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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 5393/2023 promossa da nato in [...]-Brasile), in data 20 febbraio 1987; Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 5 novembre 1994; Controparte_1
nata in [...]-Brasile), in data 12 giugno 1973; Controparte_2
nato in [...]-Brasile), in data 11 maggio 1977; Controparte_3
nato in [...]-Brasile), in data 9 agosto 1972 in proprio e quale Controparte_4 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata in [...] Persona_1
(AM-Brasile), in data 2 Gennaio 2005;
, nata in [...]-Brasile), in data 17 aprile 1982; Persona_2
nata in [...]-Brasile), in data 9 marzo 1989 in proprio e quale Parte_2 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nato in [...]- Persona_3
Brasile), in data 6 dicembre 2006;
, nata in [...]-Brasile), in data 27 aprile 1984; Parte_3
nato in [...]-Brasile), in data 13 ottobre Parte_4
1999, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Achille Cattaneo del foro di Milano ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da nato in [...] Persona_4 nel Comune di Cortenuova (BG) il 16 marzo 1888 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- Il dante causa, mai naturalizzato brasiliano, si è coniugato con la signora cittadina Persona_5 brasiliana, come comprovato dal “Certificato di Matrimonio”, matricola
102.392.01.55.1908.2.00002.011.0000043-71 datato 20.03.2015, emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Garibaldi (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano
(doc.05);
- Dall'unione coniugale tra il signor la signora nascevano, Persona_4 Persona_5 tre (3) figli, ovvero:
- (i) in Garibaldi (RS-Brasile), in data 14 luglio 1915, il signor come Parte_5 comprovato dal” Certificato di Nascita versione integrale”, matricola
102392.02.55.1915.1.00009.171.0000170-79 datato 06.08.2021, emesso dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di Garibaldi (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.06);
- (ii) in Putinga (RS-Brasile), in data 17 Ottobre 1921, il signor - cognome Persona_6 così attribuito in atto - come comprovato dal ”Certificato di Nascita”, matricola
102178.01.55.1921.1.00001.075.0000188-21 datato 18.05.2015, emesso dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di Putinga (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano, in copia conforme all'originale datata 14.03.2023 emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monza (doc.07);
- in Putinga (RS-Brasile), in data 26 Ottobre 1923, la signora - Persona_7 cognome così attribuito in atto - come comprovato dal ”Certificato di Nascita versione integrale”, matricola 102178.01.55.1923.1.00002.070.0000654-70 datato 08.06.2022, emesso dall'Ufficiale del
Registro Civile del Municipio di Putinga (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.08);
- In data 26 Febbraio 1938, in Encantado (RS-Brasile), il signor contraeva Parte_5 matrimonio con la signora (da coniugata, , cittadina Brasiliana, Persona_8 Persona_9 come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio versione integrale”, matricola
102186.01.55.1938.2.00001.024.0000005-20 datato 11.07.2018, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di EL (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.09); - Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Parte_5 Persona_9
nasceva, in EL (RS-Brasile), in data 30 Marzo 1957, il signor Persona_10 come comprovato dal ”Certificato di Nascita versione integrale”, matricola
102186.01.55.1957.1.00005.166.0003217-61 datato 24.08.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di EL (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.10);
- Dall'unione tra il signor e la signora nasceva, in Persona_10 Persona_9
AS (RS-Brasile), in data 20 Febbraio 1987, il signor - Parte_1 espressamente dichiarato e formalmente riconosciuto da quale proprio Persona_10 figlio - come comprovato dal ”Certificato di Nascita versione integrale”, matricola
097626.01.55.1987.1.00136.081.0040481-52 datato 19.10.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di AS (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.11);
- Dall'unione tra il signor e la signora , cittadina Persona_10 Persona_11
Brasiliana, nasceva, in Aparecida do TA (MS-Brasile), in data 05 Novembre 1994, la signora
[...]
- espressamente dichiarata e formalmente riconosciuta quale propria Controparte_1 figlia da entrambi i genitori - come comprovato dal ”Certificato di Nascita versione integrale”, matricola 063248.01.55.1994.1.00029.381.0007353-18 datato 11.06.2021, emessa dall'Ufficiale del
Registro Civile del Municipio di Aparecida do TA (MS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.12);
- In data 03 Ottobre 1942, in Encantado (RS-Brasile), il signor contraeva Persona_6 matrimonio con la signora (da coniugata, , cittadina Persona_12 Persona_13
Brasiliana, come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio”, matricola
102186.01.55.1942.2.00001.087.0000025-99 datato 23.03.2015, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di EL (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano, in copia conforme all'originale datata 14.03.2023 emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monza (doc.13);
- Dall'unione coniugale tra il signor (denominato in atto, e la Persona_6 Per_10 signora (denominata in atto anche , nascevano, Persona_13 Persona_14 quattro (4) figli, ovvero:
- (i) in EL (RS-Brasile), in data 08 Dicembre 1943, il signor - Parte_6 cognome così attribuito in atto - come comprovato dal ”Certificato di Nascita”, matricola
102186.01.55.1943.1.00002.137.0000304-91 datato 23.03.2015, emessa dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio di EL (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano, in copia conforme all'originale datata 14.03.2023 emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monza (doc.14);
- (ii) in Tenente Portela (RS-Brasile), in data 01 Ottobre 1950, il signor Parte_7 come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
103556.01.55.1956.1.00011.036.0008555-66 datato 17.08.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di Tenente Portela (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.15);
- (iii) in Tenente Portela (RS-Brasile), in data 25 Gennaio 1956, la signora Parte_8
come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
[...]
103556.01.55.1956.1.00011.035.0008551-15 datato 17.08.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di Tenente Portela (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.16);
- (iv) in Tenente Portela (RS-Brasile), in data 05 Luglio 1958, il signor come Parte_9 comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
103556.01.55.1966.1.00023.282.0023517-19 datato 19.08.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di Tenente Portela (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.17);
- In data 28 Giugno 1969, in Tenente Portela (RS-Brasile), il signor Parte_6 contraeva matrimonio con la signora (da coniugata, , Persona_15 Persona_16 cittadina Brasiliana, come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio”, matricola
103556.01.55.1969.2.00012.220.0004690-40 datato 30.03.2015, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di Tenente Portela (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano, in copia conforme all'originale datata 14.03.2023 emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monza (doc.18);
- Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Parte_6 Persona_16 nascevano, in SA LE (PR-Brasile), due (2) figli, ovvero:
- (i) in data 12 Giugno 1973, la signora come comprovato dal ”Certificato di Controparte_2
Nascita N° 7.940”, matricola 085472.01.55.1973.1.00007.274.0007940-75 datato 23.06.2015, emessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.19); - (ii) in data 11 Maggio 1977, il signor come comprovato dal ”Certificato di Controparte_3
Nascita N° 1.808”, matricola 085472.01.55.1977.1.00002.108.0001808-45 datato 23.06.2015, emessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.20);
- Dall'unione tra il signor e la signora cittadina Controparte_3 Persona_17
Brasiliana, nasceva, in AN do TE (PR-Brasile), in data 13 Ottobre 1999, il signor
[...]
- cognome così attribuito a seguito di riconoscimento di paternità Parte_4
- come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
141721.01.55.1999.1.00003.063.0001128-91 datato 19.08.2020, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di AN do TE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia Brasiliano (doc.21);
- In data 13 Marzo 1971, in SA LE (PR-Brasile), il signor contraeva Parte_7 matrimonio con la signora (da coniugata, , cittadina Brasiliana, Persona_18 Controparte_6 come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio integrale”, matricola
085910.01.55.1971.2.00003.106.0000629-43 datato 08.06.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.22);
- Dall'unione coniugale tra il signor e la signora nasceva, Parte_7 Controparte_6 in SA LE (PR-Brasile), in data 09 Agosto 1972, il signor come Controparte_4 comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
085910.01.55.1972.1.00006.182.0006918-78 datato 08.06.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.23);
- In data 25 Settembre 1999, in Cacaulândia (RO-Brasile), il signor Controparte_4 contraeva matrimonio con la signora (da coniugata, Persona_19 [...]
, cittadina Brasiliana, come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio Persona_20 integrale N° 124 con annotazione di divorzio”, matricola 095760.01.55.1999.2.00001.124.0000124-
79 datato 31.05.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Municipio di Persona_19
(RO-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della
[...]
Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.24);
- Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Controparte_4 Persona_20
nasceva, in Manaus (AM-Brasile), in data 02 Gennaio 2005, la signora
[...] [...]
come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola Persona_1 004200.01.55.2005.1.00112.079.0027828-79 datato 25.02.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile dell'8° Ufficio del Municipio di Manaus (AM-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia Brasiliano (doc.25);
- In data 18 Settembre 1976, in Medianeira (PR-Brasile), la signora Parte_8
- da coniugata, passata ad adottare il cognome - contraeva Parte_10 matrimonio con il signor , cittadino Brasiliano, come comprovato dal ”Certificato Persona_21 di Matrimonio integrale”, matricola 085910.01.55.1976.2.00005.532.0000185-56 datato 12.08.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal
Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.26);
- all'unione coniugale tra la signora - contraeva matrimonio con il Parte_10 signor , nasceva, in ÉU AZ (PR-Brasile), in data 17 Aprile 1982, la signora Persona_21
come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola Persona_2
086231.01.55.1982.1.00005.071.0004246-70 datato 17.08.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.27);
- In data 14 Aprile 1984, in SA LE (PR-Brasile), il signor contraeva Parte_9 matrimonio con la signora (da coniugata, , Persona_22 Persona_23 cittadina Brasiliana, come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio”, matricola
085910.01.55.1984.2.00005.173.0001635-73 datato 19.01.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.28);
- Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Parte_9 Persona_23 nasceva, in SA LE (PR-Brasile), in data 09 Marzo 1989, la signora Parte_2 come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
085910.01.55.1989.1.00012.227.0010446-62 datato 19.01.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.29);
- In data 21 Ottobre 2005, in SA LE (PR-Brasile), la signora - da Parte_2 coniugata, passata ad adottare il cognome - contraeva matrimonio Parte_11 con il signor cittadino Brasiliano, come comprovato dal ”Certificato di Persona_24
Matrimonio integrale con annotazione di divorzio”, matricola
085910.01.55.2005.2.00013.203.0004063-01 datato 19.01.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.30);
- Dall'unione coniugale tra la signora ed il signor Parte_11 Persona_24
nasceva, in SA LE (PR-Brasile), in data 06 Dicembre 2006, il signor
[...] Persona_3
, come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
[...]
085910.01.55.2006.1.00025.253.0016887-45 datato 19.01.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.31). Come attestato nel sopra citato ”Certificato di Matrimonio integrale con annotazione di divorzio”, in virtù di Sentenza datata 06.08.2009 emessa dall'Autorità Giudiziaria
Brasiliana, veniva disposto il Divorzio Contenzioso dei coniugi e Persona_24
che tornava ad adottare il cognome da nubile, ovvero Parte_11
Parte_2
- In data 27 Dicembre 1944, in Putinga (RS-Brasile), la signora Persona_7
(denominata in atto, - da coniugata, passata ad adottare il cognome Per_10 [...]
- contraeva matrimonio con il signor , cittadino Brasiliano, Persona_25 Persona_26 come comprovato dal ”Certificiato di Matrimonio versione integrale”, matricola
102178.01.55.1944.2.00004.048.0000779-28 datato 06.04.2022, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di Putinga (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.32);
- Dall'unione coniugale tra la signora ed il signor Persona_25 Per_26
(denominati in atto ), nasceva, in EL (RS-Brasile), in data 15 Febbraio 1953, il
[...] Pt_3 signor - cognome così attribuito in atto - come comprovato dal ”Certificato Persona_27 di Nascita versione integrale”, matricola 102186.01.55.1953.1.00004.226.0002273-48 datato
06.04.2022, emessa dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio di EL (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.33);
- In data 13 Giugno 1975, in São UE do TE (SC-Brasile), il signor Persona_27 contraeva matrimonio con la signora (da coniugata, ), cittadina Per_28 Persona_29
Brasiliana, come comprovato dal ”Certificiato di Matrimonio versione integrale”, matricola
108290.01.55.1975.2.00005.057.0002351-41 datato 06.04.2022, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di São UE do TE (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia Brasiliano (doc.34); - Dall'unione coniugale tra il signor e la signora , Persona_27 Persona_29
nasceva, in São UE do TE (SC-Brasile), in data 27 Aprile 1984, la signora Parte_3 come comprovato dal ”Certificato di Nascita versione integrale”, matricola
108290.01.55.1984.1.00009.363.0008781-92 datato 06.04.2022, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di São UE do TE (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia Brasiliano (doc.35).
Il si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_5
Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92,
Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [ nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912 (emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio Persona_4 dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio.
Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009). Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili
(cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo
-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”
(Cass. Civ. sent. n. 25318/2022). La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis:
“Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il – tipica Controparte_5 controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis – non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v.
Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n.
14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , come Controparte_5 correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per esso Controparte_5 all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari. Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente a oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile
è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch-members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
− i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n.
30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dall'Ambasciata d'Italia Brasilia e dal Consolato Generale d'Italia in Curitiba, Porto Alegre e San Paolo in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. risposta delle autorità consolari acquisite nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti.
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da nato in [...]-Brasile), in data 20 febbraio 1987; Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 5 novembre 1994; Controparte_1
nata in [...]-Brasile), in data 12 giugno 1973; Controparte_2
nato in [...]-Brasile), in data 11 maggio 1977; Controparte_3
nato in [...]-Brasile), in data 9 agosto 1972; Controparte_4
nata in [...]-Brasile), in data 2 gennaio 2005; Persona_1
, nata in [...]-Brasile), in data 17 aprile 1982; Persona_2
nata in [...]-Brasile), in data 9 marzo 1989; Parte_2
, nato in [...]-Brasile), in data 6 dicembre 2006; Persona_3
, nata in [...]-Brasile), in data 27 aprile 1984; Parte_3
nato in [...]-Brasile), in data 13 ottobre Parte_4
1999, nei confronti del Controparte_5
dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_5 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 5393/2023 promossa da nato in [...]-Brasile), in data 20 febbraio 1987; Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 5 novembre 1994; Controparte_1
nata in [...]-Brasile), in data 12 giugno 1973; Controparte_2
nato in [...]-Brasile), in data 11 maggio 1977; Controparte_3
nato in [...]-Brasile), in data 9 agosto 1972 in proprio e quale Controparte_4 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata in [...] Persona_1
(AM-Brasile), in data 2 Gennaio 2005;
, nata in [...]-Brasile), in data 17 aprile 1982; Persona_2
nata in [...]-Brasile), in data 9 marzo 1989 in proprio e quale Parte_2 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nato in [...]- Persona_3
Brasile), in data 6 dicembre 2006;
, nata in [...]-Brasile), in data 27 aprile 1984; Parte_3
nato in [...]-Brasile), in data 13 ottobre Parte_4
1999, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Achille Cattaneo del foro di Milano ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da nato in [...] Persona_4 nel Comune di Cortenuova (BG) il 16 marzo 1888 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- Il dante causa, mai naturalizzato brasiliano, si è coniugato con la signora cittadina Persona_5 brasiliana, come comprovato dal “Certificato di Matrimonio”, matricola
102.392.01.55.1908.2.00002.011.0000043-71 datato 20.03.2015, emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Garibaldi (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano
(doc.05);
- Dall'unione coniugale tra il signor la signora nascevano, Persona_4 Persona_5 tre (3) figli, ovvero:
- (i) in Garibaldi (RS-Brasile), in data 14 luglio 1915, il signor come Parte_5 comprovato dal” Certificato di Nascita versione integrale”, matricola
102392.02.55.1915.1.00009.171.0000170-79 datato 06.08.2021, emesso dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di Garibaldi (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.06);
