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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/10/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di RA, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1234/2024 R.G. del
R.A.C.C. in data 17/06/2024, introdotta d a
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
AN SC elettivamente domiciliati all'Indirizzo Telematico del difensore
ATTORI
c o n t r o
- (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DE ANNA
ALEX elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
CORSO DELLA GIOVECCA N. 81 a FERRARA
CONVENUTA avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc), viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 18/09/2025
CONCLUSIONI
Pag. 1 - per , e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria Parte_3
istanza:
- in via preliminare: rimettere la causa in istruttoria ai fini dell'ammissione della testimonianza del perito di parte e della Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare difetti di esecuzione, errori ed omissioni, nonché a quantificare i costi per provvedere al ripristino e completare l'opera, per i motivi sopra indicati;
- nel merito: in via pregiudiziale dichiarare nullo e/o, annullare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di RA in quanto emesso sulla base di un atto inesistente e comunque per un importo superiore rispetto alla effettiva o eventuale debenza che sarà oggetto di accertamento, in via principale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale a carico dell'impresa in relazione alla sospensione dei Controparte_1
lavori, ai lavori non eseguiti a regola a d'arte ed ai costi di ripristino, accertare l'insussistenza del credito vantato dalla stessa e condannare, anche in via riconvenzionale l'impresa a pagare agli odierni opponenti la somma di E.25.048,00 ovvero quel diverso importo che dovesse risultare in causa;
sempre in via principale revocare, annullare, dichiarare nullo e /o inefficace il decreto opposto ed in accoglimento della presente opposizione dichiarare che la somma eventualmente dovuta dagli opponenti venga decurtata dei costi di ripristino /ultimazione dei lavori appaltati alla ditta per un importo di E.25.048,00 o per la diversa maggiore o Controparte_1
minor somma che verrà accertata in causa, con pagamento della differenza che dovesse risultare in favore dei sigg.ri , Parte_1
, ; Parte_2 Parte_3
Pag. 2 In subordine: rideterminare la somma dovuta alla società
[...]
ulla base delle circostanze allegate e dimostrate relative ad CP_1
errori e vizi di esecuzione nei lavori appaltati ed al rimborso dei costi di ripristino.
In ogni caso condannare la società opposta/convenuta al pagamento degli onorari e spese di lite, oltre accessori, da liquidare in applicazione dei vigenti parametri al difensore avv. Angela Marescotti che si dichiara antistatario”.
Per : “in via principale Controparte_1
RIGETTARE tutte le domande formulate dalle parti attrici, così come proposte nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di RA ritenga di dichiarare nullo o di annullare il decreto ingiuntivo opposto,
DICHIARARE le parti attrici opponenti (codice Parte_1
fiscale , (codice fiscale C.F._4 Parte_2
), (codice fiscale , C.F._2 Parte_3 C.F._3
tenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società
[...]
Codice Fiscale e Partita I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1
della somma di Euro 16.161,00 (sedicimilacentosessantuno/00), oltre ad interessi moratori ex articoli 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo e, per l'effetto, ONRE le parti attrici opponenti (codice fiscale Parte_1
, (codice fiscale C.F._4 Parte_2
), (codice fiscale , C.F._2 Parte_3 C.F._3
in solido tra loro, al pagamento, in favore della società
[...]
Codice Fiscale e Partita I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1
Pag. 3 della somma di Euro 16.161,00 (sedicimilacentosessantuno/00) oltre ad interessi moratori ex articoli 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, atteso che, a differenza di quanto sostenuto dalle parti attrici opponenti, il presente procedimento non è stato determinato, in alcun modo, dal comportamento della società
[...]
ma, piuttosto, dalle condotte poste in essere Controparte_1
in essere dalle parti attrici opponenti, le quali non hanno voluto corrispondere quanto pattuito contrattualmente, alla suddetta società, nonostante la corretta esecuzione delle opere commissionate ed il notevole lasso di tempo trascorso dall'emissione della fattura dell'importo di Euro
16.161,00 (sedicimilacentosessantuno/00)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_4
e hanno proposto opposizione avverso
[...] Parte_3
il decreto ingiuntivo n. 217/2024, emesso dal Tribunale di RA in data 15 aprile 2024, con il quale era stato ingiunto di pagare, in solido tra loro, alla “ la somma di euro 16.161,00, oltre Controparte_2
interessi moratori e spese di procedura.
Gli opponenti hanno, in particolare, allegato che:
a) il credito azionato (di cui alla fattura elettronica n. 117/A del 29 dicembre 2023) ineriva il saldo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Codigoro via Rossini 27 oggetto di contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 20 giugno 2021;
b) il contratto prevedeva un importo complessivo di euro
124.536,78 (oltre IVA) e che erano stati versati acconti per complessivi euro 108.000,00 (oltre IVA) nel periodo da agosto
2021 ad aprile 2023;
Pag. 4 c) la pretesa creditoria si basava su una bozza di scrittura privata per sospensione lavori, mai sottoscritta dalle parti, che prevedeva un importo totale di euro 124.161,00, comprensivo di euro
2.500,00 a titolo di oneri bancari mai pattuiti nel contratto di appalto originario, frutto di una clausola nulla in quanto vessatoria e non concordata;
d) l'appaltatrice era inadempiente per lavori non eseguiti a regola d'arte, ovvero difformità rispetto al progetto, errori di calcolo, vizi nelle lavorazioni e omessa ultimazione dei lavori, sospesi arbitrariamente a giugno 2022, allegando la relazione del
Direttore Lavori geom. che evidenziava difetti e Parte_5
irregolarità, quantificando i costi di ripristino in euro 5.731,52 e una perizia di parte dell'ing. che individuava CP_3
ulteriori vizi e carenze esecutive quantificando gli interventi di ripristino e completamento in euro 22.691,98;
e) la società appaltatrice non aveva neppure adempiuto all'obbligo di realizzare la linea vita con relativa certificazione, costringendo la committenza a rivolgersi ad altri professionisti con spesa di euro 2.356,04.
Gli opponenti hanno quantificato pertanto in euro 25.048,00 complessivi i danni subiti per i quali spiegavano domanda riconvenzionale
La “ si è ritualmente costituita in Controparte_2
giudizio contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione.
In particolare, la convenuta ha eccepito:
a) che il credito azionato derivava dal contratto di appalto sottoscritto in data 20 giugno 2021 sul quale il Tribunale di
RA aveva già formulato in sede monitoria giudizio di assenza di vessatorietà delle clausole;
Pag. 5 b) la mancanza di prova della tempestiva contestazione degli asseriti difetti, rilevando che le controparti citavano un sopralluogo del 1 settembre 2022 senza fornirne prova e facevano riferimento a comunicazioni via mail senza produrle;
c) che la relazione del Direttore Lavori non aveva valore probatorio in quanto priva di data certa e sottoscrizione, dubitandosi anche della riferibilità alla Direzione Lavori;
d) che tutti i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e rispettavano le indicazioni dei tecnici di fiducia incaricati dai committenti;
e) l'assenza di valore probatorio della perizia di parte (non giurata), trattandosi di mera allegazione difensiva, per altro eseguita a distanza di oltre sei mesi dal collaudo delle opere;
f) che la pratica amministrativa finalizzata alla conformità edilizia si era conclusa positivamente, circostanza che escludeva la sussistenza dei vizi identificati;
g) che la linea vita era stata realizzata dalla società appaltatrice;
h) la legittimità della richiesta di interessi moratori come indicati;
i) che il contratto non prevedeva alcuna menzione al Sisma Bonus
110% e non collegava il pagamento degli importi dovuti alla erogazione del beneficio né in relazione all'an né in relazione al quando o al quomodo.
Svoltasi la prima udienza, non concessa la provvisoria esecuzione ed escusso il teste comune la causa è stata rinviata per la Parte_5
discussione orale con termine per il deposito di una memoria autorizzata conclusiva.
All'esito della discussione il Giudice si è riservato il deposito della motivazione nel termine di trenta giorni.
***
Pag. 6 La motivazione deve muovere dalle evidenti lacune istruttorie, lacune imputabili alle parti.
Sono elementi istruttori acquisiti al processo:
a) la stipulazione del contratto di appalto in data 20 giugno 2021
(doc. 2 del fascicolo di parte attrice) per il corrispettivo di euro
124.536,78 connesso al computo metrico del 7 giugno 2021 (doc.
3; cui è seguito un secondo computo metrico del 7 dicembre 2021
Doc. 5);
b) il versamento di euro 108.000,00 (oltre IVA) da parte della committenza (circostanza provata documentalmente, doc. 4 del fascicolo di parte attrice, e non contestata dalla controparte);
c) che nella primavera del 2022 i lavori sono stati volontariamente sospesi e non ultimati dalla “ ” a causa Controparte_1
del mancato pagamento di una trance del dovuto da parte dei committenti;
d) che alla data del sopralluogo del 1 settembre 2022 non vi erano vizi e difetti nelle opere eseguite, quantunque alcune dovessero ancora essere terminate (teste direttore dei Parte_5
lavori: “al momento del sopralluogo le opere non erano ultimate perché mancavano delle opere contrattualmente previste ma non contabilizzate. Non ho visto vizi, però era evidente che alcune opere non erano state ultimate in virtù della sospensione dei lavori. Per esempio, erano state fatte tracce impianti e alcune dovevano essere riprese per procedere”);
e) che non sono state fatte contestazioni di vizi o difetti da parte del direttore dei lavori, il quale non ha redatto il documento prodotto dalla parte attrice (doc. 7; teste “Sono stata incaricata dai Pt_5
committenti di redigere un verbale di sopralluogo che è stato poi inviato. Il doc. 7 so che è stato modificato dagli stessi committenti e
Pag. 7 non posso confermare che il doc. che mi viene mostrato corrisponda
a quello ordinariamente redatto all'esito del sopralluogo […] Il sopralluogo è avvenuto il primo settembre del 2022. A quella data i lavori erano stati sospesi da alcuni mesi, circa da marzo aprile. So che la sospensione dei lavori era stata determinata dall'omesso pagamento dei SAL emessi e concordati, come da contratto.
Pertanto, si trattava di un'eccezione di inadempimento che avrebbe accompagnato i lavori una volta eseguito. Al momento del sopralluogo le opere non erano ultimate perché mancavano delle opere contrattualmente previsti ma non contabilizzati. Non ho visto vizi, però era evidente che alcune opere non erano state ultimate in virtù della sospensione dei lavori. Per esempio, erano state fatte tracce impianti e alcune dovevano essere riprese per procedere […]
Al momento del sopralluogo all'impresa alcuna contestazione era stata fatta, riportandomi a quanto già affermato circa gli esiti del sopralluogo. Confermo che le indicazioni economiche che ho messo nella relazione necessarie per il ripristino di alcune parti delle opere eseguite sarebbero stato oggetto dell'impresa per la prosecuzione dei lavori”);
f) che i lavori sono poi stati ultimati da ditte terze (circostanza pacificamente ammessa dalle parti;
cfr. anche il teste “E' Pt_5
vero, ho proseguito la mia attività di direttore dei lavori successivamente a settembre 2022 e ho verificato che le ditte terze incaricate dagli attori hanno completato tutti i lavori oggetti del contratto sottoscritto con la odierna convenuta”);
g) che i lavori sono stati collaudati dall'ing. e i committenti CP_3
hanno avuto accesso e riconosciuto il bonus statale 110%
(circostanza ammessa dalle parti;
cfr. teste “I lavori si sono Pt_5
conclusi entro la fine del 2023 e ne ho dato attestazione così
Pag. 8 potendo depositare la dichiarazione prodromica all'ottenimento dell'abitabilità e all'erogazione del bonus 110. Anche il collaudo da parte dell'ing. è avvenuto prima della fine del CP_3
2023”);
h) che sono state realizzate dalla “ ” le linee Controparte_1
vita, mentre per la relativa certificazione i committenti hanno dovuto rivolgersi a terzi (teste “Le linee vita sono state Pt_5
eseguite dalla e, a seguito del contenzioso insorto tra le parti, CP_1
la non ha consegnato la relativa certificazione e ciò ha CP_1
costretto le committenti di chiedere ad un tecnico di redigere le certificazioni delle opere eseguite dalla ditta ; circostanza CP_1
avallata dal doc. 10 di parte attrice che limita l'attività al collaudo e certificazione delle linee vita e non alla loro esecuzione);
i) che nel computo metrico allegato al contratto non vi era alcun riferimento alla esecuzione delle linee vita, mentre esse compaiono solo nel secondo computo metrico del 7 dicembre
2021, senza per altro farsi riferimento anche all'obbligo di certificazione;
j) che nel contratto non vi è alcun riferimento all'accesso al
110% e i pagamenti sono collegati allo stato di Parte_6
avanzamento dei lavori.
Le dichiarazioni rese dal direttore dei lavori non possono essere ritenute inutilizzabili, poiché l'eccezione di inattendibilità del teste, per il solo fatto di aver avuto altri rapporti contrattuali con l'impresa, in difetto di ulteriori circostanze, appare del tutto generica e non idonea ad escludere la verosimiglianza di quanto dichiarato.
Ciò posto, è rimasto ignoto quali ditte abbiano ultimato i lavori e quali costi abbiano sostenuto i committenti (circostanze che avrebbero potuto essere provate attraverso il deposito delle fatture emesse, la
Pag. 9 indicazione delle ditte - eventualmente sentite come testi - e dei bonifici versati); né è stato prodotto il verbale di collaudo – pacificamente intervenuto con il ministero dell'ing. – o la documentazione CP_3
attestante il riconoscimento del super bonus 110%.
Certamente dovrebbe prendersi atto che l'importo complessivo indicato in contratto non può essere richiesto integralmente per il fatto che è pacifico che la “ ” ha sospeso l'attività, in Controparte_1
virtù della eccezione di inadempimento. Eccezione, per altro, fondatamente invocata poiché, come anticipato, mancava qualsiasi collegamento negoziale tra l'adempimento da parte dei committenti e il riconoscimento e la erogazione delle somme da parte dello Stato, sicché il rifiuto di pagare il credito maturato dalla odierna opposta era ingiustificato.
La somma dovuta, tuttavia, è stata indicata in sede monitoria da parte della “ ” attraverso l'utilizzo della “scrittura Controparte_1
privata per sospensione lavori” ove si individua il valore delle opere eseguite al momento della interruzione della esecuzione delle opere
(quantificate in euro 125.424,00 con una scontistica del 3%) cui sono stati aggiunti oneri bancari per euro 2.500,00 (in relazione ai quali la parte attrice ha eccepito la vessatorietà).
Orbene, la difesa dei committenti ha escluso la valenza contrattuale della predetta scrittura sulla base della mancata sottoscrizione.
Vi è da sottolineare che solo con il computo metrico del 7 dicembre 2021 sono state inserite anche le linee vita (per le quali non è anche indicata la assunzione della obbligazione di certificazione), documento redatto prima della predetta scrittura privata.
Se ne desume che durante il rapporto contrattuale sono state concordate tra le parti ed eseguite anche ulteriori attività edili rispetto a quelle
Pag. 10 originariamente previste nel contratto di appalto e nel relativo computo metrico.
Se non può esservi, dunque, certezza del perfezionamento dell'accordo negoziale “scrittura privata per sospensione lavori” (parte convenuta non ha formulato istanze istruttorie sul punto), non formalmente sottoscritto dalle parti, può tuttavia valorizzarsi, sul piano probatorio, il documento per determinare l'importo effettivamente dovuto alla data di sospensione dei lavori per l'attività edile eseguita.
Ne deriva un credito pari ad euro 125.424,00, posto che alcuna puntuale contestazione ha formulato la parte attrice sul punto.
Certamente in difetto di forza vincolante negoziale non può essere preso in considerazione né lo sconto previsto, né tanto meno la imputazione degli oneri bancari.
Ne deriva che dall'importo dovuto, alla data di legittima sospensione dei lavori in forza dell'exceptio inademplienti non est adimplendum, deve essere detratto quanto versato dagli opponenti (pari ad euro
108.000,00).
La somma dovuta è pertanto pari ad euro 17.424,00 (oltre IVA), somma tuttavia superiore a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo e non riconoscibile per l'eccedenza in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Parte opponente ha poi introdotto un'eccezione di inadempimento in virtù di presunti vizi e difetti.
Da un lato, ha fondato l'eccezione sul verbale di sopraluogo del 1 settembre 2022, dall'altro su una relazione di parte redatta dall'ing. del 12 giugno 2024 (doc. 8 del fascicolo di parte CP_3
convenuta).
Pag. 11 Sotto il primo profilo, si evidenzia che il documento prodotto in giudizio non è stato riconosciuto dal Direttore dei Lavori come quello da questi redatto;
evidentemente è stato modificato dai committenti.
Ne deriva che alcun elemento emerge dal verbale prodotto;
senza considerare che il direttore dei lavori, come sopra riportato, ha escluso la presenza di vizi o difetti.
Sotto il secondo profilo, deve osservarsi come l'opera sia stata pacificamente ultimata da ditte terze, sicché essendo stata modificata la situazione non può essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio non potendosi valutare se eventuali vizi accertati allo stato attuale siano riferibili alle opere eseguite dalla “ ” ovvero da Controparte_1
terzi e se comunque siano eziologicamente collegati alla prestazione dell'odierna opposta.
Né la parte attrice ha provato quale fosse la situazione al momento della sospensione dei lavori.
I capitoli di prova orale formulati sul punto (capp. 9 e 10) sono inammissibili: il primo tende solo a riportare il contenuto della relazione prodotta;
il secondo vorrebbe far riferire di una generica (in quanto non determinata temporalmente) contestazione alla appaltatrice.
Singolare poi il fatto che la perizia sulla esistenza dei vizi sia stata redatta dall'ing. sei mesi dopo che l'opera – completata da terzi – CP_3
è stata da questi collaudata, ottenendo il superbonus 110%.
Circostanza che porta a ritenere l'opera ultimata e correttamente eseguita, conseguendone diversamente una responsabilità giuridica in capo al collaudatore.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata e il decreto dichiarato definitivamente esecutivo.
Correttamente il giudice della fase monitoria ha disposto il pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c., dovendosi
Pag. 12 individuare il termine di decorrenza nella data di notificazione del decreto ingiuntivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del 26/04/2018 n. 96, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di RA, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1234/2024 R.G.:
1) RIGETTA l'istanza, formulata dalla parte attrice opponente, di modifica dell'ordinanza ammissiva delle prove;
2) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 217/2024 emesso dal Tribunale di RA in data 15 aprile 2024;
3) ON , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in solido tra loro, a rifondere a “ ”,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
4) RESPINGE nel resto.
RA, il 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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