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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 877/2024, del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso per domanda congiunta di separazione personale dei coniugi ex art. 473 bis
51 c.p.c. con obbligo di trasferimento di immobili”, promosso da:
, nata il [...] in [...] (C.F.: , residente in CP_1 C.F._1
Telti, Via Olbia nr. 32;
pagina 1 di 8 , nato il [...] in [...] (C.F.: ), ivi residente in Parte_1 C.F._2
Via Olbia nr. 32;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIAGHEDDU Domenica (C.F.: ), C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, in Calangianus, Via Angioi nr. 2;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 8 In particolare, i coniugi rilevavano:
- di avere contratto matrimonio in Olbia l'8 dicembre 2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile al nr. 3, parte II, Serie B, Ufficio 1, Anno 2005, optando per il regime della separazione dei beni;
pagina 3 di 8 - che dal matrimonio nascevano tre figli: , nata ad [...] il [...], , Persona_1 Persona_2
nato ad [...] il [...], e , nato ad [...] il [...]; Persona_3
- che, nel corso del tempo, stante il venir meno dell'affectio coniugalis, la prosecuzione della convivenza diventava intollerabile, tanto che, dal mese di giugno 2023, i coniugi decidevano di vivere in porzioni separate dello stesso immobile di proprietà comune;
- che, pertanto, non essendovi i presupposti per una riconciliazione, i ricorrenti chiedevano di pronunciare la separazione personale degli stessi, alle condizioni indicate in via congiunta nel ricorso introduttivo, per i motivi ivi esposti, dichiarando altresì di volersi avvalere della sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte, ex art. 473 bis 51 c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 5 marzo 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto in sede di ricorso introduttivo, precisando e modificando le rispettive conclusioni, come segue:
pagina 4 di 8 Il Giudice Relatore, raccolto il parere del PM in sede, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 10 marzo 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i ricorrenti di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi, come delineati nel ricorso introduttivo, e modificati nelle note da ultimo depositate per l'udienza del 5 marzo 2025, possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, stante la natura consensuale del procedimento.
Per quanto sopra esposto;
pagina 5 di 8 verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e nata a [...] il [...]; CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in Olbia l'8.12.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Telti (SS), Anno 2005, Numero 3, Parte II, Serie B, Ufficio 1;
alle seguenti:
CONDIZIONI
pagina 6 di 8 pagina 7 di 8 NULLA per le spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 10 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 877/2024, del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso per domanda congiunta di separazione personale dei coniugi ex art. 473 bis
51 c.p.c. con obbligo di trasferimento di immobili”, promosso da:
, nata il [...] in [...] (C.F.: , residente in CP_1 C.F._1
Telti, Via Olbia nr. 32;
pagina 1 di 8 , nato il [...] in [...] (C.F.: ), ivi residente in Parte_1 C.F._2
Via Olbia nr. 32;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIAGHEDDU Domenica (C.F.: ), C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, in Calangianus, Via Angioi nr. 2;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 8 In particolare, i coniugi rilevavano:
- di avere contratto matrimonio in Olbia l'8 dicembre 2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile al nr. 3, parte II, Serie B, Ufficio 1, Anno 2005, optando per il regime della separazione dei beni;
pagina 3 di 8 - che dal matrimonio nascevano tre figli: , nata ad [...] il [...], , Persona_1 Persona_2
nato ad [...] il [...], e , nato ad [...] il [...]; Persona_3
- che, nel corso del tempo, stante il venir meno dell'affectio coniugalis, la prosecuzione della convivenza diventava intollerabile, tanto che, dal mese di giugno 2023, i coniugi decidevano di vivere in porzioni separate dello stesso immobile di proprietà comune;
- che, pertanto, non essendovi i presupposti per una riconciliazione, i ricorrenti chiedevano di pronunciare la separazione personale degli stessi, alle condizioni indicate in via congiunta nel ricorso introduttivo, per i motivi ivi esposti, dichiarando altresì di volersi avvalere della sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte, ex art. 473 bis 51 c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 5 marzo 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto in sede di ricorso introduttivo, precisando e modificando le rispettive conclusioni, come segue:
pagina 4 di 8 Il Giudice Relatore, raccolto il parere del PM in sede, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 10 marzo 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i ricorrenti di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi, come delineati nel ricorso introduttivo, e modificati nelle note da ultimo depositate per l'udienza del 5 marzo 2025, possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, stante la natura consensuale del procedimento.
Per quanto sopra esposto;
pagina 5 di 8 verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e nata a [...] il [...]; CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in Olbia l'8.12.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Telti (SS), Anno 2005, Numero 3, Parte II, Serie B, Ufficio 1;
alle seguenti:
CONDIZIONI
pagina 6 di 8 pagina 7 di 8 NULLA per le spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 10 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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