- (ii) in Putinga (RS-Brasile), in data 17 Ottobre 1921, il signor - cognome Persona_6 così attribuito in atto - come comprovato dal ”Certificato di Nascita”, matricola
102178.01.55.1921.1.00001.075.0000188-21 datato 18.05.2015, emesso dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di Putinga (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano, in copia conforme all'originale datata 14.03.2023 emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monza (doc.07);
- in Putinga (RS-Brasile), in data 26 Ottobre 1923, la signora - Persona_7 cognome così attribuito in atto - come comprovato dal ”Certificato di Nascita versione integrale”, matricola 102178.01.55.1923.1.00002.070.0000654-70 datato 08.06.2022, emesso dall'Ufficiale del
Registro Civile del Municipio di Putinga (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.08);
- In data 26 Febbraio 1938, in Encantado (RS-Brasile), il signor contraeva Parte_5 matrimonio con la signora (da coniugata, , cittadina Brasiliana, Persona_8 Persona_9 come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio versione integrale”, matricola
102186.01.55.1938.2.00001.024.0000005-20 datato 11.07.2018, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di EL (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.09); - Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Parte_5 Persona_9
nasceva, in EL (RS-Brasile), in data 30 Marzo 1957, il signor Persona_10 come comprovato dal ”Certificato di Nascita versione integrale”, matricola
102186.01.55.1957.1.00005.166.0003217-61 datato 24.08.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di EL (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.10);
- Dall'unione tra il signor e la signora nasceva, in Persona_10 Persona_9
AS (RS-Brasile), in data 20 Febbraio 1987, il signor - Parte_1 espressamente dichiarato e formalmente riconosciuto da quale proprio Persona_10 figlio - come comprovato dal ”Certificato di Nascita versione integrale”, matricola
097626.01.55.1987.1.00136.081.0040481-52 datato 19.10.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di AS (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.11);
- Dall'unione tra il signor e la signora , cittadina Persona_10 Persona_11
Brasiliana, nasceva, in Aparecida do TA (MS-Brasile), in data 05 Novembre 1994, la signora
[...]
- espressamente dichiarata e formalmente riconosciuta quale propria Controparte_1 figlia da entrambi i genitori - come comprovato dal ”Certificato di Nascita versione integrale”, matricola 063248.01.55.1994.1.00029.381.0007353-18 datato 11.06.2021, emessa dall'Ufficiale del
Registro Civile del Municipio di Aparecida do TA (MS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.12);
- In data 03 Ottobre 1942, in Encantado (RS-Brasile), il signor contraeva Persona_6 matrimonio con la signora (da coniugata, , cittadina Persona_12 Persona_13
Brasiliana, come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio”, matricola
102186.01.55.1942.2.00001.087.0000025-99 datato 23.03.2015, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di EL (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano, in copia conforme all'originale datata 14.03.2023 emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monza (doc.13);
- Dall'unione coniugale tra il signor (denominato in atto, e la Persona_6 Per_10 signora (denominata in atto anche , nascevano, Persona_13 Persona_14 quattro (4) figli, ovvero:
- (i) in EL (RS-Brasile), in data 08 Dicembre 1943, il signor - Parte_6 cognome così attribuito in atto - come comprovato dal ”Certificato di Nascita”, matricola
102186.01.55.1943.1.00002.137.0000304-91 datato 23.03.2015, emessa dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio di EL (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano, in copia conforme all'originale datata 14.03.2023 emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monza (doc.14);
- (ii) in Tenente Portela (RS-Brasile), in data 01 Ottobre 1950, il signor Parte_7 come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
103556.01.55.1956.1.00011.036.0008555-66 datato 17.08.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di Tenente Portela (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.15);
- (iii) in Tenente Portela (RS-Brasile), in data 25 Gennaio 1956, la signora Parte_8
come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
[...]
103556.01.55.1956.1.00011.035.0008551-15 datato 17.08.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di Tenente Portela (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.16);
- (iv) in Tenente Portela (RS-Brasile), in data 05 Luglio 1958, il signor come Parte_9 comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
103556.01.55.1966.1.00023.282.0023517-19 datato 19.08.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di Tenente Portela (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.17);
- In data 28 Giugno 1969, in Tenente Portela (RS-Brasile), il signor Parte_6 contraeva matrimonio con la signora (da coniugata, , Persona_15 Persona_16 cittadina Brasiliana, come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio”, matricola
103556.01.55.1969.2.00012.220.0004690-40 datato 30.03.2015, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di Tenente Portela (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano, in copia conforme all'originale datata 14.03.2023 emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monza (doc.18);
- Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Parte_6 Persona_16 nascevano, in SA LE (PR-Brasile), due (2) figli, ovvero:
- (i) in data 12 Giugno 1973, la signora come comprovato dal ”Certificato di Controparte_2
Nascita N° 7.940”, matricola 085472.01.55.1973.1.00007.274.0007940-75 datato 23.06.2015, emessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.19); - (ii) in data 11 Maggio 1977, il signor come comprovato dal ”Certificato di Controparte_3
Nascita N° 1.808”, matricola 085472.01.55.1977.1.00002.108.0001808-45 datato 23.06.2015, emessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.20);
- Dall'unione tra il signor e la signora cittadina Controparte_3 Persona_17
Brasiliana, nasceva, in AN do TE (PR-Brasile), in data 13 Ottobre 1999, il signor
[...]
- cognome così attribuito a seguito di riconoscimento di paternità Parte_4
- come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
141721.01.55.1999.1.00003.063.0001128-91 datato 19.08.2020, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di AN do TE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia Brasiliano (doc.21);
- In data 13 Marzo 1971, in SA LE (PR-Brasile), il signor contraeva Parte_7 matrimonio con la signora (da coniugata, , cittadina Brasiliana, Persona_18 Controparte_6 come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio integrale”, matricola
085910.01.55.1971.2.00003.106.0000629-43 datato 08.06.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.22);
- Dall'unione coniugale tra il signor e la signora nasceva, Parte_7 Controparte_6 in SA LE (PR-Brasile), in data 09 Agosto 1972, il signor come Controparte_4 comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
085910.01.55.1972.1.00006.182.0006918-78 datato 08.06.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.23);
- In data 25 Settembre 1999, in Cacaulândia (RO-Brasile), il signor Controparte_4 contraeva matrimonio con la signora (da coniugata, Persona_19 [...]
, cittadina Brasiliana, come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio Persona_20 integrale N° 124 con annotazione di divorzio”, matricola 095760.01.55.1999.2.00001.124.0000124-
79 datato 31.05.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Municipio di Persona_19
(RO-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della
[...]
Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.24);
- Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Controparte_4 Persona_20
nasceva, in Manaus (AM-Brasile), in data 02 Gennaio 2005, la signora
[...] [...]
come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola Persona_1 004200.01.55.2005.1.00112.079.0027828-79 datato 25.02.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile dell'8° Ufficio del Municipio di Manaus (AM-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia Brasiliano (doc.25);
- In data 18 Settembre 1976, in Medianeira (PR-Brasile), la signora Parte_8
- da coniugata, passata ad adottare il cognome - contraeva Parte_10 matrimonio con il signor , cittadino Brasiliano, come comprovato dal ”Certificato Persona_21 di Matrimonio integrale”, matricola 085910.01.55.1976.2.00005.532.0000185-56 datato 12.08.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal
Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.26);
- all'unione coniugale tra la signora - contraeva matrimonio con il Parte_10 signor , nasceva, in ÉU AZ (PR-Brasile), in data 17 Aprile 1982, la signora Persona_21
come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola Persona_2
086231.01.55.1982.1.00005.071.0004246-70 datato 17.08.2021, emessa dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.27);
- In data 14 Aprile 1984, in SA LE (PR-Brasile), il signor contraeva Parte_9 matrimonio con la signora (da coniugata, , Persona_22 Persona_23 cittadina Brasiliana, come comprovato dal ”Certificato di Matrimonio”, matricola
085910.01.55.1984.2.00005.173.0001635-73 datato 19.01.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.28);
- Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Parte_9 Persona_23 nasceva, in SA LE (PR-Brasile), in data 09 Marzo 1989, la signora Parte_2 come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
085910.01.55.1989.1.00012.227.0010446-62 datato 19.01.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.29);
- In data 21 Ottobre 2005, in SA LE (PR-Brasile), la signora - da Parte_2 coniugata, passata ad adottare il cognome - contraeva matrimonio Parte_11 con il signor cittadino Brasiliano, come comprovato dal ”Certificato di Persona_24
Matrimonio integrale con annotazione di divorzio”, matricola
085910.01.55.2005.2.00013.203.0004063-01 datato 19.01.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.30);
- Dall'unione coniugale tra la signora ed il signor Parte_11 Persona_24
nasceva, in SA LE (PR-Brasile), in data 06 Dicembre 2006, il signor
[...] Persona_3
, come comprovato dal ”Certificato di Nascita integrale”, matricola
[...]
085910.01.55.2006.1.00025.253.0016887-45 datato 19.01.2021, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di SA LE (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.31). Come attestato nel sopra citato ”Certificato di Matrimonio integrale con annotazione di divorzio”, in virtù di Sentenza datata 06.08.2009 emessa dall'Autorità Giudiziaria
Brasiliana, veniva disposto il Divorzio Contenzioso dei coniugi e Persona_24
che tornava ad adottare il cognome da nubile, ovvero Parte_11
Parte_2
- In data 27 Dicembre 1944, in Putinga (RS-Brasile), la signora Persona_7
(denominata in atto, - da coniugata, passata ad adottare il cognome Per_10 [...]
- contraeva matrimonio con il signor , cittadino Brasiliano, Persona_25 Persona_26 come comprovato dal ”Certificiato di Matrimonio versione integrale”, matricola
102178.01.55.1944.2.00004.048.0000779-28 datato 06.04.2022, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di Putinga (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.32);
- Dall'unione coniugale tra la signora ed il signor Persona_25 Per_26
(denominati in atto ), nasceva, in EL (RS-Brasile), in data 15 Febbraio 1953, il
[...] Pt_3 signor - cognome così attribuito in atto - come comprovato dal ”Certificato Persona_27 di Nascita versione integrale”, matricola 102186.01.55.1953.1.00004.226.0002273-48 datato
06.04.2022, emessa dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio di EL (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.33);
- In data 13 Giugno 1975, in São UE do TE (SC-Brasile), il signor Persona_27 contraeva matrimonio con la signora (da coniugata, ), cittadina Per_28 Persona_29
Brasiliana, come comprovato dal ”Certificiato di Matrimonio versione integrale”, matricola
108290.01.55.1975.2.00005.057.0002351-41 datato 06.04.2022, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di São UE do TE (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia Brasiliano (doc.34); - Dall'unione coniugale tra il signor e la signora , Persona_27 Persona_29
nasceva, in São UE do TE (SC-Brasile), in data 27 Aprile 1984, la signora Parte_3 come comprovato dal ”Certificato di Nascita versione integrale”, matricola
108290.01.55.1984.1.00009.363.0008781-92 datato 06.04.2022, emessa dall'Ufficiale del Registro
Civile del Municipio di São UE do TE (RS-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia Brasiliano (doc.35).
Il si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_5
Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92,
Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [ nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912 (emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio Persona_4 dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio.
Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009). Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili
(cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo
-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”
(Cass. Civ. sent. n. 25318/2022). La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis:
“Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il – tipica Controparte_5 controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis – non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v.
Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n.
14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , come Controparte_5 correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per esso Controparte_5 all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari. Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente a oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile
è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch-members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
− i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n.
30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dall'Ambasciata d'Italia Brasilia e dal Consolato Generale d'Italia in Curitiba, Porto Alegre e San Paolo in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. risposta delle autorità consolari acquisite nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti.
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da nato in [...]-Brasile), in data 20 febbraio 1987; Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 5 novembre 1994; Controparte_1
nata in [...]-Brasile), in data 12 giugno 1973; Controparte_2
nato in [...]-Brasile), in data 11 maggio 1977; Controparte_3
nato in [...]-Brasile), in data 9 agosto 1972; Controparte_4
nata in [...]-Brasile), in data 2 gennaio 2005; Persona_1
, nata in [...]-Brasile), in data 17 aprile 1982; Persona_2
nata in [...]-Brasile), in data 9 marzo 1989; Parte_2
, nato in [...]-Brasile), in data 6 dicembre 2006; Persona_3
, nata in [...]-Brasile), in data 27 aprile 1984; Parte_3
nato in [...]-Brasile), in data 13 ottobre Parte_4
1999, nei confronti del Controparte_5
dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_5 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi