TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2587/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. CESARE PAOLI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bibbiena (AR), Via I. Ligozzi, n. 9;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) rappresentato e difeso dall'avv. MARTA Controparte_1 C.F._2
MENCATTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco,
n. 65;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Tribunale di Arezzo affinché, svolti gli incombenti di legge, di cui all'art 473 bis 14 c.p.c.
Voglia assumere i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti (da valersi anche quali conclusioni
Per_ nel merito):
1.Disporre che il figlio minore di anni 3 venga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in
Per_ Bibbiena (AR) Fraz. Soci via Roma n. 36/b;
2. Disporre che il padre possa tenere con sé : -un fine settimana ogni quindici giorni (sabato e domenica con pernottamento) e nella settimana successiva in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre, lo stesso potrà tenerlo con se il giovedì ed il venerdì (con pernottamento), per poi in quella successiva ancora il sabato e la domenica
(con pernottamento) e così via;
-durante le festività di Natale / Santo Stefano, Capodanno / Epifania
e Pasqua / Lunedì dell'Angelo in modo alternativo con l'altro genitore secondo accordi da assumersi fra di essi con congruo anticipo e nel rispetto di un criterio di alternanza;
-durante le ferie estive stante la tenera età del bambino, una settimana a luglio ed una ad agosto secondo modalità e tempi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno 3. Disporre che il padre versi un contributo economico per il mantenimento del figlio minore dell'importo di € 400,00 mensili da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre
2023 (somma da rivalutarsi ogni anno, in base agli indici Istat sull'intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente) oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie, anche mediche e specialistiche nonché scolastiche e ricreative;
4. Disporre che il padre corrisponda alla madre gli arretrati relativi al mantenimento del figlio minore nella misura che sarà maturata al momento dell'effettivo pagamento e comunque ammontanti ad oggi (per il periodo dal 03.11.2023 al 03.12.2024) ad € 5.200,00 da versarsi in un conto vincolato intestato al minore;
5. Disporre che il padre versi alla madre metà delle spese straordinarie anticipate dalla ricorrente nella misura che sarà maturata al momento dell'effettivo pagamento da versarsi in un conto vincolato intestato al minore;
6. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta ovvero secondo le seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito, in via d'urgenza, regolamenti con decreto le condizioni di affidamento della prole minore delle parti, disponendo, l'affidamento del figlio con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, obbligo della medesima di comunicazione del proprio domicilio al ricorrente. Disciplinando il diritto di visita del ricorrente come segue: In via principale:
ed terranno con sé il minore per un tempo paritario, stabilendo un Controparte_1 Parte_1 calendario condiviso;
in subordine preleverà il figlio dall'asilo il mercoledì per Controparte_1 ricondurlo all'asilo il venerdì mattina;
a settimane alterne preleverà il figlio all'asilo il martedì per ricondurlo il mercoledì sera dalla madre ed il fine settimana lo terrà con se il venerdì e la madre lo preleverà dalla casa del padre la domenica sera;
per le vacanze estive i genitori potranno contare su 15 giorni per uno non consecutivi da concordare entro il 31 maggio e godere dal 15.06 al 15.09 di ogni anno;
per le vacanze natalizie i genitori si alterneranno una settimana per uno con scambio entro le 21.30 al termine della prima settimana di vacanza in modo tale da garantire che il figlio trascorra il giorno di natale un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali
i genitori si alterneranno quattro giorni per uno con scambio la sera di pasqua entro le 21.30 in modo tale da garantire che i figli trascorrano il giorno di pasqua un anno con l'uno e un anno con
l'altro genitore;
il padre si assume l'obbligo di contribuzione per Euro 150 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché che le spese straordinarie e sanitarie in virtù del 50% come da protocollo del Tribunale di Arezzo. Il conto su cui verranno versati i denari dovrà tuttavia
Per_ essere dedicato al solo figlio così verificare il padre che il denaro venga utilizzato in favore del figlio. La madre percepirà per intero l'assegno universale di mantenimento. Disporre divieto di pubblicazione delle immagini del minore sui social senza espresso consenso del padre, che espressamente lo nega. Disporre la rimozione dai social network delle immagini del figlio minore.
Disporre il diritto dei nonni e del genitore non presente ad una telefonata giornaliera da anticipare mediante messaggio wa. Con vittoria di spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 06.12.2024, la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio il resistente al fine di ottenere la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato a [...] Persona_2
il 30.07.2021, dalla relazione more uxorio tra la ricorrente e il resistente.
Nello specifico la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna nonché un determinato regime di visita padre – figlio.
Ha altresì chiesto che venisse disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario del minore pari ad euro 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha infine chiesto che venisse stabilito a carico del resistente il pagamento degli arretrati relativi sia al contributo al mantenimento, ammontanti ad euro 5.200,00, sia alle spese straordinarie, da corrispondere in un conto vincolato intestato al minore.
A sostegno delle sue istanze, la ricorrente ha rappresentato che la convivenza con il resistente sarebbe cessata in data 03.11.2023 e che quest'ultimo si sarebbe traferito in un'altra abitazione. Per_ Sul punto, ha specificato di aver continuato a vivere nella casa familiare con il minore , il quale da quel momento avrebbe sempre vissuto con la madre nell'abitazione sita in Soci – Bibbiena.
La ricorrente ha inoltre rappresentato di aver sempre garantito il diritto di visita padre – figlio e che Per_ dalla cessazione della convivenza il resistente non avrebbe più adempiuto al mantenimento di .
La ricorrente ha altresì dedotto che il resistente avrebbe lavorato sino al mese di gennaio del 2024 per poi licenziarsi e che da quel momento, nonostante la giovane età e la presumibile capacità lavorativa dello stesso, sarebbe ancora disoccupato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.02.2025, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, il resistente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento Controparte_1 condiviso del minore con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna.
In via principale, ha chiesto un diritto di frequentazione paritario per entrambi i genitori e, in subordine, un determinato regime di visita così come dallo stesso avanzato.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito a suo carico un contributo al mantenimento ordinario pari ad euro 150,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, da versare in un conto dedicato
Per_ esclusivamente al figlio .
Ha inoltre chiesto che venisse stabilita la percezione integrale dell'assegno unico universale a favore della ricorrente e che venisse disposto il divieto di pubblicazione delle immagini del minore sui social senza espresso consenso del padre.
Al riguardo, ha chiesto che venisse disposta la rimozione dai social delle immagini riguardanti il figlio minore.
Ha altresì chiesto di disporre il diritto dei nonni e del genitore non presente ad una telefonata giornaliera da anticipare mediante un messaggio whatsapp.
A sostegno delle sue istanze, il resistente ha contestato la data di cessazione della convivenza come dedotta da controparte e ha rappresentato che l'effettiva fine della convivenza si sarebbe verificata in data 31.12.2023.
Al riguardo, ha specificato di aver continuato a corrispondere il canone di locazione della casa familiare sino al gennaio 2024. Ha rappresentato che nella fase iniziale della separazione le parti sarebbero rimaste in rapporti cordiali e collaborativi e che il resistente, per le prime necessità, avrebbe versato alla ricorrente la somma di euro 1.200,00.
Ha altresì rappresentato di aver lasciato tutta la disponibilità del rimborso per il contributo affitto alla ricorrente e che, per espresso accordo delle parti, lo stesso sarebbe valso come contributo al Per_ mantenimento per .
Ha dedotto che la ricorrente avrebbe sempre garantito un ampio diritto di visita padre – figlio e che, con l'inizio della nuova relazione del resistente, la stessa si sarebbe notevolmente irrigidita, ostacolando la frequentazione e chiedendo un aumento del contributo al mantenimento.
Ha inoltre contestato quanto asserito dalla ricorrente in ordine ai suoi rapporti di lavoro, specificando di aver cessato nel gennaio 2024 il rapporto di lavoro con la Tuttosicurezza s.r.l. per un rapporto di lavoro più confacente alle sue esigenze, il quale sarebbe cessato per scadenza del termine contrattuale. Per_ Ha infine rappresentato che dal gennaio 2024 corrisponderebbe a titolo di mantenimento per la somma di euro 150,00 mensili e che, non avendo reperito una nuova occupazione, al momento non potrebbe corrispondere cifre ulteriori.
All'udienza del 18.03.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori nonché di collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso del figlio minore
, nato a Firenze il [...], ad [...] i genitori, con collocamento prevalente Persona_2 dello stesso presso l'abitazione materna, che pertanto devono essere confermati.
Il contrasto permane essenzialmente riguardo al regime di frequentazione del minore, nonché riguardo alla contribuzione al suo mantenimento.
