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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 567/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 567 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., assunta in decisione all'udienza cartolare del 12 giugno 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 01.10.2025, vertente:
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesca La Montagna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra alla via Nobile sc. 6;
-ATTORE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Sabrina
SC unitamente alla quale domicilia in Napoli alla via Vincenzo Tiberio, n. 14;
-CONVENUTO-
Oggetto: opposizione fermo amministrativo.
Conclusioni: come da note scritte depositate dal solo procuratore della società attrice ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12 giungo 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità “ ), ha convenuto in giudizio Parte_1 R.G. 567/2018
l' , in persona del legale rappresentante p.t. deducendo di non aver Controparte_2 potuto vendere il veicolo AUDI TG. EM943MF - strumentale all'esercizio dell'attività di impresa- siccome solo in data 27.12.2016 (fissata per il passaggio di proprietà) apprese che il veicolo suddetto era sottoposto a fermo amministrativo. Ha sostenuto, inoltre, di non aver mai ricevuto alcuna notifica del provvedimento di fermo, e che tale circostanza gli impedì di adempiere correttamente al contratto di vendita stipulato in data 23.12.2016, in forza del quale, per effetto dell'inadempimento, avrebbe dovuto corrispondere al promissario acquirente il doppio della caparra confirmatoria. Ha poi precisato che in data 17.01.2017 provvide a restituire la sola caparra confirmatoria, riservandosi per la restante parte. Indi, l'istante ha agito presso questo Tribunale per ottenere, previo accertamento dell'illegittimità del fermo amministrativo, la condanna dell' al Controparte_3 pagamento in suo favore dell'importo di euro 5.000,00 corrispondente al doppio della caparra e al risarcimento di danni non patrimoniali patiti a causa dell'illegittima sottoposizione del veicolo a fermo amministrativo, con il favore delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito in qualità di antistatario.
2. Costituitosi in giudizio l' ha eccepito il difetto di giurisdizione Controparte_2 in capo al giudice ordinario e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola e nel merito ha sostenuto l'infondatezza della domanda, in considerazione dell'assenza del nesso di causalità e dell'insussistenza del danno, chiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi, all'esito del quale è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 marzo 2021, poi più volte rinvita per esigenze di ruolo, fino a quando all'udienza del 12.06.2025 è stata riservata a sentenza con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine R.G. 567/2018
delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
2. Ciò posto, va innanzitutto osservato che, benché dalla documentazione prodotta in atti emerga che il fermo amministrativo sia stato revocato in data 08.11.2017 (cfr Visura PRA allegato agli atti),
l'accertamento circa la sua illegittimità è pregiudiziale all'esame nel merito della pretesa risarcitoria.
L' costituendosi in giudizio effettivamente non ha dato la prova di aver Controparte_2 notificato alla il preavviso di fermo amministrativo che costituisce elemento Parte_1 essenziale per la legittimità della misura cautelare, disciplinata dall'art. 86, DPR n. 602/73.
Ed infatti, in base a quanto previsto dalla normativa in vigore, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo).
“La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione dovendo con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari” (art. 86, comma 2, DPR n.
602/73).
Pertanto, l'agente della riscossione che intenda applicare un vincolo cautelare su un bene mobile appartenente al debitore è tenuto a trasmettere a quest'ultimo una preventiva comunicazione, con la quale lo avvisa dell'imminente pregiudizio derivante dall'inerzia rispetto alla richiesta di pagamento notificatagli tramite cartella esattoriale. Pertanto, una volta recapitato tale avviso e decorso inutilmente il termine di trenta giorni, senza che il debitore provveda al pagamento, l'agente potrà procedere all'iscrizione del fermo amministrativo vero e proprio, senza necessità di ulteriori notifiche o avvisi a tutela del contribuente.
Sempre a tenore del comma 2 dell'art. 86 DPR n. 602/73, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica del preavviso di fermo, il debitore ha la facoltà di avvalersi della causa di esenzione dalla misura cautelare, qualora il bene individuato risulti essere strumentale all'esercizio dell'attività
d'impresa o della professione svolta
Nel caso di specie, la società lamenta che la mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo gli ha impedito di far valere tempestivamente la causa di esenzione rappresentata dalla natura strumentale del bene ai fini dell'attività d'impresa. Essa non si è limitata ad affermare tale pregiudizio in modo generico, ma ha prodotto in giudizio il registro dei beni ammortizzabili (cfr documentazione allagata), documento fiscale utile per dimostrare la natura strumentale del bene. Tale documentazione, R.G. 567/2018
peraltro, rappresenta quella tipicamente allegata all'istanza per avvalersi della causa di esenzione de quo.
Ciò posto, l'assenza di prova dell'avvenuta notifica del provvedimento di fermo emesso in data
26.10.2015 (cfr Visura PRA) ed iscritto in data 19.11.2015 comporta l'illegittimità della misura cautelare adottata nei confronti del contribuente.
