Articolo 50 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52
Articolo 49Articolo 51
Versione
25 febbraio 1996
Art. 50. (Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per
la prospezione, la ricerca e la coltivazione di
idrocarburi: criteri di delega). 1. Il Governo e' delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 , sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione delle norme che prevedono disparita' di trattamento tra diversi operatori nei settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parita' di condizioni di accesso per l'intero territorio nazionale;
b) soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di esclusiva per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 , e successive modificazioni, e adozione entro la stessa data delle pro- cedure per regolare il conseguente regime transitorio nella salvaguardia dei diritti quesiti;
c) predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parita' di accesso alle aree da assegnare;
d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone l'entita', le modalita' di corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote dovute alle regioni;
e) determinazione per l'intero territorio nazionale di proce- dure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicita' e trasparenza;
f) definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi in caso di concorso di domande per la stessa area, di criteri oggettivi e non discriminatori, ivi comprese le capacita' tecniche ed economiche e le modalita' di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei luoghi.
Note all' art. 50:
- La direttiva 94/22/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 164 del 30 giugno 1994.
- La legge 10 febbraio 1953, n. 136 , cosi' recita: "Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996
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