di giustizia o che sarà determinata in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi. In ogni caso: - Condannare la IG.ra Pt_1
alla responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc nonché al risarcimento di ogni sorta di danno patrimoniale e non, da liquidarsi in via equitativa e/o che risulteranno in corso di causa;
- il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa ivi quelle di eventuale CTU nominando e del CTP”; per la SI.ra “Si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale di MaSA, previo Parte_1
rigetto della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione, Voglia dichiarare nullo l'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.; Voglia rigettare le domande tutte formulate dall'opponente perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto;
Voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 280/2019 del Tribunale di MaSA, e quindi dichiarare con sentenza il diritto
pagina 2 di 22 della SI.ra al pagamento della somma pari a € 18.000,00 oltre successive Parte_1
occorrende (o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione al saldo effettivo.
Voglia condannare la SI.ra (C.F. ) a pagare tutte Persona_1 C.F._3
le spese e competenze del presente giudizio e di quello monitorio”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra si opponeva Persona_1
al decreto ingiuntivo n. 280/2019 emesso dal Tribunale di MaSA in data 15.04.2019 a favore della SI.ra vente il pagamento della somma di € 18.000,00, Parte_1
oltre interessi e spese di lite. Segnatamente, l'attrice opponente rappresentava che: i) il credito di € 18.000,00 era stato azionato sulla scorta di una scrittura privata denominata
“ricognizione di debito” avente ad oggetto il riconoscimento dell'asserito prestito concesso dalla SI.ra lla SI.ra per i pagamenti legati all'attività del Ristorante Pt_1 Per_1
La Ruota;
ii) in realtà, nell'anno 2017, la SI.ra aveva sottoscritto un foglio Per_1
completamente bianco sottopostole dalla SI.ra con l'accordo che Pt_1
quest'ultima lo avrebbe utilizzato per inserire le referenze lavorative di Persona_2
nipote della SI.ra iii) atteso che il riempimento del foglio sottoscritto in Per_1
bianco era avvenuto contra pactis e, dunque, in violazione (falsità ideologica) di un patto di riempimento, il contenuto del documento non era riconducibile alla volontà del sottoscrittore;
iv) detta scrittura era, inoltre, nulla in quanto generica e contenente un gergo prettamente tecnico non appartenente alla SI.ra v) quanto richiesto Per_1
dalla SI.ra nell'ingiunzione di pagamento non era dovuto poiché il Parte_1
preteso credito non era mai sorto;
vi) in denegata ipotesi, il credito era stato già pagato dalla SI.ra come risultante dalla ricevuta di saldo del 2017 in atti per Per_1
l'importo di € 15.000,00 (v. doc. 2); vii) d'altra parte, la SI.ra era creditrice Per_1
della somma di €. 9.770,00 per il prestito effettuato dalla steSA a favore dell'opposta (v. doc. 3-5) ovvero della somma risultante dalla compensazione tra quanto richiesto dalla SI.ra e quanto vantato a titolo di credito dalla SI.ra viii) la SI.ra Pt_1 Per_1
pagina 3 di 22 era parimenti tenuta a risarcire all'opponente tutti i danni conseguenti al suo Pt_1
illecito ed illegittimo contegno.
Pertanto, parte attrice opponente domandava al Tribunale adito di volere: “contrariis rejectis, per tutte le motivazioni cui in narrativa, dichiarare, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di MaSA n. 280/19 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 649 cpc per le ragioni sopra enunciate, ed in riforma dell'opposto decreto: in via preliminare: - sospendere e revocare l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato in data 30.04.2019, sì da scongiurare il pericolo che la IG.ra poSA promuovere azioni Pt_1
esecutive in danno della madre;
nel merito: - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla SI.ra e che la steSA non ha diritto di procedere esecutivamente in danno Parte_1
dell'esponente e per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n.
280/19 opposto e dichiarare la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
30.04.2019. Per l'effetto condannare la IG.ra a rifondere alla IG.ra le spese Pt_1 Per_1
sostenute, nonché tutti i danni subiti e subendi patrimoniali e non nella misura che sarà dimostrata in corso di causa e/o ritenuta equa e giusta dall'autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In denegata e non creduta ipotesi - Qualora l'Ill.mo Giudice ravvisi un credito della IG.ra Pt_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto e quantificare quello a lei effettivamente riconducibile e nella sola misura ed entità che risulterà rigorosamente provata, provvedendo alla compensazione dei crediti vantati dalla IG.ra E dichiarare la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data Per_1
30.04.2019 nonché gli eventuali ulteriori atti esecutivi conseguenti. In via riconvenzionale: -
Condannare la IG.ra al pagamento a favore della IG.ra della somma Parte_1 Per_1
di €. 9.770,00, salvo miglior conteggio o comunque in quella diversa somma che risulterà provata o di giustizia in corso di causa, oltre alla refusione di tutti i danni patiti e patendi;
il tutto nella somma che risulterà di giustizia o che sarà determinata in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi.
In ogni caso: - Condannare la IG.ra alla responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc Pt_1
nonché al risarcimento di ogni sorta di danno patrimoniale e non, da liquidarsi in via equitativa e/o che risulteranno in corso di causa;
- il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa ivi quelle di eventuale CTU nominando e del CTP”.
pagina 4 di 22 2. Si costituiva in giudizio la SI.ra contestando la ricostruzione Parte_1
fattuale ex adverso operata e deducendo che: i) la SI.ra aveva costituito, in Pt_1
data 9.11.2007, unitamente ai propri fratelli e e Parte_1 Parte_2
alla propria madre la società “Ristorante La Ruota di ON Persona_1
IO & C. s.n.c.”; ii) la SI.ra già in data 20.07.2011, aveva delegato per Per_1
iscritto la figlia a provvedere ai pagamenti delle spese del ristorante e quelle Pt_1
dovute per la cura della sua persona;
iii) a fronte di tale autorizzazione, il credito azionato in via monitoria era frutto dei pagamenti effettuati dalla SI.ra l fine Pt_1
di saldare i debiti connessi all'attività di ristorazione, con particolare riferimento al pagamento di fornitori, bollette e retribuzioni dei dipendenti;
iv) tali pagamenti erano attestati dagli assegni tratti su Banca MPS e dalle relative fatture e ordini di bonifico;
v) in data 14.11.2016, la SI.ra aveva effettuato ricognizione del predetto debito Per_1
in favore dell'opposta sottoscrivendo apposita scrittura privata, la cui piena efficacia e validità avrebbe potuto essere dimostrata mediante il procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c.; vi) il documento con cui la SI.ra aveva riconosciuto la Pt_1
restituzione da parte della SI.ra della somma di € 15.000,00 aveva ad oggetto Per_1
un credito fondato su un titolo diverso rispetto a quello oggetto del presente procedimento, vale a dire il pagamento di “sanzioni e multe tributarie” e, pur avendo data successiva, non conteneva alcun riferimento alla ricognizione di debito antecedente;
vii)
i doc. n. 3 e 4 di parte opponente avevano ad oggetto una richiesta di assegno ed il prelevamento in contanti da parte della SI.ra che, in virtù della delega Pt_1
sottoscritta dalla propria madre, erano stati autorizzati nell'ottica dell'attività di gestione del Ristorante La Ruota;
viii) pertanto, la domanda riconvenzionale era generica ed infondata, così come l'eccezione di compensazione ex adverso formulata e la domanda di lite temeraria e risarcimento danni;
ix) era, parimenti, infondata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. atteso che parte opposta aveva fondato il ricorso monitorio su prova scritta idonea a comprovare il credito. Stante quanto sopra esposto, parte convenuta opposta concludeva: “affinché l'Ill.mo Tribunale di MaSA, previo rigetto
pagina 5 di 22 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonchè della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione, della domanda di risarcimento, voglia rigettare le domande tutte formulate dall'opponente perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto.
Voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 280/2019 del Tribunale di MaSA, e quindi dichiarare con sentenza il diritto della IG.ra al pagamento della somma pari ad € 18.000,00 Parte_1
oltre successive occorrende (o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione al saldo effettivo. Voglia condannare la SI.ra (C.F. ), a Persona_1 C.F._3
pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio, e di quello monitorio”.
3. Mediante ordinanza del 10 dicembre 2019, il G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. Mediante ordinanza del 20 ottobre 2020 il G.I., preso atto del decesso della SI.ra dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c., che veniva Per_1
debitamente riassunto dai SI.ri ed in qualità di eredi Pt_2 Parte_1
della SI.ra ediante ricorso ex art. 303 c.p.c.. Per_1
5. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
6. In data 21 novembre 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Il riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, in via preliminare, occorre chiarire la natura e il riparto dell'onere della prova nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso all'esito del procedimento monitorio ex art. 645 c.p.c.. In particolare, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “in tema di
pagina 6 di 22 procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, sent. n. 21101/2015, in senso conforme cfr. ex multis, Cass. civ. n. 4800/2017).
2. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione.
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata da parte convenuta opposta, la quale, mediante memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ha eccepito “l'eccessiva genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto di citazione”.
Orbene, in accordo all'art. 164 co. 4 c.p.c., la citazione è nulla se è omeSA o risulta assolutamente incerta “la determinazione della cosa oggetto della domanda” (v. art. 163 n. 3
c.p.c.) ovvero “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (v. art. 163 n. 4 c.p.c.). E tuttavia, nel caso di specie, non sussiste nullità della citazione poiché sia il petitum che la causa petendi risultano sufficientemente determinati, sulla scorta dell'esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati, e\o della successiva puntualizzazione mediante la memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. e considerando che l'atto introduttivo ha comunque consentito alla controparte di svolgere adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.
1681/2015).
3. I rapporti intercorrenti tra le parti.
Ancora, in via preliminare, è bene evidenziare i rapporti intercorrenti tra le parti.