Tale illegittimità, oltre a giustificare l'annullamento del fermo, peraltro già revocato in data
08.11.2017, legittima altresì il contribuente a richiedere una tutela risarcitoria per i danni subiti a seguito dell'indebita imposizione della misura cautelare.
3.La ha chiesto la condanna dell'Agenzia al pagamento di euro 5.000,00 Parte_1 quale somma corrispondente al doppio della caparra confirmatoria, per non aver potuto vendere l'auto in virtù del gravame imposto sul veicolo AUDI Tg. EM943MF oggetto di compravendita.
Dalla documentazione allegata in atti effettivamente emerge che in data 30.1.2017 Parte_2 in qualità di rappresentante legale della versava nelle mani dell'acquirente Parte_1
( la somma di euro 2.500,00, corrispondente a quanto in precedenza ottenuto a titolo CP_4 di caparra confirmatoria, riservandosi di pagare l'ulteriore importo di euro 2.500,00.
Tuttavia, dalla Visura PRA allegata agli atti risulta che non può ritenersi sussistente alcun pregiudizio economico per la in quanto, successivamente alla revoca del fermo avvenuta in data Parte_1
8.11.2017, il trasferimento di proprietà del veicolo suddetto in favore del medesimo acquirente i perfezionò in data 22.11.2017 e al prezzo originariamente pattuito con il contratto CP_4 del 26.12.2016 pari ad euro 15.000,00, comprensivi della caparra già corrisposta al momento della sottoscrizione (cfr documentazione allegata).
Orbene, la non ha fornito la prova del danno subito né in termini di danno emergente Parte_1 come perdita patrimoniale subita, atteso che l'importo di euro 2.500,00 esborsato in favore della n data 30.1.2017, a causa della temporanea impossibilità di perfezionare la vendita, CP_4 sarebbe stato successivamente riacquisito con il buon esito della compravendita avvenuta in data
22.11.2017, in quanto l'importo della vendita è rimasto immutato in euro 15.000,00.
Ugualmente la prova del danno non è stata raggiunta neppure in termini di lucro cessante come mancato conseguimento di un profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso, atteso che la vendita seppure con un differimento temporale, è avvenuta alle medesime condizioni economiche, escludendo, pertanto, anche un danno in termini di svalutazione del veicolo per averlo venduto ad un prezzo inferiore rispetto a quello originariamente pattuito. R.G. 567/2018
In conclusione, la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti non può essere accolta e va rigettata.
4. Ogni altra questione dibattuta tra le parti resta assorbita.
5. In considerazione della blanda difesa espletata dall' questo Controparte_2 giudice ritiene congrua la integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti dei , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, il 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 567 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., assunta in decisione all'udienza cartolare del 12 giugno 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 01.10.2025, vertente:
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesca La Montagna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra alla via Nobile sc. 6;
-ATTORE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Sabrina
SC unitamente alla quale domicilia in Napoli alla via Vincenzo Tiberio, n. 14;
-CONVENUTO-
Oggetto: opposizione fermo amministrativo.
Conclusioni: come da note scritte depositate dal solo procuratore della società attrice ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12 giungo 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità “ ), ha convenuto in giudizio Parte_1 R.G. 567/2018
l' , in persona del legale rappresentante p.t. deducendo di non aver Controparte_2 potuto vendere il veicolo AUDI TG. EM943MF - strumentale all'esercizio dell'attività di impresa- siccome solo in data 27.12.2016 (fissata per il passaggio di proprietà) apprese che il veicolo suddetto era sottoposto a fermo amministrativo. Ha sostenuto, inoltre, di non aver mai ricevuto alcuna notifica del provvedimento di fermo, e che tale circostanza gli impedì di adempiere correttamente al contratto di vendita stipulato in data 23.12.2016, in forza del quale, per effetto dell'inadempimento, avrebbe dovuto corrispondere al promissario acquirente il doppio della caparra confirmatoria. Ha poi precisato che in data 17.01.2017 provvide a restituire la sola caparra confirmatoria, riservandosi per la restante parte. Indi, l'istante ha agito presso questo Tribunale per ottenere, previo accertamento dell'illegittimità del fermo amministrativo, la condanna dell' al Controparte_3 pagamento in suo favore dell'importo di euro 5.000,00 corrispondente al doppio della caparra e al risarcimento di danni non patrimoniali patiti a causa dell'illegittima sottoposizione del veicolo a fermo amministrativo, con il favore delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito in qualità di antistatario.
2. Costituitosi in giudizio l' ha eccepito il difetto di giurisdizione Controparte_2 in capo al giudice ordinario e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola e nel merito ha sostenuto l'infondatezza della domanda, in considerazione dell'assenza del nesso di causalità e dell'insussistenza del danno, chiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi, all'esito del quale è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 marzo 2021, poi più volte rinvita per esigenze di ruolo, fino a quando all'udienza del 12.06.2025 è stata riservata a sentenza con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine R.G. 567/2018
delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
2. Ciò posto, va innanzitutto osservato che, benché dalla documentazione prodotta in atti emerga che il fermo amministrativo sia stato revocato in data 08.11.2017 (cfr Visura PRA allegato agli atti),
l'accertamento circa la sua illegittimità è pregiudiziale all'esame nel merito della pretesa risarcitoria.
