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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2328/2023
Udienza del 24/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2328/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca De Santis
- RICORRENTE -
CONTRO
[...]
Controparte_1
P.IVA_1 tempore
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Allegrini
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2328/2023
avente ad oggetto: infortunio in itinere - danno biologico - menomazione - revisione - rendita.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/10/2023, Parte_1 ha esposto:
- che a seguito di incidente stradale, accertato e qualificato come infortunio in itinere, verificatosi in data 29/03/2012 - la cui dinamica è riportata nell'allegato verbale di “rilevamento tecnico-descrittivo” redatto dalla Compagnia dei Carabinieri di
Girifalco (CZ) - subiva un grave politraumatismo che ne rendeva necessario l'immediato trasporto presso il nosocomio “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro;
- che a fronte dei primi accertamenti strumentali e clinici veniva disposto il ricovero presso l'U.O. di Ortopedia con la seguente diagnosi iniziale: “trauma cranico n.c., cervicalgia post traumatica, frattura ossa nasali, frattura base falange prossimale quinto dito, frattura pertrocanterica”;
- che, in conseguenza della cennata diagnosi, venne sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi su femore e gamba dx, per poi essere dimesso (in data 14/04/2012) con la seguente diagnosi finale: “frattura pertrocanterica e diafisi femore dx, frattura gamba dx, frattura ossa nasali, frattura pluriframmentata base I^ falange V° dito mano dx, trauma cranico, cervicalgia posta traumatica, lesione LCP ginocchio dx, distaccamento acetabolo”;
- che veniva, così, aperto l'infortunio presso l' iscritto CP_1 al n. 510994791;
- che l' dopo avere istruito l'infortunio per cui oggi è CP_1 causa, ebbe modo di quantificare i postumi, subiti in conseguenza dell'evento poc'anzi menzionato, nella
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complessiva misura del 43% (quarantatré per cento), all'attestata guarigione clinica del marzo 2013;
- che il predetto lo sottoponeva alla dovuta visita di CP_1 revisione decennale, a seguito della quale, con procedimento conclusosi in data 04/05/2023, a mente delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e del D.M. 12/7/2000, veniva comunicato l'attuale stato di menomazione, risultato dall'accertamento medico legale espletato in sede di revisione ai sensi dell'art. 83 del T.U. infortuni, nel grado percentuale del
38% (trentotto per cento), di fatto comunicato con nota del
26/05/2023.
1.1. Il ricorrente, ritenendo erronea tale valutazione
(anche sulla scorta di una consulenza tecnica di parte), concludeva, pertanto, chiedendo che il Tribunale voglia:
a) accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto in data 29/03/2012 ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari a 55 (%) punti percentuali o, comunque, nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000 e del D.M.
12/07/2000;
b) per l'effetto, condannare l' a corrispondergli la CP_1 dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 29/03/2012, valutabile in 55 (%) punti percentuali o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.
2. Si è tempestivamente costituito l' che ha concluso CP_1 chiedendo che il ricorso venga rigettato evidenziando che, in caso di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso avversario, al ricorrente competerà, sui ratei arretrati, unicamente la differenza tra quanto già percepito (rendita di
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grado pari al 38% attualmente in suo godimento per effetto della revisione al decennio) e quanto gli sarà attribuito.
3. All'udienza cartolare del 12/09/2024 veniva conferito incarico al C.T.U. Dott. al fine di rispondere ai Persona_1 seguenti quesiti:
« Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitato il periziando ed eseguito ogni esame diagnostico- Parte_1 strumentale eventualmente ritenuto opportuno:
1. descriva le condizioni generali di salute del ricorrente;
2. riferisca quale sia, in termini percentuali, il grado attuale di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente conseguente al sinistro stradale occorsogli in data 29/03/2012;
3. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia.
Nella determinazione del grado di menomazione (c.d. postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle
Tabelle di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante
“Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d. barèmes medico-legali (facoltativi) elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico.
Il C.T.U. spiegherà, altresì, nell'elaborato peritale, le ragioni del suo convincimento e delle conclusioni cui giungerà nel dare risposta ai quesiti sopra formulati e, in particolare, l'iter logico- matematico seguito ai fini della determinazione del grado complessivo di menomazione ».
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 2328/2023
3.1. La relazione peritale è stata depositata in data
08/04/2025.