In accordo alle visure camerali in atti, la società Ristorante La Ruota s.n.c. di ON
IO & C., sita in MaSA, Viottolo Brugnana n. 2 (MS) è stata costituita in data
9.11.2007 dai fratelli e unitamente alla madre Pt_1 Pt_1 Parte_2
L'attività è iniziata in data 1.1.2008 in seguito al contratto di Persona_1
“affitto/comodato” stipulato tra la cedente e la cessionaria Ristorante Persona_1
La Ruota s.n.c. di ON IO & C. in data 13.12.2007 (atto Notaio n. Per_3
pagina 7 di 22 rep. 15847). L'amministrazione e la rappresentanza della società è stata attribuita alla SI.ra fino al 25.01.2017, quando sono subentrati i figli e Per_1 Pt_1 Pt_1
nominati soci amministratori con atto del 30.12.2016. Pt_2
Successivamente, l'attività è stata proseguita dalla società Ristorante La Ruota s.r.l., con amministratrice unica costituita in data 17.12.2018 e operante Controparte_1
sulla base del contratto di “affitto comodato” stipulato, in data 28.12.2018, con la cedente
Persona_1
4. La scrittura privata di ricognizione di debito posta a fondamento del diritto di credito azionato in via monitoria.
Con il documento rubricato “ricognizione di debito” la SI.ra si è riconosciuta Per_1
piena ed esclusiva debitrice nei confronti di “per pagamenti tramite Parte_1
assegni, bonifici e prelevamenti in contanti, soldi da lei anticipati per il ristorante, a causa di un momento di grave difficoltà iniziato nel mese di gennaio 2016 fino a luglio 2016, usufruendo del conto cointestato con il marito L'ammontare dei prelevamenti, assegni e bonifici sul conto CP_2
corrente di mia figlia e suo marito è di € 18.000,00 (diciottomila euro) che mi impegnerò a restituire senza interessi a semplice richiesta scritta del creditore con modalità e tempi da concordare” (v. doc.
01_02 convenuta opposta).
In tal senso, il documento contiene sia una ricognizione del debito che la SI.ra ha contratto nei confronti della figlia e del di lei marito Per_1 Parte_1
sia una promeSA di pagamento di tale debito.
Trattandosi di atti unilaterali inter vivos aventi ad oggetto crediti, ai sensi dell'art. 1988
c.c., la ricognizione di debito e la promeSA di pagamento dispensano colui a favore del quale sono effettuati dall'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume esistente fino a prova contraria. Segnatamente, la CaSAzione ha chiarito che: “La promeSA di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promeSA è
pagina 8 di 22 dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promeSA (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promeSA steSA ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che poSA comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 2091/2022).
Ne consegue che parte convenuta opposta beneficia della presunzione di esistenza fino a prova contraria del rapporto fondamentale dedotto a sostegno della propria pretesa creditoria.
5. La sussistenza della pretesa creditoria in capo alla SI.ra Parte_1
5.1. Ciò posto, deve rilevarsi come parte attrice abbia domandato, in via principale, la revoca/annullamento/nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 280/2019 stante l'inesistenza del credito vantato dalla SI.ra avendo la SI.ra Pt_1 Per_1
disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata denominata
“ricognizione di debito” del 14.11.2016, nonché il riempimento contra pacta della scrittura steSA da parte della convenuta. Mentre, solo in denegata ipotesi di riconoscimento di un credito a favore della SI.ra la SI.ra ha eccepito la Pt_1 Per_1
compensazione con i controcrediti vantati, oltre ad aver formulato domanda riconvenzionale di cui si dirà in seguito.
5.2. Quanto al primo profilo relativo all'autenticità della sottoscrizione, a fronte dell'istanza di verificazione sulla scrittura denominata “ricognizione di debito” avanzata da parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 216 c.p.c. – neceSAria per consentire a quest'ultima di valersi della scrittura disconosciuta dall'attrice – il Giudice ha disposto la consulenza grafologica nominando all'uopo il dott. le cui conclusioni Persona_4
occorre brevemente richiamare.
pagina 9 di 22 Segnatamente, il dott. dopo aver comparato la sottoscrizione apposta alla Persona_4
scrittura di che trattasi con i documenti depositati da parte convenuta opposta contenenti firme manoscritte dalla SI.ra ha così concluso: “La Persona_1
sottoscrizione a nome “ ” in calce alla Ricognizione di debito datata 14.11.2016 Persona_1
È RIFERIBILE all'azione grafica dell'apparente firmataria. La configurazione del documento - in base all'esame svolto mediante la strumentazione indicata - NON evidenzia elementi incongrui né anomalie che poSAno fa ipotizzare una formazione artificiosa delle stesso” (v. pagg. 25 e 30 elaborato peritale). Ancora, secondo l'ausiliario dell'Ufficio: “la firma in verifica non presenta segni di artificiosità, e deriva quindi da una redazione non sorvegliata né forzata” (v. p. 25 elaborato peritale) e “il tracciato della firma X in verifica presenta qualità morfo-dinamiche e stilistiche coerenti ed evidenzia indicatori omogenei di redazione naturale ed estemporanea” (v. pag. 15 elaborato).
