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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa
in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19652 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
, c. f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Nunzio Pinelli e Paola Librizzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via
Crescenzio n. 25, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
E
HDI ASSICURAZIONI s.p.a., c. f. , in persona del legale rappresentate pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Alessi e Rosario Livio Alessi per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5498/20 (R.G. 10320/20) emesso dal
Tribunale di Roma il 20.03.2020.
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CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 6 marzo 2025 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5498/20 (R.G. Parte_1
10320/20) emesso dal Tribunale di Roma, il 20.03.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 119.619,13 in favore della HDI ASSICURAZIONI
s.p.a. la quale aveva agito a titolo di regresso dopo aver pagato in conseguenza dell'escussione della polizza fideiussoria n. 547403047 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio) rilasciata in favore di
[...]
e nell'interesse della società Antico Baglio Grassura Controparte_1
Airoldi s.r.l. e in relazione alla quale l'odierno opponente aveva assunto la qualifica di coobbligato (cfr. dichiarazione di coobbligazione in doc. 3 fasc. monitorio).
Parte opponente, a sostegno della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica e, nel merito, deduceva che la polizza era stata escussa, il 30.08.19, oltre il termine di durata contrattualmente stabilito in 3 anni a partire dalla data di stipula del 26.05.2016 con la conseguente illegittimità dell'azione di regresso effettuata dalla HDI per mancanza di un titolo idoneo.
Si costituiva HDI che contestava tutto quanto dedotto da parte opponente specificando che la polizza fideiussoria aveva durata triennale ma rinnovabile tacitamente di anno in anno e, comunque, sarebbe stata valida ed efficacia fino al formale svincolo effettuato dalla Regione, concludendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 23.09.2022 veniva accolta l'istanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. avanzata da HDI e, per l'effetto, veniva ingiunto a il pagamento della somma di Parte_1
euro 119.619,13.
All'udienza del 6 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c.
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L'opposizione è fondata e va accolta.
La controversia oggetto di causa si fonda sulla corretta interpretazione di quanto stabilito dalla polizza fideiussoria n. 547403047 e, in particolare, sulla questione attinente al termine di durata e alla validità della stessa che assume carattere dirimente, oltre che assorbente degli altri motivi di opposizione, per la definizione della causa.
Sul punto va evidenziato che dal testo della polizza fideiussoria si evince che la stessa aveva durata annuale con previsione di tacito rinnovo annuale e durata massima complessiva di tre anni (cfr. punto 4 premessa polizza in cui si legge: “la validità della presente fideiussione è fissato in anni 3 a partire dalla data di stipula della stessa”).
Sempre riguardo alla validità ed efficacia, poi, l'art. 5 stabiliva che: “la presente fideiussione, all'interno del periodo di validità di cui in premessa, è valida ed efficace sino a quando l'Amministrazione non provvederà a svincolare la presente, comunicando formalmente che la somma erogata è stata per intero utilizzata e/o recuperata”.
Pertanto, anche dal tenore dell'art. 5, contrariamente a quanto dedotto da HDI, la possibilità di rinnovo annuale tacito della polizza non può essere considerato illimitato ma va circoscritto entro il periodo massimo di validità triennale della stessa (“all'interno del periodo di validità di cui in premessa”).
La garanzia in esame, quindi, aveva un periodo di operatività circostritto al periodo intercorrente tra il 26 maggio 2016 e il 26 maggio 2019.
L'escussione della polizza del 30 agosto 2019 (cfr. raccomandata prot. n. 11205 in doc. 4 fasc. monitorio) è avvenuta, quindi, oltre il termine massimo di validità della garanzia che, come detto, era fissato al 26 maggio 2019 con il conseguente venir meno di un titolo idoneo a causa del pagamento indebito, in capo ad HDI, per agire in regresso nei confronti dell'odierno opponente.
Sul punto, inoltre, va rilevata l'infondatezza di quanto eccepito da parte opposta circa l'operatività dell'eccezione prevista dall'art. 6 il quale stabiliva che: “l'Amministrazione con
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motivata richiesta (…) 15 gg prima della scadenza della durata massima, può chiedere una proroga di mesi sei (…) decorsi i suddetti termini, la garanzia cessa automaticamente purchè all'interno di tale periodo non siano avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche al fideiussore, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il fideiussore”.
Ciò in quanto, da un lato, il beneficiario della polizza non ha avviato alcun procedimento di recupero nei confronti della Antico Baglio Grassura Airoldi s.r.l., né nei confronti dei coobbligati, entro il termine di validità della garanzia e, dall'altro, sempre in ragione della mancato avvio di procedimenti, escussioni o denunce di sinistro, non può sostenersi che la polizza fosse ancora valida per il verificarsi del rischio garantito entro il periodo temporale di validità.
Il decreto di revoca del finanziamento del 18.09.18 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) invocato da parte opposta nell'ottica dell'applicazione dell'art. 6, infatti, non può essere ritenuto un documento idoneo a tal fine in quanto non risulta essere mai stato comunicato né alla società finanziata né alla garante, come previsto, né reso pubblico prima dello spirare del termine di validità della polizza.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza di ingiunzione, ex art. 186-ter, c.p.c., del 23.09.2022.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5498/20 (R.G. 10320/20) emesso dal Tribunale di Roma il 20.03.2020;
- condanna HDI ASSICURAZIONI s.p.a. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale oltre al Parte_1
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rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e del contributo unificato e marca da bollo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025 ore 11:00.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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