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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/07/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 439/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 25.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 439/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Davide Emone Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Andrea Ziletti Controparte_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE impugna l'intimazione di pagamento n. 11720239009045272000 notificatale il Parte_1
13.1.2024 e relativa, tra gli altri, a tre avvisi di addebito nn. 41720120002619273000, CP_1
41720130000633104000,417220130001524482000 rispettivamente notificatile in data 25.2.2013,
20.5.2013, 7.1.2014.
Non contesta la regolare e tempestiva notificazione degli avvisi di addebito ma, eccepisce sia maturata la prescrizione quinquennale successivamente a dette notificazioni per assenza di atti interruttivi validamente notificati.
L' eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto gli atti successivi alla CP_1 notificazione degli avvisi di addebito competono all'Agente della riscossione. contesta l'omessa effettuazione di atti interruttivi e produce documentazione al riguardo. CP_4
Dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Tortona si evince che la ricorrente è stata residente sino al 13.3.2014 in Castelveccana, dal 14.3.2014 al 31.10.2018 in Tortona, via Guala n.
1003, nel periodo successivo a Dongo.
Il preavviso di fermo n. 11780201300003923000 (doc. 6 non è utile ad interrompere il corso CP_4
della prescrizione perché notificato il 19.4.2014 in Castelveccana allorquando la ricorrente era già residente in [...]. Le notificazioni (docc. 7-8-9-10 delle intimazioni di pagamento nn. 11720179003196490 CP_4
000, notificata in data 26.10.2017, e relativa all'avviso di addebito n. 41720120002619273000,
11720179006439059000, notificata in data 21.01.2018, e relativa all'avviso di addebito n.
41720130000633104000, 11720189003307164000, notificata in data 20.10.2018, e relativa all'avviso di addebito n. 41720130001524482000; 11720189004711767000, notificata in data
20.10.2018, e relativa agli avvisi di addebito n. 41720120002619273000 e n.
41720130000633104000, sono state regolarmente effettuate presso la residenza della ricorrente e, quindi, hanno validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione cui devono essere aggiunti, peraltro, i periodi di sospensione Covid.
Inoltre, per completezza, va osservato che l'eccezione secondo cui la documentazione prodotta da non sarebbe utile a dimostrare l'interruzione della prescrizione in quanto da detti atti non CP_4
sarebbe possibile ricavare che si riferiscono alle intimazioni di pagamento, è palesemente infondata, essendo sufficiente leggere il numero di riferimento all'atto, riportato sugli avvisi di ricevimento in basso a destra, accanto al codice a barre, che, appunto, richiama il numero dell'atto notificato.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione non è fondata, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' e all' le spese Parte_1 CP_1 Controparte_5 processuali, che liquida, per ciascun resistente, in € 5.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Ziletti, quanto alla posizione dell'
[...]
. Controparte_5
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 25 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 25.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 439/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Davide Emone Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Andrea Ziletti Controparte_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE impugna l'intimazione di pagamento n. 11720239009045272000 notificatale il Parte_1
13.1.2024 e relativa, tra gli altri, a tre avvisi di addebito nn. 41720120002619273000, CP_1
41720130000633104000,417220130001524482000 rispettivamente notificatile in data 25.2.2013,
20.5.2013, 7.1.2014.
Non contesta la regolare e tempestiva notificazione degli avvisi di addebito ma, eccepisce sia maturata la prescrizione quinquennale successivamente a dette notificazioni per assenza di atti interruttivi validamente notificati.
L' eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto gli atti successivi alla CP_1 notificazione degli avvisi di addebito competono all'Agente della riscossione. contesta l'omessa effettuazione di atti interruttivi e produce documentazione al riguardo. CP_4
Dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Tortona si evince che la ricorrente è stata residente sino al 13.3.2014 in Castelveccana, dal 14.3.2014 al 31.10.2018 in Tortona, via Guala n.
1003, nel periodo successivo a Dongo.
Il preavviso di fermo n. 11780201300003923000 (doc. 6 non è utile ad interrompere il corso CP_4
della prescrizione perché notificato il 19.4.2014 in Castelveccana allorquando la ricorrente era già residente in [...]. Le notificazioni (docc. 7-8-9-10 delle intimazioni di pagamento nn. 11720179003196490 CP_4
000, notificata in data 26.10.2017, e relativa all'avviso di addebito n. 41720120002619273000,
11720179006439059000, notificata in data 21.01.2018, e relativa all'avviso di addebito n.
41720130000633104000, 11720189003307164000, notificata in data 20.10.2018, e relativa all'avviso di addebito n. 41720130001524482000; 11720189004711767000, notificata in data
20.10.2018, e relativa agli avvisi di addebito n. 41720120002619273000 e n.
41720130000633104000, sono state regolarmente effettuate presso la residenza della ricorrente e, quindi, hanno validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione cui devono essere aggiunti, peraltro, i periodi di sospensione Covid.
Inoltre, per completezza, va osservato che l'eccezione secondo cui la documentazione prodotta da non sarebbe utile a dimostrare l'interruzione della prescrizione in quanto da detti atti non CP_4
sarebbe possibile ricavare che si riferiscono alle intimazioni di pagamento, è palesemente infondata, essendo sufficiente leggere il numero di riferimento all'atto, riportato sugli avvisi di ricevimento in basso a destra, accanto al codice a barre, che, appunto, richiama il numero dell'atto notificato.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione non è fondata, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' e all' le spese Parte_1 CP_1 Controparte_5 processuali, che liquida, per ciascun resistente, in € 5.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Ziletti, quanto alla posizione dell'
[...]
. Controparte_5
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 25 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio