CA
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/01/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 827/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 6 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 436/2024 del Tribunale di Busto Arsizio (est. Fedele), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Castiglioni e Paola Bravin ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Lavizzari, in Milano, via B. Cellini n. 21,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nico Parise e Roberto Zibetti, presso il cui studio in
Gallarate, piazza Risorgimento n. 5, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, in accoglimento della proposta impugnazione, riformare parzialmente la sentenza n. 436/2024, pubblicata in data 27.06.2024, e non notificata, del Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro - esclusivamente nel capo in cui accerta lo svolgimento, da parte della sig.ra , di mansioni inquadrabili nel livello “G” del CCNL CP_1 trasporto aereo dall'agosto 2008 e condanna al pagamento delle Parte_1 differenze retributive maturate in favore della lavoratrice per complessivi € 23.346,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo - e, conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso, per tutte le ragioni ed i motivi esposti, rigettare le relative domande proposte dalla Sig.ra , con il ricorso ex art. CP_1
414 c.p.c..
Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si rinnovano tutte le istanze istruttorie (con i testi indicati, anche a prova contraria), formulate nel precedente grado del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio”.
Appellata: “In via principale respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando i capi della sentenza di primo grado oggetto dell'impugnazione di controparte, con il favore delle spese del presente secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 27 giugno 2024, il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1382/2022 R.G. promossa da contro ha così deciso: “accertato lo svolgimento da parte CP_1 Parte_1 della ricorrente di mansioni inquadrabili nel livello G del CCNL trasporto aereo dall'agosto 2008 condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in favore della ricorrente per complessivi euro 23.346,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo;
accertato l'obbligo contrattuale di parte resistente di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro forniti alla ricorrente dall'assunzione a gennaio 2019, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5538,97, a titolo di risarcimento del danno, oltre interesse e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
rigetta le altre domande formulate da parte ricorrente;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente […]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellata, premesso:
- di essere stata assunta alle dipendenze di il 12 Parte_1 dicembre 2005 con mansioni di “addetta alla pulizia e allestimento aeromobili” di cui al livello I del CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering e sede di lavoro presso i Terminal 1 e 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa;
- di avere conseguito nel 2008 la patente aeroportuale, dopo aver frequentato il corso organizzato dal Gestore aeroportuale SEA s.p.a. a cui l'aveva iscritta la datrice di lavoro;
- di avere svolto dall'1 agosto 2008 per dieci anni consecutivi, sino al 31 luglio 2018, le superiori mansioni di caposquadra e di autista addetta al trasporto dei colleghi all'interno del sedime aeroportuale, senza, tuttavia mai vedersi riconosciuto il dovuto superiore inquadramento contrattuale;
- di essersi recata alla fine di luglio 2018, unitamente al collega sindacalista
[...]
, presso gli uffici coordinamento voli ed aver dichiarato ad Per_1 Pt_2
, impiegata amministrativa ed addetta alla predisposizione dei turni di
[...] lavoro, che non avrebbe più svolto le mansioni di autista e caposquadra se non le avessero concesso il giusto inquadramento;
- che , dopo essersi confrontata con i superiori, aveva comunicato Parte_2
pag. 2/10 alla ricorrente che, a decorrere dal successivo mese di agosto 2018, avrebbe dovuto svolgere mere mansioni di addetta alla pulizia e all'allestimento degli aeromobili;
- che sin dall'assunzione la ricorrente, al pari degli altri colleghi, era stata costretta a provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro a casa propria ed a proprie spese una volta a settimana;
tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale:
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello F del
CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering applicato al rapporto a decorrere dal mese di agosto
2008 ed al pagamento delle relative differenze retributive e, conseguentemente,
2. condannare, in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore, al pagamento, al suddetto titolo, nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di Euro 48.698,54 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
In subordine rispetto alla domanda sub 1
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello G del
CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering applicato al rapporto a decorrere dal mese di agosto
2008 ed al pagamento delle relative differenze retributive e, conseguentemente,
4. condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, al suddetto titolo, nei confronti della ricorrente dell'importo di Euro
23.436,64 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo
5. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il grave demansionamento di cui la medesima è stata vittima, a decorrere dal mese di agosto
2018 e, conseguentemente,
6. condannare al risarcimento nei confronti della lavoratrice Controparte_2 del danno alla professionalità, morale ed esistenziale da quantificarsi, in via equitativa, nella misura che si propone non inferiore a Euro 11.700,00 fino a novembre 2022, oltre ad ulteriori
Euro 300,00 mensili per tutti i mesi di demansionamento successivi dal dicembre 2022 in poi, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudice;
7. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il mancato lavaggio degli indumenti di lavoro da parte della datrice di lavoro dal dicembre 2005 al febbraio 2019 e, conseguentemente,
8. condannare al pagamento in favore della ricorrente di Parte_1 complessivi Euro 5.538,97, pari ad un'ora settimanale di lavoro straordinario diurno, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia.
9. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”. si è costituita nel giudizio di primo grado, contestando la Parte_1 fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha accertato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel superiore livello G del CCNL applicato, che comprende il profilo professionale di autista, in quanto aveva conseguito il 31 CP_1 luglio 2008 l'abilitazione alla guida all'interno delle aree aeroportuali, seguendo un corso pag. 3/10 proposto dal datore di lavoro, e da quel momento – ove designata dal coordinatore - aveva guidato il furgone aziendale per il trasporto della squadra sui velivoli da sanificare.
Ha, quindi, statuito che “l'acquisizione di una abilitazione finalizzata allo svolgimento di differenti mansioni da considerarsi qualificate, unitamente alla pratica del lavoro (la ricorrente era assunta dal 2005), conduce a ritenere corretto l'inserimento dalla ricorrente al livello G a far tempo dall'agosto 2008
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento contrattuale, maturate dall'agosto 2008 al deposito del ricorso. Tali differenze vanno indicate in euro 23.346,64 così come quantificate da parte ricorrente”.
Il Tribunale ha accolto anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per mancato lavaggio della divisa aziendale, che fungeva da DPI, da parte del datore di lavoro nel periodo dall'assunzione sino a gennaio 2019 (la società, infatti, aveva dedotto di aver attivato un servizio di lavanderia nel febbraio 2019 e tale circostanza non era stata contestata dalla lavoratrice).
Determinato il tempo impiegato dalla ricorrente per provvedere alla pulizia della divisa in un'ora di lavoro supplementare (intercorrendo tra le parti un rapporto di lavoro part- time), ha condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, della somma, liquidata in via equitativa, di € 5.538,97.
Il Tribunale ha, invece, respinto la domanda proposta da in via principale, CP_1 di inquadramento nel livello F del CCNL, in quanto all'esito dell'istruttoria testimoniale era emerso che la ricorrente si occupava della pulizia degli aeromobili, ma non svolgeva la funzione di caposquadra. Tale funzione era riconosciuta per le squadre addette alla pulizia di aeromobili di grandi dimensioni, ai quali era assegnata una squadra di 19/20 addetti, mentre per i velivoli di dimensioni ordinarie era sufficiente una squadra composta da 3 o 4 addetti che si coordinavano tra loro dividendosi le aree di pulizia.
Il Tribunale ha respinto anche la domanda di risarcimento del danno da demansionamento asseritamente patito da agosto 2018, ossia da quando non era CP_1 più stata impegnata nella guida dei mezzi per raggiungere gli aeromobili con i colleghi di lavoro.
Ha escluso la sussistenza del demansionamento, essendo pacifico che era stata proprio la ricorrente a scegliere di non guidare più i mezzi aziendali, poiché non le era stato riconosciuto il superiore livello di inquadramento rivendicato. Ha, inoltre, rilevato che, in ogni caso, l'eventuale scelta datoriale di non far svolgere al lavoratore una o più mansioni del livello di inquadramento non comporta demansionamento, permanendo le altre mansioni e competenze qualificanti il livello.
Avverso la sentenza ha proposto appello impugnando Parte_1 esclusivamente il capo che ha accertato lo svolgimento, da parte di , di mansioni CP_1 inquadrabili nel livello G del CCNL da agosto 2008 e ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive in favore della lavoratrice per complessivi € 23.346,64 oltre accessori.
Parte appellante articola quattro motivi, di seguito sintetizzati.
Con il primo motivo denuncia errato accertamento del diritto di CP_1 all'inquadramento nel livello G del CCNL di settore;
erronea valutazione circa la natura pag. 4/10 “qualificata” delle mansioni svolte;
omessa e/o erronea valutazione delle previsioni di cui al
CCNL; violazione e/o errata interpretazione dell'art. C1 del CCNL;
contraddittorietà della sentenza
Critica la pronuncia per aver erroneamente ritenuto accertato il diritto della lavoratrice all'inquadramento nel livello G del CCNL di settore, a far tempo da agosto 2008, in ragione dello svolgimento di mansioni di autista.
Deduce che era stata correttamente inquadrata al livello I del CCNL, non CP_1 potendosi ritenere che l'abilitazione alla guida nel comparto aeroportuale possa “qualificare” in alcun modo le mansioni di addetta alle pulizie ed allestimento aeromobili, sempre svolte dalla lavoratrice.
Evidenzia che l'appellata aveva conseguito del tutto volontariamente la patente CP_ aeroportuale (che è una semplice abilitazione richiesta dall' per la conduzione di automezzi all'interno degli spazi aeroportuali) ed aveva guidato esclusivamente automezzi Fiat
Ducato/Doblò che richiedono solo il possesso della patente di guida B.
La patente aeroportuale, in altri termini, non costituiva una specifica abilitazione alla guida di un particolare mezzo da condurre per l'espletamento delle mansioni e non poteva, pertanto, “qualificare” in alcun modo la mansione (di pulizia e allestimento di aeromobili), alla quale la lavoratrice era addetta, pienamente riconducibile al livello I assegnato.
Con il secondo motivo si duole dell'erroneo accertamento dell'attività di CP_1 quale “autista” e dell'omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Evidenzia che la ragione che ha portato il giudice di prime cure a ritenere che l'inquadramento corretto della sig.ra sia nel livello G del CCNL, risiede nel fatto che la CP_1 lavoratrice aveva svolto mansioni di “autista”.
Tuttavia tale circostanza - deduce parte appellante - è infondata e contraria al vero, dal momento che l'attività di guida del mezzo aziendale da parte dell'odierna appellata era stata un'attività del tutto marginale e residuale rispetto alle mansioni di pulizia aeromobili, dalla stessa sempre svolte, e non poteva quindi essere qualificata come attività di “autista”, che consiste nel trasporto di persone e/o cose da un luogo all'altro, nonché nello svolgimento di attività accessorie e complementari, quale il carico/scarico merci.
Ribadisce che l'appellata aveva guidato, per un periodo di tempo, il furgone aziendale
(Fiat Ducato/Doblò) solo per il trasporto dei colleghi, esclusivamente a inizio/fine turno, per raggiungere i velivoli da pulire e/o ritornare in sede. Si era, inoltre, alternata alla guida con i colleghi in turno;
poteva, infatti, accadere che guidasse durante il turno, così come che non guidasse (secondo le indicazioni dei coordinatori).
Tali circostanze erano state confermate da tutti i testi escussi, sicché, ad avviso di parte appellante, dall'esperita istruttoria emergeva che la lavoratrice non aveva mai svolto attività di autista.
Con il terzo motivo lamenta violazione del principio di “prevalenza” delle mansioni svolte.
Deduce che, nella denegata ipotesi in cui si dovesse qualificare l'attività di guida del furgone aziendale come attività di autista, non avrebbe comunque diritto al CP_1 superiore inquadramento nel livello G.
pag. 5/10 Ciò perché può riconoscersi il diritto del lavoratore all'inquadramento nella superiore qualifica professionale solo in caso di protratto esercizio delle corrispondenti mansioni con carattere di esclusività e prevalenza.
Nell'ottica del gravame, nel caso di specie l'attività di guida del mezzo aziendale da parte dell'appellata aveva rappresentato un'attività marginale ed accessoria rispetto alle mansioni principali di pulizia ed allestimento degli aeromobili, svolte con carattere di continuità e prevalenza.
Infatti, come accertato dall'esperita istruttoria, la lavoratrice aveva guidato solo dall'agosto 2008 al luglio 2018 e non per tutta la durata del rapporto di lavoro (dicembre
2005/giugno 2023); non guidava ogni volta che era in turno;
inoltre, anche quando guidava, il tempo dedicato alla conduzione del mezzo aziendale era limitato al tragitto per raggiungere gli aerei da sanificare e ritornare in sede, sempre all'interno del sedime aeroportuale.
Con il quarto ed ultimo motivo denuncia errata indicazione del periodo durante il quale ha guidato i mezzi aziendali;
errata quantificazione degli importi;
CP_1 contraddittorietà della sentenza.
Impugna il seguente passo della pronuncia di prime cure: “parte resistente va pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento contrattuale, maturate dall'agosto 2008 al deposito del ricorso. Tali differenze vanno indicate in euro 23.346,64 così come quantificate da parte ricorrente, secondo conteggi la cui metodica non è stata espressamente e tempestivamente contestata da parte resistente, conteggi che comunque appaiono corretti sulla base delle tabelle retributive applicate”, deducendo che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, i conteggi erano stati espressamente contestati dalla società odierna appellante sia nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., sia nelle successive note scritte autorizzate depositate in data 5 febbraio 2024, accluse al fascicolo di parte di primo grado.
Aggiunge che il periodo in cui l'appellata aveva guidato i mezzi aziendali era già stato circoscritto confessoriamente dalla stessa nel ricorso introduttivo del giudizio: la lavoratrice, infatti, aveva affermato di aver guidato da agosto 2008 a luglio 2018
Conseguentemente, il diritto alle differenze retributive avrebbe dovuto essere circoscritto a detto periodo (agosto 2008/luglio 2018) e non essere esteso sino al mese di novembre 2022, come invece disposto dal giudice di prime cure.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha chiesto il rigetto del CP_1 gravame avversario e la conferma della pronuncia di primo grado.
All'udienza del 6 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
Nel procedere all'esame dei motivi è opportuno richiamare le declaratorie contrattuali dei livelli di inquadramento e dei profili professionali rilevanti ai fini della decisione.
pag. 6/10 Secondo l'art. C1 del CCNL Trasporto Aereo – Parte Specifica Catering Aereo
(pacificamente applicato al rapporto di lavoro di cui è causa ed allegato sub doc. I fascicolo appellante di primo grado), appartengono al livello I (assegnato da a Parte_1
) “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento CP_1 pratico e conoscenze professionali di contenuto non complesso”, tra cui il “personale di pulizia”.
Al superiore livello G (rivendicato da e riconosciuto a quest'ultima dal CP_1 giudice di primo grado) appartengono, invece, “i lavoratori che in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione
e pratica di lavoro”.
Tra i profili professionali esemplificativi del livello G figura il profilo di “autista”.
Dalle risultanze dell'istruttoria espletata dal giudice di primo grado emerge che
[...]
, oltre a dedicarsi alla pulizia e all'allestimento degli aeromobili, si occupava di trasferire i CP_1 componenti della sua squadra di lavoro dall'ingresso del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa sino al primo aeromobile da prendere in carico presso il medesimo Terminal 1 o presso il
Terminal 2 e poi, successivamente, da un aeromobile all'altro, fino a completare i circa 6/8 aerei che ogni giorno la squadra doveva pulire;
terminata la pulizia dell'ultimo aereo, riaccompagnava i colleghi al Terminal 1.
In tal senso convergono le deposizioni dei testi (dipendente Testimone_1 della società appellante con mansioni di addetta alla pulizia degli aeromobili), Tes_2
(dipendente dell'appellante, dal 1997 al 2013 coordinatrice e responsabile per la
[...] pulizia degli aeromobili) e (dipendente dell'appellante con mansioni di Testimone_3 addetto alle pulizie degli aeromobili), non contraddette da alcuna emergenza istruttoria di segno contrario (la teste dipendente dell'appellante con mansione di Tes_4 caposquadra, ha reso una dichiarazione neutra, affermando di non ricordare “se la signora
guidasse i mezzi”). CP_1
Le mansioni descritte sono riconducibili, come ritenuto dal giudice di prime cure, al profilo professionale di “autista”, che il CCNL colloca nel livello di inquadramento G.
Guidare un furgone aziendale, trasportando i colleghi da un punto all'altro del sedime aeroportuale, integra a tutti gli effetti i compiti propri dell'autista.
Né rileva in senso contrario il fatto che per la conduzione del mezzo guidato da
[...]
fosse sufficiente il possesso della patente B: lo svolgimento dei compiti propri CP_1 dell'autista (che consistono, appunto, nel trasporto di cose o persone da un luogo all'altro, come del resto riconosciuto da parte appellante) non richiede il possesso di una patente di categoria superiore alla B, posto che quest'ultima autorizza alla guida di autoveicoli destinati tanto al trasporto di persone, quanto al trasporto di cose.
Tantomeno è necessario ad integrare le mansioni di autista lo svolgimento di attività di carico/scarico della merce, trattandosi di attività che la stessa appellante riconosce essere meramente “accessorie e complementari” e dunque non essenziali.
Accertato che le descritte mansioni svolte da corrispondono al profilo CP_1 professionale di autista, ciò è sufficiente a sussumerle nel livello G del CCNL, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Giova in proposito evidenziare che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide – “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie,
pag. 7/10 ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poichè le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (così Cass., 19 febbraio
2020 n. 4183; in termini cfr. Cass. 23 febbraio 2016 n. 3547; Cass. 18 febbraio 2016 n. 3216;
Cass. 15 novembre 2012 n. 20015; 13 dicembre 2005 n. 27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093;
Cass. 18 novembre 1997 n. 11461).
Ne deriva che, nell'ipotesi di corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate dal lavoratore e le mansioni del profilo professionale tipizzato – nel caso di specie mansioni proprie del profilo professionale di “autista” appartenente al livello G del CCNL Trasporto
Aereo - non è neppure necessario indagare ulteriormente sulla sussistenza nel profilo dei requisiti richiesti dalla declaratoria generale del livello, essendo certo che le parti collettive hanno voluto inquadrare le mansioni corrispondenti al profilo nella qualifica.
Peraltro, nelle mansioni accertate nel caso di specie sono ravvisabili i tratti qualificanti la professionalità del livello di inquadramento G, individuati dalla declaratoria generale nel “possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” e nello svolgimento di “compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
E' pacifico, infatti, che per poter svolgere le mansioni in parola ha CP_1 conseguito la patente aeroportuale (cfr. doc. 4 fascicolo appellata di primo grado), richiesta CP_ dall' per la conduzione degli automezzi all'interno degli spazi aeroportuali e che le è stata rilasciata dopo la frequenza di un corso e il superamento di un esame teorico ed una prova pratica.
Ciò è indicativo del fatto che dette mansioni, pur di natura esecutiva, presuppongono il possesso di conoscenze e capacità tecnico-pratiche che richiedono specifica preparazione.
Le stesse mansioni, inoltre, comportano l'assunzione di un alto grado di responsabilità, attesi i rischi per l'incolumità propria, dei passeggeri e dei terzi presenti nel sedime aeroportuale, insiti nell'attività di guida e di trasporto di persone.
Da quanto esposto deriva la piena sussumibilità delle mansioni in esame nel livello di inquadramento G del CCNL Trasporto Aereo -Sezione Catering.
Circa il profilo della prevalenza di tali mansioni ai fini dell'inquadramento nel livello anzidetto, si osserva che la mansione di autista era svolta da in modo abituale, in CP_1 base alle disposizioni dei coordinatori, che stabilivano chi dovesse provvedere alla guida dei mezzi aziendali nei vari turni di lavoro.
Tale attività occupava una parte consistente del tempo di lavoro nell'ambito del turno, considerato che, come riferito dai testi e come precedentemente evidenziato, essa comprendeva il trasferimento della squadra di lavoro dall'ingresso del Terminal 1 sino al primo aeromobile, da questo ai successivi aerei che la squadra doveva pulire (in media in numero di
6/8 al giorno, dislocati sull'intero sedime aeroportuale) e, infine, dall'ultimo aereo all'ingresso del Terminal 1.
L'attività, inoltre, è indubbiamente significativa sul piano professionale, in ragione delle capacità tecnico-pratiche richieste e dell'assunzione di responsabilità che essa comporta.
pag. 8/10 Pertanto, posto che le mansioni di autista erano svolte da non in modo CP_1 sporadico od occasionale, ma frequente ed abituale in base alle esigenze aziendali, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nei diversi compiti espletati dalla dipendente, non
è decisivo che tali mansioni non siano state disimpegnate quotidianamente in ogni turno di lavoro: l'impegno in esse profuso dalla lavoratrice deve comunque ritenersi caratterizzante e prevalente, tenuto conto sia del rilevante tempo di lavoro alle stesse globalmente dedicato
(profilo quantitativo), sia del livello professionale e di responsabilità implicato (profilo qualitativo).
Per le ragioni esposte i motivi di appello esaminati devono essere respinti.
Infondato si ritiene anche il quarto ed ultimo motivo.
La contestazione dei conteggi elaborati da (e recepiti dal giudice di prime CP_1 cure), contenuta nella memoria ex art. 416 c.p.c., appare generica ed inconferente.
La società si limita sul punto ad osservare: “i conteggi avversari sono integralmente contestati. Parte ricorrente non fa riferimento all'effettivo e concreto svolgimento del rapporto, ma si limita ad effettuare un mero calcolo matematico, utilizzando dei moltiplicatori che non prendono in considerazione i giorni di assenza della sig.ra per malattia, ferie, CP_1 etc.”.
Si osserva al riguardo che, ai fini del calcolo delle differenze retributive per superiore inquadramento, sono ininfluenti i giorni di assenza per malattia e per ferie, atteso che la retribuzione del livello superiore non è correlata ai soli giorni di effettiva presenza in servizio, ma è dovuta anche in caso di assenze per ferie e malattia.
Per altro verso, le note depositate dalla società nel giudizio di primo grado in data 5 febbraio 2024 fanno riferimento unicamente alle differenze retributive relative al livello H e risultano, pertanto, irrilevanti rispetto al calcolo delle differenze retributive operato in sentenza sulla base del livello G del CCNL.
Da ultimo, non coglie nel segno l'argomento secondo cui le differenze retributive avrebbero dovuto essere, in ogni caso, limitate al periodo sino a luglio 2018, in quanto la lavoratrice stessa aveva dichiarato di avere smesso di guidare il mezzo aziendale in quel mese.
Il meccanismo di avanzamento automatico nella qualifica superiore previsto dall'art. 2103, comma 7, c.c. comporta l'acquisizione definitiva del superiore livello di inquadramento dopo sei mesi di assegnazione a mansioni superiori, salvo che l'assegnazione abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio (ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie).
Dal momento che ha svolto le mansioni di “autista” corrispondenti al CP_1 superiore livello G per un periodo di tempo ampiamente superiore a sei mesi, la stessa ha definitivamente acquisito il diritto all'inquadramento in tale livello e al relativo trattamento economico, che resta insensibile ai successivi mutamenti di mansioni (salva l'ipotesi- cui l'odierna fattispecie è estranea - prevista dall'art. 2103, comma 6, c.c.).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato all'udienza di discussione la sentenza impugnata è stata indicata come sentenza “n. 436/2023”, anziché come sentenza “n. 436/2024” del Tribunale di Busto Arsizio.
pag. 9/10 Si procede pertanto ad emendare tale errore materiale, dandosi atto che, ove il dispositivo reca scritto “n. 436/2023”, deve intendersi e ritenersi scritto “n. 436/2024”.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m.
13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 436/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 6 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Monica Vitali
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 827/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 6 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 436/2024 del Tribunale di Busto Arsizio (est. Fedele), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Castiglioni e Paola Bravin ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Lavizzari, in Milano, via B. Cellini n. 21,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nico Parise e Roberto Zibetti, presso il cui studio in
Gallarate, piazza Risorgimento n. 5, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, in accoglimento della proposta impugnazione, riformare parzialmente la sentenza n. 436/2024, pubblicata in data 27.06.2024, e non notificata, del Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro - esclusivamente nel capo in cui accerta lo svolgimento, da parte della sig.ra , di mansioni inquadrabili nel livello “G” del CCNL CP_1 trasporto aereo dall'agosto 2008 e condanna al pagamento delle Parte_1 differenze retributive maturate in favore della lavoratrice per complessivi € 23.346,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo - e, conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso, per tutte le ragioni ed i motivi esposti, rigettare le relative domande proposte dalla Sig.ra , con il ricorso ex art. CP_1
414 c.p.c..
Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si rinnovano tutte le istanze istruttorie (con i testi indicati, anche a prova contraria), formulate nel precedente grado del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio”.
Appellata: “In via principale respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando i capi della sentenza di primo grado oggetto dell'impugnazione di controparte, con il favore delle spese del presente secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 27 giugno 2024, il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1382/2022 R.G. promossa da contro ha così deciso: “accertato lo svolgimento da parte CP_1 Parte_1 della ricorrente di mansioni inquadrabili nel livello G del CCNL trasporto aereo dall'agosto 2008 condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in favore della ricorrente per complessivi euro 23.346,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo;
accertato l'obbligo contrattuale di parte resistente di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro forniti alla ricorrente dall'assunzione a gennaio 2019, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5538,97, a titolo di risarcimento del danno, oltre interesse e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
rigetta le altre domande formulate da parte ricorrente;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente […]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellata, premesso:
- di essere stata assunta alle dipendenze di il 12 Parte_1 dicembre 2005 con mansioni di “addetta alla pulizia e allestimento aeromobili” di cui al livello I del CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering e sede di lavoro presso i Terminal 1 e 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa;
- di avere conseguito nel 2008 la patente aeroportuale, dopo aver frequentato il corso organizzato dal Gestore aeroportuale SEA s.p.a. a cui l'aveva iscritta la datrice di lavoro;
- di avere svolto dall'1 agosto 2008 per dieci anni consecutivi, sino al 31 luglio 2018, le superiori mansioni di caposquadra e di autista addetta al trasporto dei colleghi all'interno del sedime aeroportuale, senza, tuttavia mai vedersi riconosciuto il dovuto superiore inquadramento contrattuale;
- di essersi recata alla fine di luglio 2018, unitamente al collega sindacalista
[...]
, presso gli uffici coordinamento voli ed aver dichiarato ad Per_1 Pt_2
, impiegata amministrativa ed addetta alla predisposizione dei turni di
[...] lavoro, che non avrebbe più svolto le mansioni di autista e caposquadra se non le avessero concesso il giusto inquadramento;
- che , dopo essersi confrontata con i superiori, aveva comunicato Parte_2
pag. 2/10 alla ricorrente che, a decorrere dal successivo mese di agosto 2018, avrebbe dovuto svolgere mere mansioni di addetta alla pulizia e all'allestimento degli aeromobili;
- che sin dall'assunzione la ricorrente, al pari degli altri colleghi, era stata costretta a provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro a casa propria ed a proprie spese una volta a settimana;
tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale:
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello F del
CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering applicato al rapporto a decorrere dal mese di agosto
2008 ed al pagamento delle relative differenze retributive e, conseguentemente,
2. condannare, in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore, al pagamento, al suddetto titolo, nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di Euro 48.698,54 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
In subordine rispetto alla domanda sub 1
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello G del
CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering applicato al rapporto a decorrere dal mese di agosto
2008 ed al pagamento delle relative differenze retributive e, conseguentemente,
4. condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, al suddetto titolo, nei confronti della ricorrente dell'importo di Euro
23.436,64 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo
5. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il grave demansionamento di cui la medesima è stata vittima, a decorrere dal mese di agosto
2018 e, conseguentemente,
6. condannare al risarcimento nei confronti della lavoratrice Controparte_2 del danno alla professionalità, morale ed esistenziale da quantificarsi, in via equitativa, nella misura che si propone non inferiore a Euro 11.700,00 fino a novembre 2022, oltre ad ulteriori
Euro 300,00 mensili per tutti i mesi di demansionamento successivi dal dicembre 2022 in poi, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudice;
7. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il mancato lavaggio degli indumenti di lavoro da parte della datrice di lavoro dal dicembre 2005 al febbraio 2019 e, conseguentemente,
8. condannare al pagamento in favore della ricorrente di Parte_1 complessivi Euro 5.538,97, pari ad un'ora settimanale di lavoro straordinario diurno, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia.
9. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”. si è costituita nel giudizio di primo grado, contestando la Parte_1 fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha accertato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel superiore livello G del CCNL applicato, che comprende il profilo professionale di autista, in quanto aveva conseguito il 31 CP_1 luglio 2008 l'abilitazione alla guida all'interno delle aree aeroportuali, seguendo un corso pag. 3/10 proposto dal datore di lavoro, e da quel momento – ove designata dal coordinatore - aveva guidato il furgone aziendale per il trasporto della squadra sui velivoli da sanificare.
Ha, quindi, statuito che “l'acquisizione di una abilitazione finalizzata allo svolgimento di differenti mansioni da considerarsi qualificate, unitamente alla pratica del lavoro (la ricorrente era assunta dal 2005), conduce a ritenere corretto l'inserimento dalla ricorrente al livello G a far tempo dall'agosto 2008
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento contrattuale, maturate dall'agosto 2008 al deposito del ricorso. Tali differenze vanno indicate in euro 23.346,64 così come quantificate da parte ricorrente”.
Il Tribunale ha accolto anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per mancato lavaggio della divisa aziendale, che fungeva da DPI, da parte del datore di lavoro nel periodo dall'assunzione sino a gennaio 2019 (la società, infatti, aveva dedotto di aver attivato un servizio di lavanderia nel febbraio 2019 e tale circostanza non era stata contestata dalla lavoratrice).
Determinato il tempo impiegato dalla ricorrente per provvedere alla pulizia della divisa in un'ora di lavoro supplementare (intercorrendo tra le parti un rapporto di lavoro part- time), ha condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, della somma, liquidata in via equitativa, di € 5.538,97.
Il Tribunale ha, invece, respinto la domanda proposta da in via principale, CP_1 di inquadramento nel livello F del CCNL, in quanto all'esito dell'istruttoria testimoniale era emerso che la ricorrente si occupava della pulizia degli aeromobili, ma non svolgeva la funzione di caposquadra. Tale funzione era riconosciuta per le squadre addette alla pulizia di aeromobili di grandi dimensioni, ai quali era assegnata una squadra di 19/20 addetti, mentre per i velivoli di dimensioni ordinarie era sufficiente una squadra composta da 3 o 4 addetti che si coordinavano tra loro dividendosi le aree di pulizia.
Il Tribunale ha respinto anche la domanda di risarcimento del danno da demansionamento asseritamente patito da agosto 2018, ossia da quando non era CP_1 più stata impegnata nella guida dei mezzi per raggiungere gli aeromobili con i colleghi di lavoro.
Ha escluso la sussistenza del demansionamento, essendo pacifico che era stata proprio la ricorrente a scegliere di non guidare più i mezzi aziendali, poiché non le era stato riconosciuto il superiore livello di inquadramento rivendicato. Ha, inoltre, rilevato che, in ogni caso, l'eventuale scelta datoriale di non far svolgere al lavoratore una o più mansioni del livello di inquadramento non comporta demansionamento, permanendo le altre mansioni e competenze qualificanti il livello.
Avverso la sentenza ha proposto appello impugnando Parte_1 esclusivamente il capo che ha accertato lo svolgimento, da parte di , di mansioni CP_1 inquadrabili nel livello G del CCNL da agosto 2008 e ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive in favore della lavoratrice per complessivi € 23.346,64 oltre accessori.
Parte appellante articola quattro motivi, di seguito sintetizzati.
Con il primo motivo denuncia errato accertamento del diritto di CP_1 all'inquadramento nel livello G del CCNL di settore;
erronea valutazione circa la natura pag. 4/10 “qualificata” delle mansioni svolte;
omessa e/o erronea valutazione delle previsioni di cui al
CCNL; violazione e/o errata interpretazione dell'art. C1 del CCNL;
contraddittorietà della sentenza
Critica la pronuncia per aver erroneamente ritenuto accertato il diritto della lavoratrice all'inquadramento nel livello G del CCNL di settore, a far tempo da agosto 2008, in ragione dello svolgimento di mansioni di autista.
Deduce che era stata correttamente inquadrata al livello I del CCNL, non CP_1 potendosi ritenere che l'abilitazione alla guida nel comparto aeroportuale possa “qualificare” in alcun modo le mansioni di addetta alle pulizie ed allestimento aeromobili, sempre svolte dalla lavoratrice.
Evidenzia che l'appellata aveva conseguito del tutto volontariamente la patente CP_ aeroportuale (che è una semplice abilitazione richiesta dall' per la conduzione di automezzi all'interno degli spazi aeroportuali) ed aveva guidato esclusivamente automezzi Fiat
Ducato/Doblò che richiedono solo il possesso della patente di guida B.
La patente aeroportuale, in altri termini, non costituiva una specifica abilitazione alla guida di un particolare mezzo da condurre per l'espletamento delle mansioni e non poteva, pertanto, “qualificare” in alcun modo la mansione (di pulizia e allestimento di aeromobili), alla quale la lavoratrice era addetta, pienamente riconducibile al livello I assegnato.
Con il secondo motivo si duole dell'erroneo accertamento dell'attività di CP_1 quale “autista” e dell'omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Evidenzia che la ragione che ha portato il giudice di prime cure a ritenere che l'inquadramento corretto della sig.ra sia nel livello G del CCNL, risiede nel fatto che la CP_1 lavoratrice aveva svolto mansioni di “autista”.
Tuttavia tale circostanza - deduce parte appellante - è infondata e contraria al vero, dal momento che l'attività di guida del mezzo aziendale da parte dell'odierna appellata era stata un'attività del tutto marginale e residuale rispetto alle mansioni di pulizia aeromobili, dalla stessa sempre svolte, e non poteva quindi essere qualificata come attività di “autista”, che consiste nel trasporto di persone e/o cose da un luogo all'altro, nonché nello svolgimento di attività accessorie e complementari, quale il carico/scarico merci.
Ribadisce che l'appellata aveva guidato, per un periodo di tempo, il furgone aziendale
(Fiat Ducato/Doblò) solo per il trasporto dei colleghi, esclusivamente a inizio/fine turno, per raggiungere i velivoli da pulire e/o ritornare in sede. Si era, inoltre, alternata alla guida con i colleghi in turno;
poteva, infatti, accadere che guidasse durante il turno, così come che non guidasse (secondo le indicazioni dei coordinatori).
Tali circostanze erano state confermate da tutti i testi escussi, sicché, ad avviso di parte appellante, dall'esperita istruttoria emergeva che la lavoratrice non aveva mai svolto attività di autista.
Con il terzo motivo lamenta violazione del principio di “prevalenza” delle mansioni svolte.
Deduce che, nella denegata ipotesi in cui si dovesse qualificare l'attività di guida del furgone aziendale come attività di autista, non avrebbe comunque diritto al CP_1 superiore inquadramento nel livello G.
pag. 5/10 Ciò perché può riconoscersi il diritto del lavoratore all'inquadramento nella superiore qualifica professionale solo in caso di protratto esercizio delle corrispondenti mansioni con carattere di esclusività e prevalenza.
Nell'ottica del gravame, nel caso di specie l'attività di guida del mezzo aziendale da parte dell'appellata aveva rappresentato un'attività marginale ed accessoria rispetto alle mansioni principali di pulizia ed allestimento degli aeromobili, svolte con carattere di continuità e prevalenza.
Infatti, come accertato dall'esperita istruttoria, la lavoratrice aveva guidato solo dall'agosto 2008 al luglio 2018 e non per tutta la durata del rapporto di lavoro (dicembre
2005/giugno 2023); non guidava ogni volta che era in turno;
inoltre, anche quando guidava, il tempo dedicato alla conduzione del mezzo aziendale era limitato al tragitto per raggiungere gli aerei da sanificare e ritornare in sede, sempre all'interno del sedime aeroportuale.
Con il quarto ed ultimo motivo denuncia errata indicazione del periodo durante il quale ha guidato i mezzi aziendali;
errata quantificazione degli importi;
CP_1 contraddittorietà della sentenza.
Impugna il seguente passo della pronuncia di prime cure: “parte resistente va pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento contrattuale, maturate dall'agosto 2008 al deposito del ricorso. Tali differenze vanno indicate in euro 23.346,64 così come quantificate da parte ricorrente, secondo conteggi la cui metodica non è stata espressamente e tempestivamente contestata da parte resistente, conteggi che comunque appaiono corretti sulla base delle tabelle retributive applicate”, deducendo che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, i conteggi erano stati espressamente contestati dalla società odierna appellante sia nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., sia nelle successive note scritte autorizzate depositate in data 5 febbraio 2024, accluse al fascicolo di parte di primo grado.
Aggiunge che il periodo in cui l'appellata aveva guidato i mezzi aziendali era già stato circoscritto confessoriamente dalla stessa nel ricorso introduttivo del giudizio: la lavoratrice, infatti, aveva affermato di aver guidato da agosto 2008 a luglio 2018
Conseguentemente, il diritto alle differenze retributive avrebbe dovuto essere circoscritto a detto periodo (agosto 2008/luglio 2018) e non essere esteso sino al mese di novembre 2022, come invece disposto dal giudice di prime cure.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha chiesto il rigetto del CP_1 gravame avversario e la conferma della pronuncia di primo grado.
All'udienza del 6 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
Nel procedere all'esame dei motivi è opportuno richiamare le declaratorie contrattuali dei livelli di inquadramento e dei profili professionali rilevanti ai fini della decisione.
pag. 6/10 Secondo l'art. C1 del CCNL Trasporto Aereo – Parte Specifica Catering Aereo
(pacificamente applicato al rapporto di lavoro di cui è causa ed allegato sub doc. I fascicolo appellante di primo grado), appartengono al livello I (assegnato da a Parte_1
) “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento CP_1 pratico e conoscenze professionali di contenuto non complesso”, tra cui il “personale di pulizia”.
Al superiore livello G (rivendicato da e riconosciuto a quest'ultima dal CP_1 giudice di primo grado) appartengono, invece, “i lavoratori che in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione
e pratica di lavoro”.
Tra i profili professionali esemplificativi del livello G figura il profilo di “autista”.
Dalle risultanze dell'istruttoria espletata dal giudice di primo grado emerge che
[...]
, oltre a dedicarsi alla pulizia e all'allestimento degli aeromobili, si occupava di trasferire i CP_1 componenti della sua squadra di lavoro dall'ingresso del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa sino al primo aeromobile da prendere in carico presso il medesimo Terminal 1 o presso il
Terminal 2 e poi, successivamente, da un aeromobile all'altro, fino a completare i circa 6/8 aerei che ogni giorno la squadra doveva pulire;
terminata la pulizia dell'ultimo aereo, riaccompagnava i colleghi al Terminal 1.
In tal senso convergono le deposizioni dei testi (dipendente Testimone_1 della società appellante con mansioni di addetta alla pulizia degli aeromobili), Tes_2
(dipendente dell'appellante, dal 1997 al 2013 coordinatrice e responsabile per la
[...] pulizia degli aeromobili) e (dipendente dell'appellante con mansioni di Testimone_3 addetto alle pulizie degli aeromobili), non contraddette da alcuna emergenza istruttoria di segno contrario (la teste dipendente dell'appellante con mansione di Tes_4 caposquadra, ha reso una dichiarazione neutra, affermando di non ricordare “se la signora
guidasse i mezzi”). CP_1
Le mansioni descritte sono riconducibili, come ritenuto dal giudice di prime cure, al profilo professionale di “autista”, che il CCNL colloca nel livello di inquadramento G.
Guidare un furgone aziendale, trasportando i colleghi da un punto all'altro del sedime aeroportuale, integra a tutti gli effetti i compiti propri dell'autista.
Né rileva in senso contrario il fatto che per la conduzione del mezzo guidato da
[...]
fosse sufficiente il possesso della patente B: lo svolgimento dei compiti propri CP_1 dell'autista (che consistono, appunto, nel trasporto di cose o persone da un luogo all'altro, come del resto riconosciuto da parte appellante) non richiede il possesso di una patente di categoria superiore alla B, posto che quest'ultima autorizza alla guida di autoveicoli destinati tanto al trasporto di persone, quanto al trasporto di cose.
Tantomeno è necessario ad integrare le mansioni di autista lo svolgimento di attività di carico/scarico della merce, trattandosi di attività che la stessa appellante riconosce essere meramente “accessorie e complementari” e dunque non essenziali.
Accertato che le descritte mansioni svolte da corrispondono al profilo CP_1 professionale di autista, ciò è sufficiente a sussumerle nel livello G del CCNL, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Giova in proposito evidenziare che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide – “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie,
pag. 7/10 ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poichè le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (così Cass., 19 febbraio
2020 n. 4183; in termini cfr. Cass. 23 febbraio 2016 n. 3547; Cass. 18 febbraio 2016 n. 3216;
Cass. 15 novembre 2012 n. 20015; 13 dicembre 2005 n. 27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093;
Cass. 18 novembre 1997 n. 11461).
Ne deriva che, nell'ipotesi di corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate dal lavoratore e le mansioni del profilo professionale tipizzato – nel caso di specie mansioni proprie del profilo professionale di “autista” appartenente al livello G del CCNL Trasporto
Aereo - non è neppure necessario indagare ulteriormente sulla sussistenza nel profilo dei requisiti richiesti dalla declaratoria generale del livello, essendo certo che le parti collettive hanno voluto inquadrare le mansioni corrispondenti al profilo nella qualifica.
Peraltro, nelle mansioni accertate nel caso di specie sono ravvisabili i tratti qualificanti la professionalità del livello di inquadramento G, individuati dalla declaratoria generale nel “possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” e nello svolgimento di “compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
E' pacifico, infatti, che per poter svolgere le mansioni in parola ha CP_1 conseguito la patente aeroportuale (cfr. doc. 4 fascicolo appellata di primo grado), richiesta CP_ dall' per la conduzione degli automezzi all'interno degli spazi aeroportuali e che le è stata rilasciata dopo la frequenza di un corso e il superamento di un esame teorico ed una prova pratica.
Ciò è indicativo del fatto che dette mansioni, pur di natura esecutiva, presuppongono il possesso di conoscenze e capacità tecnico-pratiche che richiedono specifica preparazione.
Le stesse mansioni, inoltre, comportano l'assunzione di un alto grado di responsabilità, attesi i rischi per l'incolumità propria, dei passeggeri e dei terzi presenti nel sedime aeroportuale, insiti nell'attività di guida e di trasporto di persone.
Da quanto esposto deriva la piena sussumibilità delle mansioni in esame nel livello di inquadramento G del CCNL Trasporto Aereo -Sezione Catering.
Circa il profilo della prevalenza di tali mansioni ai fini dell'inquadramento nel livello anzidetto, si osserva che la mansione di autista era svolta da in modo abituale, in CP_1 base alle disposizioni dei coordinatori, che stabilivano chi dovesse provvedere alla guida dei mezzi aziendali nei vari turni di lavoro.
Tale attività occupava una parte consistente del tempo di lavoro nell'ambito del turno, considerato che, come riferito dai testi e come precedentemente evidenziato, essa comprendeva il trasferimento della squadra di lavoro dall'ingresso del Terminal 1 sino al primo aeromobile, da questo ai successivi aerei che la squadra doveva pulire (in media in numero di
6/8 al giorno, dislocati sull'intero sedime aeroportuale) e, infine, dall'ultimo aereo all'ingresso del Terminal 1.
L'attività, inoltre, è indubbiamente significativa sul piano professionale, in ragione delle capacità tecnico-pratiche richieste e dell'assunzione di responsabilità che essa comporta.
pag. 8/10 Pertanto, posto che le mansioni di autista erano svolte da non in modo CP_1 sporadico od occasionale, ma frequente ed abituale in base alle esigenze aziendali, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nei diversi compiti espletati dalla dipendente, non
è decisivo che tali mansioni non siano state disimpegnate quotidianamente in ogni turno di lavoro: l'impegno in esse profuso dalla lavoratrice deve comunque ritenersi caratterizzante e prevalente, tenuto conto sia del rilevante tempo di lavoro alle stesse globalmente dedicato
(profilo quantitativo), sia del livello professionale e di responsabilità implicato (profilo qualitativo).
Per le ragioni esposte i motivi di appello esaminati devono essere respinti.
Infondato si ritiene anche il quarto ed ultimo motivo.
La contestazione dei conteggi elaborati da (e recepiti dal giudice di prime CP_1 cure), contenuta nella memoria ex art. 416 c.p.c., appare generica ed inconferente.
La società si limita sul punto ad osservare: “i conteggi avversari sono integralmente contestati. Parte ricorrente non fa riferimento all'effettivo e concreto svolgimento del rapporto, ma si limita ad effettuare un mero calcolo matematico, utilizzando dei moltiplicatori che non prendono in considerazione i giorni di assenza della sig.ra per malattia, ferie, CP_1 etc.”.
Si osserva al riguardo che, ai fini del calcolo delle differenze retributive per superiore inquadramento, sono ininfluenti i giorni di assenza per malattia e per ferie, atteso che la retribuzione del livello superiore non è correlata ai soli giorni di effettiva presenza in servizio, ma è dovuta anche in caso di assenze per ferie e malattia.
Per altro verso, le note depositate dalla società nel giudizio di primo grado in data 5 febbraio 2024 fanno riferimento unicamente alle differenze retributive relative al livello H e risultano, pertanto, irrilevanti rispetto al calcolo delle differenze retributive operato in sentenza sulla base del livello G del CCNL.
Da ultimo, non coglie nel segno l'argomento secondo cui le differenze retributive avrebbero dovuto essere, in ogni caso, limitate al periodo sino a luglio 2018, in quanto la lavoratrice stessa aveva dichiarato di avere smesso di guidare il mezzo aziendale in quel mese.
Il meccanismo di avanzamento automatico nella qualifica superiore previsto dall'art. 2103, comma 7, c.c. comporta l'acquisizione definitiva del superiore livello di inquadramento dopo sei mesi di assegnazione a mansioni superiori, salvo che l'assegnazione abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio (ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie).
Dal momento che ha svolto le mansioni di “autista” corrispondenti al CP_1 superiore livello G per un periodo di tempo ampiamente superiore a sei mesi, la stessa ha definitivamente acquisito il diritto all'inquadramento in tale livello e al relativo trattamento economico, che resta insensibile ai successivi mutamenti di mansioni (salva l'ipotesi- cui l'odierna fattispecie è estranea - prevista dall'art. 2103, comma 6, c.c.).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato all'udienza di discussione la sentenza impugnata è stata indicata come sentenza “n. 436/2023”, anziché come sentenza “n. 436/2024” del Tribunale di Busto Arsizio.
pag. 9/10 Si procede pertanto ad emendare tale errore materiale, dandosi atto che, ove il dispositivo reca scritto “n. 436/2023”, deve intendersi e ritenersi scritto “n. 436/2024”.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m.
13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 436/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 6 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Monica Vitali
pag. 10/10