Articolo 10 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 maggio 1886
Art. 10.

Le Societa' registrate, dovranno trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statati e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che fossero ad esse domandate.

Entrata in vigore il 14 maggio 1886