L' costituendosi in giudizio effettivamente non ha dato la prova di aver Controparte_2 notificato alla il preavviso di fermo amministrativo che costituisce elemento Parte_1 essenziale per la legittimità della misura cautelare, disciplinata dall'art. 86, DPR n. 602/73.
Ed infatti, in base a quanto previsto dalla normativa in vigore, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo).
“La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione dovendo con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari” (art. 86, comma 2, DPR n.
602/73).
Pertanto, l'agente della riscossione che intenda applicare un vincolo cautelare su un bene mobile appartenente al debitore è tenuto a trasmettere a quest'ultimo una preventiva comunicazione, con la quale lo avvisa dell'imminente pregiudizio derivante dall'inerzia rispetto alla richiesta di pagamento notificatagli tramite cartella esattoriale. Pertanto, una volta recapitato tale avviso e decorso inutilmente il termine di trenta giorni, senza che il debitore provveda al pagamento, l'agente potrà procedere all'iscrizione del fermo amministrativo vero e proprio, senza necessità di ulteriori notifiche o avvisi a tutela del contribuente.
Sempre a tenore del comma 2 dell'art. 86 DPR n. 602/73, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica del preavviso di fermo, il debitore ha la facoltà di avvalersi della causa di esenzione dalla misura cautelare, qualora il bene individuato risulti essere strumentale all'esercizio dell'attività
d'impresa o della professione svolta
Nel caso di specie, la società lamenta che la mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo gli ha impedito di far valere tempestivamente la causa di esenzione rappresentata dalla natura strumentale del bene ai fini dell'attività d'impresa. Essa non si è limitata ad affermare tale pregiudizio in modo generico, ma ha prodotto in giudizio il registro dei beni ammortizzabili (cfr documentazione allagata), documento fiscale utile per dimostrare la natura strumentale del bene. Tale documentazione, R.G. 567/2018
peraltro, rappresenta quella tipicamente allegata all'istanza per avvalersi della causa di esenzione de quo.
Ciò posto, l'assenza di prova dell'avvenuta notifica del provvedimento di fermo emesso in data
26.10.2015 (cfr Visura PRA) ed iscritto in data 19.11.2015 comporta l'illegittimità della misura cautelare adottata nei confronti del contribuente.
Tale illegittimità, oltre a giustificare l'annullamento del fermo, peraltro già revocato in data
08.11.2017, legittima altresì il contribuente a richiedere una tutela risarcitoria per i danni subiti a seguito dell'indebita imposizione della misura cautelare.
3.La ha chiesto la condanna dell'Agenzia al pagamento di euro 5.000,00 Parte_1 quale somma corrispondente al doppio della caparra confirmatoria, per non aver potuto vendere l'auto in virtù del gravame imposto sul veicolo AUDI Tg. EM943MF oggetto di compravendita.
Dalla documentazione allegata in atti effettivamente emerge che in data 30.1.2017 Parte_2 in qualità di rappresentante legale della versava nelle mani dell'acquirente Parte_1
( la somma di euro 2.500,00, corrispondente a quanto in precedenza ottenuto a titolo CP_4 di caparra confirmatoria, riservandosi di pagare l'ulteriore importo di euro 2.500,00.
Tuttavia, dalla Visura PRA allegata agli atti risulta che non può ritenersi sussistente alcun pregiudizio economico per la in quanto, successivamente alla revoca del fermo avvenuta in data Parte_1
8.11.2017, il trasferimento di proprietà del veicolo suddetto in favore del medesimo acquirente i perfezionò in data 22.11.2017 e al prezzo originariamente pattuito con il contratto CP_4 del 26.12.2016 pari ad euro 15.000,00, comprensivi della caparra già corrisposta al momento della sottoscrizione (cfr documentazione allegata).
Orbene, la non ha fornito la prova del danno subito né in termini di danno emergente Parte_1 come perdita patrimoniale subita, atteso che l'importo di euro 2.500,00 esborsato in favore della n data 30.1.2017, a causa della temporanea impossibilità di perfezionare la vendita, CP_4 sarebbe stato successivamente riacquisito con il buon esito della compravendita avvenuta in data
22.11.2017, in quanto l'importo della vendita è rimasto immutato in euro 15.000,00.
Ugualmente la prova del danno non è stata raggiunta neppure in termini di lucro cessante come mancato conseguimento di un profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso, atteso che la vendita seppure con un differimento temporale, è avvenuta alle medesime condizioni economiche, escludendo, pertanto, anche un danno in termini di svalutazione del veicolo per averlo venduto ad un prezzo inferiore rispetto a quello originariamente pattuito. R.G. 567/2018
In conclusione, la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti non può essere accolta e va rigettata.
4. Ogni altra questione dibattuta tra le parti resta assorbita.
5. In considerazione della blanda difesa espletata dall' questo Controparte_2 giudice ritiene congrua la integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti dei , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, il 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo