TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 11/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Larino
R.G. 1272/2022
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PETRUCCI CARMINE attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CARUSO MANUELA convenuta
CONCLUSIONI: all' udienza del 06.11.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte . La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ex art 618 co 2 cpc premetteva Parte_1
che l' intestato Tribunale – a conclusione di un giudizio che l' aveva visto opposto a – aveva condannato quest' ultima ( sentenza n. Controparte_1
382 del 24.10.2019 ) “ a rimuovere il muro di contenimento realizzato sul confine tra la particella 1085 del foglio nr. 7 del catasto del Comune di
Montenero di Bisaccia, di sua proprietà, e la particella 934 dello stesso foglio, di proprietà dell'attore, e il muro di contenimento realizzato sul confine tra la particella 1086 del foglio nr.7 del catasto del Comune di
pag. 2/8 Montenero di Bisaccia, di sua proprietà, e le particelle 905 e 934 dello stesso foglio, di proprietà dell'attore, nonché a ripristinare lo stato preesistente dei luoghi secondo le quote altimetriche risultanti dal progetto edilizio oggetto del permesso di costruire rilasciato dal Comune di
Montenero di Bisaccia in data 02.07.2010”, che esso attore aveva instaurato il procedimento ex art 612 cpc al fine di ottenere l' esecuzione del capo del dispositivo della sentenza appena trascritto e che a tale richiesta si era opposta la convenuta – sul presupposto di avere spontaneamente eseguito il dictum di cui al provvedimento giurisdizionale e che l' opposizione veniva accolta con ordinanza resa in data 19.05.2022 e confermata da quella depositata in data
28.11.2022 a seguito del reclamo proposto dal che fissava anche – ai Pt_1
sensi dell' art 618 co 2 cpc – i termini per l' introduzione del presente giudizio di merito.
Sulla base di tale premessa il chiedeva all' intestato Ufficio Pt_1
Giudiziario di rigettare l'opposizione alla esecuzione proposta dalla ed accogliere di converso il proprio ricorso ex art. 612 cpc del CP_1
19.12.2020, in quanto il G.E. avrebbe adottato una “soluzione diametralmente opposta e contraria alle conclusioni rese dal proprio fiduciario” , avrebbe compiuto una erronea valutazione circa la funzione di mera delimitazione dei fondi assolta dal nuovo muro, dato che il terreno a monte di esso attore continuerebbe a trovarsi ad una quota superiore rispetto a quella a valle ed ad una quota inferiore rispetto all' altezza del muro, non avrebbe disposto circa l' obbligo di “rimuovere il muro di contenimento” e quello di “ripristinare lo stato preesistente dei luoghi”, entrambi previsti dalla sentenza n. 382/2019 , ed infine avrebbe pag. 3/8 considerato spontaneamente eseguita la sentenza con riferimento all' abbassamento del muro mentre in realtà la aveva solo in minima CP_1
parte provveduto al riguardo.
Le ragioni e le conclusioni svolte dal nell' atto introduttivo del Pt_1
presente giudizio venivano contrastate dalla a mezzo della CP_1
comparsa di costituzione e di risposta, in cui eccepiva preliminarmente la nullità dell' atto introduttivo della presente fase di merito per essere stato notificato presso il difensore e non invece presso la parte personalmente, e tanto per essere stata conferita da essa opposta la procura alle liti solo per la fase cautelare e non anche per la successiva fase di merito.
Inoltre la eccepiva l' inammissibilità – nella presente fase CP_1
processuale – delle doglianze ex adverso svolte nei confronti dei contenuti dell' ordinanza che ha deciso sul reclamo , di cui evidenziava anche l' infondatezza in punto di merito e concludeva chiedendo al Tribunale : “ in via preliminare principale: accertato il vizio di notifica dell'atto di citazione per le ragioni sopra esposte, conseguentemente dichiarare la nullità della notifica e conseguentemente dell'atto di citazione, nonchè in ogni caso la tardività dell'introduzione del giudizio di merito;
in via subordinata, in ogni caso: rigettare le avverse conclusioni poiché inammissibili, tardive, infondate, pretestuose o come meglio, accertando
l'insussistenza del diritto in capo al Sig. a procedere Parte_1
esecutivamente per la demolizione integrale del muro e conseguentemente dichiarare nulla, illegittima e/o revocare l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 14.06.2021, e dichiarare che la Sig.ra CP_1
ha adempiuto, in ogni sua parte, alla sentenza del Tribunale di
[...]
Larino n. 382/2019”.
pag. 4/8 In punto di merito il ha sostanzialmente riproposto , nella presente Pt_1
fase, le medesime doglianze poste a fondamento del reclamo avverso l' ordinanza del G.E. rigettato dal Collegio il 28.11.2022.
E dunque, a confutazione di quei motivi di censura, non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni svolte dal Collegio per disattenderli , e quindi ribadire che – a seguito delle opere effettuate dal per dare esecuzione alla sentenza n. 382/2019 – il muro doveva Pt_1
ritenersi sostanzialmente identico a quello che avrebbe potuto essere eretto in vista di una mera esigenza di delimitazione dei fondi e che, come tale, lo stesso non fosse più soggetto alla normativa in materia di distanze legali ex art. 873 cc.
In particolare, lamentando “l'avvenuto scostamento, da parte del G.E., senza un'adeguata motivazione, dalle risultanze peritali”, nonché
“l'erronea valutazione, compiuta dal G.E., circa la funzione di mera delimitazione dei fondi assolta dal nuovo muro”, il sostanzialmente si Pt_1
duole del fatto che il G.E. abbia qualificato il muro in questione quale muro di cinta, mentre invece tale carattere era stato escluso dal ctu.
A tal riguardo si rileva che l'esenzione dal rispetto delle distanze legali di cui all'art. 873 cc si applica non soltanto ai veri e propri “muri di cinta”, ma anche ad altri manufatti che, pur non avendo le caratteristiche dei “muri di cinta” in senso tecnico, hanno la funzione di delimitare il fondo ( cfr
Cass II ord. n. 26713/2020 : “ l' esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché
pag. 5/8 dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo”).
Da tanto discende l' irrilevanza della qualificazione o meno come “muro di cinta” del manufatto de quo al fine di esentarlo dal rispetto della normativa in materia di distanza, dovendosi invece valutarne la funzione , da ritenersi idonea ad escludere l' applicazione dell' art 877 cc ove consistente nel delimitare i fondi confinanti e quindi nell' evidenziare la linea di confine tra gli stessi.
Il G.E. ha ritenuto che la funzione del manufatto realizzato dal fosse Pt_1
appunto quella di delimitare i due fondi confinanti e tale valutazione non può essere ritenuta in contrasto con l' accertamento compiuto dall' ausiliare, atteso che quest' ultimo non ha preso in considerazione il muro sotto tale profilo – ossia quello dell' idoneità a fungere da limite tra le proprietà e che – in ogni caso – la qualificazione giuridica delle risultanze dell' elaborato peritale spetta al giudice.
Si deve dunque ritenere che , per effetto dei lavori effettuati dalla il muro abbia perso la funzione di contenimento e quindi – attesa CP_1
la mutata ed attuale funzione limitatrice tra i fondi – non incontri il divieto di cui all' art 877 cc.
Per quel che riguarda invece l' asserita inottemperanza della CP_1
rispetto all'altro obbligo stabilito al medesimo punto n. 1 del dispositivo della sentenza, di “ripristinare lo stato preesistente dei luoghi secondo le quote altimetriche risultanti dal progetto edilizio oggetto del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Montenero di Bisaccia in data
pag. 6/8 02.07.2010”, si osserva che nella relazione a chiarimenti depositata nel giudizio di reclamo dal ctu arch. è stato ribadito quanto emerso nel Per_1
giudizio di merito, e cioè che il progetto edilizio di cui al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Montenero di Bisaccia in data
02.07.2010 conteneva la rappresentazione di un solo punto planimetrico che intercettava il muro e che le altre porzioni del muro non erano riportate nel disegno di progetto e nemmeno erano indicate le relative quote altimetriche, e che quelle indicate nella prima CTU erano state determinate, relativamente ai punti del muro non rappresentati nel progetto, sulla base di un piano di altezza fittizio.
Ed è dunque di tutta evidenza che, non potendosi individuare gli elementi
(e cioè le quote altimetriche riportate nel progetto) sulla cui base la sentenza n. 382/2019 aveva disposto l' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la non aveva alcuna possibilità di provvedere a tale CP_1
adempimento e quindi non le può essere addebitata la mancata esecuzione di tale specifica statuizione.
La domanda proposta da viene quindi – sulla base delle Parte_2
considerazioni che precedono – rigettata.
In punto di spese si ritiene che l' obiettiva difficoltà di ricostruire le vicende che hanno interessato i luoghi di causa (evidenziata dal ricorso a ben 3 consulenze tecniche, peraltro in parte tra loro contrastanti), concretizzi una delle gravi ed eccezionali ragione in presenza delle quali il giudice può – in applicazione del dictum di cui alla sentenza n. 77/2018
pag. 7/8 della Corte Costituzionale – disporre la compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall' art 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede: rigetta la domanda, compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 10/02/2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Larino
R.G. 1272/2022
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PETRUCCI CARMINE attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CARUSO MANUELA convenuta
CONCLUSIONI: all' udienza del 06.11.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte . La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ex art 618 co 2 cpc premetteva Parte_1
che l' intestato Tribunale – a conclusione di un giudizio che l' aveva visto opposto a – aveva condannato quest' ultima ( sentenza n. Controparte_1
382 del 24.10.2019 ) “ a rimuovere il muro di contenimento realizzato sul confine tra la particella 1085 del foglio nr. 7 del catasto del Comune di
Montenero di Bisaccia, di sua proprietà, e la particella 934 dello stesso foglio, di proprietà dell'attore, e il muro di contenimento realizzato sul confine tra la particella 1086 del foglio nr.7 del catasto del Comune di
pag. 2/8 Montenero di Bisaccia, di sua proprietà, e le particelle 905 e 934 dello stesso foglio, di proprietà dell'attore, nonché a ripristinare lo stato preesistente dei luoghi secondo le quote altimetriche risultanti dal progetto edilizio oggetto del permesso di costruire rilasciato dal Comune di
Montenero di Bisaccia in data 02.07.2010”, che esso attore aveva instaurato il procedimento ex art 612 cpc al fine di ottenere l' esecuzione del capo del dispositivo della sentenza appena trascritto e che a tale richiesta si era opposta la convenuta – sul presupposto di avere spontaneamente eseguito il dictum di cui al provvedimento giurisdizionale e che l' opposizione veniva accolta con ordinanza resa in data 19.05.2022 e confermata da quella depositata in data
28.11.2022 a seguito del reclamo proposto dal che fissava anche – ai Pt_1
sensi dell' art 618 co 2 cpc – i termini per l' introduzione del presente giudizio di merito.
Sulla base di tale premessa il chiedeva all' intestato Ufficio Pt_1
Giudiziario di rigettare l'opposizione alla esecuzione proposta dalla ed accogliere di converso il proprio ricorso ex art. 612 cpc del CP_1
19.12.2020, in quanto il G.E. avrebbe adottato una “soluzione diametralmente opposta e contraria alle conclusioni rese dal proprio fiduciario” , avrebbe compiuto una erronea valutazione circa la funzione di mera delimitazione dei fondi assolta dal nuovo muro, dato che il terreno a monte di esso attore continuerebbe a trovarsi ad una quota superiore rispetto a quella a valle ed ad una quota inferiore rispetto all' altezza del muro, non avrebbe disposto circa l' obbligo di “rimuovere il muro di contenimento” e quello di “ripristinare lo stato preesistente dei luoghi”, entrambi previsti dalla sentenza n. 382/2019 , ed infine avrebbe pag. 3/8 considerato spontaneamente eseguita la sentenza con riferimento all' abbassamento del muro mentre in realtà la aveva solo in minima CP_1
parte provveduto al riguardo.
Le ragioni e le conclusioni svolte dal nell' atto introduttivo del Pt_1
presente giudizio venivano contrastate dalla a mezzo della CP_1
comparsa di costituzione e di risposta, in cui eccepiva preliminarmente la nullità dell' atto introduttivo della presente fase di merito per essere stato notificato presso il difensore e non invece presso la parte personalmente, e tanto per essere stata conferita da essa opposta la procura alle liti solo per la fase cautelare e non anche per la successiva fase di merito.
Inoltre la eccepiva l' inammissibilità – nella presente fase CP_1
processuale – delle doglianze ex adverso svolte nei confronti dei contenuti dell' ordinanza che ha deciso sul reclamo , di cui evidenziava anche l' infondatezza in punto di merito e concludeva chiedendo al Tribunale : “ in via preliminare principale: accertato il vizio di notifica dell'atto di citazione per le ragioni sopra esposte, conseguentemente dichiarare la nullità della notifica e conseguentemente dell'atto di citazione, nonchè in ogni caso la tardività dell'introduzione del giudizio di merito;
in via subordinata, in ogni caso: rigettare le avverse conclusioni poiché inammissibili, tardive, infondate, pretestuose o come meglio, accertando
l'insussistenza del diritto in capo al Sig. a procedere Parte_1
esecutivamente per la demolizione integrale del muro e conseguentemente dichiarare nulla, illegittima e/o revocare l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 14.06.2021, e dichiarare che la Sig.ra CP_1
ha adempiuto, in ogni sua parte, alla sentenza del Tribunale di
[...]
Larino n. 382/2019”.
pag. 4/8 In punto di merito il ha sostanzialmente riproposto , nella presente Pt_1
fase, le medesime doglianze poste a fondamento del reclamo avverso l' ordinanza del G.E. rigettato dal Collegio il 28.11.2022.
E dunque, a confutazione di quei motivi di censura, non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni svolte dal Collegio per disattenderli , e quindi ribadire che – a seguito delle opere effettuate dal per dare esecuzione alla sentenza n. 382/2019 – il muro doveva Pt_1
ritenersi sostanzialmente identico a quello che avrebbe potuto essere eretto in vista di una mera esigenza di delimitazione dei fondi e che, come tale, lo stesso non fosse più soggetto alla normativa in materia di distanze legali ex art. 873 cc.
In particolare, lamentando “l'avvenuto scostamento, da parte del G.E., senza un'adeguata motivazione, dalle risultanze peritali”, nonché
“l'erronea valutazione, compiuta dal G.E., circa la funzione di mera delimitazione dei fondi assolta dal nuovo muro”, il sostanzialmente si Pt_1
duole del fatto che il G.E. abbia qualificato il muro in questione quale muro di cinta, mentre invece tale carattere era stato escluso dal ctu.
A tal riguardo si rileva che l'esenzione dal rispetto delle distanze legali di cui all'art. 873 cc si applica non soltanto ai veri e propri “muri di cinta”, ma anche ad altri manufatti che, pur non avendo le caratteristiche dei “muri di cinta” in senso tecnico, hanno la funzione di delimitare il fondo ( cfr
Cass II ord. n. 26713/2020 : “ l' esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché
pag. 5/8 dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo”).
Da tanto discende l' irrilevanza della qualificazione o meno come “muro di cinta” del manufatto de quo al fine di esentarlo dal rispetto della normativa in materia di distanza, dovendosi invece valutarne la funzione , da ritenersi idonea ad escludere l' applicazione dell' art 877 cc ove consistente nel delimitare i fondi confinanti e quindi nell' evidenziare la linea di confine tra gli stessi.
Il G.E. ha ritenuto che la funzione del manufatto realizzato dal fosse Pt_1
appunto quella di delimitare i due fondi confinanti e tale valutazione non può essere ritenuta in contrasto con l' accertamento compiuto dall' ausiliare, atteso che quest' ultimo non ha preso in considerazione il muro sotto tale profilo – ossia quello dell' idoneità a fungere da limite tra le proprietà e che – in ogni caso – la qualificazione giuridica delle risultanze dell' elaborato peritale spetta al giudice.
Si deve dunque ritenere che , per effetto dei lavori effettuati dalla il muro abbia perso la funzione di contenimento e quindi – attesa CP_1
la mutata ed attuale funzione limitatrice tra i fondi – non incontri il divieto di cui all' art 877 cc.
Per quel che riguarda invece l' asserita inottemperanza della CP_1
rispetto all'altro obbligo stabilito al medesimo punto n. 1 del dispositivo della sentenza, di “ripristinare lo stato preesistente dei luoghi secondo le quote altimetriche risultanti dal progetto edilizio oggetto del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Montenero di Bisaccia in data
pag. 6/8 02.07.2010”, si osserva che nella relazione a chiarimenti depositata nel giudizio di reclamo dal ctu arch. è stato ribadito quanto emerso nel Per_1
giudizio di merito, e cioè che il progetto edilizio di cui al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Montenero di Bisaccia in data
02.07.2010 conteneva la rappresentazione di un solo punto planimetrico che intercettava il muro e che le altre porzioni del muro non erano riportate nel disegno di progetto e nemmeno erano indicate le relative quote altimetriche, e che quelle indicate nella prima CTU erano state determinate, relativamente ai punti del muro non rappresentati nel progetto, sulla base di un piano di altezza fittizio.
Ed è dunque di tutta evidenza che, non potendosi individuare gli elementi
(e cioè le quote altimetriche riportate nel progetto) sulla cui base la sentenza n. 382/2019 aveva disposto l' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la non aveva alcuna possibilità di provvedere a tale CP_1
adempimento e quindi non le può essere addebitata la mancata esecuzione di tale specifica statuizione.
La domanda proposta da viene quindi – sulla base delle Parte_2
considerazioni che precedono – rigettata.
In punto di spese si ritiene che l' obiettiva difficoltà di ricostruire le vicende che hanno interessato i luoghi di causa (evidenziata dal ricorso a ben 3 consulenze tecniche, peraltro in parte tra loro contrastanti), concretizzi una delle gravi ed eccezionali ragione in presenza delle quali il giudice può – in applicazione del dictum di cui alla sentenza n. 77/2018
pag. 7/8 della Corte Costituzionale – disporre la compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall' art 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede: rigetta la domanda, compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 10/02/2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 8/8