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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4424/2022 promossa da:
, P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Scrima (C.F. ; C.F._1 pec: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio sito in Ariano Irpino (Av) al Corso Vittorio Emanuele n. 39
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_2 C.F._2
Ugolino (C.F. ; pec: ed elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliato presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (Sa) alla via L. Ariosto n. 22
APPELLATO
NONCHE'
, C.F. , in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli alla via Controparte_3 P.IVA_2
Santa Lucia n. 8
APPELLATA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l proponeva appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 381/2022 - resa dal Giudice di Pace di Lauro in data 01.06.2022 e pubblicata pagina 1 di 4 l'08.06.2022 a definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 552/2021 - con la quale veniva accolta la domanda e dichiarato prescritto il diritto ad agire in executivis per il recupero forzoso dei crediti di cui alla cartella esattoriale n. 01220110017331649000, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice di Appello, contrariis reiectis: - per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.381/2022 resa in data
01.06.2022 e depositata in data 08.06.2022 dal Giudice di Pace di Lauro, dott.ssa Annamaria Cicala, nella causa iscritta al n. 552/2021 r.g., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure quivi da intendersi per ripetute e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di prime cure per i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Gli appellati non si costituivano benché regolarmente evocati in giudizio.
Istruito il giudizio senza l'espletamento di ulteriore attività istruttoria e disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 30.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima. All'esito della stessa, la scrivente tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Va in primo luogo dichiarata la contumacia di e della che non Controparte_2 Controparte_3
si sono costituiti benché regolarmente citati in giudizio. Mette conto evidenziare, al riguardo, che la regolarità della notifica del libello introduttivo di lite nei confronti delle parti appellate è attestata dalle ricevute in formato eml ex art.
3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 che l'appellante ha depositato a seguito della prima udienza di comparizione delle parti.
§ In rito
Con il primo motivo di appello, l' censura la decisione di primo grado laddove afferma che la CP_1
giurisdizione in merito alla controversia in esame appartiene al giudice ordinario in luogo del giudice tributario. Ad avviso dell'appellante, di contro, il giudice tributario sarebbe l'unica autorità competente a decidere sulle opposizioni a cartella esattoriale per crediti tributari.
Giova a questo punto procedere ad una sintetica ricognizione del giudizio di primo grado.
Invero, conveniva in giudizio e CP_2 Controparte_4 Controparte_3
innanzi al Giudice di Pace di Lauro proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 01220110017331649000. L'allora attore rappresentava che la predetta cartella gli fosse pagina 2 di 4 stata notificata in data 28.12.2011 ed eccepiva la prescrizione del diritto avversario ad agire in executivis, atteso che i crediti oggetto della pretesa impositiva derivavano dal mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti al 2007.
È pacifico, dunque, che la cartella impugnata avesse ad oggetto esclusivamente crediti tributari (tasse automobilistiche) e che l'odierno appellato contumace non avesse contestato né la nullità né l'omissione della notifica dell'atto impositivo. In conclusione, come ribadito anche nel verbale di prima udienza del
18.05.2022, con l'azione esercitata il intendeva contestare “esclusivamente la prescrizione CP_2 successiva alla notifica della cartella esattoriale”.
Così ricostruita la vicenda in fatto, occorre inquadrare la fattispecie in punto di diritto anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Si premette che il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 che
(in esito alle modifiche apportate dalla L. n. 488 del 2001, art. 12, comma 2, e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. A detta norma si aggiunge l'art. 19 del D.P.R. n. 546 del 1992 che prevede l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, in relazione alle ipotesi (come quella qui in esame) in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, le Sezioni
Unite della Suprema Corte hanno già avuto modo di chiarire che “l'attribuzione alle commissioni tributarie a norma del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre
2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all' “an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). Con la menzionata decisione, la Suprema Corte cassava la sentenza del giudice di pace e rinviava la causa alla competente commissione tributaria,
pagina 3 di 4 facendo applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale. Analogamente, Cass. S.U., n.
8770/2016, affermando i medesimi principi, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresti unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione.
Da ultimo, i principi sopra ricordati sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 16986 del
2022 a mente della quale “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.”
In tali termini si è espressa, dopo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza della
Corte di legittimità a cui si intende dare continuità (cfr. Cass. n. 23894 del 4/08/2023; Cassazione civile sez. III - 14/12/2024, n. 32539).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'appello deve ritenersi fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
§ Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in lite, in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità nella materia in esame, intervenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia delle parti appellate;
- accoglie l'appello e, per l'effetto e in riforma della sentenza n. 381/2022 del Giudice di Pace di Lauro, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, rimettendo le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di legge;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Avellino, 21 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4424/2022 promossa da:
, P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Scrima (C.F. ; C.F._1 pec: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio sito in Ariano Irpino (Av) al Corso Vittorio Emanuele n. 39
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_2 C.F._2
Ugolino (C.F. ; pec: ed elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliato presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (Sa) alla via L. Ariosto n. 22
APPELLATO
NONCHE'
, C.F. , in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli alla via Controparte_3 P.IVA_2
Santa Lucia n. 8
APPELLATA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l proponeva appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 381/2022 - resa dal Giudice di Pace di Lauro in data 01.06.2022 e pubblicata pagina 1 di 4 l'08.06.2022 a definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 552/2021 - con la quale veniva accolta la domanda e dichiarato prescritto il diritto ad agire in executivis per il recupero forzoso dei crediti di cui alla cartella esattoriale n. 01220110017331649000, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice di Appello, contrariis reiectis: - per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.381/2022 resa in data
01.06.2022 e depositata in data 08.06.2022 dal Giudice di Pace di Lauro, dott.ssa Annamaria Cicala, nella causa iscritta al n. 552/2021 r.g., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure quivi da intendersi per ripetute e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di prime cure per i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Gli appellati non si costituivano benché regolarmente evocati in giudizio.
Istruito il giudizio senza l'espletamento di ulteriore attività istruttoria e disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 30.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima. All'esito della stessa, la scrivente tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Va in primo luogo dichiarata la contumacia di e della che non Controparte_2 Controparte_3
si sono costituiti benché regolarmente citati in giudizio. Mette conto evidenziare, al riguardo, che la regolarità della notifica del libello introduttivo di lite nei confronti delle parti appellate è attestata dalle ricevute in formato eml ex art.
3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 che l'appellante ha depositato a seguito della prima udienza di comparizione delle parti.
§ In rito
Con il primo motivo di appello, l' censura la decisione di primo grado laddove afferma che la CP_1
giurisdizione in merito alla controversia in esame appartiene al giudice ordinario in luogo del giudice tributario. Ad avviso dell'appellante, di contro, il giudice tributario sarebbe l'unica autorità competente a decidere sulle opposizioni a cartella esattoriale per crediti tributari.
Giova a questo punto procedere ad una sintetica ricognizione del giudizio di primo grado.
Invero, conveniva in giudizio e CP_2 Controparte_4 Controparte_3
innanzi al Giudice di Pace di Lauro proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 01220110017331649000. L'allora attore rappresentava che la predetta cartella gli fosse pagina 2 di 4 stata notificata in data 28.12.2011 ed eccepiva la prescrizione del diritto avversario ad agire in executivis, atteso che i crediti oggetto della pretesa impositiva derivavano dal mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti al 2007.
È pacifico, dunque, che la cartella impugnata avesse ad oggetto esclusivamente crediti tributari (tasse automobilistiche) e che l'odierno appellato contumace non avesse contestato né la nullità né l'omissione della notifica dell'atto impositivo. In conclusione, come ribadito anche nel verbale di prima udienza del
18.05.2022, con l'azione esercitata il intendeva contestare “esclusivamente la prescrizione CP_2 successiva alla notifica della cartella esattoriale”.
Così ricostruita la vicenda in fatto, occorre inquadrare la fattispecie in punto di diritto anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Si premette che il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 che
(in esito alle modifiche apportate dalla L. n. 488 del 2001, art. 12, comma 2, e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. A detta norma si aggiunge l'art. 19 del D.P.R. n. 546 del 1992 che prevede l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, in relazione alle ipotesi (come quella qui in esame) in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, le Sezioni
Unite della Suprema Corte hanno già avuto modo di chiarire che “l'attribuzione alle commissioni tributarie a norma del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre
2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all' “an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). Con la menzionata decisione, la Suprema Corte cassava la sentenza del giudice di pace e rinviava la causa alla competente commissione tributaria,
pagina 3 di 4 facendo applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale. Analogamente, Cass. S.U., n.
8770/2016, affermando i medesimi principi, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresti unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione.
Da ultimo, i principi sopra ricordati sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 16986 del
2022 a mente della quale “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.”
In tali termini si è espressa, dopo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza della
Corte di legittimità a cui si intende dare continuità (cfr. Cass. n. 23894 del 4/08/2023; Cassazione civile sez. III - 14/12/2024, n. 32539).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'appello deve ritenersi fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
§ Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in lite, in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità nella materia in esame, intervenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia delle parti appellate;
- accoglie l'appello e, per l'effetto e in riforma della sentenza n. 381/2022 del Giudice di Pace di Lauro, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, rimettendo le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di legge;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Avellino, 21 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4