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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
2698/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2698/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
(c.f.: ), nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in AV (NA), alla Via Cupa Piediterra n. 8, presso lo studio dell'avv. Marianna
Nappo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in studio in AV (NA) alla via P. Cappuccio n. 12 presso lo studio dell'avv. Aristide Bravaccio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, posto che lo stesso ha palesemente violato i più elementari obblighi di reciproca solidarietà
1 e rispetto che derivano dal matrimonio;
2) affidare in via esclusiva alla ricorrente il figlio minore
, disciplinandosi nella maniera che si riterrà più opportuna, nel preminente interesse di Per_1 quest'ultimo, il diritto di visita del padre;
3) imporre al la corresponsione entro il giorno cinque CP_1 di ogni mese di un congruo assegno di mantenimento per il figlio minore , almeno pari ad Per_1
€ 600,00 mensili. La ricorrente rinuncia al mantenimento da parte del marito, al fine di favorire la destinazione di ogni risorsa al mantenimento del figlio;
4) porre tutte le spese (scolastiche, mediche, ludiche, nessuna esclusa) di carattere straordinario, di cui sarà fornita prova documentale, a carico di ciascun genitore nella misura del 50%”.
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi senza addebito. 2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio , determinando i Per_1 tempi e le modalità della sua presenza presso ciascun genitore. 3) In subordine, in caso di affido esclusivo alla madre, stabilire l'esercizio di visita del padre indicando modalità e termini degli incontri tra padre e figlio, senza i servizi sociali, stabilendo anche i giorni in cui il figlio potrà dormire con il padre. 4) disporre a suo carico l'obbligo di mantenimento del figlio nella già fissata somma di
€ 250,00 o nella minore o maggiore somma ritenuta dal Giudice, oltre le spese straordinarie per il figlio al 50% previo accordo tra i genitori”.
Il Pubblico Ministero, in data 10.12.2025, concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con conferma delle statuizioni adottate in via provvisoria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.06.2020, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il resistente in data 30.10.2010 in ANt'Agnello, nel corso del quale, in data 02.05.2011, nasceva il figlio , esponeva che da tempo i coniugi avevano più una Per_1 unione affettiva e sentimentale;
che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la prosecuzione della convivenza. In particolare, deduceva che la causa della fine dell'unione coniugale era da rinvenire nei comportamenti aggressivi ed intimidatori del marito, sfociati in un'aggressione subita in data 21.01.2020 in seguito alla quale sporgeva formale denuncia presso la stazione dei carabinieri di AN EP VI.
Pertanto, domandava pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, affidando il figlio in via esclusiva alla madre e disciplinando il diritto di visita del padre, nonché imporsi al l'obbligo di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese un assegno a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 600,00 mensili, oltre Per_1 spese straordinarie da porre interamente a carico del padre.
All'udienza presidenziale del 09.12.2020, compariva la ricorrente e, all'esito, il Presidente, preso atto della mancata comparizione del resistente e, dunque, della impossibilità di esperire il tentativo di
2 conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido esclusivo alla madre del figlio minore, con residenza presso la stessa;
disponeva incontri monitorati padre-figlio presso i S.S. e stabiliva che il padre potesse sentire e/o vedere il figlio in videochiamata almeno una volta al giorno;
inoltre, in considerazione della elevata conflittualità tra i coniugi e delle criticità emerse, disponeva informazioni da parte dei S.S. territorialmente competenti per l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'affidamento del minore e le modalità di esplicazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore convivente con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rimesse le parti innanzi al G.I., con memoria difensiva del 04.02.2023 si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di separazione ma si opponeva alle ulteriori richieste. In particolare, negava di aver tenuto in costanza di matrimonio comportamenti aggressivi ed intimidatori e sottolineava che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nonché la convivenza tra loro era venuta già meno fin dal 2018 a causa della comune presa di coscienza della impossibilità di proseguire nell'unione matrimoniale. Pertanto, si opponeva alla avversa richiesta di addebito e domandava disporsi l'affidamento condiviso del figlio , determinando i tempi e le modalità della sua Per_1 presenza presso ciascun genitore, o, in subordine, in caso di affido esclusivo alla madre, stabilire l'esercizio di visita del padre indicando modalità e termini degli incontri tra padre e figlio, senza i servizi sociali;
chiedeva, inoltre, porsi a suo carico l'obbligo di mantenimento del figlio nella già fissata somma di euro 250,00 o nella minore o maggiore somma ritenuta dal Giudice, oltre le spese straordinarie per il figlio al 50% previo accordo tra i genitori.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale;
all'esito, acquisite le relazioni sul monitoraggio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale G.I. e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
12.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Domanda di separazione e domanda di addebito.
Orbene, va pronunciata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
3 Nella specie risulta, alla luce delle prospettazioni delle parti e del negativo esito del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, addebitandone la responsabilità al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta. Al riguardo va puntualizzato che, ai fini della pronunzia del l'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso specifico, la ricorrente non ha fornito questa prova.
In particolare, la ha fondato la richiesta di addebito sulle condotte vessatorie tenute dal Parte_1 marito, sfociate nell'aggressione subita il 21.01.2020, e ha prodotto la conseguente denuncia-querela datata 16.05.2020. Bisogna, tuttavia, ritenere che lo stesso episodio si sia sviluppato in un clima di già profonda crisi coniugale. Difatti, nonostante la gravità di tale accadimento descritto dalla ricorrente, deve ritenersi che lo stesso sia il frutto di un clima di intollerabilità della convivenza
4 venutosi a creare già da tempo fra le parti, come tra l'altro si evince anche dalle dichiarazioni dei testimoni.
Inoltre, la stessa ricorrente nel corso dell'udienza presidenziale del 09.12.2020 riferiva di aver vissuto stabilmente con il marito sino al gennaio 2011 nella casa coniugale e che sino al 2018 avevano vissuto saltuariamente insieme poiché ognuno andava a vivere presso i propri genitori;
che dal 2018 si interrompeva definitivamente la convivenza (cfr. verbale di udienza del 9.12.2020: “ho vissuto stabilmente con mio marito sino al gennaio 2011 nella casa coniugale;
sino al 2018 abbiamo vissuto saltuariamente insieme perché lui scompariva e ognuno andò alla casa dei propri genitori dove, dopo alcuni mesi, andava a vivere anche l'altro coniuge una volta riappacificati gli animi;
dal 2018 non abbiamo più vissuto insieme”). Dunque, tali circostanze rappresentano l'ulteriore prova di una crisi coniugale profonda e sicuramente preesistente.
Per tali ragioni, la domanda di addebito avanzata dalla va rigettata. Parte_1
Affidamento, collocazione e regime di visita della prole.
Venendo ai provvedimenti da adottare nell'interesse della prole, in materia, è bene ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi e idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in
5 caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
Nel caso in esame, dalle relazioni depositate dei Servizi Sociali territorialmente competenti non sono emersi elementi tali da giustificare, ad avviso del Collegio, una modifica al regime di affidamento esclusivo provvisoriamente previsto in sede presidenziale.
Difatti, come relazionato dai Servizi Sociali, il padre “fatica a mantenere una partecipazione effettiva
e costante alla vita dello stesso, sia sul piano economico che gestionale, versando da tempo in una condizione di fragilità psicofisica rispetto cui in passato sono stati effettuati tentativi fallimentari di presa in carico, aspetto a sua volta associato ad uno stato di instabilità socio-abitativa che, ad oggi, non può garantire al sig. una sufficiente stabilità e autonomia nella gestione del minore” CP_1
(relazione dei S.S. di RA - BS - del 17.03.2022). D'altra parte, come si evince dalla lettura della relazione, il medesimo resistente ha ammesso di essere dipendente da anni dall'uso di sostanze stupefacenti, in particolare dalla cocaina, e anche il tentativo di inserimento nel Centro di Recupero per tossicodipendenti “Lautari” in Pozzologo (BS) si è rivelato fallimentare, avendo egli abbandonato il percorso dopo due settimane dall'inserimento.
