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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 751/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PERATHONER Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA VINCI 1/E BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CIVALE FABIO e PITTRACHER STEFAN, elettivamente domiciliata in VIA PONTE AQUILA 10 BRESSANONE presso i difensori;
- parte convenuta -
in punto: Impugnativa contrattuale - risarcimento del danno causa trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
1) in via principale: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti per
l'acquisto di azioni della risultano essere nulli, Controparte_2 rispettivamente annullabili o risolti, e quindi ordinare alla di Controparte_2
restituire all'attore l'importo di Euro 62.562,00.-, o quello diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 11 2) in via subordinata: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la
[...]
è risultata gravemente inadempiente, rispettivamente non ha adempiuto Controparte_2
correttamente la prestazione dovuta, e quindi condannarla al risarcimento dei danni sofferti dall'attore quantificati nell'importo di Euro 62.562,00.-, o quella diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA, come per legge, anche del procedimento di mediazione” per la parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di responsabilità contrattuale proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex art
2946 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione conseguente alla domanda di risoluzione proposta dalla sig.ra per intervenuta prescrizione Pt_1
della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e 2935
c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA pagina 2 di 11 - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento, risoluzione proposte da parte attrice in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di
[...]
alla restituzione delle somme versate dalla sig.ra in relazione alle Controparte_2 Pt_1 operazioni di investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo della sig.ra e, Pt_1 per l'effetto, condannare la medesima alla restituzione a dei titoli Controparte_2 oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dalla sig.ra oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a Pt_1
rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere
o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del valore Controparte_2
attuale delle azioni e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato da controparte in ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai predetti rapporti intercorsi con
[...]
del determinante concorso di colpa dell'attrice per le ragioni esposte in Controparte_2 narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c..
...
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M.
55/2014”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con atto di citazione del 4/3/2024, ritualmente notificato, l'attrice evocava in Parte_1
giudizio la banca convenuta per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Esponeva in particolare di avere acquistato con ordina di data 25/1/2010 complessivamente 3.250 azioni della
[...]
un prodotto illiquido, non quotato su mercato regolamentato e con Controparte_2 profilo di rischio altissimo, per un controvalore complessivo di € 62.562,00-, arbitrariamente stabilito dalla banca stessa. La banca avrebbe venduto tali azioni all'attrice, priva di conoscenze finanziarie ed interessata solamente a mantenere il proprio capitale, senza alcuna consulenza e in violazione dei canoni di correttezza e della normativa vigente. Le azioni acquistate avrebbero perduto alla data della domanda oltre il 70% del loro valore e la loro vendita sarebbe difficoltosa, non essendo quotate su un mercato azionario, con la conseguenza che l'attrice avrebbe di fatto perso l'intero patrimonio investito.
Si costituiva in giudizio per resistere con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/6/2024, sollevando eccezione di prescrizione delle azioni avversarie;
nel merito ha chiesto la reiezione delle domande avversarie, deducendo di aver pagina 3 di 11 fornito ogni necessaria informativa e di aver correttamente valutato l'appropriatezza dell'investimento in rapporto al profilo del cliente.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione e discussa all'udienza del 17/4/2025.
2. Va innanzitutto premesso che nelle proprie conclusioni l'attrice chiede dichiararsi inter alia la nullità
o l'annullamento dei contratti d'acquisto di azioni della banca convenuta dedotti in narrativa, anche se in atto di citazione e negli atti successivi l'attrice non fa alcun riferimento alle circostanze per cui i detti contratti dovrebbero essere dichiarati nulli o annullati. Anzi, in atto di citazione allega che conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario finanziario agli obblighi informativi e corretta esecuzione delle operazioni finanziarie è la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c., determinata dal grave inadempimento dell'intermediario. È noto, infatti, che “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1” (Cassazione civile sez. un.,
19/12/2007, n. 26724) Tali domande vanno dunque disattese (in questi stessi termini Trib. Bolzano
24/1/2025, Giudice Rosà nella causa sub RG 3091/2021).
3. propone poi domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della Banca, Parte_1
facendo inoltre valere responsabilità risarcitoria in capo alla stessa (artt. 1453 e 1218 c.c.).
La convenuta in giudizio ha tuttavia espressamente e tempestivamente Controparte_2 eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree.
L'eccezione di prescrizione dell'azione di risoluzione formulata dalla convenuta è fondata. CP_2
Invero, sebbene parte attrice alleghi di avere posto in essere nell'anno 2019 un atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione (v. doc. 6 di parte attrice, monitoria dd. 17/6/2019), tale atto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, risulta inidoneo a dispiegare l'invocato effetto interruttivo della prescrizione in relazione all'azione di risoluzione contrattuale (“mentre la domanda
pagina 4 di 11 giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui (Sez. 2, Sentenza n. 25468 del 16/12/2010 Rv.615386; Sez. 2, Sentenza
n. 20332 del 27/09/2007 Rv. 600433; Sez. 2, Sentenza n. 18477 del 03/12/2003 (Rv. 568626; Sez. 1,
Sentenza n. 6497 del 19/07/1996 Rv. 498627). Conseguentemente deve applicarsi anche all'azione di risoluzione del contratto preliminare avente ad oggetto la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo (trasferimento di immobili) la regola più volte affermata in giurisprudenza in tema di vendita, secondo cui la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art.
2943 (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 25468/2010 cit.; Cass. 11020/00; 18477/03; 20332/07)”, così Cassazione civile sez. II - 27/04/2016, n. 8417).
Pertanto, considerato che dalla data dell'ordine (gennaio 2010) alla proposizione della presente azione
(marzo 2024) sono intercorsi più di dieci anni, l'azione di risoluzione esercitata deve intendersi prescritta (art. 2946 c.c. - “Sono tra loro distinti ed autonomi, anche ai fini del regime della prescrizione cui soggiacciono, i rimedi conseguenti all'inadempimento contrattuale rappresentati dalle azioni di risoluzione del contratto, di ripetizione dell'indebito e di risarcimento danni. In particolare,
l'azione di ripetizione dell'indebito, che assume rilievo nella specie, pur essendo autonoma da quella di risoluzione è accessoria rispetto a questa poiché trova fondamento nell'ablazione del titolo contrattuale giustificativo del pagamento di cui è chiesta la restituzione. Deriva che il termine di prescrizione del diritto restitutorio decorre dal giorno in cui è definitiva la caducazione della causa solvendi. ... Nella specie l'effetto devolutivo conseguente agli appelli principale ed incidentale è unicamente limitato al regime della prescrizione applicabile all'azione di ripetizione d'indebito cumulata alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario. Pertanto, per quanto più sopra spiegato, il decorso della prescrizione è iniziato quando l'intermediario ha prestato i servizi d'investimento omettendo di somministrare al risparmiatore le informazioni dovute e non è stato efficacemente interrotto prima dell'introduzione del presente giudizio”, Corte d'Appello di
Trento, Sezione distaccata di Bolzano, Sent. nr. 22 del 08.02.2023, causa sub 66/2021 R.G, rel. . Per_1
4. Va a questo punto dato atto che la monitoria stragiudiziale fatta pervenire alla il 17/6/2019 CP_2
(doc. 6 di parte attrice) ha invece determinato l'interruzione della prescrizione decennale rispetto al credito risarcitorio, la fondatezza del quale va in questa sede accertata (va peraltro incidentalmente pagina 5 di 11 evidenziato che, in relazione all'azione risarcitoria il termine prescrizionale, decorre da “quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale”, Cassazione civile sez. I - 12/12/2024, n. 32226).
5. Al fine di stabilire l'eventuale debenza del risarcimento richiesto dall'attrice, occorre preliminarmente verificare se si sia realizzato l'allegato inadempimento della CP_2
A tale scopo pare innanzitutto opportuno ripercorrere la normativa rilevante e ratione temporis vigente.
5.1. L'art. 21, comma 1, TUF prevede che:
“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
L'art. 23, comma 6, del TUF stabilisce poi che:
“Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento
e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Le disposizioni del TUF trovano attuazione, ratione temporis, nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Reg. Intermediari).
L'art. 27 del Reg. Intermediari dispone, in particolare, che:
“
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento
e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: pagina 6 di 11 a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e
d) ai costi e oneri connessi”.
Gli artt. 41 e 42 Reg. Intermediari stabiliscono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno pregnante valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma I).
Anche tale adempimento deve trovare attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente:
“Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato” (art. 42, comma III).
Inoltre, il contratto quadro sottoscritto fra le parti disciplina all'art. 38, in aggiunta alla normativa di legge già citata, gli obblighi informativi a carico della Banca, prevedendo che la stessa, prima della sottoscrizione del prodotto da parte del cliente, provveda a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento (“Pflichten der Bank 1. Vor der Unterzeichnung des Produkts von Seiten des Kunden übergibt die Bank diesem das Kauf- oder Zeichnungsdokument, das Informationsblatt oder die anderen Informationsunterlagen, sofern diese von den Bezugsbestimmungen vorgeschrieben sind.“).
5.2. Nel caso di specie, in relazione all'ordine oggetto di causa, risulta evidente da parte della la CP_2
violazione dell'art. 38 cit. del contratto quadro, laddove la convenuta ha omesso di consegnare all'attrice, al momento della sottoscrizione dell'ordine, specifica documentazione informativa riguardo alle proprie azioni oggetto di acquisto. Tale onere di informazione era infatti da ritenersi dovuto, tanto più in considerazione del fatto che, alla luce della natura dell'operazione (esecuzione di un ordine di acquisto di azioni della Banca stessa emittente), non può ragionevolmente dubitarsi che la convenuta abbia nella sostanza collocato il proprio prodotto.
Né vale invocare, al fine di sostenere l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi, la pagina 7 di 11 sottoscrizione da parte della Plattner dei documenti 1 e 2 di (cfr. pag. 12 e 13 della comparsa di CP_3
costituzione della Banca), in quanto trattasi di contributo informativo di carattere del tutto generico e preliminare, non riferito alla specifica operazione posta in essere il 25 gennaio 2010 dall'odierna attrice.
5.3. Proseguendo, va ulteriormente evidenziato che, sulla base delle informazioni fornite dalla cliente
(cfr. questionario MIFID, doc. 2 della Banca), può senz'altro escludersi l'appropriatezza dell'operazione di acquisto realizzata. A fronte di ciò, la ha omesso di fornire espressa CP_3
avvertenza di inappropriatezza dell'operazione, come si evince dal tenore testuale dell'Ordine di acquisto (doc. 3), che si limita a riportare riassuntivamente la mancanza di conoscenza - esperienza dell'ordinante, senza tuttavia mettere in guardia la stessa dal compiere l'operazione, omettendo infatti di comunicare esplicito giudizio riassuntivo di “non appropriatezza”, ad espressa qualificazione dell'atto d'acquisto in rapporto alla situazione della Cliente.
5.4. Alla luce delle considerazioni sopra richiamate deve dunque ritenersi sussistere inadempimento da parte della con conseguente obbligo di risarcire il danno (art. 1218 c.c.). CP_2
Va del resto evidenziato che la perdita di valore dei titoli oggetto di causa, come manifestatasi ad esempio nel 2020 (cfr. estratti conto dimessi dalla al doc. 4, valore unitario di mercato indicato CP_2
al 30/9/2020 in Euro 7,05 a fronte di un prezzo di acquisto di cica 19 Euro), ben lungi dall'integrare una normale fluttuazione (cfr. Cassazione civile sez. I - 12/12/2024, n. 32226), appare strettamente e stabilmente correlata alla natura illiquida delle azioni non quotate in un mercato regolamentato (v. dicitura “illiquides Wertpapier” apposta all'estratto conto citato), e si traduce per l'investitrice in una perdita patrimoniale, che, sebbene ad oggi in parte mitigata dall'aumento di valore delle azioni sulla piattaforma di scambio EL (oggi 12,30 Euro, doc, 11 della Banca di formazione successiva alla scadenza delle preclusioni istruttorie e quindi ammissibile) e dal riconoscimento di dividendi (sinora
Euro 11.695,83, v. doc. 7 e 8 della ed azioni gratuite (sinora in numero di 275) non appare CP_2
suscettibile di integrale recupero, risultando in ogni caso del tutto incerta la prosecuzione in futuro di generose distribuzioni di dividendi. Deve peraltro a questo punto essere ricordato che nell'ambito qui rilevante “il danno consiste ... nel fatto che i titoli incorporano in sè un rischio - rischio di futura perdita del capitale in essi investito - che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura” (cfr. Cassazione civile sez. I - 29/12/2011, n. 29864), il che, in ragione degli inadempimenti descritti al par.
5.2. e 5.3 è proprio quanto realizzatosi nella concreta fattispecie.
Nella presente vertenza non sono stati peraltro provati fattori idonei ad interrompere il nesso causale tra l'inadempimento della convenuta e l'evento dannoso, né di una condotta che abbia inciso sulla pagina 8 di 11 causalità giuridica, e dunque sulle conseguenze dannose risarcibili, atteso che il diritto al risarcimento del danno può farsi valere proprio da quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore, il pregiudizio patrimoniale oggettivamente percepibile, sotto la specie di significativa perdita del valore del titolo, e non anteriormente.
5.5. A motivo delle considerazioni sopra richiamate, ritenuto congruo avere riguardo anche ai più recenti sviluppi di valorizzazione del titolo nell'ottica di evitare locupletazioni ultronee rispetto al risarcimento stesso, si reputa adeguata la liquidazione ad oggi del risarcimento in Euro 7.508,07, somma ricavata dal calcolo che di seguito si indica, e che rappresenta l'entità del danno rispetto alla quale nella presente vertenza deve ritenersi raggiunta la prova, tenuto comunque conto della necessaria compensatio lucri cum damno:
- Valore di acquisto di 3.250 azioni, complessivi Euro 62.562,50 pari ad Euro 19,25 per ciascuna azione (cfr. pag. 26 della comparsa di parte convenuta);
- Valore attuale di 3.250 azioni su piattaforma EL (Euro 12,30 ciascuna), complessivi Euro
39.975,00
- Valore ad oggi delle azioni gratuite in portafoglio: 275 azioni x Euro 12,3 = Euro 3.382,50
- Valore dei dividendi netti distribuiti dalla data dell'acquisto ad oggi, come provati, Euro 11.696,93
- Sommatoria dei dividendi netti percepiti e del valore delle azioni gratuite distribuite = Euro 15.079,43
- Danno liquidato: Euro 7.508,07, id est Euro 62.562,50 (valore d'acquisto) - 39.975,00 (valore attuale) - 15.079,43 (valore delle utilità conseguite).
5.6. Con riguardo alla rivalutazione e agli interessi sulla somma dovuta dall'intermediario per violazione dei propri doveri, la Suprema Corte ha evidenziato che “spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante,
a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 06.09.2022,
n. 26202). Il predetto importo di 7.508,07, integrante un credito di valore, a partire dalla data dell'acquisto deve essere quindi incrementato della rivalutazione ISTAT e degli interessi legali, da conteggiarsi sulla sorte come pro tempore rivalutata. Sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo (sulla pagina 9 di 11 conversione dell'importo, una volta liquidato in sentenza, in debito di valuta, cfr. Cass. civ., S.U., n.
1712/1995 - in questi medesimi termini, in merito a rivalutazione ed interessi, si è espresso in un caso del tutto analogo questo Tribunale con Sent. dd. 28.06.2024, Giudice Michael Grossmann, in procedimento sub RG 4167/2022).
5.7. La va dunque condannata a pagare a a titolo Controparte_2 Parte_1
di risarcimento del danno per i fatti di causa la somma di Euro 7.508,07, oltre rivalutazione ed interessi legali, come da motivazione.
6. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) sicché la convenuta
[...]
va condannata a rifondere all'attrice le spese del presente Controparte_2 Parte_1
giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modificazioni.
Considerato il valore di lite (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle
“tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55 per tutte le fasi, Tab. 2 + Tab. 25bis per la sola fase di attivazione): Euro 5.518,00 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la a pagare a a titolo di risarcimento Controparte_2 Parte_1
del danno per i fatti di causa la somma di Euro 7.508,07, oltre rivalutazione ed interessi legali, come da motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice Controparte_2 Parte_1
pagina 10 di 11 le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 5.518,00 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 26/4/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 751/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PERATHONER Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA VINCI 1/E BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CIVALE FABIO e PITTRACHER STEFAN, elettivamente domiciliata in VIA PONTE AQUILA 10 BRESSANONE presso i difensori;
- parte convenuta -
in punto: Impugnativa contrattuale - risarcimento del danno causa trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
1) in via principale: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti per
l'acquisto di azioni della risultano essere nulli, Controparte_2 rispettivamente annullabili o risolti, e quindi ordinare alla di Controparte_2
restituire all'attore l'importo di Euro 62.562,00.-, o quello diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 11 2) in via subordinata: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la
[...]
è risultata gravemente inadempiente, rispettivamente non ha adempiuto Controparte_2
correttamente la prestazione dovuta, e quindi condannarla al risarcimento dei danni sofferti dall'attore quantificati nell'importo di Euro 62.562,00.-, o quella diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA, come per legge, anche del procedimento di mediazione” per la parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di responsabilità contrattuale proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex art
2946 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione conseguente alla domanda di risoluzione proposta dalla sig.ra per intervenuta prescrizione Pt_1
della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e 2935
c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA pagina 2 di 11 - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento, risoluzione proposte da parte attrice in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di
[...]
alla restituzione delle somme versate dalla sig.ra in relazione alle Controparte_2 Pt_1 operazioni di investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo della sig.ra e, Pt_1 per l'effetto, condannare la medesima alla restituzione a dei titoli Controparte_2 oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dalla sig.ra oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a Pt_1
rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere
o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del valore Controparte_2
attuale delle azioni e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato da controparte in ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai predetti rapporti intercorsi con
[...]
del determinante concorso di colpa dell'attrice per le ragioni esposte in Controparte_2 narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c..
...
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M.
55/2014”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con atto di citazione del 4/3/2024, ritualmente notificato, l'attrice evocava in Parte_1
giudizio la banca convenuta per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Esponeva in particolare di avere acquistato con ordina di data 25/1/2010 complessivamente 3.250 azioni della
[...]
un prodotto illiquido, non quotato su mercato regolamentato e con Controparte_2 profilo di rischio altissimo, per un controvalore complessivo di € 62.562,00-, arbitrariamente stabilito dalla banca stessa. La banca avrebbe venduto tali azioni all'attrice, priva di conoscenze finanziarie ed interessata solamente a mantenere il proprio capitale, senza alcuna consulenza e in violazione dei canoni di correttezza e della normativa vigente. Le azioni acquistate avrebbero perduto alla data della domanda oltre il 70% del loro valore e la loro vendita sarebbe difficoltosa, non essendo quotate su un mercato azionario, con la conseguenza che l'attrice avrebbe di fatto perso l'intero patrimonio investito.
Si costituiva in giudizio per resistere con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/6/2024, sollevando eccezione di prescrizione delle azioni avversarie;
nel merito ha chiesto la reiezione delle domande avversarie, deducendo di aver pagina 3 di 11 fornito ogni necessaria informativa e di aver correttamente valutato l'appropriatezza dell'investimento in rapporto al profilo del cliente.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione e discussa all'udienza del 17/4/2025.
2. Va innanzitutto premesso che nelle proprie conclusioni l'attrice chiede dichiararsi inter alia la nullità
o l'annullamento dei contratti d'acquisto di azioni della banca convenuta dedotti in narrativa, anche se in atto di citazione e negli atti successivi l'attrice non fa alcun riferimento alle circostanze per cui i detti contratti dovrebbero essere dichiarati nulli o annullati. Anzi, in atto di citazione allega che conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario finanziario agli obblighi informativi e corretta esecuzione delle operazioni finanziarie è la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c., determinata dal grave inadempimento dell'intermediario. È noto, infatti, che “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1” (Cassazione civile sez. un.,
19/12/2007, n. 26724) Tali domande vanno dunque disattese (in questi stessi termini Trib. Bolzano
24/1/2025, Giudice Rosà nella causa sub RG 3091/2021).
3. propone poi domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della Banca, Parte_1
facendo inoltre valere responsabilità risarcitoria in capo alla stessa (artt. 1453 e 1218 c.c.).
La convenuta in giudizio ha tuttavia espressamente e tempestivamente Controparte_2 eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree.
L'eccezione di prescrizione dell'azione di risoluzione formulata dalla convenuta è fondata. CP_2
Invero, sebbene parte attrice alleghi di avere posto in essere nell'anno 2019 un atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione (v. doc. 6 di parte attrice, monitoria dd. 17/6/2019), tale atto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, risulta inidoneo a dispiegare l'invocato effetto interruttivo della prescrizione in relazione all'azione di risoluzione contrattuale (“mentre la domanda
pagina 4 di 11 giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui (Sez. 2, Sentenza n. 25468 del 16/12/2010 Rv.615386; Sez. 2, Sentenza
n. 20332 del 27/09/2007 Rv. 600433; Sez. 2, Sentenza n. 18477 del 03/12/2003 (Rv. 568626; Sez. 1,
Sentenza n. 6497 del 19/07/1996 Rv. 498627). Conseguentemente deve applicarsi anche all'azione di risoluzione del contratto preliminare avente ad oggetto la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo (trasferimento di immobili) la regola più volte affermata in giurisprudenza in tema di vendita, secondo cui la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art.
2943 (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 25468/2010 cit.; Cass. 11020/00; 18477/03; 20332/07)”, così Cassazione civile sez. II - 27/04/2016, n. 8417).
Pertanto, considerato che dalla data dell'ordine (gennaio 2010) alla proposizione della presente azione
(marzo 2024) sono intercorsi più di dieci anni, l'azione di risoluzione esercitata deve intendersi prescritta (art. 2946 c.c. - “Sono tra loro distinti ed autonomi, anche ai fini del regime della prescrizione cui soggiacciono, i rimedi conseguenti all'inadempimento contrattuale rappresentati dalle azioni di risoluzione del contratto, di ripetizione dell'indebito e di risarcimento danni. In particolare,
l'azione di ripetizione dell'indebito, che assume rilievo nella specie, pur essendo autonoma da quella di risoluzione è accessoria rispetto a questa poiché trova fondamento nell'ablazione del titolo contrattuale giustificativo del pagamento di cui è chiesta la restituzione. Deriva che il termine di prescrizione del diritto restitutorio decorre dal giorno in cui è definitiva la caducazione della causa solvendi. ... Nella specie l'effetto devolutivo conseguente agli appelli principale ed incidentale è unicamente limitato al regime della prescrizione applicabile all'azione di ripetizione d'indebito cumulata alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario. Pertanto, per quanto più sopra spiegato, il decorso della prescrizione è iniziato quando l'intermediario ha prestato i servizi d'investimento omettendo di somministrare al risparmiatore le informazioni dovute e non è stato efficacemente interrotto prima dell'introduzione del presente giudizio”, Corte d'Appello di
Trento, Sezione distaccata di Bolzano, Sent. nr. 22 del 08.02.2023, causa sub 66/2021 R.G, rel. . Per_1
4. Va a questo punto dato atto che la monitoria stragiudiziale fatta pervenire alla il 17/6/2019 CP_2
(doc. 6 di parte attrice) ha invece determinato l'interruzione della prescrizione decennale rispetto al credito risarcitorio, la fondatezza del quale va in questa sede accertata (va peraltro incidentalmente pagina 5 di 11 evidenziato che, in relazione all'azione risarcitoria il termine prescrizionale, decorre da “quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale”, Cassazione civile sez. I - 12/12/2024, n. 32226).
5. Al fine di stabilire l'eventuale debenza del risarcimento richiesto dall'attrice, occorre preliminarmente verificare se si sia realizzato l'allegato inadempimento della CP_2
A tale scopo pare innanzitutto opportuno ripercorrere la normativa rilevante e ratione temporis vigente.
5.1. L'art. 21, comma 1, TUF prevede che:
“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
L'art. 23, comma 6, del TUF stabilisce poi che:
“Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento
e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Le disposizioni del TUF trovano attuazione, ratione temporis, nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Reg. Intermediari).
L'art. 27 del Reg. Intermediari dispone, in particolare, che:
“
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento
e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: pagina 6 di 11 a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e
d) ai costi e oneri connessi”.
Gli artt. 41 e 42 Reg. Intermediari stabiliscono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno pregnante valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma I).
Anche tale adempimento deve trovare attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente:
“Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato” (art. 42, comma III).
Inoltre, il contratto quadro sottoscritto fra le parti disciplina all'art. 38, in aggiunta alla normativa di legge già citata, gli obblighi informativi a carico della Banca, prevedendo che la stessa, prima della sottoscrizione del prodotto da parte del cliente, provveda a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento (“Pflichten der Bank 1. Vor der Unterzeichnung des Produkts von Seiten des Kunden übergibt die Bank diesem das Kauf- oder Zeichnungsdokument, das Informationsblatt oder die anderen Informationsunterlagen, sofern diese von den Bezugsbestimmungen vorgeschrieben sind.“).
5.2. Nel caso di specie, in relazione all'ordine oggetto di causa, risulta evidente da parte della la CP_2
violazione dell'art. 38 cit. del contratto quadro, laddove la convenuta ha omesso di consegnare all'attrice, al momento della sottoscrizione dell'ordine, specifica documentazione informativa riguardo alle proprie azioni oggetto di acquisto. Tale onere di informazione era infatti da ritenersi dovuto, tanto più in considerazione del fatto che, alla luce della natura dell'operazione (esecuzione di un ordine di acquisto di azioni della Banca stessa emittente), non può ragionevolmente dubitarsi che la convenuta abbia nella sostanza collocato il proprio prodotto.
Né vale invocare, al fine di sostenere l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi, la pagina 7 di 11 sottoscrizione da parte della Plattner dei documenti 1 e 2 di (cfr. pag. 12 e 13 della comparsa di CP_3
costituzione della Banca), in quanto trattasi di contributo informativo di carattere del tutto generico e preliminare, non riferito alla specifica operazione posta in essere il 25 gennaio 2010 dall'odierna attrice.
5.3. Proseguendo, va ulteriormente evidenziato che, sulla base delle informazioni fornite dalla cliente
(cfr. questionario MIFID, doc. 2 della Banca), può senz'altro escludersi l'appropriatezza dell'operazione di acquisto realizzata. A fronte di ciò, la ha omesso di fornire espressa CP_3
avvertenza di inappropriatezza dell'operazione, come si evince dal tenore testuale dell'Ordine di acquisto (doc. 3), che si limita a riportare riassuntivamente la mancanza di conoscenza - esperienza dell'ordinante, senza tuttavia mettere in guardia la stessa dal compiere l'operazione, omettendo infatti di comunicare esplicito giudizio riassuntivo di “non appropriatezza”, ad espressa qualificazione dell'atto d'acquisto in rapporto alla situazione della Cliente.
5.4. Alla luce delle considerazioni sopra richiamate deve dunque ritenersi sussistere inadempimento da parte della con conseguente obbligo di risarcire il danno (art. 1218 c.c.). CP_2
Va del resto evidenziato che la perdita di valore dei titoli oggetto di causa, come manifestatasi ad esempio nel 2020 (cfr. estratti conto dimessi dalla al doc. 4, valore unitario di mercato indicato CP_2
al 30/9/2020 in Euro 7,05 a fronte di un prezzo di acquisto di cica 19 Euro), ben lungi dall'integrare una normale fluttuazione (cfr. Cassazione civile sez. I - 12/12/2024, n. 32226), appare strettamente e stabilmente correlata alla natura illiquida delle azioni non quotate in un mercato regolamentato (v. dicitura “illiquides Wertpapier” apposta all'estratto conto citato), e si traduce per l'investitrice in una perdita patrimoniale, che, sebbene ad oggi in parte mitigata dall'aumento di valore delle azioni sulla piattaforma di scambio EL (oggi 12,30 Euro, doc, 11 della Banca di formazione successiva alla scadenza delle preclusioni istruttorie e quindi ammissibile) e dal riconoscimento di dividendi (sinora
Euro 11.695,83, v. doc. 7 e 8 della ed azioni gratuite (sinora in numero di 275) non appare CP_2
suscettibile di integrale recupero, risultando in ogni caso del tutto incerta la prosecuzione in futuro di generose distribuzioni di dividendi. Deve peraltro a questo punto essere ricordato che nell'ambito qui rilevante “il danno consiste ... nel fatto che i titoli incorporano in sè un rischio - rischio di futura perdita del capitale in essi investito - che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura” (cfr. Cassazione civile sez. I - 29/12/2011, n. 29864), il che, in ragione degli inadempimenti descritti al par.
5.2. e 5.3 è proprio quanto realizzatosi nella concreta fattispecie.
Nella presente vertenza non sono stati peraltro provati fattori idonei ad interrompere il nesso causale tra l'inadempimento della convenuta e l'evento dannoso, né di una condotta che abbia inciso sulla pagina 8 di 11 causalità giuridica, e dunque sulle conseguenze dannose risarcibili, atteso che il diritto al risarcimento del danno può farsi valere proprio da quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore, il pregiudizio patrimoniale oggettivamente percepibile, sotto la specie di significativa perdita del valore del titolo, e non anteriormente.
5.5. A motivo delle considerazioni sopra richiamate, ritenuto congruo avere riguardo anche ai più recenti sviluppi di valorizzazione del titolo nell'ottica di evitare locupletazioni ultronee rispetto al risarcimento stesso, si reputa adeguata la liquidazione ad oggi del risarcimento in Euro 7.508,07, somma ricavata dal calcolo che di seguito si indica, e che rappresenta l'entità del danno rispetto alla quale nella presente vertenza deve ritenersi raggiunta la prova, tenuto comunque conto della necessaria compensatio lucri cum damno:
- Valore di acquisto di 3.250 azioni, complessivi Euro 62.562,50 pari ad Euro 19,25 per ciascuna azione (cfr. pag. 26 della comparsa di parte convenuta);
- Valore attuale di 3.250 azioni su piattaforma EL (Euro 12,30 ciascuna), complessivi Euro
39.975,00
- Valore ad oggi delle azioni gratuite in portafoglio: 275 azioni x Euro 12,3 = Euro 3.382,50
- Valore dei dividendi netti distribuiti dalla data dell'acquisto ad oggi, come provati, Euro 11.696,93
- Sommatoria dei dividendi netti percepiti e del valore delle azioni gratuite distribuite = Euro 15.079,43
- Danno liquidato: Euro 7.508,07, id est Euro 62.562,50 (valore d'acquisto) - 39.975,00 (valore attuale) - 15.079,43 (valore delle utilità conseguite).
5.6. Con riguardo alla rivalutazione e agli interessi sulla somma dovuta dall'intermediario per violazione dei propri doveri, la Suprema Corte ha evidenziato che “spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante,
a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 06.09.2022,
n. 26202). Il predetto importo di 7.508,07, integrante un credito di valore, a partire dalla data dell'acquisto deve essere quindi incrementato della rivalutazione ISTAT e degli interessi legali, da conteggiarsi sulla sorte come pro tempore rivalutata. Sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo (sulla pagina 9 di 11 conversione dell'importo, una volta liquidato in sentenza, in debito di valuta, cfr. Cass. civ., S.U., n.
1712/1995 - in questi medesimi termini, in merito a rivalutazione ed interessi, si è espresso in un caso del tutto analogo questo Tribunale con Sent. dd. 28.06.2024, Giudice Michael Grossmann, in procedimento sub RG 4167/2022).
5.7. La va dunque condannata a pagare a a titolo Controparte_2 Parte_1
di risarcimento del danno per i fatti di causa la somma di Euro 7.508,07, oltre rivalutazione ed interessi legali, come da motivazione.
6. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) sicché la convenuta
[...]
va condannata a rifondere all'attrice le spese del presente Controparte_2 Parte_1
giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modificazioni.
Considerato il valore di lite (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle
“tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55 per tutte le fasi, Tab. 2 + Tab. 25bis per la sola fase di attivazione): Euro 5.518,00 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la a pagare a a titolo di risarcimento Controparte_2 Parte_1
del danno per i fatti di causa la somma di Euro 7.508,07, oltre rivalutazione ed interessi legali, come da motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice Controparte_2 Parte_1
pagina 10 di 11 le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 5.518,00 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 26/4/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 11 di 11