In ordine al regime di frequentazione padre – figlio, preso atto dell'età del minore e ritenuto pacifico il buon rapporto dello stesso con entrambi i genitori, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato del
Per_ rapporto di con entrambi i genitori, si dispone un regime di visita che garantisca dei tempi congrui a consentire il consolidamento e la crescita del rapporto affettivo tra il minore ed il genitore non collocatario, non ricorrendo invece i presupposti per una frequentazione paritaria del minore con entrambi i genitori. Al riguardo infatti, nonostante la domanda in tal senso, il padre ha ammesso le possibili difficoltà di gestione del figlio, in considerazione della sua lontananza dalla scuola da questo frequentata, nonché dei possibili futuri orari del lavoro che si sta accingendo a reperire. Così come del resto è stato pacificamente riconosciuto il ruolo della madre nell'accudimento del figlio, ancora di tenera età.
In considerazione di tutto ciò, si dispone il seguente calendario di visite, facendo sempre ed ovviamente salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori: Per_ 1) Il padre terrà con sé , a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina quando lo preleverà presso l'abitazione materna fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 20:30, con pernotto presso l'abitazione paterna la sera del sabato;
Per_ 2) Nei fine settimana di spettanza paterna, il padre terrà con sé dal martedì quando lo preleverà all'uscita dall'asilo fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo, con pernotto Per_ presso l'abitazione paterna la sera del martedì. Nei periodi non scolastici, il padre preleverà dall'abitazione materna il martedì entro le ore 14:00 e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna il mercoledì entro le ore 14:00;
Per_ 3) Nei fine settimana di spettanza materna, il padre terrà con sé dal mercoledì quando lo preleverà all'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, con pernotto presso l'abitazione paterna la sera del mercoledì e del giovedì. Nei periodi non scolastici, Per_ il padre preleverà dall'abitazione materna il mercoledì entro le ore 14:00 e lo riaccompagnerà il venerdì alle ore 14:00 presso l'abitazione materna;
4) Per quanto riguarda le ferie e le festività, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il calendario per le vacanze estive, prevedendo periodi di permanenza continuativi fino a sette giorni per due volte, nonché per sette giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni.
Riguardo alle questioni economiche, preso atto dei documenti allegati da entrambe le parti e considerata l'età anagrafica oltre che la presumibile capacità lavorativa del resistente, si dispone a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , nato Persona_2
a Firenze il 30.07.2021, pari alla somma complessiva di euro 220,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda.
Non è peraltro ammissibile nel presente giudizio, soggetto a rito speciale, la domanda diretta ad ottenere il pagamento del contributo a carico della madre con decorrenza dal novembre 2023, ossia per periodo antecedente all'introduzione del presente procedimento. Nè può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dalla ricorrente di condanna del resistente al pagamento degli arretrati relativi al contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt. 473 bis 12 e ss cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
Infine, si dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della ricorrente quale genitore collocatario prevalente.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo
Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma l'affidamento condiviso del minore , nato a [...] il [...], ad Persona_2
entrambi i genitori disponendone il collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
2) dispone il seguente regime di frequentazione padre – figlio, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori: Per_
- Il padre terrà con sé , a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina quando lo preleverà presso l'abitazione materna fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 20:30, con pernotto presso l'abitazione paterna la sera del sabato;
Per_
- Nei fine settimana di spettanza paterna, il padre terrà con sé dal martedì quando lo preleverà all'uscita dall'asilo fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo, con pernotto presso Per_ l'abitazione paterna la sera del martedì. Nei periodi non scolastici, il padre preleverà dall'abitazione materna il martedì entro le ore 14:00 e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna il mercoledì entro le ore 14:00;
Per_
- Nei fine settimana di spettanza materna, il padre terrà con sé dal mercoledì quando lo preleverà all'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, con pernotto presso l'abitazione paterna la sera del mercoledì e del giovedì. Nei periodi non scolastici, il padre preleverà Per_
dall'abitazione materna il mercoledì entro le ore 14:00 e lo riaccompagnerà il venerdì alle ore
14:00 presso l'abitazione materna;
- Per quanto riguarda le ferie e le festività, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il calendario per le vacanze estive, prevedendo periodi di permanenza continuativi fino a sette giorni per due volte, nonché per sette giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il
Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni.
3) dispone a carico del resistente, , un contributo a titolo mantenimento di euro Controparte_1
220,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda;
4) dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della ricorrente Pt_1
[...]
5) dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente in ordine alla decorrenza del contributo di mantenimento dal novembre 2023;
6) dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese relative al contributo di mantenimento e alle spese straordinarie come avanzata da parte ricorrente;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2587/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. CESARE PAOLI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bibbiena (AR), Via I. Ligozzi, n. 9;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) rappresentato e difeso dall'avv. MARTA Controparte_1 C.F._2
MENCATTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco,
n. 65;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Tribunale di Arezzo affinché, svolti gli incombenti di legge, di cui all'art 473 bis 14 c.p.c.
Voglia assumere i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti (da valersi anche quali conclusioni
Per_ nel merito):
1.Disporre che il figlio minore di anni 3 venga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in
Per_ Bibbiena (AR) Fraz. Soci via Roma n. 36/b;
2. Disporre che il padre possa tenere con sé : -un fine settimana ogni quindici giorni (sabato e domenica con pernottamento) e nella settimana successiva in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre, lo stesso potrà tenerlo con se il giovedì ed il venerdì (con pernottamento), per poi in quella successiva ancora il sabato e la domenica
(con pernottamento) e così via;
-durante le festività di Natale / Santo Stefano, Capodanno / Epifania
e Pasqua / Lunedì dell'Angelo in modo alternativo con l'altro genitore secondo accordi da assumersi fra di essi con congruo anticipo e nel rispetto di un criterio di alternanza;
-durante le ferie estive stante la tenera età del bambino, una settimana a luglio ed una ad agosto secondo modalità e tempi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno 3. Disporre che il padre versi un contributo economico per il mantenimento del figlio minore dell'importo di € 400,00 mensili da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre
2023 (somma da rivalutarsi ogni anno, in base agli indici Istat sull'intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente) oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie, anche mediche e specialistiche nonché scolastiche e ricreative;
4. Disporre che il padre corrisponda alla madre gli arretrati relativi al mantenimento del figlio minore nella misura che sarà maturata al momento dell'effettivo pagamento e comunque ammontanti ad oggi (per il periodo dal 03.11.2023 al 03.12.2024) ad € 5.200,00 da versarsi in un conto vincolato intestato al minore;
5. Disporre che il padre versi alla madre metà delle spese straordinarie anticipate dalla ricorrente nella misura che sarà maturata al momento dell'effettivo pagamento da versarsi in un conto vincolato intestato al minore;
6. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta ovvero secondo le seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito, in via d'urgenza, regolamenti con decreto le condizioni di affidamento della prole minore delle parti, disponendo, l'affidamento del figlio con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, obbligo della medesima di comunicazione del proprio domicilio al ricorrente. Disciplinando il diritto di visita del ricorrente come segue: In via principale:
ed terranno con sé il minore per un tempo paritario, stabilendo un Controparte_1 Parte_1 calendario condiviso;
in subordine preleverà il figlio dall'asilo il mercoledì per Controparte_1 ricondurlo all'asilo il venerdì mattina;
a settimane alterne preleverà il figlio all'asilo il martedì per ricondurlo il mercoledì sera dalla madre ed il fine settimana lo terrà con se il venerdì e la madre lo preleverà dalla casa del padre la domenica sera;
per le vacanze estive i genitori potranno contare su 15 giorni per uno non consecutivi da concordare entro il 31 maggio e godere dal 15.06 al 15.09 di ogni anno;
per le vacanze natalizie i genitori si alterneranno una settimana per uno con scambio entro le 21.30 al termine della prima settimana di vacanza in modo tale da garantire che il figlio trascorra il giorno di natale un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali
i genitori si alterneranno quattro giorni per uno con scambio la sera di pasqua entro le 21.30 in modo tale da garantire che i figli trascorrano il giorno di pasqua un anno con l'uno e un anno con
l'altro genitore;
il padre si assume l'obbligo di contribuzione per Euro 150 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché che le spese straordinarie e sanitarie in virtù del 50% come da protocollo del Tribunale di Arezzo. Il conto su cui verranno versati i denari dovrà tuttavia
Per_ essere dedicato al solo figlio così verificare il padre che il denaro venga utilizzato in favore del figlio. La madre percepirà per intero l'assegno universale di mantenimento. Disporre divieto di pubblicazione delle immagini del minore sui social senza espresso consenso del padre, che espressamente lo nega. Disporre la rimozione dai social network delle immagini del figlio minore.
Disporre il diritto dei nonni e del genitore non presente ad una telefonata giornaliera da anticipare mediante messaggio wa. Con vittoria di spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 06.12.2024, la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio il resistente al fine di ottenere la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato a [...] Persona_2
il 30.07.2021, dalla relazione more uxorio tra la ricorrente e il resistente.
Nello specifico la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna nonché un determinato regime di visita padre – figlio.
Ha altresì chiesto che venisse disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario del minore pari ad euro 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha infine chiesto che venisse stabilito a carico del resistente il pagamento degli arretrati relativi sia al contributo al mantenimento, ammontanti ad euro 5.200,00, sia alle spese straordinarie, da corrispondere in un conto vincolato intestato al minore.
A sostegno delle sue istanze, la ricorrente ha rappresentato che la convivenza con il resistente sarebbe cessata in data 03.11.2023 e che quest'ultimo si sarebbe traferito in un'altra abitazione. Per_ Sul punto, ha specificato di aver continuato a vivere nella casa familiare con il minore , il quale da quel momento avrebbe sempre vissuto con la madre nell'abitazione sita in Soci – Bibbiena.
La ricorrente ha inoltre rappresentato di aver sempre garantito il diritto di visita padre – figlio e che Per_ dalla cessazione della convivenza il resistente non avrebbe più adempiuto al mantenimento di .
La ricorrente ha altresì dedotto che il resistente avrebbe lavorato sino al mese di gennaio del 2024 per poi licenziarsi e che da quel momento, nonostante la giovane età e la presumibile capacità lavorativa dello stesso, sarebbe ancora disoccupato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.02.2025, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, il resistente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento Controparte_1 condiviso del minore con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna.
In via principale, ha chiesto un diritto di frequentazione paritario per entrambi i genitori e, in subordine, un determinato regime di visita così come dallo stesso avanzato.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito a suo carico un contributo al mantenimento ordinario pari ad euro 150,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, da versare in un conto dedicato
Per_ esclusivamente al figlio .
Ha inoltre chiesto che venisse stabilita la percezione integrale dell'assegno unico universale a favore della ricorrente e che venisse disposto il divieto di pubblicazione delle immagini del minore sui social senza espresso consenso del padre.
Al riguardo, ha chiesto che venisse disposta la rimozione dai social delle immagini riguardanti il figlio minore.
Ha altresì chiesto di disporre il diritto dei nonni e del genitore non presente ad una telefonata giornaliera da anticipare mediante un messaggio whatsapp.
A sostegno delle sue istanze, il resistente ha contestato la data di cessazione della convivenza come dedotta da controparte e ha rappresentato che l'effettiva fine della convivenza si sarebbe verificata in data 31.12.2023.
Al riguardo, ha specificato di aver continuato a corrispondere il canone di locazione della casa familiare sino al gennaio 2024. Ha rappresentato che nella fase iniziale della separazione le parti sarebbero rimaste in rapporti cordiali e collaborativi e che il resistente, per le prime necessità, avrebbe versato alla ricorrente la somma di euro 1.200,00.
Ha altresì rappresentato di aver lasciato tutta la disponibilità del rimborso per il contributo affitto alla ricorrente e che, per espresso accordo delle parti, lo stesso sarebbe valso come contributo al Per_ mantenimento per .
Ha dedotto che la ricorrente avrebbe sempre garantito un ampio diritto di visita padre – figlio e che, con l'inizio della nuova relazione del resistente, la stessa si sarebbe notevolmente irrigidita, ostacolando la frequentazione e chiedendo un aumento del contributo al mantenimento.
Ha inoltre contestato quanto asserito dalla ricorrente in ordine ai suoi rapporti di lavoro, specificando di aver cessato nel gennaio 2024 il rapporto di lavoro con la Tuttosicurezza s.r.l. per un rapporto di lavoro più confacente alle sue esigenze, il quale sarebbe cessato per scadenza del termine contrattuale. Per_ Ha infine rappresentato che dal gennaio 2024 corrisponderebbe a titolo di mantenimento per la somma di euro 150,00 mensili e che, non avendo reperito una nuova occupazione, al momento non potrebbe corrispondere cifre ulteriori.
All'udienza del 18.03.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori nonché di collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso del figlio minore
, nato a Firenze il [...], ad [...] i genitori, con collocamento prevalente Persona_2 dello stesso presso l'abitazione materna, che pertanto devono essere confermati.
Il contrasto permane essenzialmente riguardo al regime di frequentazione del minore, nonché riguardo alla contribuzione al suo mantenimento.
In ordine al regime di frequentazione padre – figlio, preso atto dell'età del minore e ritenuto pacifico il buon rapporto dello stesso con entrambi i genitori, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato del
Per_ rapporto di con entrambi i genitori, si dispone un regime di visita che garantisca dei tempi congrui a consentire il consolidamento e la crescita del rapporto affettivo tra il minore ed il genitore non collocatario, non ricorrendo invece i presupposti per una frequentazione paritaria del minore con entrambi i genitori. Al riguardo infatti, nonostante la domanda in tal senso, il padre ha ammesso le possibili difficoltà di gestione del figlio, in considerazione della sua lontananza dalla scuola da questo frequentata, nonché dei possibili futuri orari del lavoro che si sta accingendo a reperire. Così come del resto è stato pacificamente riconosciuto il ruolo della madre nell'accudimento del figlio, ancora di tenera età.
In considerazione di tutto ciò, si dispone il seguente calendario di visite, facendo sempre ed ovviamente salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori: Per_ 1) Il padre terrà con sé , a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina quando lo preleverà presso l'abitazione materna fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 20:30, con pernotto presso l'abitazione paterna la sera del sabato;
Per_ 2) Nei fine settimana di spettanza paterna, il padre terrà con sé dal martedì quando lo preleverà all'uscita dall'asilo fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo, con pernotto Per_ presso l'abitazione paterna la sera del martedì. Nei periodi non scolastici, il padre preleverà dall'abitazione materna il martedì entro le ore 14:00 e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna il mercoledì entro le ore 14:00;
Per_ 3) Nei fine settimana di spettanza materna, il padre terrà con sé dal mercoledì quando lo preleverà all'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, con pernotto presso l'abitazione paterna la sera del mercoledì e del giovedì. Nei periodi non scolastici, Per_ il padre preleverà dall'abitazione materna il mercoledì entro le ore 14:00 e lo riaccompagnerà il venerdì alle ore 14:00 presso l'abitazione materna;
4) Per quanto riguarda le ferie e le festività, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il calendario per le vacanze estive, prevedendo periodi di permanenza continuativi fino a sette giorni per due volte, nonché per sette giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni.
Riguardo alle questioni economiche, preso atto dei documenti allegati da entrambe le parti e considerata l'età anagrafica oltre che la presumibile capacità lavorativa del resistente, si dispone a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , nato Persona_2
a Firenze il 30.07.2021, pari alla somma complessiva di euro 220,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda.
Non è peraltro ammissibile nel presente giudizio, soggetto a rito speciale, la domanda diretta ad ottenere il pagamento del contributo a carico della madre con decorrenza dal novembre 2023, ossia per periodo antecedente all'introduzione del presente procedimento. Nè può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dalla ricorrente di condanna del resistente al pagamento degli arretrati relativi al contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt. 473 bis 12 e ss cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
Infine, si dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della ricorrente quale genitore collocatario prevalente.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo
Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma l'affidamento condiviso del minore , nato a [...] il [...], ad Persona_2
entrambi i genitori disponendone il collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
2) dispone il seguente regime di frequentazione padre – figlio, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori: Per_
- Il padre terrà con sé , a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina quando lo preleverà presso l'abitazione materna fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 20:30, con pernotto presso l'abitazione paterna la sera del sabato;
Per_
- Nei fine settimana di spettanza paterna, il padre terrà con sé dal martedì quando lo preleverà all'uscita dall'asilo fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo, con pernotto presso Per_ l'abitazione paterna la sera del martedì. Nei periodi non scolastici, il padre preleverà dall'abitazione materna il martedì entro le ore 14:00 e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna il mercoledì entro le ore 14:00;
Per_
- Nei fine settimana di spettanza materna, il padre terrà con sé dal mercoledì quando lo preleverà all'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, con pernotto presso l'abitazione paterna la sera del mercoledì e del giovedì. Nei periodi non scolastici, il padre preleverà Per_
dall'abitazione materna il mercoledì entro le ore 14:00 e lo riaccompagnerà il venerdì alle ore
14:00 presso l'abitazione materna;
- Per quanto riguarda le ferie e le festività, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno il calendario per le vacanze estive, prevedendo periodi di permanenza continuativi fino a sette giorni per due volte, nonché per sette giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il
Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni.
3) dispone a carico del resistente, , un contributo a titolo mantenimento di euro Controparte_1
220,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda;
4) dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della ricorrente Pt_1
[...]
5) dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente in ordine alla decorrenza del contributo di mantenimento dal novembre 2023;
6) dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese relative al contributo di mantenimento e alle spese straordinarie come avanzata da parte ricorrente;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni