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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 64/2022 emessa dal Tribunale di
Napoli il 03/01/2022 e pubblicata in data 04/01/2022, iscritto al n.695/2022 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
21.1.2025 e pendente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, per procura Parte_1 C.F._1
alle liti in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Massimiliano di Flora (C.F.
, P.E.C.: C.F._2 Email_1
-APPELLANTE-
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
,-APPELLATO CONTUMACE -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
1. , con citazione notificata l'11.2.22 proponeva appello alla Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio recante nrg
11428/2020, notificata l'11.1.2022, di rigetto, per maturata prescrizione, della domanda proposta di risarcimento danni.
2. L'attore lamentava che una emotrasfusione a cui era stato sottoposto, presso l all'età di 17 anni, Controparte_2
documentata alla pag.5 della cartella clinica, gli causava la contrazione di epatite C.
Presentava in data 16/12/2013 la domanda per ottenere l'indennizzo ex L. 210/92, ac-
cordato dalla con decreto n.95 del 22/09/2014. Avendo patito un Controparte_3
danno quantificato nel 25% di IP notificava prima una diffida e messa in mora e poi promuoveva l'azione risarcitoria nei confronti del . Controparte_1
3. Il convenuto si costituiva in primo grado eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto e l'infondatezza nel merito della domanda. Il giudice accoglieva l'eccezione di prescrizione facendo decorrere il termine a quo dal 16.12.2013, cioè
dalla presentazione della domanda di indennizzo, dal quale decorrevano oltre cinque anni sino alla notifica dell'atto di citazione, intervenuta il 29.5.2020, in mancanza di intermedi validi atti interruttivi tra il 2013 ed il 2020 perché l'atto stragiudiziale di messa in mora del 2015, allegato dall'attore, notificato tramite Ufficiale Giudiziario a mezzo posta, non era corredato dall'avviso di ricevimento.
4. Proponeva appello sottoponendo alla Corte i seguenti mo- Parte_1
tivi di gravame:
1) ERROR IN PROCEDENDO - ERROR IN IUDICANDO, perché il giudice non cor-
rettamente interpretava l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale il responso delle Commissioni mediche ospedaliere di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, non assume un ruolo decisivo ai fini della decorrenza della prescrizione ed in particolare non costi-
tuisce il termine per la decorrenza della prescrizione, da rintracciare a seguito della verifica della diligenza impiegata dalla vittima nell'accedere alle informazioni necessarie
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
per risalire dalla malattia esteriorizzatasi alle sue cause, e, infine, al responsabile del danno. La richiesta di indennizzo non ha effetto interruttivo della prescrizione considerati l'ontologica diversità tra l'indennizzo e il danno ed il principio per cui non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chieda il rico-
noscimento e la tutela del diritto di cui si eccepisca la prescrizione. Lamentava l'appel-
lante che l'accurata disamina imposta dalla S.C. non era stata effettuata nell'istruttoria del giudizio perché il giudice aveva rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni senza permetterne l'istruzione probatoria. , prima del 2013, non Parte_1
aveva avvertito alcun sintomo che potesse fargli immaginare di aver contratto l'epatite
5. ERROR IN PROCEDENDO – ERROR IN IUDICANDO perché, anche a far de-
correre il termine di prescrizione dal 2013, la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui il giudice riteneva che il non riceveva la diffida stra- Controparte_1
giudiziale così rilevando d'ufficio la prescrizione. La convenuta, a tal riguardo, per la mancata produzione della cartolina di ricevimento, non aveva eccepito nulla, ecce-
pendo la prescrizione esclusivamente affermando che il termine di prescrizione non de-
correrebbe dalla domanda di indennizzo bensì da quando l'attore aveva contratto il vi-
rus.
concludeva perché la Corte: “Voglia, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello con ogni conseguente
statuizione, e conseguentemente riformare in parte qua la sentenza di primo grado nella
parte in cui è stata ritenuta prescritta la domanda di risarcimento danni da emotrasfu-
sione inoltrata dal sig. . Con condanna di parte appellata al paga- Parte_1
mento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione.”
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 21.1.2025, tenuta a trat-
tazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La Corte dichiara la contumacia del , non costituitosi nel Controparte_1
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
grado del giudizio nonostante la regolarità della notifica, eseguita tramite pec all'Avvo-
catura dello Stato l'11.2.2022.
7. Il primo motivo di gravame è infondato ed è quindi rigettato. La S.C. chiarisce che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV a causa di emotrasfusioni con sangue od emoderivati infetti è
soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli art. 2935
e 2947 c.c. comma 1°, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
In diverse pronunce gli Ermellini affermano che la decorrenza delle prescrizione è coin-
cidente con la proposizione della relativa domanda amministrativa (cfr ex multis Sezioni
Unite, sentenza 11 gennaio 2008. N. 576), perché la presentazione della domanda assume la funzione discriminante in relazione al risarcimento dei danni patiti dalla vit-
tima in contrapposizione al responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla
L. n. 210 del 1992 a cui non può essere attribuita valenza di riconoscimento del diritto.
A ciò occorre anche aggiungere che il termine di presentazione della domanda di in-
dennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, è quello ultimo e più favorevole per il dan-
neggiato essendo evidente che, a quella data, ha conseguito un apprezzabile grado di consapevolezza (non essendo richiesta la certezza) sugli elementi costituitivi della fat-
tispecie risarcitoria configurabile. In virtù di tali presupposti il giudice ben operava non indagando sui fatti pregressi alla domanda amministrativa ritenendo che la prescrizione fosse maturata considerando come dies a quo la data di richiesta di indennizzo ex L.
n. 210 del 1992 e quindi considerando irrilevanti i fatti pregressi.
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
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Nona Sezione Civile
8. Anche il secondo motivo è infondato. La prescrizione era eccepita dal convenuto,
allegando che l'attore aveva avuto consapevolezza assoluta del danno patito sin da epoca precedente al parere della commissione medica chiamata a decidere sull'inden-
nizzo, quando aveva effettuato i “primi esami di laboratorio di cui non si specifica la data”. Il convenuto aggiungeva che comunque era maturata la prescrizione per “la man-
canza di validi atti interruttivi nel termine di cinque anni”. Il giudice, a seguito dell'ecce-
zione, era chiamato a verificare entrambi gli elementi indicati e cioè la previa consa-
pevolezza dell'attore, rispetto la domanda di indennizzo e se fossero decorsi cinque anni senza atti interruttivi. Con l'ovvia circostanza che l'emersione dell'assenza di atti interruttivi dal dies a quo individuato sarebbe risultata assorbente.
Il convenuto quindi eccepiva l'inerzia del titolare del diritto e dichiarava di volerne profit-
tare e ciò, secondo la sentenza della S.C. a ss.uu. 15895/19, pronunciata in altra tipo-
logia di giudizio ma comunque espressione di principi generali, si concretava nell'affer-
mazione di fatti estintivi, modificativi e impeditivi capaci di assumere rilevanza proces-
suale perché introdotti nel giudizio dalla parte e di fissare il thema decidendum. In
particolare, analizzando la struttura nella fattispecie estintiva delineata dall'art. 2394
c.c., secondo cui “ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, la sentenza resa a Sezioni Unite n. 10955 del 2002 perviene alla conclusione secondo cui l'eccezione di prescrizione rientri nel novero delle ecce-
zioni con cui viene fatto valere un “fatto principale”, ovvero l'inerzia del titolare,
senza necessaria indicazione del dies a quo del decorso. Nella fattispecie in esame l'inerzia per un periodo superiore al quinquennio era certamente invocata dal CP_1
ed il giudice era quindi investito della questione di valutarla con riferimento alla domanda proposta. Con ordinanza n. 12182/2021 la S.C. afferma altresì come non rilevi, invece,
“l'eventuale erronea individuazione del termine applicabile, ovvero – l'erronea
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
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indicazione – del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”. Il giudice, insomma, ben po-
teva esaminare senza prescrizioni la fondatezza dell'eccezione proposta.
A ciò occorre aggiungere che la diffida versata in atti e asseritamente notificata al Mini-
stero a mezzo posta, tramite l'Ufficiale Giudiziario, è datata 24.4.2015 e risulta spedita il 29.4.2015 con la conseguenza che agli atti manca non solo la prova dell'avvenuta ricezione, elemento a dire il vero superabile anche per le considerazioni allegate dall'appellante, ma anche, e soprattutto, il riscontro che la notifica si sia perfezionata nel quinquennio precedente alla data di notifica della citazione, del 29.5.2020, cinque anni ed un mese dopo l'invio della diffida. In tale condizione, di contestazione di atti interruttivi nel quinquennio e di mancata contestazione della ricezione della raccoman-
data, comunque era certamente a carico del mittente l'onere di dimostrare che la con-
segna dell'atto stragiudiziale fosse intervenuta in tempo utile per interrompere in tempo utile la prescrizione considerando l'arco temporale poi intercorso sino alla citazione.
9. Parte appellante era ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera prot.876/2022 del 23.02.22 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di La Corte si riserva di decidere a tal riguardo con separato decreto CP_2
all'esito del deposito della relativa istanza, non in atti.
10. Nulla è disposto quanto al governo delle spese di lite del grado nella contumacia dell'appellato.
11. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza pronunziata dal Tribunale di il 03/01/2022 e pubblicata in data 04/01/2022,
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
rigetta l'appello proposto, nulla statuendo quanto alle spese di lite del grado.
Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 05.6.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 64/2022 emessa dal Tribunale di
Napoli il 03/01/2022 e pubblicata in data 04/01/2022, iscritto al n.695/2022 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
21.1.2025 e pendente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, per procura Parte_1 C.F._1
alle liti in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Massimiliano di Flora (C.F.
, P.E.C.: C.F._2 Email_1
-APPELLANTE-
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
,-APPELLATO CONTUMACE -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
1. , con citazione notificata l'11.2.22 proponeva appello alla Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio recante nrg
11428/2020, notificata l'11.1.2022, di rigetto, per maturata prescrizione, della domanda proposta di risarcimento danni.
2. L'attore lamentava che una emotrasfusione a cui era stato sottoposto, presso l all'età di 17 anni, Controparte_2
documentata alla pag.5 della cartella clinica, gli causava la contrazione di epatite C.
Presentava in data 16/12/2013 la domanda per ottenere l'indennizzo ex L. 210/92, ac-
cordato dalla con decreto n.95 del 22/09/2014. Avendo patito un Controparte_3
danno quantificato nel 25% di IP notificava prima una diffida e messa in mora e poi promuoveva l'azione risarcitoria nei confronti del . Controparte_1
3. Il convenuto si costituiva in primo grado eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto e l'infondatezza nel merito della domanda. Il giudice accoglieva l'eccezione di prescrizione facendo decorrere il termine a quo dal 16.12.2013, cioè
dalla presentazione della domanda di indennizzo, dal quale decorrevano oltre cinque anni sino alla notifica dell'atto di citazione, intervenuta il 29.5.2020, in mancanza di intermedi validi atti interruttivi tra il 2013 ed il 2020 perché l'atto stragiudiziale di messa in mora del 2015, allegato dall'attore, notificato tramite Ufficiale Giudiziario a mezzo posta, non era corredato dall'avviso di ricevimento.
4. Proponeva appello sottoponendo alla Corte i seguenti mo- Parte_1
tivi di gravame:
1) ERROR IN PROCEDENDO - ERROR IN IUDICANDO, perché il giudice non cor-
rettamente interpretava l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale il responso delle Commissioni mediche ospedaliere di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, non assume un ruolo decisivo ai fini della decorrenza della prescrizione ed in particolare non costi-
tuisce il termine per la decorrenza della prescrizione, da rintracciare a seguito della verifica della diligenza impiegata dalla vittima nell'accedere alle informazioni necessarie
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
per risalire dalla malattia esteriorizzatasi alle sue cause, e, infine, al responsabile del danno. La richiesta di indennizzo non ha effetto interruttivo della prescrizione considerati l'ontologica diversità tra l'indennizzo e il danno ed il principio per cui non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chieda il rico-
noscimento e la tutela del diritto di cui si eccepisca la prescrizione. Lamentava l'appel-
lante che l'accurata disamina imposta dalla S.C. non era stata effettuata nell'istruttoria del giudizio perché il giudice aveva rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni senza permetterne l'istruzione probatoria. , prima del 2013, non Parte_1
aveva avvertito alcun sintomo che potesse fargli immaginare di aver contratto l'epatite
5. ERROR IN PROCEDENDO – ERROR IN IUDICANDO perché, anche a far de-
correre il termine di prescrizione dal 2013, la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui il giudice riteneva che il non riceveva la diffida stra- Controparte_1
giudiziale così rilevando d'ufficio la prescrizione. La convenuta, a tal riguardo, per la mancata produzione della cartolina di ricevimento, non aveva eccepito nulla, ecce-
pendo la prescrizione esclusivamente affermando che il termine di prescrizione non de-
correrebbe dalla domanda di indennizzo bensì da quando l'attore aveva contratto il vi-
rus.
concludeva perché la Corte: “Voglia, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello con ogni conseguente
statuizione, e conseguentemente riformare in parte qua la sentenza di primo grado nella
parte in cui è stata ritenuta prescritta la domanda di risarcimento danni da emotrasfu-
sione inoltrata dal sig. . Con condanna di parte appellata al paga- Parte_1
mento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione.”
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 21.1.2025, tenuta a trat-
tazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La Corte dichiara la contumacia del , non costituitosi nel Controparte_1
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
grado del giudizio nonostante la regolarità della notifica, eseguita tramite pec all'Avvo-
catura dello Stato l'11.2.2022.