Inoltre, sebbene nella relazione del 16.04.2025 si dia atto di uno ritrovato spirito di collaborazione tra i coniugi nel tentativo di instaurare una relazione civile nell'interesse del figlio, non può trascurarsi la scarsa partecipazione del rispetto agli attivati percorsi di valutazione e monitoraggio: in
CP_1 particolare, nella relazione dei S.S. del 30.12.2024 di Poggiomarino (luogo di residenza del
CP_1 si legge che “in merito al percorso di valutazione della personalità, non è pervenuta alcuna relazione da parte degli specialisti del Distretto di Salute Mentale (D.S.M.); da informazioni acquisite telefonicamente con i referenti del D.S.M., è stato riferito che il sig. non avrebbe completato
CP_1 gli incontri propedeutici al rilascio della valutazione richiesta dal Tribunale;
in merito al percorso di valutazione delle capacità genitoriali che il sig. avrebbe dovuto effettuare presso l'Unità
CP_1
Operativa Materno Infantile (U.O.M.I) dell'ASL, è stata trasmessa l'allegata relazione, ad essa si rimanda integralmente [nella quale s evidenzia che il non si è presentato agli incontro]. Al fine CP_1 di sollecitare il cittadino a completare i percorsi psicologici intrapresi e non conclusi presso il D.S.M.
e presso l'U.O.M.I., la scrivente ha provato molteplici volte a ricontattare il sig. anche al fine CP_1 di acquisire informazioni sulla condizione lavorativa, abitativa e familiare ma, da metà mese di novembre, la scrivente non ha più ricevuto risposta al telefono né il cittadino si è più ripresentato presso gli uffici dei Servizi Sociali di Poggiomarino e/o preso contatti con gli stessi”.
In definitiva, sebbene dall'osservazione degli incontri monitorati (svolti presso i S.S. di RA) sia emersa una interazione padre-figlio globalmente positiva, il resistente ha mostrato difficoltà nell'esercitare il proprio ruolo genitoriale in maniera stabile e continuativa.
6 Con riguardo alla madre, nella relazione agli atti, si rappresenta invece come ella abbia mostrato un atteggiamento adeguato e accogliente rispetto ai bisogni del figlio manifestando competenze genitoriali sufficientemente adeguate alla gestione della crescita dello stesso.
Quanto, infine, alla condizione del minore, dalla relazione depositata in data 16.04.2025, è emerso che appare legato alla famiglia di origine materna, con la quale trascorre la sua quotidianità, Per_1 ma, in occasione delle festività, raggiunge i nonni paterni, con i quali pare avere un rapporto affettivo significativo. Si è mostrato, inoltre, sereno e anche nel contesto scolastico non sono state ravvisate criticità.
In definitiva, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido esclusivo del minore alla madre e di disciplinare il diritto di visita prevedendo il prosieguo degli incontri monitorati presso i S.S. di
RA (BS) - atteso che anche il padre, in base a quanto riferito da ultimo dal suo difensore, attualmente domicilia tra Brescia e Livigno per motivi di lavoro - vista la condizione di persistente instabilità causata dalla dipendenza nella quale il resistente versa e rispetto alla quale non ha mai portato a termine alcun percorso specialistico di recupero. Al contempo, si ritiene di dover confermare la previsione già adottata in sede presidenziale, disponendo che padre possa sentire e vedere mediante videochiamata il figlio, almeno una volta al giorno, nell'orario concordato tra i genitori.
Infine, è opportuno disporre la trasmissione degli atti al G.T. del Tribunale di Brescia - domiciliando ormai stabilmente il minore a RA (BS) alla via Don Luigi Sturzo n. 70, unitamente alla madre - per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c..
Domanda di mantenimento del figlio minore.
Deve essere posto a carico del resistente, genitore non convivente con la prole, un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In ordine all'entità dell'assegno che il è tenuto a versare alla ricorrente a titolo di contributo CP_1 nel mantenimento del figlio minore, tenuto conto, da un lato, dell'età del figlio (di anni 14) e delle sue crescenti esigenze nonché della esclusiva permanenza dello stesso presso la madre, dall'altro lato, dell'assenza di documentazione reddituale relativa al resistente nonché dell'attività lavorativa svolta
7 dalla ricorrente (collaboratrice scolastica con una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa), il
Collegio ritiene di determinare in euro 300,00 l'importo in questione, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nata ad [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); CP_1
2) rigetta la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente;
3) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre , con collocazione Per_1 Parte_1 privilegiata presso la medesima;
4) dispone che le visite padre figlio avvengano in modalità protetta presso i S.S. di RA, quale luogo in cui domicilia il minore, almeno una volta alla settimana secondo un calendario predisposto dai medesimi S.S. tenuto conto degli impegni, scolastici e ludici, del minore nonché di quelli lavorativi del genitore;
5) dispone che il padre possa sentire e vedere mediante videochiamata il figlio, almeno una volta al giorno, nell'orario concordato tra i genitori;
6) dispone il prosieguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di RA, in particolare sugli incontri monitorati e sul rapporto padre-figlio, con onere di relazionare al G.T. del Tribunale di
Brescia ogni 6 mesi per un periodo di 18 mesi;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo di euro Per_1
300,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente concordate;
8) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti al G.T. presso il Tribunale di Brescia per la vigilanza ex art. 337 c.c. e per le comunicazioni ai S.S. di RA;
8 9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di ANt'Agnello per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 146, parte II serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
10) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2698/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
(c.f.: ), nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in AV (NA), alla Via Cupa Piediterra n. 8, presso lo studio dell'avv. Marianna
Nappo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in studio in AV (NA) alla via P. Cappuccio n. 12 presso lo studio dell'avv. Aristide Bravaccio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, posto che lo stesso ha palesemente violato i più elementari obblighi di reciproca solidarietà
1 e rispetto che derivano dal matrimonio;
2) affidare in via esclusiva alla ricorrente il figlio minore
, disciplinandosi nella maniera che si riterrà più opportuna, nel preminente interesse di Per_1 quest'ultimo, il diritto di visita del padre;
3) imporre al la corresponsione entro il giorno cinque CP_1 di ogni mese di un congruo assegno di mantenimento per il figlio minore , almeno pari ad Per_1
€ 600,00 mensili. La ricorrente rinuncia al mantenimento da parte del marito, al fine di favorire la destinazione di ogni risorsa al mantenimento del figlio;
4) porre tutte le spese (scolastiche, mediche, ludiche, nessuna esclusa) di carattere straordinario, di cui sarà fornita prova documentale, a carico di ciascun genitore nella misura del 50%”.
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi senza addebito. 2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio , determinando i Per_1 tempi e le modalità della sua presenza presso ciascun genitore. 3) In subordine, in caso di affido esclusivo alla madre, stabilire l'esercizio di visita del padre indicando modalità e termini degli incontri tra padre e figlio, senza i servizi sociali, stabilendo anche i giorni in cui il figlio potrà dormire con il padre. 4) disporre a suo carico l'obbligo di mantenimento del figlio nella già fissata somma di
€ 250,00 o nella minore o maggiore somma ritenuta dal Giudice, oltre le spese straordinarie per il figlio al 50% previo accordo tra i genitori”.
Il Pubblico Ministero, in data 10.12.2025, concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con conferma delle statuizioni adottate in via provvisoria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.06.2020, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il resistente in data 30.10.2010 in ANt'Agnello, nel corso del quale, in data 02.05.2011, nasceva il figlio , esponeva che da tempo i coniugi avevano più una Per_1 unione affettiva e sentimentale;
che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la prosecuzione della convivenza. In particolare, deduceva che la causa della fine dell'unione coniugale era da rinvenire nei comportamenti aggressivi ed intimidatori del marito, sfociati in un'aggressione subita in data 21.01.2020 in seguito alla quale sporgeva formale denuncia presso la stazione dei carabinieri di AN EP VI.
Pertanto, domandava pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, affidando il figlio in via esclusiva alla madre e disciplinando il diritto di visita del padre, nonché imporsi al l'obbligo di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese un assegno a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 600,00 mensili, oltre Per_1 spese straordinarie da porre interamente a carico del padre.
All'udienza presidenziale del 09.12.2020, compariva la ricorrente e, all'esito, il Presidente, preso atto della mancata comparizione del resistente e, dunque, della impossibilità di esperire il tentativo di
2 conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido esclusivo alla madre del figlio minore, con residenza presso la stessa;
disponeva incontri monitorati padre-figlio presso i S.S. e stabiliva che il padre potesse sentire e/o vedere il figlio in videochiamata almeno una volta al giorno;
inoltre, in considerazione della elevata conflittualità tra i coniugi e delle criticità emerse, disponeva informazioni da parte dei S.S. territorialmente competenti per l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'affidamento del minore e le modalità di esplicazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore convivente con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rimesse le parti innanzi al G.I., con memoria difensiva del 04.02.2023 si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di separazione ma si opponeva alle ulteriori richieste. In particolare, negava di aver tenuto in costanza di matrimonio comportamenti aggressivi ed intimidatori e sottolineava che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nonché la convivenza tra loro era venuta già meno fin dal 2018 a causa della comune presa di coscienza della impossibilità di proseguire nell'unione matrimoniale. Pertanto, si opponeva alla avversa richiesta di addebito e domandava disporsi l'affidamento condiviso del figlio , determinando i tempi e le modalità della sua Per_1 presenza presso ciascun genitore, o, in subordine, in caso di affido esclusivo alla madre, stabilire l'esercizio di visita del padre indicando modalità e termini degli incontri tra padre e figlio, senza i servizi sociali;
chiedeva, inoltre, porsi a suo carico l'obbligo di mantenimento del figlio nella già fissata somma di euro 250,00 o nella minore o maggiore somma ritenuta dal Giudice, oltre le spese straordinarie per il figlio al 50% previo accordo tra i genitori.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale;
all'esito, acquisite le relazioni sul monitoraggio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale G.I. e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
12.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Domanda di separazione e domanda di addebito.
Orbene, va pronunciata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
3 Nella specie risulta, alla luce delle prospettazioni delle parti e del negativo esito del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, addebitandone la responsabilità al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta. Al riguardo va puntualizzato che, ai fini della pronunzia del l'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso specifico, la ricorrente non ha fornito questa prova.
In particolare, la ha fondato la richiesta di addebito sulle condotte vessatorie tenute dal Parte_1 marito, sfociate nell'aggressione subita il 21.01.2020, e ha prodotto la conseguente denuncia-querela datata 16.05.2020. Bisogna, tuttavia, ritenere che lo stesso episodio si sia sviluppato in un clima di già profonda crisi coniugale. Difatti, nonostante la gravità di tale accadimento descritto dalla ricorrente, deve ritenersi che lo stesso sia il frutto di un clima di intollerabilità della convivenza
4 venutosi a creare già da tempo fra le parti, come tra l'altro si evince anche dalle dichiarazioni dei testimoni.
Inoltre, la stessa ricorrente nel corso dell'udienza presidenziale del 09.12.2020 riferiva di aver vissuto stabilmente con il marito sino al gennaio 2011 nella casa coniugale e che sino al 2018 avevano vissuto saltuariamente insieme poiché ognuno andava a vivere presso i propri genitori;
che dal 2018 si interrompeva definitivamente la convivenza (cfr. verbale di udienza del 9.12.2020: “ho vissuto stabilmente con mio marito sino al gennaio 2011 nella casa coniugale;
sino al 2018 abbiamo vissuto saltuariamente insieme perché lui scompariva e ognuno andò alla casa dei propri genitori dove, dopo alcuni mesi, andava a vivere anche l'altro coniuge una volta riappacificati gli animi;
dal 2018 non abbiamo più vissuto insieme”). Dunque, tali circostanze rappresentano l'ulteriore prova di una crisi coniugale profonda e sicuramente preesistente.
Per tali ragioni, la domanda di addebito avanzata dalla va rigettata. Parte_1
Affidamento, collocazione e regime di visita della prole.
Venendo ai provvedimenti da adottare nell'interesse della prole, in materia, è bene ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi e idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in
5 caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
Nel caso in esame, dalle relazioni depositate dei Servizi Sociali territorialmente competenti non sono emersi elementi tali da giustificare, ad avviso del Collegio, una modifica al regime di affidamento esclusivo provvisoriamente previsto in sede presidenziale.
Difatti, come relazionato dai Servizi Sociali, il padre “fatica a mantenere una partecipazione effettiva
e costante alla vita dello stesso, sia sul piano economico che gestionale, versando da tempo in una condizione di fragilità psicofisica rispetto cui in passato sono stati effettuati tentativi fallimentari di presa in carico, aspetto a sua volta associato ad uno stato di instabilità socio-abitativa che, ad oggi, non può garantire al sig. una sufficiente stabilità e autonomia nella gestione del minore” CP_1
(relazione dei S.S. di RA - BS - del 17.03.2022). D'altra parte, come si evince dalla lettura della relazione, il medesimo resistente ha ammesso di essere dipendente da anni dall'uso di sostanze stupefacenti, in particolare dalla cocaina, e anche il tentativo di inserimento nel Centro di Recupero per tossicodipendenti “Lautari” in Pozzologo (BS) si è rivelato fallimentare, avendo egli abbandonato il percorso dopo due settimane dall'inserimento.
Inoltre, sebbene nella relazione del 16.04.2025 si dia atto di uno ritrovato spirito di collaborazione tra i coniugi nel tentativo di instaurare una relazione civile nell'interesse del figlio, non può trascurarsi la scarsa partecipazione del rispetto agli attivati percorsi di valutazione e monitoraggio: in
CP_1 particolare, nella relazione dei S.S. del 30.12.2024 di Poggiomarino (luogo di residenza del
CP_1 si legge che “in merito al percorso di valutazione della personalità, non è pervenuta alcuna relazione da parte degli specialisti del Distretto di Salute Mentale (D.S.M.); da informazioni acquisite telefonicamente con i referenti del D.S.M., è stato riferito che il sig. non avrebbe completato
CP_1 gli incontri propedeutici al rilascio della valutazione richiesta dal Tribunale;
in merito al percorso di valutazione delle capacità genitoriali che il sig. avrebbe dovuto effettuare presso l'Unità
CP_1
Operativa Materno Infantile (U.O.M.I) dell'ASL, è stata trasmessa l'allegata relazione, ad essa si rimanda integralmente [nella quale s evidenzia che il non si è presentato agli incontro]. Al fine CP_1 di sollecitare il cittadino a completare i percorsi psicologici intrapresi e non conclusi presso il D.S.M.
e presso l'U.O.M.I., la scrivente ha provato molteplici volte a ricontattare il sig. anche al fine CP_1 di acquisire informazioni sulla condizione lavorativa, abitativa e familiare ma, da metà mese di novembre, la scrivente non ha più ricevuto risposta al telefono né il cittadino si è più ripresentato presso gli uffici dei Servizi Sociali di Poggiomarino e/o preso contatti con gli stessi”.
In definitiva, sebbene dall'osservazione degli incontri monitorati (svolti presso i S.S. di RA) sia emersa una interazione padre-figlio globalmente positiva, il resistente ha mostrato difficoltà nell'esercitare il proprio ruolo genitoriale in maniera stabile e continuativa.
6 Con riguardo alla madre, nella relazione agli atti, si rappresenta invece come ella abbia mostrato un atteggiamento adeguato e accogliente rispetto ai bisogni del figlio manifestando competenze genitoriali sufficientemente adeguate alla gestione della crescita dello stesso.
Quanto, infine, alla condizione del minore, dalla relazione depositata in data 16.04.2025, è emerso che appare legato alla famiglia di origine materna, con la quale trascorre la sua quotidianità, Per_1 ma, in occasione delle festività, raggiunge i nonni paterni, con i quali pare avere un rapporto affettivo significativo. Si è mostrato, inoltre, sereno e anche nel contesto scolastico non sono state ravvisate criticità.
In definitiva, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido esclusivo del minore alla madre e di disciplinare il diritto di visita prevedendo il prosieguo degli incontri monitorati presso i S.S. di
RA (BS) - atteso che anche il padre, in base a quanto riferito da ultimo dal suo difensore, attualmente domicilia tra Brescia e Livigno per motivi di lavoro - vista la condizione di persistente instabilità causata dalla dipendenza nella quale il resistente versa e rispetto alla quale non ha mai portato a termine alcun percorso specialistico di recupero. Al contempo, si ritiene di dover confermare la previsione già adottata in sede presidenziale, disponendo che padre possa sentire e vedere mediante videochiamata il figlio, almeno una volta al giorno, nell'orario concordato tra i genitori.
Infine, è opportuno disporre la trasmissione degli atti al G.T. del Tribunale di Brescia - domiciliando ormai stabilmente il minore a RA (BS) alla via Don Luigi Sturzo n. 70, unitamente alla madre - per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c..
Domanda di mantenimento del figlio minore.
Deve essere posto a carico del resistente, genitore non convivente con la prole, un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In ordine all'entità dell'assegno che il è tenuto a versare alla ricorrente a titolo di contributo CP_1 nel mantenimento del figlio minore, tenuto conto, da un lato, dell'età del figlio (di anni 14) e delle sue crescenti esigenze nonché della esclusiva permanenza dello stesso presso la madre, dall'altro lato, dell'assenza di documentazione reddituale relativa al resistente nonché dell'attività lavorativa svolta
7 dalla ricorrente (collaboratrice scolastica con una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa), il
Collegio ritiene di determinare in euro 300,00 l'importo in questione, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nata ad [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); CP_1
2) rigetta la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente;
3) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre , con collocazione Per_1 Parte_1 privilegiata presso la medesima;
4) dispone che le visite padre figlio avvengano in modalità protetta presso i S.S. di RA, quale luogo in cui domicilia il minore, almeno una volta alla settimana secondo un calendario predisposto dai medesimi S.S. tenuto conto degli impegni, scolastici e ludici, del minore nonché di quelli lavorativi del genitore;
5) dispone che il padre possa sentire e vedere mediante videochiamata il figlio, almeno una volta al giorno, nell'orario concordato tra i genitori;
6) dispone il prosieguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di RA, in particolare sugli incontri monitorati e sul rapporto padre-figlio, con onere di relazionare al G.T. del Tribunale di
Brescia ogni 6 mesi per un periodo di 18 mesi;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo di euro Per_1
300,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente concordate;
8) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti al G.T. presso il Tribunale di Brescia per la vigilanza ex art. 337 c.c. e per le comunicazioni ai S.S. di RA;
8 9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di ANt'Agnello per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 146, parte II serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
10) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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