TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701238 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , rappresentati e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giovanni Ianniello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Maddaloni alla Piazza De Sivo n. 2;
ATTORI
E
sito in San Nicola la Strada alla via F. Evangelista n. 27, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Gennaro
Ferrara, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Milva Baglivo in San Nicola la Strada alla via F. Evangelista n. 27;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10
[..
[...] hanno citato in giudizio il sito in San Nicola la Strada alla via F.
[...] Controparte_1
Evangelista n. 27, chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 23.4.2013.
Si è costituito il convenuto, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia CP_1
del contendere e contestando, nel merito, i vizi della delibera impugnata dedotti dagli attori.
La causa è stata istruita unicamente con il deposito di documenti.
Quindi, all'udienza del 18.12.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la delibera impugnata è stata ratificata, come documentato in atti, dalla successiva delibera del 6.11.2013, avente medesimo oggetto di quella impugnata nel presente giudizio.
Come chiarito da giurisprudenza consolidata, infatti, anche in ambito condominiale si applica l'art. 2377 c.c., secondo cui l'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Inoltre, anche parte attrice nella comparsa conclusionale chiede dichiararsi la cessazione dell a materia del contendere per non essere mai stati eseguiti i lavori deliberati con la delibera impugnata.
Per quanto riguarda la valutazione della soccombenza virtuale al fine di regolare le spese del presente giudizio, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, sia nell'atto di citazione che nella delibera impugnata si legge che i condomini della scala F, odierni attori, hanno ricevuto la convocazione dell'assemblea alle ore 20:30 del 17.4.2013.
Il termine di cinque giorni prima prescritto per la convocazione risulta, quindi, rispettato, anche considerando la prima convocazione, in quanto va calcolato a ritroso rispetto al giorno fissato per la convocazione, con esclusione, quindi, di detto giorno.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel calcolo del termine di
"almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente
"ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la tempestività CP_1
rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante
2 l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.” (Cass. 18635/21).
Inoltre, al contrario di quanto dedotto dagli attori, l'ing. era già stato nominato Persona_1 nell'assemblea del 14.9.2010, come documentato in atti dal convenuto. CP_1
Dai titoli di proprietà e dal regolamento condominiale prodotti non emerge espressamente, poi, quanto sostenuto dagli attori, vale a dire che la tipologia di lavori approvati con la delibera impugnata è rimessa alla competenza delle singole scale.
Infine, al contrario di quando sostenuto dagli attori, i lavori deliberati non costituiscono innovazione e non modificano la destinazione d'uso dei terrazzi.
Pertanto, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vengono poste a carico degli attori. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente al risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità“la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3 b) condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701238 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , rappresentati e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giovanni Ianniello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Maddaloni alla Piazza De Sivo n. 2;
ATTORI
E
sito in San Nicola la Strada alla via F. Evangelista n. 27, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Gennaro
Ferrara, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Milva Baglivo in San Nicola la Strada alla via F. Evangelista n. 27;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10
[..
[...] hanno citato in giudizio il sito in San Nicola la Strada alla via F.
[...] Controparte_1
Evangelista n. 27, chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 23.4.2013.
Si è costituito il convenuto, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia CP_1
del contendere e contestando, nel merito, i vizi della delibera impugnata dedotti dagli attori.
La causa è stata istruita unicamente con il deposito di documenti.
Quindi, all'udienza del 18.12.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la delibera impugnata è stata ratificata, come documentato in atti, dalla successiva delibera del 6.11.2013, avente medesimo oggetto di quella impugnata nel presente giudizio.
Come chiarito da giurisprudenza consolidata, infatti, anche in ambito condominiale si applica l'art. 2377 c.c., secondo cui l'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Inoltre, anche parte attrice nella comparsa conclusionale chiede dichiararsi la cessazione dell a materia del contendere per non essere mai stati eseguiti i lavori deliberati con la delibera impugnata.
Per quanto riguarda la valutazione della soccombenza virtuale al fine di regolare le spese del presente giudizio, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, sia nell'atto di citazione che nella delibera impugnata si legge che i condomini della scala F, odierni attori, hanno ricevuto la convocazione dell'assemblea alle ore 20:30 del 17.4.2013.
Il termine di cinque giorni prima prescritto per la convocazione risulta, quindi, rispettato, anche considerando la prima convocazione, in quanto va calcolato a ritroso rispetto al giorno fissato per la convocazione, con esclusione, quindi, di detto giorno.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel calcolo del termine di
"almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente
"ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la tempestività CP_1
rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante
2 l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.” (Cass. 18635/21).
Inoltre, al contrario di quanto dedotto dagli attori, l'ing. era già stato nominato Persona_1 nell'assemblea del 14.9.2010, come documentato in atti dal convenuto. CP_1
Dai titoli di proprietà e dal regolamento condominiale prodotti non emerge espressamente, poi, quanto sostenuto dagli attori, vale a dire che la tipologia di lavori approvati con la delibera impugnata è rimessa alla competenza delle singole scale.
Infine, al contrario di quando sostenuto dagli attori, i lavori deliberati non costituiscono innovazione e non modificano la destinazione d'uso dei terrazzi.
Pertanto, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vengono poste a carico degli attori. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente al risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità“la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3 b) condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
4