4. Alla luce dell'accertamento medico-legale eseguito dal
Perito dell'Ufficio, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
4.1. Il C.T.U. ha infatti accertato che i postumi permanenti sono da valutare complessivamente nella misura del 47%
(quarantasette percento).
In sede di risposta alle osservazioni avanzate dal C.T.P. dell' il C.T.U. ha precisato che le fratture dentarie trovano CP_1 nesso di causalità documentale con le lesioni riportate dal in data 29/03/2012 e che lo stato ansioso reattivo, Pt_1 sebbene accertato, non è stato computato nella valutazione del danno. Ha, poi, così specificato le valutazioni delle singole componenti del danno:
“1) Esiti algici post-fratturativi delle ossa nasali con substenosi della cavità nasale per deviazione scoliotica sinistro convessa del setto cartilagineo – postumi valutati nella misura del 7% (sette percento) in virtù degli esiti algici post fratturativi
e della substenosi della cavità nasale di sinistra clinicamente e strumentalmente accertata;
2) Esiti di fratture coronali complicate dei molari inferiori di sinistra – postumi valutati nella misura del 2% (due percento) per la riduzione dell'efficienza masticatoria;
3) Esiti algodisfunzionali di frattura della falange prossimale del V° dito della mano dx – postumi valutati nella misura del
2% (due percento);
4) Esiti algici da frattura pertrocanterica e diafisaria del femore destro con grave limitazione funzionale della coxo- femorale – postumi valutati nella misura del 22% (ventidue percento) in virtù della grave limitazione funzionale dell'anca, degli esiti algici in sede fratturativa e della persistenza dei mezzi
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 2328/2023
di sintesi;
5) Esiti algodisfunzionali del ginocchio dx con flessione articolare possibile sino ai 70° e contestuale lesione del LCP – postumi valutati nella misura del 7% (sette percento);
6) Esiti algici post-fratturativi della gamba destra – postumi valutati nella misura del 4% (quattro percento);
7) Danno estetico di grado lieve moderato derivante dall'esito cicatriziale posto in regione sottomentoniera, dal cheloide post traumatico in regione sottoscapolare destra, da numerosi ed estesi esiti cicatriziali lungo tutto l'arto inferiore destro – postumi valutati nella misura dell'8% (otto percento).
Alla luce delle predette considerazioni si confermano in toto le valutazioni espresse”.
4.2. Trattandosi di valutazione che appare esente da vizi logici e congruamente motivata, il Tribunale non può che aderirvi.
5. Come evidenziato dall' , al ricorrente compete, sui CP_1 ratei arretrati, la differenza tra l'importo della rendita prevista per la percentuale accertata dal C.T.U. (47%) e quella riconosciuta dall'Istituto (38%), attualmente in godimento.
5.1. L'importo dovuto a titolo di interessi sulle somme arretrate dovrà essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412).
5.2. Naturalmente, per il futuro, l' provvederà a CP_1 sostituire la rendita attualmente in godimento (38%) con quella spettante in ragione del grado di menomazione (47%) accertato nella presente sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore compreso tra
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€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, cod. proc. civ.), essendovi in atti la sola istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal ricorrente, ma non anche la delibera di ammissione provvisoria al beneficio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
A) accerta che il grado di menomazione (danno biologico) della persona del ricorrente a Parte_1 seguito dell'infortunio occorsogli in data 29/03/2012 è attualmente pari al 47% e condanna l al CP_1 pagamento/corresponsione della relativa rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 38/2000;
B) condanna l al pagamento dei ratei arretrati in CP_1 misura pari alla differenza tra l'importo della rendita vitalizia spettante in ragione del danno biologico del
47%, sopra accertato, e l'importo della rendita attualmente in godimento e corrisposta sulla base del grado di menomazione pari al 38% stimato in sede di ultima revisione, arretrati da computarsi dalla data di decorrenza di quest'ultima rendita e fino alla effettiva corresponsione della nuova rendita;
C) dispone che l'importo dovuto a titolo di interessi sulle somme arretrate dovrà essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (ai sensi dell'art.
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412);
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D) condanna l al pagamento delle spese di lite CP_1 che si liquidano nella misura di euro 5.000,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Gianluca De
Santis.
Così deciso in Catanzaro, in data 24 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 24/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2328/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca De Santis
- RICORRENTE -
CONTRO
[...]
Controparte_1
P.IVA_1 tempore
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Allegrini
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2328/2023
avente ad oggetto: infortunio in itinere - danno biologico - menomazione - revisione - rendita.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/10/2023, Parte_1 ha esposto:
- che a seguito di incidente stradale, accertato e qualificato come infortunio in itinere, verificatosi in data 29/03/2012 - la cui dinamica è riportata nell'allegato verbale di “rilevamento tecnico-descrittivo” redatto dalla Compagnia dei Carabinieri di
Girifalco (CZ) - subiva un grave politraumatismo che ne rendeva necessario l'immediato trasporto presso il nosocomio “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro;
- che a fronte dei primi accertamenti strumentali e clinici veniva disposto il ricovero presso l'U.O. di Ortopedia con la seguente diagnosi iniziale: “trauma cranico n.c., cervicalgia post traumatica, frattura ossa nasali, frattura base falange prossimale quinto dito, frattura pertrocanterica”;
- che, in conseguenza della cennata diagnosi, venne sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi su femore e gamba dx, per poi essere dimesso (in data 14/04/2012) con la seguente diagnosi finale: “frattura pertrocanterica e diafisi femore dx, frattura gamba dx, frattura ossa nasali, frattura pluriframmentata base I^ falange V° dito mano dx, trauma cranico, cervicalgia posta traumatica, lesione LCP ginocchio dx, distaccamento acetabolo”;
- che veniva, così, aperto l'infortunio presso l' iscritto CP_1 al n. 510994791;
- che l' dopo avere istruito l'infortunio per cui oggi è CP_1 causa, ebbe modo di quantificare i postumi, subiti in conseguenza dell'evento poc'anzi menzionato, nella
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 2328/2023
complessiva misura del 43% (quarantatré per cento), all'attestata guarigione clinica del marzo 2013;
- che il predetto lo sottoponeva alla dovuta visita di CP_1 revisione decennale, a seguito della quale, con procedimento conclusosi in data 04/05/2023, a mente delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e del D.M. 12/7/2000, veniva comunicato l'attuale stato di menomazione, risultato dall'accertamento medico legale espletato in sede di revisione ai sensi dell'art. 83 del T.U. infortuni, nel grado percentuale del
38% (trentotto per cento), di fatto comunicato con nota del
26/05/2023.
1.1. Il ricorrente, ritenendo erronea tale valutazione
(anche sulla scorta di una consulenza tecnica di parte), concludeva, pertanto, chiedendo che il Tribunale voglia:
a) accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto in data 29/03/2012 ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari a 55 (%) punti percentuali o, comunque, nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000 e del D.M.
12/07/2000;
b) per l'effetto, condannare l' a corrispondergli la CP_1 dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 29/03/2012, valutabile in 55 (%) punti percentuali o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.
2. Si è tempestivamente costituito l' che ha concluso CP_1 chiedendo che il ricorso venga rigettato evidenziando che, in caso di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso avversario, al ricorrente competerà, sui ratei arretrati, unicamente la differenza tra quanto già percepito (rendita di
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 2328/2023
grado pari al 38% attualmente in suo godimento per effetto della revisione al decennio) e quanto gli sarà attribuito.
3. All'udienza cartolare del 12/09/2024 veniva conferito incarico al C.T.U. Dott. al fine di rispondere ai Persona_1 seguenti quesiti:
« Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitato il periziando ed eseguito ogni esame diagnostico- Parte_1 strumentale eventualmente ritenuto opportuno:
1. descriva le condizioni generali di salute del ricorrente;
2. riferisca quale sia, in termini percentuali, il grado attuale di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente conseguente al sinistro stradale occorsogli in data 29/03/2012;
3. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia.
Nella determinazione del grado di menomazione (c.d. postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle
Tabelle di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante
“Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d. barèmes medico-legali (facoltativi) elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico.
Il C.T.U. spiegherà, altresì, nell'elaborato peritale, le ragioni del suo convincimento e delle conclusioni cui giungerà nel dare risposta ai quesiti sopra formulati e, in particolare, l'iter logico- matematico seguito ai fini della determinazione del grado complessivo di menomazione ».
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 2328/2023
3.1. La relazione peritale è stata depositata in data
08/04/2025.
