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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17458 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. DINACCI ERMANNO presso il quale elettivamente domicilia
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. ANNUNZIATA ANNA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024, e Parte_1 Parte_2
, premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio a LL (AV) il 12/05/2001; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 7/09/2002, e , il 7/09/2005, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
29/01/2019, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 880/2019 del 07/02/2019;
1 che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'assegnazione della casa familiare alla madre;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento;
- il Sig. continuerà a versare entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese Parte_1
mediante vaglia postale e/o bonifico su conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non
[...] Per_1 Per_2 ancora autosufficienti economicamente in quanto ancora studenti, la somma mensile di € 300,00
(trecento/00), importo da aumentarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a far tempo;
fermo restando l'obbligo del padre di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per quant'altro non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia. Per quanto alle spese del presente giudizio esse resteranno interamente compensate tra le parti, mentre ciascuna di esse corrisponderà il compenso al proprio difensore”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
2 LL (AV) il 12/05/2001 (atto n. 5, parte II, S. A, Ufficio 1, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (AV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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