7. Il primo motivo di gravame è infondato ed è quindi rigettato. La S.C. chiarisce che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV a causa di emotrasfusioni con sangue od emoderivati infetti è
soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli art. 2935
e 2947 c.c. comma 1°, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
In diverse pronunce gli Ermellini affermano che la decorrenza delle prescrizione è coin-
cidente con la proposizione della relativa domanda amministrativa (cfr ex multis Sezioni
Unite, sentenza 11 gennaio 2008. N. 576), perché la presentazione della domanda assume la funzione discriminante in relazione al risarcimento dei danni patiti dalla vit-
tima in contrapposizione al responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla
L. n. 210 del 1992 a cui non può essere attribuita valenza di riconoscimento del diritto.
A ciò occorre anche aggiungere che il termine di presentazione della domanda di in-
dennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, è quello ultimo e più favorevole per il dan-
neggiato essendo evidente che, a quella data, ha conseguito un apprezzabile grado di consapevolezza (non essendo richiesta la certezza) sugli elementi costituitivi della fat-
tispecie risarcitoria configurabile. In virtù di tali presupposti il giudice ben operava non indagando sui fatti pregressi alla domanda amministrativa ritenendo che la prescrizione fosse maturata considerando come dies a quo la data di richiesta di indennizzo ex L.
n. 210 del 1992 e quindi considerando irrilevanti i fatti pregressi.
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
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8. Anche il secondo motivo è infondato. La prescrizione era eccepita dal convenuto,
allegando che l'attore aveva avuto consapevolezza assoluta del danno patito sin da epoca precedente al parere della commissione medica chiamata a decidere sull'inden-
nizzo, quando aveva effettuato i “primi esami di laboratorio di cui non si specifica la data”. Il convenuto aggiungeva che comunque era maturata la prescrizione per “la man-
canza di validi atti interruttivi nel termine di cinque anni”. Il giudice, a seguito dell'ecce-
zione, era chiamato a verificare entrambi gli elementi indicati e cioè la previa consa-
pevolezza dell'attore, rispetto la domanda di indennizzo e se fossero decorsi cinque anni senza atti interruttivi. Con l'ovvia circostanza che l'emersione dell'assenza di atti interruttivi dal dies a quo individuato sarebbe risultata assorbente.
Il convenuto quindi eccepiva l'inerzia del titolare del diritto e dichiarava di volerne profit-
tare e ciò, secondo la sentenza della S.C. a ss.uu. 15895/19, pronunciata in altra tipo-
logia di giudizio ma comunque espressione di principi generali, si concretava nell'affer-
mazione di fatti estintivi, modificativi e impeditivi capaci di assumere rilevanza proces-
suale perché introdotti nel giudizio dalla parte e di fissare il thema decidendum. In
particolare, analizzando la struttura nella fattispecie estintiva delineata dall'art. 2394
c.c., secondo cui “ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, la sentenza resa a Sezioni Unite n. 10955 del 2002 perviene alla conclusione secondo cui l'eccezione di prescrizione rientri nel novero delle ecce-
zioni con cui viene fatto valere un “fatto principale”, ovvero l'inerzia del titolare,
senza necessaria indicazione del dies a quo del decorso. Nella fattispecie in esame l'inerzia per un periodo superiore al quinquennio era certamente invocata dal CP_1
ed il giudice era quindi investito della questione di valutarla con riferimento alla domanda proposta. Con ordinanza n. 12182/2021 la S.C. afferma altresì come non rilevi, invece,
“l'eventuale erronea individuazione del termine applicabile, ovvero – l'erronea
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
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indicazione – del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”. Il giudice, insomma, ben po-
teva esaminare senza prescrizioni la fondatezza dell'eccezione proposta.
A ciò occorre aggiungere che la diffida versata in atti e asseritamente notificata al Mini-
stero a mezzo posta, tramite l'Ufficiale Giudiziario, è datata 24.4.2015 e risulta spedita il 29.4.2015 con la conseguenza che agli atti manca non solo la prova dell'avvenuta ricezione, elemento a dire il vero superabile anche per le considerazioni allegate dall'appellante, ma anche, e soprattutto, il riscontro che la notifica si sia perfezionata nel quinquennio precedente alla data di notifica della citazione, del 29.5.2020, cinque anni ed un mese dopo l'invio della diffida. In tale condizione, di contestazione di atti interruttivi nel quinquennio e di mancata contestazione della ricezione della raccoman-
data, comunque era certamente a carico del mittente l'onere di dimostrare che la con-
segna dell'atto stragiudiziale fosse intervenuta in tempo utile per interrompere in tempo utile la prescrizione considerando l'arco temporale poi intercorso sino alla citazione.
9. Parte appellante era ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera prot.876/2022 del 23.02.22 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di La Corte si riserva di decidere a tal riguardo con separato decreto CP_2
all'esito del deposito della relativa istanza, non in atti.
10. Nulla è disposto quanto al governo delle spese di lite del grado nella contumacia dell'appellato.
11. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza pronunziata dal Tribunale di il 03/01/2022 e pubblicata in data 04/01/2022,
Rg 416/22 est. Sandro Figliozzi
Pagina 6 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
rigetta l'appello proposto, nulla statuendo quanto alle spese di lite del grado.
Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 05.6.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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