4. Alla luce dell'accertamento medico-legale eseguito dal
Perito dell'Ufficio, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
4.1. Il C.T.U. ha infatti accertato che i postumi permanenti sono da valutare complessivamente nella misura del 47%
(quarantasette percento).
In sede di risposta alle osservazioni avanzate dal C.T.P. dell' il C.T.U. ha precisato che le fratture dentarie trovano CP_1 nesso di causalità documentale con le lesioni riportate dal in data 29/03/2012 e che lo stato ansioso reattivo, Pt_1 sebbene accertato, non è stato computato nella valutazione del danno. Ha, poi, così specificato le valutazioni delle singole componenti del danno:
“1) Esiti algici post-fratturativi delle ossa nasali con substenosi della cavità nasale per deviazione scoliotica sinistro convessa del setto cartilagineo – postumi valutati nella misura del 7% (sette percento) in virtù degli esiti algici post fratturativi
e della substenosi della cavità nasale di sinistra clinicamente e strumentalmente accertata;
2) Esiti di fratture coronali complicate dei molari inferiori di sinistra – postumi valutati nella misura del 2% (due percento) per la riduzione dell'efficienza masticatoria;
3) Esiti algodisfunzionali di frattura della falange prossimale del V° dito della mano dx – postumi valutati nella misura del
2% (due percento);
4) Esiti algici da frattura pertrocanterica e diafisaria del femore destro con grave limitazione funzionale della coxo- femorale – postumi valutati nella misura del 22% (ventidue percento) in virtù della grave limitazione funzionale dell'anca, degli esiti algici in sede fratturativa e della persistenza dei mezzi
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 2328/2023
di sintesi;
5) Esiti algodisfunzionali del ginocchio dx con flessione articolare possibile sino ai 70° e contestuale lesione del LCP – postumi valutati nella misura del 7% (sette percento);
6) Esiti algici post-fratturativi della gamba destra – postumi valutati nella misura del 4% (quattro percento);
7) Danno estetico di grado lieve moderato derivante dall'esito cicatriziale posto in regione sottomentoniera, dal cheloide post traumatico in regione sottoscapolare destra, da numerosi ed estesi esiti cicatriziali lungo tutto l'arto inferiore destro – postumi valutati nella misura dell'8% (otto percento).
Alla luce delle predette considerazioni si confermano in toto le valutazioni espresse”.
4.2. Trattandosi di valutazione che appare esente da vizi logici e congruamente motivata, il Tribunale non può che aderirvi.
5. Come evidenziato dall' , al ricorrente compete, sui CP_1 ratei arretrati, la differenza tra l'importo della rendita prevista per la percentuale accertata dal C.T.U. (47%) e quella riconosciuta dall'Istituto (38%), attualmente in godimento.
5.1. L'importo dovuto a titolo di interessi sulle somme arretrate dovrà essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412).
5.2. Naturalmente, per il futuro, l' provvederà a CP_1 sostituire la rendita attualmente in godimento (38%) con quella spettante in ragione del grado di menomazione (47%) accertato nella presente sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore compreso tra
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 2328/2023
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, cod. proc. civ.), essendovi in atti la sola istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal ricorrente, ma non anche la delibera di ammissione provvisoria al beneficio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
A) accerta che il grado di menomazione (danno biologico) della persona del ricorrente a Parte_1 seguito dell'infortunio occorsogli in data 29/03/2012 è attualmente pari al 47% e condanna l al CP_1 pagamento/corresponsione della relativa rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 38/2000;
B) condanna l al pagamento dei ratei arretrati in CP_1 misura pari alla differenza tra l'importo della rendita vitalizia spettante in ragione del danno biologico del
47%, sopra accertato, e l'importo della rendita attualmente in godimento e corrisposta sulla base del grado di menomazione pari al 38% stimato in sede di ultima revisione, arretrati da computarsi dalla data di decorrenza di quest'ultima rendita e fino alla effettiva corresponsione della nuova rendita;
C) dispone che l'importo dovuto a titolo di interessi sulle somme arretrate dovrà essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (ai sensi dell'art.
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412);
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 2328/2023
D) condanna l al pagamento delle spese di lite CP_1 che si liquidano nella misura di euro 5.000,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Gianluca De
Santis.
Così deciso in Catanzaro, in data 24 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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