Ne consegue che la sottoscrizione di che trattasi deve dirsi autentica e riconducibile alla SI.ra Per_1
5.3. In relazione al secondo tema di indagine, mette conto focalizzare lo scrutinio in ordine alla riferibilità del contenuto della scrittura alla SI.ra Per_1
In particolare, nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., parte attrice opponente ha dedotto che: “la comparente nell'anno 2017 ha sottoscritto un foglio completamente bianco che le ha sottoposto la figlia riferendole che lo avrebbe Parte_1
utilizzato per inserire le referenze lavorative della figlia (nipote della comparente che Persona_2
aveva lavorato presso il Ristorante La Ruota)” e che: “tenuto fermo il disconoscimento integrale del documento “Ricognizione di debito” si deve evidenziare, solo qualora risulti accertata l'autenticità della sottoscrizione, che il riempimento del foglio sottoscritto in bianco è avvenuto contra pactis. Difatti, la comparente nega decisamente la paternità dell'atto documentato avendo apposto la firma su foglio completamente bianco, non ancora riempito, ed il riempimento è avvenuto in violazione (falsità ideologica) di un patto di riempimento”.
A venire astrattamente in rilievo, dunque, nella prospettazione dell'opponente
(costituendo la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. il momento ultimo per la pagina 10 di 22 precisazione dei fatti principali) appare una sottoscrizione “contra pacta”, in relazione alla quale la giurisprudenza di legittimità non ritiene neceSAria la proposizione della querela di falso. E ben vero, è stato chiarito che: “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta” (cfr. Cass. civ. Sez. III n. 18234/2023. In senso conforme cfr. Cass. civ. n. 23401/2024).
Ne consegue che l'onere di provare che l'accordo abbia un contenuto diverso da quello confluito nel documento sottoscritto spetta alla parte che lamenta il riempimento in violazione del mandato ad scribendum conferito al soggetto che avrebbe dovuto successivamente completare il documento (cfr. Tribunale di Terni n. 170/2023,
Tribunale di Crotone n. 17/2020).
5.4. Questo Tribunale ritiene che l'opponente non abbia assolto l'onere della prova in ordine all'abusivo riempimento della scrittura.
A tal proposito, secondo la ricostruzione di parte attrice, la non riferibilità del contenuto del documento alla SI.ra sarebbe dimostrata, in particolare, Per_1
dall'ampio spazio intercorrente tra il testo scritto e l'apposizione della sottoscrizione che corroborerebbe la tesi secondo cui la SI.ra ha firmato un foglio bianco, Per_1
successivamente riempito dalla SI.ra ontravvenendo agli accordi presi. Pt_1
Sul punto, il CTU, rispondendo alle osservazioni dei CTP, ha rilevato che: “Si conviene che la distanza fra testo a stampa e firma è ampia, ma non vi sono elementi per affermare se eSA sia o meno “anomala”. All'esame svolto nei limiti degli strumenti a disposizione e secondo quanto prescritto dal G.I. non sono emersi indizi plurimi e convergenti in ordine ad una possibile formazione artificiosa del documento. Pertanto, il solo distanziamento della firma dal testo non può rappresentare - allo stato
- un dato rilevante “in sé”: tale distanza testo/firma può infatti essere spiegata, oltre che con l'ipotesi
pagina 11 di 22 legittimamente prospettata dalla Dr.SA (firma “apposta non intenzionalmente su un CP_3
documento estraneo alla IG probabilmente celato da un altro foglio che gli potesse Per_1
impedire di vedere il testo reale”) anche con ipotesi di diverso segno, l'una e le altre tuttavia non sorrette
- del pari - da concrete riprove oggettive. In conclusione, al momento l'ipotesi sostenuta dalla
CTP/convenuta, ossia che la SI.ra avrebbe firmato “essendo ignara del documento che stava Per_1
per sottoscrivere perché tratta in inganno”, se da un lato non può essere esclusa in via di principio, dall'altro si basa - al momento - su un unico dato concreto, francamente non decisivo né univoco, e cioè la distanza (giudicata “anomala”) della firma “ dal testo a stampa” (v. pp. 27- Persona_1
28 ctu).
Inoltre, per ciò che attiene l'esame fisico-chimico richiesto dal consulente tecnico di parte attrice opponente volto ad accertare l'ordine di apposizione di testo e inchiostro di penna mediante la verifica della posizione delle particelle di toner depositate in fase di stampa rispetto al tracciato della firma, il CTU ha precisato che: “sarebbe del tutto superfluo nell'ipotesi che la CTP ritiene essere la più probabile, cioè quella in cui la firma CP_3
“ sarebbe stata redatta previa intenzionale copertura del testo della “Ricognizione”: “è Per_1
fortemente probabile che l'attore si sia preoccupato di nascondere tutto il testo soprastante, commettendo però la leggerezza di lasciare troppo spazio tra il testo e la firma” (osservazioni CTP, p. 8); la firma
“è verosimilmente stata apposta non intenzionalmente su un documento estraneo alla IG
probabilmente celato da un altro foglio che gli potesse impedire di vedere il testo reale” Per_1
(osservazioni, p. 6): è di tutta evidenza che, in questo caso, il testo preesisterebbe alla firma, e non vi sarebbe modo alcuno di accertare se eSA sia stata “carpita” con dolo o deliberatamente redatta in modo consapevole” (v. p. 29 elaborato peritale).
Del resto, in accordo all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la consulenza tecnica d'ufficio non rappresenta un mezzo istruttorio in senso proprio e non può essere utilizzata per aggirare l'onere probatorio incombente sulle parti, di guisa che deve essere negata quando – come nel caso di specie – è volta a compiere un'indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate (cfr. Cass. civ. sez. II 26/04/2023 n. 10941 e, in particolare, cfr. Cass. civ. Sez. I
pagina 12 di 22 15219/2007 che ha negato la richiesta di ctu grafologica avanzata dalla parte, la quale asseriva di aver sottoscritto un documento in bianco riempito da controparte in epoca successiva, in quanto sfornita di elementi di prova a supporto).
5.5. In tale ottica, la volontà della SI.ra di voler procedere al riconoscimento Per_1
di debito è stata confermata in sede testimoniale dalla SI.ra figlia di Persona_2
escuSA all'udienza del 19.10.2021, la quale ha riferito che il Parte_1
documento “non è stato scritto da mia nonna, ma da mia madre, con mia nonna presente riconoscendo che i soldi erano della nostra famiglia”, nonché dal SI. marito CP_2
della SI.ra escusso all'udienza del 01.02.2022, il quale ha dichiarato di essere Pt_1
stato presente quando la SI.ra si era presentata presso la loro abitazione “e Per_1
volle fare questa dichiarazione in cui riconosceva che le era stato prestato del denaro proveniente dal conto cointestato tra me e mia moglie”.
Sebbene si tratti del marito e della figlia della SI.ra entrambi non Parte_1
risultano per ciò solo incapaci a testimoniare.
5.6. In definitiva, è opinione del Tribunale che la SI.ra non abbia fornito né Per_1
la prova contraria circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale da cui è originato il debito di specie secondo il riparto dell'onere della prova invertito tipico delle promesse unilaterali ex art. 1988 c.c., né abbia provato, come si dirà meglio oltre, alcun fatto modificativo o estintivo del diritto di credito della SI.ra secondo Pt_1
l'ordinario riparto dell'onere della prova dettato dall'art. 2697 c.c..
5.7. Nondimeno, anche volendo ritenere – in mera ipotesi – che il contenuto della predetta scrittura privata non sia riferibile alla SI.ra in quanto frutto Per_1
dell'indebito riempimento del documento contra pacta da parte della SI.ra Pt_1
(valorizzando, sul punto, le testimonianze delle SI.re ex dipendente del Tes_1
Ristorante La Ruota fino al 2016/2017 escuSA all'udienza del 01.02.2022 e
[...]
dipendente del Ristorante La Ruota ed escuSA all'udienza del 10.10.2022, Tes_2
le quali hanno riferito di aver appreso dalla SI.ra della consegna alla figlia di Per_1
pagina 13 di 22 un foglio in bianco) la convenuta opposta ha comunque offerto la prova degli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
In particolare, in sede di comparsa di costituzione ha Parte_1
rappresentato che: “In ogni caso, il credito è dimostrato dai pagamenti che la SI.ra e suo Pt_1
marito, il SI. hanno eseguito nell'interesse del Ristorante con mezzi finanziari propri e Per_2
precisamente: 1) pagamenti con assegni n. 899430456 - 899430456– 899424233 - 899434174 –
899430458- 899439572- 899434171 – 899424338- 899424335- 899434172 Banca MPS con relative fatture – attestazioni bonifici Banca MPS” (v. pag. 5 comparsa di costituzione).
Ed invero, dalle risultanze documentali in atti emergono una serie di assegni tratti su
Banca Monte dei Paschi di Siena tutti ordinati da a favore di Parte_1
diversi fornitori del Ristorante La Ruota s.n.c. di ON IO & C. a cui spesso corrispondono fatture emesse dai vari beneficiari nei confronti del medesimo ristorante
(v. docc. 04, 7, 8 convenuta). Segnatamente:
- assegno n. 899434174-02 di € 1.365,72 datato 23.07.2016 a favore di Versilfungo
s.r.l.;
- assegno n. 899434175-03 di € 1365,72 datato 31.07.2016 a favore di Versilfungo
s.r.l.;
- assegno n. 0899430456-02 di € 740,28 datato 20.02.2016 a favore di OS F4 s.n.c.
F.lli Panconi;
- assegno n. 0899424233-06 di € 1.214,24 datato 4.12.2016 a favore di OS F4 s.n.c. di F.lli Panconi a cui corrisponde la relativa fattura n. 1/22296 emeSA in data
30.12.2015 nei confronti del Ristorante La Ruota s.n.c.;
- assegno n. 899430458-04 di € 877,25 datato 20.02.2016 a favore di di Per_5
a cui corrisponde la relativa fattura n. 1294 del 14.12.2015 emeSA Controparte_4
nei confronti di Ristorante La Ruota s.n.c.:
- assegno n. 0899439572-05 di € 970,00 datato 23.05.2016 a favore di
[...]
a cui corrisponde la relativa fattura n. 180/2016 emeSA in data Parte_3
10.5.2016 nei confronti del Ristorante La Ruota;
pagina 14 di 22 - assegno n. 0899439571-04 di € 970,00 datato 30.04.2016 a favore di
[...]
Parte_3
- assegno n. 0899434180-08 di € 500,00 datato 21.03.2016 a favore di Parte_3
a cui corrisponde la fattura n. 127/2016 emeSA in data 30.3.2016 Controparte_5
nei confronti del Ristorante La Ruota s.n.c.;
- assegno n. 0899434171-12 di € 957,45 datato 19.03.2016 a favore di JU NL
IT s.p.a. a cui corrispondono le fatture emesse nei confronti del Ristorante La
Ruota in data 30.09.2015, 31.10.2015 e 30.11.2015 per l'importo pari ad € 319,15 ciascuna;
- fattura n. 1/10949 per € 291,30 emeSA da OS F4 nei confronti del Ristornate la
Ruota, il cui importo risulta essere stato pagato, in parte, mediante carta bancomat n. 094007 di e, in parte, in contanti;
CP_2
- assegno n. 0899424238-11 di € 109,30 datato 16.01.2016 a favore di Controparte_6
cui corrisponde la fattura emeSA nei confronti del Ristorante La Ruota s.n.c. in data
16.1.2016;
- fattura n. 1/8772 per € 290,47 emeSA in data 21.06.2016 da OS F4 nei confronti del Ristorante La Ruota, il cui importo risulta essere stato pagato, in parte, in contanti e, in parte, mediante carta bancomat n. 094007 di;
CP_2
- fattura n. 1/8153 di € 618,32 emeSA in data 11.06.2016 da OS F4 nei confronti del Ristorante La Ruota, di cui era stato corrisposta una somma in contanti a titolo di acconto pari ad € 420,00;
- assegno n. 0899424235-08 di € 497,03 datato 29.01.2016 a favore di a Persona_6
cui corrispondono le fatture emesse da quest'ultimo nei confronti del Ristorante La
Ruota per gli importi di € 190,32 e 241,56;
- estratto conto inviato in data 24.2.2016 da a Ristorante Controparte_7
La Ruota contenente gli estremi delle fatture scadute e a scadere, cui è apposta la dicitura manoscritta “pagato acc.” per € 1.416,42 a cui, difatti, corrisponde l'assegno n.
0899434172-00 emesso in data 23.04.2016 per la medesima somma;
pagina 15 di 22 - fatture emesse da Catine Lvnae Bosoni s.r.l. nei confronti del Ristorante La Ruota in data 27.02.2016 per € 702,72, in data 1.6.2016 per € 702,72 (di cui non c'è prova del pagamento);
- bonifico bancario di € 500,00 ordinato in data 24.6.2016 da nei CP_2
confronti di per la somma recante causale “acconto fattura Controparte_7
2649 da socio per Rist. La Ruota maSA”; Parte_1
- bonifico bancario di € 630,00 ordinato in data 3.2.2016 da e CP_2
a favore di recante causale “pagamento Parte_1 Controparte_8
polizza ristorante la ruota effettuato dalla socia ”; Parte_1
- assegno n. 0899430453-12 di € 1.500,00 datato 16.02.2016 a favore di Per_7
[...]
- assegno n. 0899424239-12 di € 290,00 datato 30.01.2016 a favore di Autoservice
F.lli ON s.n.c.;
- assegno n. 0899424236-09 di € 475,00 datato 29.01.2016 a favore di Per_8
[...]
- assegno n. 0899424240-00 di € 963,25 datato 28.01.2016 a favore di OS F4 s.n.c.
F.lli Panconi;
- assegno n. 0899424237-10 di € 200,00 datato 18.01.2016 a favore di Per_8
[...]
- assegno n. 0899430452-11 di € 1.222,00 datato 26.02.2016 a favore di S.T. Energy
s.r.l.;
- fattura di € 102,81 emeSA in data 14.04.2016 da Telecom nei confronti di Ristorante
La Ruota s.n.c. a cui è allegata la ricevuta di pagamento per € 104,81.
Tali risultanze documentali devono essere lette unitamente a quanto emerso dalle prove testimoniali. A tal riguardo, infatti, la teste impiegata al recupero crediti Testimone_3
presso le Cantine Luni Bosoni ed escuSA all'udienza del 10.10.2022, ha dichiarato di essersi sempre relazionata con la SI.ra per i pagamenti del Ristorante La Pt_1
Ruota. Il teste titolare di un magazzino all'ingrosso ed escusso Testimone_4
pagina 16 di 22 all'udienza del 28.2.2023, ha dichiarato che le fatture emesse erano state pagate dalla SI.ra on assegni propri e/o del coniuge. Pt_1
I pagamenti in rilievo si riferiscono ad un periodo in cui il Ristorante La Ruota risultava gestito effettivamente dalla SI.ra di talché questa è tenuta a Persona_1
restituire alla figlia quanto da costei corrisposto nell'interesse della madre.
6. L'eccezione di adempimento.
Parte attrice opponente, in ipotesi in cui fosse stato riconosciuto esistente il debito, ha eccepito l'intervenuto adempimento dello stesso, nonché la compensazione a fronte dei pretesi controcrediti vantati nei confronti della SI.ra Pt_1
Per quanto attiene all'eccezione di adempimento, parte attrice - in sede di atto introduttivo - ha dedotto che: “E' chiaro che quanto richiesto dalla IG.ra non trova Pt_1
alcuna giustificazione, in quanto, in primis, cerca di estorcere del denaro alla madre, quando nella realtà è ben consapevole che nulla le è dovuto, tenuto conto che il debito che aveva la madre è già stato estinto nel 2017 e quindi ben oltre addirittura la data riportata sulla scrittura oggetto dell'ingiunzione di pagamento ed è invece la steSA opposta ad avere un debito nei confronti della madre” (v. pag. 3 citazione).
In particolare, l'attrice fa riferimento alla comunicazione e-mail del 22.12.2014 inviata da Torre Ced s.a.s. con cui è allegato il modello F24 di ravvedimento del Ristorante la
Ruota sulla quale risultano manoscritte una serie di dichiarazioni, quali: i) “pagato multe con soldi di con sottoscrizione di in data 22.12.2014; ii) CP_2 Parte_1
“queste multe pagate da (…)”con sottoscrizione di iii) CP_2 Persona_1
“saldato tutto € 15.000,00” con sottoscrizione di in data 11.10.2017 (v. CP_2
doc. 2 attrice opponente).
A riguardo, inoltre, il teste commercialista escusso all'udienza del Testimone_5
28.06.2022, ha confermato di aver ricevuto la e-mail da Torre Ced s.a.s. per il pagamento dell'F24 per il ravvedimento di alcuni tributi del Ristorante la Ruota, dichiarando che: “della somma dovuta di euro 15.000,00 posso riferire che ero a conoscenza che il
pagina 17 di 22 SInor li avesse prestati alla società attraverso la moglie;
non sono in grado Per_2 Parte_1
di riferire quando detto prestito avvenne”.
Può ritenersi, pertanto, che la SI.ra abbia effettivamente restituito la cifra di Per_1
che trattasi, estinguendo il debito in data 11.10.2017, come risultante dalle ricevute per
€ 15.000,00 degli assegni circolari emessi dal Ristorante La Ruota s.n.c. a favore del SI. di cui era in possesso il SI. Per_2 Tes_5
E tuttavia, deve rilevarsi come il credito pari ad € 15.000,00 vantato dalla SI.ra e del di lei marito si fondasse su un titolo diverso rispetto a quello azionato Pt_1
mediante il ricorso monitorio. Invero, dalle risultanze documentali unitamente a quelle testimoniali (v. commercialista ed marito della Testimone_5 CP_2
convenuta opposta) si evince come questo avesse ad oggetto la somma di denaro conceSA dalla SI.ra alla SI.ra per il saldo dei debiti tributari del Pt_1 Per_1
Ristorante La Ruota dell'anno 2014. Diversamente, il credito oggetto della presente controversia attiene alle somme di denaro impiegate per i pagamenti dei fornitori dell'attività di ristorazione effettuati nell'arco temporale tra il gennaio 2016 e il luglio
2016.
In tal senso, l'eccezione di adempimento avanzata dall'attrice opponente (convenuta in senso sostanziale) per l'asserito avvenuto pagamento della somma di € 15.000,00 risulta infondata.
7. La compensazione.
7.1. Occorre ora scrutinare l'eccezione di compensazione avanzata da parte attrice opponente, la quale ha chiesto al Tribunale adito di volere “revocare il decreto ingiuntivo opposto e quantificare quello a lei effettivamente riconducibile e nella sola misura ed entità che risulterà rigorosamente provata, provvedendo alla compensazione dei crediti vantati dalla IG.ra (v. Per_1
note di trattazione scritta autorizzate in funzione di partecipazione all'udienza del
18.7.2024) deducendo che “Da alcuni estratti di conto corrente bancario (sino ad oggi pervenuti) si rinviene, difatti, un prestito concesso dalla comparente alla figlia (doc. 3, 4 e 5)” Parte_1
(v. pag. 2 citazione).
pagina 18 di 22 7.2. In termini generali, la compensazione è uno dei modi satisfattori di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, secondo cui “quando due persone sono obbligate
l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti” (v. art. 1241 c.c.).
Ai fini dell'operatività dell'istituto, si richiede che i debiti, generalmente derivanti da due titoli autonomi, siano reciproci, abbiano ad oggetto somme di denaro ovvero cose fungibili dello stesso genere e siano ugualmente eSIibili e liquidi, vale a dire determinati nel loro ammontare e non sottoposti a termini o condizioni (v. art. 1243 c.c.). La giurisprudenza ha chiarito che: “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (…)” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 23225/2016).
7.3. Ciò posto, dalla documentazione allegata da parte attrice opponente è emerso come la SI.ra abbia emesso assegni circolari tratti su ICCREA alla Parte_1
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana in data 11.3.2015 per la somma di € 5.100,00
“all'ordine di ” (v. doc. 3 attrice). Ancora, risulta il prelevamento di Persona_1
denaro contante da parte della SI.ra in data 22.01.2015, per la somma di € Pt_1
3.170,00 dal conto corrente della SI.ra a cui corrisponderebbe il Persona_1
dettaglio movimento dell'estratto conto del c/c presso BVLG al 31.3.2015 che indica il prelevamento di contanti per il medesimo importo in data 22.01.2015 (v. docc. 4 e 9 attrice). Da ultimo, emerge come la SI.ra abbia effettuato un prelevamento Pt_1
di denaro contante per € 3.000,00 in data 01.02.2016 dal conto corrente intestato al
Ristorante La Ruota presso Banca Versilia e Lunigiana, a cui corrisponderebbe il prelevamento in contanti di stesso importo nella steSA data indicato nell'estratto conto del c/c del Ristorante La Ruota (v. docc. 7 e 11 parte attrice opponente).
pagina 19 di 22 7.4. Parte convenuta opposta ha eccepito, ad ogni modo, come tale documentazione inerisca a movimentazione di denaro riferibile ad operazioni che la SI.ra Pt_1
svolgeva in nome e per conto della madre, come da delega in atti, sia nell'interesse della SI.ra he nell'interesse del ristorante. Per_1
7.5. Alla luce del quadro probatorio in atti, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione è senz'altro controversa, per cui - in piena aderenza all'orientamento di legittimità sopra richiamato - deve concludersi per l'impossibilità di procedere alla compensazione
8. La domanda riconvenzionale avanzata da parte attrice opponente.
8.1. Da ultimo, parte attrice opponente ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna della SI.ra al pagamento della somma pari ad € 9.770,00 Parte_1
o della somma che risulterà provata di giustizia, nonché la “refusione di tutti i danni patiti e patendi;
il tutto nella somma che risulterà di giustizia o che sarà determinata in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi”.
8.2. Orbene, quanto alla domanda di restituzione della somma di € 9.770,00 a fronte dell'asserito prestito effettuato dalla SI.ra alla SI.ra manca idoneo Per_1 Pt_1
riscontro dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti qualificabile nei termini predetti, posto che – come sopra evidenziato – la SI.ra era autorizzata dalla Pt_1
madre ad operare sul conto corrente del ristorante, su cui confluiva anche la pensione della SI.ra per affrontare spese personali di quest'ultima, nonché le spese Per_1
dell'attività commerciale, di guisa che non può escludersi che i prelievi di che trattasi siano intervenuti nell'interesse della steSA SI.ra Per_1
8.3. Infine, per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa, occorre rilevare quanto segue.
La giurisprudenza della Suprema Corte appare ormai consolidata nel ritenere che
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò
pagina 20 di 22 che non esime, però, la parte intereSAta - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso
- dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, poSA ragionevolmente disporre” (cfr. Cass. civ. Sez. III sent. 20889/2016. In senso conforme cfr. Cass. civ. 4310/2018, Cass. civ. Sez. VI ord.
4534/2017). In altri termini, la formulazione della domanda di risarcimento in via equitativa non può supplire ad eventuali carenze probatorie in atti né può sollevare la parte deSInata dall'onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda proposta.
Nel caso di specie, è opinione del giudicante che parte opponente non abbia assolto l'onere probatorio sulla steSA gravante per quanto attiene a ciascuno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria. Di qui il rigetto della spiegata domanda.
9. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di MaSA, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 1278\2019 R.G.A.C., ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione proposta dai SI.ri e Parte_2 Parte_1
in qualità di eredi della SI.ra al decreto ingiuntivo n.
[...] Persona_1
280/2019 emesso dal Tribunale di MaSA in data 17.04.2019 (R.G. 695/2019) a favore della SI.ra che dichiara definitivamente esecutivo;
Parte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali avanzata dai SI.ri e Parte_2 [...]
in qualità di eredi della SI.ra nei Parte_1 Persona_1
confronti della SI.ra Parte_1
pagina 21 di 22 3) condanna e in qualità di eredi Parte_2 Parte_1
della SI.ra in solido tra loro, a rifondere a Persona_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
4) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto definitivamente a carico di parte attrice opponente.
Così deciso in MaSA, il 19.03.2025.
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.SA in Testimone_6
qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
pagina 22 di 22