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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 834/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 834/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 07/02/2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GALLINA EMANUELA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 12.12.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
− “accertarsi e dichiararsi la perdita della responsabilità genitoriale del signor nei confronti dei figli;
Controparte_1
− disporre l'affidamento c.d. super esclusivo, ovvero rafforzato dei figli minori alla madre, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, autorizzandola ad assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza ed a tutte le questioni anche amministrative che riguardano i figli, compreso il rilascio dei documenti di identificazione dei minori validi per l'espatrio;
− confermare la collocazione dei figli minori presso la madre, con la quale già coabitano;
1 − disporsi, qualora il padre rientri stabilmente in Italia, le modalità ritenute eque e opportune di visita, con esclusione del pernotto atteso che il resistente non dispone di un'abitazione propria ove accogliere i minori.
Si rileva, a tal proposito, che l'Ufficio anagrafe di Trevignano ha iniziato la procedura di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità. Per_
− Disporsi a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli e , il versamento mensile, entro il Per_1
15 di ogni mese, della somma di Euro 300,00 (Euro trecento/00), per ciascun figlio, somma che si rivaluterà automaticamente ogni anno in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
− dichiararsi tenuto il signor a rimborsare alla ricorrente la quota parte su di lui gravante delle spese Controparte_1 straordinarie anticipate dalla ricorrente nelle more del giudizio di separazione pari a Euro 1.445,00 e gli importi Per_ corrispondenti agli assegni di mantenimento per da gennaio 2019 a maggio 2020 inclusi e per da marzo Per_1
2019 a maggio 2020 (in ragione di Euro 200,00 al mese ciascuno) che dovevano essere pagati entro sei mesi dalla sottoscrizione delle condizioni di separazione (cfr. doc. 6 punto h seconda parte);
− disporsi che l'assegno unico sia percepito interamente dalla ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva per ottenere pronuncia della cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato a Trevignano (TV) il 20.9.2003 (Comune di Trevignano, atto n. 30, p. 2, serie A, anno 2003) con . Controparte_1
Dall'unione nascevano , il 18.1.2007, e il 27.3.2011 (doc. Persona_3 Persona_4
1).
Allegava:
- che a seguito di ricorso giudiziale, poi convertito in consensuale, il Tribunale di Treviso con decreto del 9.7.2020 (docc. 5-7) omologava la separazione tra i coniugi disponendo l'affido esclusivo dei minori alla madre con residenza e collocamento prevalente presso di lei e regolamentazione del diritto di visita del padre, obbligato a versare mensilmente a quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di € 200,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annua agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Treviso;
2 - che il resistente non aveva mai versato quanto dovuto per il mantenimento dei figli, disattendendo l'ulteriore previsione di cui all'accordo in base a cui si era impegnato a versare assegni e spese straordinarie arretrati per come quantificati negli accordi intervenuti tra le parti;
- che il resistente non aveva rispettato nemmeno i tempi di visita previsti, con incontri dapprima divenuti solo occasionali, e con interruzione totale delle visite in presenza da Pasqua 2022;
- che da quel momento l'unico contatto tra i figli e il padre era una telefonata una volta a settimana per pochi minuti, su iniziativa del figlio;
- che pur avendo mantenuto formalmente la residenza in Italia (doc. 8) il resistente le risultava risiedere all'estero;
- essersi protratta ininterrottamente la separazione e sussistere quindi i presupposti ex art. 3, n. 2, lett.
b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva la conferma dell'affido esclusivo dei figli con residenza e collocamento prevalente presso di lei e regolamentazione del diritto di visita del padre e con condanna dello stesso a versare a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli dell'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) oltre a rivalutazione in base agli indici ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie.
− Il ricorso veniva notificato dapprima presso la residenza formale del convenuto, con esito negativo e poi ex art. 143 c.p.c. con successivo rinnovo della stessa per essersi perfezionata oltre il termine previsto (ist. dep. 15.3.2023 e 28.4.2023).
− All'udienza del 13.6.2023 il Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente, e procedeva all'audizione della ricorrente che confermava di non vedere il marito da settembre 2022 e di sapere, tramite i figli – in contatto telefonico con il padre -, che lo stesso lavorava saltuariamente.
− Il Presidente decidendo in via provvisoria confermava le condizioni di cui all'omologa di separazione e fissava l'udienza davanti al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
− Con memoria integrativa del 22.9.2023 la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli.
− Il Tribunale pronunciava il 27.3.2024 sentenza parziale sullo status e con ordinanza di pari data, assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
− All'esito il Giudice, disponeva procedersi alla prova testimoniale sui capitoli ammessi e all'ascolto dei minori e procedeva poi a fissare udienza di precisazione delle conclusioni assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e trattenendo la causa in decisione previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero.
***
Sulla domanda di divorzio
3 - Il divorzio tra le parti è già stato pronunciato con sentenza parziale n. 732/2024 – nel frattempo passata in giudicato – da intendersi qui richiamata.
***
Sull'affido il collocamento e le visite dei minori al padre
Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente
- Deve preliminarmente essere dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande di affido, collocamento e visite relative al figlio maggiore della coppia, , in quanto divenuto Per_1 maggiorenne il 18.1.2025 (doc. 1). Per_
- Quanto alla secondogenita, , va osservato quanto segue.
- In sede presidenziale erano state confermate le condizioni consensualmente stabilite tra i coniugi in sede di separazione – con accordo omologato il 9.7.2020 -, con affido esclusivo alla madre e collocamento presso la stessa.
- In quella sede, a fronte di visite del padre a weekend alterni e un giorno infrasettimanale con pernotto era stato previsto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando l'importo mensile di € 200,00 a figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 50 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato Tribunale.
- In tali accordi, peraltro, era stata espressamente prevista la possibilità di una revisione del regime di affido “qualora nel tempo si stabilizzino i rapporti tra loro e con i figli e vengano ritenute congiuntamente raggiunte le condizioni per disporre l'affido condiviso” (doc. 7 ricorrente)
- Nel presente giudizio la ricorrente che aveva dapprima chiesto con il ricorso introduttivo del 7.2.2023 la conferma dell'affido esclusivo, ha successivamente chiesto il c.d. affido super esclusivo allegando il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli, il trasferimento in Spagna dello stesso e l'assenza di qualunque visita dal settembre 2022 con mantenimento di meri contatti telefonici – solo con i figli
– peraltro sporadici e rimessi all'iniziativa degli stessi.
- Le allegazioni della ricorrente sul punto hanno trovato parziale conferma nel corso dell'istruttoria espletata.
- In particolare, le testi e , sentite all'udienza del 28.11.2024, hanno Testimone_1 Tes_2 confermato l'avvenuto definitivo trasferimento in Spagna del resistente dall'aprile 2022 e il fatto che lo stesso mantenga con i figli solo contatti telefonici.
- Nel corso del giudizio sono stati sentiti anche i minori che hanno confermato di aver visto l'ultima volta il padre nel 2022 e che lo stesso al momento vivrebbe e lavorerebbe in Spagna, abitando dalla nonna paterna dei minori.
- Alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente di affido super esclusivo della minore.
4 - Il resistente aveva acconsentito a un affido esclusivo dei figli già nel 2020, riconoscendo, quindi, la contrarietà al loro interesse di un affido anche a sé.
- Nel frattempo, lo stesso si è trasferito in Spagna e risulta aver interrotto ogni contatto con la ricorrente e comunicare solo con i figli e solo al telefono.
Risulta, inoltre, non aver mai rispettato gli accordi economici raggiunti in sede di separazione omettendo di provvedere al mantenimento dei figli, tanto che anche , sentito dalla Giudice Per_1 relatrice, ha dichiarato di essersi cercato un lavoretto per far fronte alle proprie spese per non pesare ulteriormente sulla madre.
- Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole, unito all'assenza o discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, costituisce condotta senza dubbio sintomatica di un sostanziale disinteresse del genitore e della sua totale inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario e giustifica, pertanto, l'affidamento esclusivo al genitore già collocatario (Cassazione civile sez. I, 09/12/2024, (ud. 10/10/2024, dep. 09/12/2024), n.31571;
Cassazione civile sez. I, 11/10/2024, n.26517).
- Può essere confermato, come chiesto dalla ricorrente, il collocamento prevalente della minore presso la madre, con cui risulta vivere stabilmente, anche a seguito della totale interruzione delle visite del padre a far data dal trasferimento dello stesso in Spagna.
- Le visite del padre alla minore, considerato il trasferimento all'estero del resistente e la lunga interruzione dei rapporti in presenza, oltre che l'età della minore, vengono disciplinate come in dispositivo, prevedendo la previa richiesta del padre e il previo assenso con la madre, fermo il rispetto degli impegni della minore
*
- Non sussistono invece i presupposti per accogliere la domanda di decadenza proposta dalla ricorrente.
- La pronuncia di decadenza richiede esigenze di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore, dunque il presupposto è la grave violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale.
- Trattasi di ratio estrema: il provvedimento è misura protettiva verso i figli, e ha carattere “sanzionatorio” per gli inadempimenti già commessi dal genitore, ma anche potenzialmente “preventivo”, in quanto mirante a evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti, come mezzo a tutela della personalità del minore.
- Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal resistente giustifica, come visto, l'affido c.d. super esclusivo, non invece la pronuncia di decadenza: non sono stati allegati comportamenti del padre atti
5 a ledere l'incolumità dei minori, ma, soprattutto, è emerso in sede di ascolto e di prova testimoniale che lo stesso – seppur telefonicamente – tiene regolari contatti con i minori.
