Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°5285/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to SCIMECA Parte_1
STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA
AMMIRAGLIO PERSANO, 58 90142 PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CODIGLIONE MARIA
CONCETTA ed elettivamente domiciliata in PIAZZETTA BENEDETTO CAIROLI 5
a PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 19/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/05/2022, il sig. Parte_1
convenne in giudizio la per sentir Controparte_1
accertare il suo diritto all'inquadramento nel superiore livello sesto o in subordine quinto, in ragione delle mansioni amministrative continuativamente espletate all'interno dell'ufficio commerciale della società, a partire dal 2016, con condanna della stessa al pagamento delle conseguenti differenze retributive (quantificate in euro € 39.025,92 ovvero € 17.488,15 a seconda del superiore livello d'inquadramento riconosciuto).
1
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Al fine di un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (sez. l sent.
01677 del 10/03/1984 rv. 433736) secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro cui il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Orbene, secondo il Ccnl per i lavoratori dei servizi ambientali pacificamente applicabile al caso di specie (cfr. copia in atti), appartengono al 6° livello: “i lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica e amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito e nei limiti di direttive generale, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione e autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e
2 controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili” ed al 5° livello i “lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività.
Operano individualmente o in concorso con altri lavoratoti dei quali possono avere il coordinamento.”
Rientrano, invece, nel 4° livello (posseduto dal ricorrente) i “lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”.
Dalla comparazione delle suddette declaratorie emerge come la principale differenza fra le stesse afferisca, oltre che al decrescente livello di autonomia (cui si aggiunge un ulteriore profilo di “discrezionalità” per i dipendenti di 5° livello ed una vera e propria “facoltà decisionale” per quelli di 6°) e responsabilità (se infatti i lavoratori di 5° e 6° livello, vengono definiti “di concetto” quelli di 4° solamente
“d'ordine”), soprattutto al contenuto professionale, “elevato” nel caso del 5° livello e meramente “adeguato” nel 4°, delle mansioni tecniche (o amministrative) disimpegnate.
A rendere ancor più evidente il divario qualitativo fra le mansioni attribuite ai lavoratori di sesto, quinto e quarto livello soccorrono le declaratorie contrattuali che includono fra i “profili professionali” propri del sesto livello quelli di “- capo ufficio;
- ispettore e/o preposto al controllo e all'organizzazione tecnico-amministrativa di più centri di servizio o gestione” e fra quelli di quinto quelli di: “lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori.
3 Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
- lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce
l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale”.
Si tratta, in definitiva, di valutare l'effettiva complessità tecnica dei compiti amministrativi assegnati al ricorrente ed il correlato livello di autonomia e responsabilità con cui lo stesso è chiamato ad assolverli, al fine di verificare la riconducibilità di essi all'uno o all'altro livello.
Orbene, in forza delle dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio deve escludersi che il ricorrente abbia espletato mansioni riconducibili ai vantati livelli superiori.
Appare, al riguardo, opportuno riportare integralmente quanto riferito dai testi sentiti in giudizio, superiori gerarchici del ricorrente, ovvero (“D.r. sono Testimone_1
Cont dipendente della e prima lavoravo per l'amia e dalla costituzione della nuova azienda sono il responsabile dell'ufficio commerciale che si occupa di gestire la fornitura di servizi sia spot che in convenzione a favore di clienti pubblici e privati Cont esterni. La infatti può fornire dietro pagamento del singolo servizio o previa stipula di una convenzione diversai servizi quali ad esempio il trasporto e lo smaltimento di rifiuti ingombranti, l'utilizzo di scarabilli, la sanificazione di cassoni scarabilli ecc.ecc. Il ricorrente è arrivato presso il suddetto ufficio nel 2016 e mi sono occupato personalmente della sua formazione. Per quanto riguarda le sue mansioni questi si occupa in via prevalente delle procedure concernenti la fornitura di servizi spot in favore di clienti esterni. In particolare tramite il protocollo le richieste di intervento pervengono al nostro ufficio, il ricorrente le esamina e prende contatto con i colleghi delle aree tecniche affinché gli stessi effettuino un sopraluogo e compilino il
4 modello inviato dal collega specificando in esso, dopo il sopraluogo appunto, la tipologia di intervento, indicando il numero di operai, mezzi ed ore necessarie per l'espletamento. Una volta pervenuto l'esito del sopraluogo è lo stesso ricorrente che compila un foglio Excel di nostra creazione mediante il quale in applicazione rigorosa del tariffario aziendali, predispone un preventivo da inviare tramite protocollo al cliente. Dopo l'invio, in alcuni casi, interviene un'interlocuzione anche telefonica con il cliente che viene gestita anche personalmente dal ricorrente per definire diversi dettagli ad esempio coordinare il giorno dell'intervento contattando l'area tecnica. Se
l'interlocuzione ha buon esito o eventualmente vi è già stato l'assenso da parte del cliente, questi deve restituire al nostro ufficio il preventivo con accettazione e prova dell'avvenuto bonifico. I clienti privati infatti sono tenuti a pagare anticipatamente, mentre i clienti pubblici, dovendo seguire una procedura più complessa comprendente l'impegno di spesa prima di pagare, inviano la documentazione al nostro ufficio ovvero l'impegno di spesa, quindi il pagamento avverrà per il pubblico in una fase successiva all'esito del servizio. In ogni caso i colleghi dell'area tecnica che effettuano il servizio, inviano un rapporto attestante l'espletamento di esso, ovvero la “fine lavori”, e di tale rapporto diamo noi contezza in un registro anche cartaceo che teniamo in ufficio. Il ricorrente a fine servizio fornisce alla collega d'ufficio, , i dati necessari per la Pt_2
predisposizione delle fatture. Proprio in vista delle predisposizioni delle fatture, a volte il ricorrente deve reperire alcuni dati che non sono stati inizialmente forniti dal cliente
(come il codice univoco, partita iva ecc. ecc.). D.r. il ricorrente inoltre si occupa di un ulteriore servizio fornito dall'azienda, ovvero la sanificazione delle banconote, in particolare se qualcuno ha bisogno di depositare delle banconote in cattive condizioni, viene reindirizzato dalla Banca d'Italia che in queste condizioni non le accetta, presso i nostri uffici. Quindi il ricorrente che in presenza dell'interessato verifica il numero delle banconote da sanificare, fa compilare un apposito modulo che va mandato al protocollo e quantifica, sulla base del tariffario aziendale, il costo dell'operazione, quindi l'interessato si reca in un altro ufficio dove è presente il pos, effettua il pagamento, ed infine il ricorrente verificato il pagamento spilla la ricevuta sul modulo che accompagna le banconote indirizzando l'interessato all'area sanificazione che si trova a Brancaccio. Dopo l'intervento, o anche prima, se l'interessato attende predispone la richiesta di fatturazione che viene evasa dalla collega . D.r. Pt_2
5 come ultimo compito del ricorrente questi si occupa della compilazione mensile della lettera con cui vengono comunicato ai singoli committenti esterni convenzionati i dati aggregati relativi ai cosiddetti “fir”. Preciso infatti che ogni rifiuto che viene condotto in discarico attraverso un formulario identificativo rifiuti (F.I.R.) va tracciato, indicando il codice del rifiuto ed il quantitativo di esso. Di tali fir vengono fatte 4 copie, l'ultima delle quali ci perviene e va restituita entro 90 giorni al committente. Il ricorrente mensilmente come detto, raccoglie tutti i fir riconducibili al singolo committente e riporta i dati concernenti i diversi rifiuti conferiti dallo stesso, sommando i dati emergenti dal fir, e verificando che non vi siano disallineamenti con i dati forniti dalla discarica. Se riscontra errori contatta la discarica la quale se riscontra l'errore, provvede alla correzione. Esauriti i controlli, come accennato, il ricorrente predispone la lettera che accompagna le quarte copie del fir da inviare con raccomandata ai committenti. d.r. fino ad un anno fa il nostro ufficio e quindi anche il ricorrente, gestiva, sotto il profilo commerciale, anche le procedure relative ai passi carrabili, nel senso che proveniva dal polo tecnico del comune di Palermo che aveva autorizzato l'occupazione del suolo pubblico e i lavori, una richiesta ed era il nostro ufficio a comunicare all'interessato il preventivo, che aveva un costo fisso, e verificare il preventivo pagamento del servizio da parte dell'interessato, quindi inviare all'area manutenzione tutta la documentazione e l'attestazione del pagamento perché effettuassero l'intervento. Concluso questo, avutane notizia dall'area manutenzione, inviavamo tutta la documentazione al polo tecnico del comune che rilasciava il segnale identificativo del passo carrabile” e (“d.r. sono un dirigente della Testimone_2
rap dalla sua costituzione e sino al settembre 2023 ho diretto l'area finanziaria che comprende l'ufficio commerciale ove presta servizio il ricorrente insieme al dott. Tes_1
e la Dott.ssa . L'ufficio si occupa di gestire i rapporti commerciali con terzi che Pt_2 richiedono eventuali servizi all'azienda. Il ricorrente predispone la modulistica aziendale in particolare calcolando i costi dell'intervento richiesto da terzi sulla scorta delle tariffe interne, nonché tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione e la fatturazione dell'intervento. Si tratta di un'attività rutinaria che viene espletata dal ricorrente da diversi anni, senza particolari novità e sulla scorta di moduli predisposti dall'azienda”).
6 Dalle dichiarazioni sopra riportate ed in particolare da quelle rese dal teste , Tes_1
immediato superiore gerarchico del ricorrente e responsabile dell'ufficio commerciale ove lo stesso presta servizio, emerge chiaramente come le mansioni da questi svolte non abbiano assunto quell'elevato livello di professionalità né tantomeno di autonomia, discrezionalità o addirittura facoltà decisionale, propria degli appartenenti al sesto o al quinto livello.
Ed infatti la gestione delle pratiche relative alla fornitura di servizi a clienti esterni, ai passi carrabili, alla sanificazione delle banconote, nonché la compilazione delle comunicazioni mensili indirizzate ai committenti esterni concernenti i dati aggregati dei cosiddetti “fir”, non appaiono caratterizzate da elevata complessità né da specifici ambiti di autonomia decisionale.
Il ricorrente, infatti, si limita a raccogliere dati o documenti elaborati da altri soggetti (i colleghi che svolgono i sopralluoghi specificano il numero di operai e dei mezzi necessari per l'intervento esterno e redigono il rapporto di “fine lavori”, il cliente compila il modulo indicante le banconote da sanificare, il comune di Palermo autorizza e fornisce i dati tecnici relativi ai passi carrabili ed infine i “fir” vengono predisposti dagli addetti al trasporto dei rifiuti), li riporta su moduli (o registri) aziendali precompilati ed applica, ove necessario, tariffe predeterminate dall' (se non Pt_3
addirittura fisse, come nel caso dei passi carrabili) operando anche in questo caso dei semplici calcoli algebrici, privi di complessità o discrezionalità.
Né, d'altro canto, appare particolarmente qualificante l'attività di coordinamento degli interventi esterni che consiste nel fungere da trait d'union fra i clienti e gli addetti dell'area tecnica, per individuare il giorno dell'intervento, il reperimento di dati mancanti per la compilazione dei modelli (codice univoco, partita iva ecc.) o la segnalazione ai colleghi della discarica di eventuali discrasie emergenti dai “Fir”.
Si tratta, in sintesi, di compiti amministrativi di natura eminentemente esecutiva e routinaria, non caratterizzate dall'”elevato contenuto professionale” richiesto quantomeno per gli appartenenti al 5° livello contrattuale e soprattutto da un grado di
“autonomia” e “discrezionalità” eccedente la mera “autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente generali” propria degli appartenenti al 4° livello, non ravvisandosi nell'adempimento di essi particolari esigenze di “adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività”.
7 In conclusione, le mansioni espletate dal ricorrente presso l'ufficio commerciale della società, non appaiono riconducibili al vantato 6° o 5° livello del CCNL di categoria, ben potendo rientrare in quello di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.629,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 20/05/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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