- Nonostante tale condotta sia comunque censurabile – tanto da giustificare in base alla giurisprudenza di legittimità la pronuncia dell'affido super esclusivo – non è tale da giustificare l'accoglimento della domanda di decadenza. Per_
- La minore , in particolare, ha dato atto di sentire il padre “ogni giorno o al massimo ogni due giorni”, chiamata dallo stesso, separatamente dal fratello, e di parlare con lui “della scuola, degli sport che pratico o anche del suo lavoro. Di quello che faccio nel tempo libero”.
- Anche , nelle more divenuto maggiorenne, ha confermato: “Ora lo sentiamo per telefono, circa ogni Per_1 giorno o ogni due/tre/quattro giorni, dipende dai periodi. Di solito è lui che chiama noi. […] Stiamo al telefono a volte anche 20 o trenta minuti, altre volte due/tre minuti di fretta. Io parlo con lui anche di palestra perché anche lui la faceva anche se non ha mai gareggiato.”
- Peraltro, dall'ascolto è emerso come entrambi i figli della coppia abbiano trovato una loro stabilità anche a fronte di tale modalità di rapporto tanto da aver concordemente dato atto che al momento non cambierebbero nulla della loro vita.
- Alla luce di quanto sopra non sussistono i presupposti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente.
- Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce, infatti, l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez.
I, 7 giugno 2017, n. 14145; Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24708).
- Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio.
- Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata
6 violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669; Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24708).
- La domanda non può, quindi, essere accolta.
***
Sul contributo economico per i figli
- Va preliminarmente osservato che , divenuto maggiorenne da pochissimo e ancora Per_1 frequentante la scuola secondaria superiore, non è allo stato economicamente indipendente.
- La ricorrente in base all'ultima dichiarazione dei redditi prodotta risultava da parte sua titolare di reddito medio netto mensile di circa € 2.100,00 (doc. 11).
- Nonostante l'assenza di documentazione reddituale, il resistente – che in sede di separazione si era assunto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando l'importo di € 200,00 a figlio oltre al 50 % delle spese straordinarie – risulta presuntivamente dotato di capacità lavorativa e reddituale, considerato l'obbligo di mantenimento spontaneamente assunto oltre all'età dello stesso.
Peraltro, gli stessi minori, sentiti durante l'ascolto, hanno dato atto che il padre gli avrebbe riferito di vivere presso la nonna paterna e di lavorare.
- Rispetto all'importo statuito in sede di separazione devono poi essere considerate le circostanze sopravvenute.
- Vanno infatti considerati sia la totale interruzione delle visite del padre ai figli – con conseguente gravare per intero sulla ricorrente del mantenimento diretto e dell'accudimento degli stessi – e il fisiologico aumentare delle loro esigenze che come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità non necessità di dimostrazione (Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34382).
- Alla luce di quanto sopra risulta congruo porre a carico del resistente, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi figli versando l'importo di
€ 600,00 (€ 300,00 a figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
***
− È inammissibile in questa sede la domanda della ricorrente di dichiararsi tenuto il resistente a rimborsare alla stessa la quota parte su di lui gravante delle spese straordinarie anticipate nelle more del giudizio di separazione pari a € 1.445,00 e gli importi corrispondenti agli assegni di mantenimento pregressi.
7 ***
Sulle spese di lite
- Le spese, liquidate ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo (cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto della contumacia del resistente e dell'attività effettivamente espletata), seguono la soccombenza e vengono poste a carico del resistente in considerazione del fatto che in tema di spese processuali il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (Cass. civ. Sez. III Ord., 27/02/2023, n. 5813). Deve inoltre essere tenuta in considerazione la necessità per la ricorrente di adire il Tribunale per la statuizione dell'obbligo di mantenimento ordinario delle minori in capo al padre, stante la mancata contribuzione spontanea di questi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
834 /2023 R.G., richiamata la sentenza parziale n. 732/2024 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, da intendersi qui richiamata,
− rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente;
− dispone il non luogo a provvedere quanto ad affido, collocamento e visite per , essendo lo Per_1 stesso nel frattempo divenuto maggiorenne;
Per_
− dispone l'affidamento c.d. super esclusivo di alla madre, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza, compreso il rilascio dei documenti di identificazione della minore validi per l'espatrio; Per_
− conferma la collocazione prevalente di presso la madre;
− dispone che le visite della minore al padre avvengano previ richiesta e accordo di questo con la madre Per_ e compatibilmente con gli impegni di .
− Statuisce che con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento,
[...]
contribuisca al mantenimento ordinario dei figli versando entro il 15 di ogni mese l'importo CP_1 di € 600,00 (€ 300,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
− dichiara inammissibile in questa sede la domanda di dichiararsi tenuto il resistente a rimborsare alla ricorrente la quota parte su di lui gravante delle spese straordinarie anticipate dalla ricorrente;
− assegno unico al 100 % a favore di come per legge;
Parte_1
− condanna a rimborsare alla ricorrente le spese dell'odierno giudizio che liquida Controparte_1 in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge.
8 Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio dell'1.4.2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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