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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14447/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14447/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANDRELLI Parte_1 C.F._1 GABRIELE , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SANDRELLI GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POGGIALI Controparte_1 C.F._2 ENRICO, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. REMIGIO, 2 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. POGGIALI ENRICO (C.F. ) Parte_2 C.F._3 QUALE EREDE DI C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 CP_3 POGGIALI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA S. REMIGIO, 2 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. POGGIALI ENRICO ALESSANDRO CIRRI QUALE EREDE DI (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 dell'avv. POGGIALI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA S. REMIGIO, 2 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. POGGIALI ENRICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...] con atto di citazione in cui è stato esposto: che la per atto del 19.4.19 è divenuta CP_3 Pt_1 proprietaria di terreno sito in Firenze, località Quaracchi ed accesso da Via del Granchio, rappresentato al Catasto Terreni nel Foglio di mappa n. 29 p.lla 489 , terreno che confina col terreno dei convenuti rappresentato nel Foglio n. 29 p.lla 1405; che il confine tra i due terreni è rappresentato da muretto e rete metallica di recente installazione;
che nel luglio del 2022 la ha incaricato geometra di Pt_1 verificare la corretta apposizione della rete lungo il confine risultante dalle mappe catastali;
che dalle indagini del tecnico incaricato è emerso che la rete invade l'area di proprietà della per circa 44 Pt_1 mq;
che senza esito è stato in procedimento di mediazione.
La ha quindi chiesto la determinazione del confine tra le due proprietà, con la condanna dei Pt_1 convenuti al rilascio della porzione di terreno di proprietà dell'attrice indebitamente occupata.
Mentre si è reso contumace in giudizio e e Parte_2 Controparte_1 CP_2
CI LE, questi ultimi quali eredi di nel frattempo deceduta, hanno resistito CP_3 alla domanda con comparsa in cui è stato esposto: che il confine è immutato da oltre 50 anni;
che la rete di recinzione è stata installata da diversi anni e nello stesso luogo di quella preesistente.
I convenuti hanno chiesto pertanto il rigetto della domanda e , in ipotesi, la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione della parte di p.lla 489 che risultasse in loro possesso.
La ha replicato che al momento del suo acquisto non sussisteva la rete metallica per segnare il Pt_1 confine.
La causa, espletata consulenza tecnica ed assunte prove testimoniali, è stata quindi ritenuta in decisione.
L'art. 950 c.c. stabilisce che quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente ( comma 1); che ogni mezzo di prova è ammesso( comma 2); che in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali( comma 3).
La giurisprudenza afferma riguardo a tale azione i seguenti principi: l'azione di regolamento di confini non presuppone necessariamente l'esistenza di una linea di confine tra due fondi, in quanto l'incertezza alla cui eliminazione è diretta può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite( c.d. incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente ( c.d. incertezza soggettiva) che non investa i titoli di acquisto della proprietà(Cass. 3663/94);nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili , ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario(Cass.14993/12); in tema di regolamento di confini il giudice può riscontrare , anche d'ufficio, il difetto del presupposto della relativa azione , consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi;
ne consegue che il giudice medesimo deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrario avviso espresso dal consulente tecnico d'uffiicio(Cass. 3723/11)..
Nel caso in oggetto l'attrice deduce la sussistenza d'incertezza riguardo al confine in quanto lamenta che la rete metallica di recinzione , mancante all'epoca del suo acquisto, sarebbe stata collocata dai convenuti per un certo tratto all'interno del terreno di sua proprietà, di cui alla p.lla 489. pagina 2 di 4 In effetti nella relazione tecnica stragiudiziale allegata all'atto di citazione e richiamata nello stesso viene dato atto dell'esistenza tra le due proprietà in questione di un vecchio muro a sassi , la cui posizione quale confine non è oggetto di contestazione ( le parti convenute sostengono peraltro che il muro si trova all'interno della loro proprietà, ma non pongono la questione ), e di una rete di recinzione che dallo stesso muro perviene ad un muro di recente costruzione e ad un cancello in metallo .
Il tratto di confine oggetto di contestazione è appunto quello della rete in metallo che perviene fino al cancello.
La parte attrice con la memoria istruttoria ha dedotto che la rete di recinzione non sussisteva allorché la stessa nel 2019 ha acquistato il terreno .
In realtà dall'istruttoria emerge la prova che per diversi anni il confine tra le due proprietà è stato delimitato con rete di recinzione, ancorché forse non pienamente visibile per la vegetazione che si era formata nel terreno poi acquistato dalla Pt_1
In proposito la testimonianza certamente più attendibile è quella di , progettista e Testimone_1 direttore di lavori eseguiti sul posto nel 2005 che, secondo quanto lo stesso ha riferito, hanno comportato l'installazione del cancello in metallo di accesso al fondo dei convenuti in prossimità di palo in ferro da cui partiva la vecchia recinzione, recinzione che sempre a cura del è stata poi Tes_1 sostituita nel 2014-2015.
Ugualmente attendibile risulta la testimonianza di , muratore, che ha riferito di aver Tes_2 eseguito nel 2005 i lavori di installazione del cancello in prossimità di elemento indicato dai committenti che doveva indicare il confine e che nel 2017 ha eseguito il piccolo muro che parte dal cancello ed a cui si collega la rete di recinzione.
Le testimonianze del e del d'altronde conferiscono attendibilità anche alle dichiarazioni Tes_1 Tes_2 dei testi , figlio di e nipote di CI LE, e Testimone_3 CP_2 Testimone_4
, compagna di CI LE, che hanno confermato la presenza della rete di recinzione sul
[...] posto fin da prima del 2000.
Non attendibili risultano quindi le dichiarazioni dei testi , padre dell'attrice, e Testimone_5 Tes_6
, conoscente del i quali hanno escluso la presenza della recinzione alla data
[...] Pt_1 dell'acquisto da parte della nel 2019 : dichiarazioni che peraltro possono essere spiegate anche Pt_1 col fatto che il teste ha fatto riferimento alla presenza sul posto di vegetazione e frasche ed il Tes_7 alla non pulizia del terreno: è quindi plausibile che la vegetazione sul posto ( v. foto allegate dai Pt_1 convenuti) ostacolasse la vista della recinzione.
In ogni caso è significativo che la non ha neppure indicato l'epoca successiva all'acquisto in cui Pt_1 la rete sarebbe stata installata .
Ne consegue che deve ritenersi accertato che per la presenza del muro e della rete di recinzione , che nel 2005 si è raccordata al cancello in metallo , tra i due fondi in questione non vi è stata incertezza riguardo alla sussistenza della linea di confine , che è stata appunto individuata dalle parti interessate per diversi anni come quella determinata dagli elementi suddetti.
Del resto , a fronte di una recinzione che risulta presente sul posto da oltre venti anni, non risulta che prima dell'acquisto della siano mai insorte contestazioni tra le parti. Pt_1
Non sussistono quindi i presupposti per l'azione di regolamento di confini.
In ogni caso anche in base alle risultanze delle mappe catastali il consulente tecnico d'ufficio (CTU) ha comunque individuato la linea di confine come quasi per intero all'interno della p.lla 1405 dei convenuti. pagina 3 di 4 Il parere del CTU risulta così motivato: sono state esaminate la mappa d'impianto- realizzata all'epoca della costituzione del Catasto terreni- e la mappa di nuovo rilievo- realizzata a seguito di rilievi eseguiti intorno al 1970-; dall'esame delle mappe risulta che il confine catastale tra le p.lle 489 e 1405 non ha subito interventi di modifica;
la mappa di impianto, fondata sul rilievo sul posto, è in linea di principio più attendibile delle mappe attuali , soggette a deformazione dovuta ai processi di rasterizzazione ( processo di conversione di immagini vettoriali descritte da forme matematiche- linee,punti,ecc.- in immagini composte da pixel adatte alla visualizzazione su dispositivi quali i monitor) ; nel caso in oggetto però dopo la mappa d'impianto è stata realizzata mappa di nuovo rilievo ed in scala di restituzione 1:1000 anziché 1:2000; sono state d'altronde riscontrate rilevanti incoerenze tra la mappa d'impianto ed i dati derivanti dal rilievo , incoerenze evidenziate in minor misura dalla mappa di nuovo rilievo;
sono state quindi svolte le operazioni di georeferenziazione e sono stati individuati in sede di rilievo punti di interesse quali spigoli di fabbricati situati in terreni contigui ed elementi fissi nel terreno in questione e cioè a sud il cancello in metallo da cui parte un muro in cemento di recente costruzione ed a nord recinzione in metallo che termina in un muro esistente : è stato referenziato il rilievo su quattro punti noti di appoggio di coordinate note ottenendo scarti di misure rientranti nelle tolleranze catastali;
i dati di rilievo sono stati inseriti in sovrapposizione alle mappe ottenendo un inserimento affidabile;
sono state quindi individuate le coordinate dei due punti che costituiscono i vertici della dividente e si è proceduto al riconfinamento con l'apposizione dei termini;
a sud il termine è stato posto a 17 cm dal montante destro del cancello in ferro ed a nord a circa 70 cm dal muro in cemento;
unendo con linea retta i due termini il confine risulta pressochè per intero all'interno della particella 1405 .
In sostanza dal parere del CTU risulta quindi che, avuto riguardo all'esame delle mappe catastali di nuovo rilievo , la recinzione realizzata dai convenuti non comporta un'invasione della particella 489 di parte attrice.
In ogni caso quel che rileva è che dall'istruttoria svolta è emerso che il confine tra le due proprietà è stato accettato nel corso degli anni dai proprietari dei due fondi come individuato dal muro in pietra e dalla collegata recinzione .
La domanda deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( terzo scaglione) , dell'attività svolta e dei parametri di cui al 55/14 vengono liquidate in € 1.921,50 per spese di ctp. € 5.000,00 per compenso( ivi compresa mediazione ) ed € 750,00 per spese generali, per complessivi € 7.671,50.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio per la stessa ragione vanno a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale respinge la domanda proposta da;
condanna parte attrice a rimborsare in Parte_1 favore dei convenuti costituiti le spese di lite che liquida in complessivi € 7.671,50; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Firenze, 5 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14447/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANDRELLI Parte_1 C.F._1 GABRIELE , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SANDRELLI GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POGGIALI Controparte_1 C.F._2 ENRICO, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. REMIGIO, 2 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. POGGIALI ENRICO (C.F. ) Parte_2 C.F._3 QUALE EREDE DI C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 CP_3 POGGIALI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA S. REMIGIO, 2 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. POGGIALI ENRICO ALESSANDRO CIRRI QUALE EREDE DI (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 dell'avv. POGGIALI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA S. REMIGIO, 2 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. POGGIALI ENRICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...] con atto di citazione in cui è stato esposto: che la per atto del 19.4.19 è divenuta CP_3 Pt_1 proprietaria di terreno sito in Firenze, località Quaracchi ed accesso da Via del Granchio, rappresentato al Catasto Terreni nel Foglio di mappa n. 29 p.lla 489 , terreno che confina col terreno dei convenuti rappresentato nel Foglio n. 29 p.lla 1405; che il confine tra i due terreni è rappresentato da muretto e rete metallica di recente installazione;
che nel luglio del 2022 la ha incaricato geometra di Pt_1 verificare la corretta apposizione della rete lungo il confine risultante dalle mappe catastali;
che dalle indagini del tecnico incaricato è emerso che la rete invade l'area di proprietà della per circa 44 Pt_1 mq;
che senza esito è stato in procedimento di mediazione.
La ha quindi chiesto la determinazione del confine tra le due proprietà, con la condanna dei Pt_1 convenuti al rilascio della porzione di terreno di proprietà dell'attrice indebitamente occupata.
Mentre si è reso contumace in giudizio e e Parte_2 Controparte_1 CP_2
CI LE, questi ultimi quali eredi di nel frattempo deceduta, hanno resistito CP_3 alla domanda con comparsa in cui è stato esposto: che il confine è immutato da oltre 50 anni;
che la rete di recinzione è stata installata da diversi anni e nello stesso luogo di quella preesistente.
I convenuti hanno chiesto pertanto il rigetto della domanda e , in ipotesi, la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione della parte di p.lla 489 che risultasse in loro possesso.
La ha replicato che al momento del suo acquisto non sussisteva la rete metallica per segnare il Pt_1 confine.
La causa, espletata consulenza tecnica ed assunte prove testimoniali, è stata quindi ritenuta in decisione.
L'art. 950 c.c. stabilisce che quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente ( comma 1); che ogni mezzo di prova è ammesso( comma 2); che in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali( comma 3).
La giurisprudenza afferma riguardo a tale azione i seguenti principi: l'azione di regolamento di confini non presuppone necessariamente l'esistenza di una linea di confine tra due fondi, in quanto l'incertezza alla cui eliminazione è diretta può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite( c.d. incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente ( c.d. incertezza soggettiva) che non investa i titoli di acquisto della proprietà(Cass. 3663/94);nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili , ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario(Cass.14993/12); in tema di regolamento di confini il giudice può riscontrare , anche d'ufficio, il difetto del presupposto della relativa azione , consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi;
ne consegue che il giudice medesimo deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrario avviso espresso dal consulente tecnico d'uffiicio(Cass. 3723/11)..
Nel caso in oggetto l'attrice deduce la sussistenza d'incertezza riguardo al confine in quanto lamenta che la rete metallica di recinzione , mancante all'epoca del suo acquisto, sarebbe stata collocata dai convenuti per un certo tratto all'interno del terreno di sua proprietà, di cui alla p.lla 489. pagina 2 di 4 In effetti nella relazione tecnica stragiudiziale allegata all'atto di citazione e richiamata nello stesso viene dato atto dell'esistenza tra le due proprietà in questione di un vecchio muro a sassi , la cui posizione quale confine non è oggetto di contestazione ( le parti convenute sostengono peraltro che il muro si trova all'interno della loro proprietà, ma non pongono la questione ), e di una rete di recinzione che dallo stesso muro perviene ad un muro di recente costruzione e ad un cancello in metallo .
Il tratto di confine oggetto di contestazione è appunto quello della rete in metallo che perviene fino al cancello.
La parte attrice con la memoria istruttoria ha dedotto che la rete di recinzione non sussisteva allorché la stessa nel 2019 ha acquistato il terreno .
In realtà dall'istruttoria emerge la prova che per diversi anni il confine tra le due proprietà è stato delimitato con rete di recinzione, ancorché forse non pienamente visibile per la vegetazione che si era formata nel terreno poi acquistato dalla Pt_1
In proposito la testimonianza certamente più attendibile è quella di , progettista e Testimone_1 direttore di lavori eseguiti sul posto nel 2005 che, secondo quanto lo stesso ha riferito, hanno comportato l'installazione del cancello in metallo di accesso al fondo dei convenuti in prossimità di palo in ferro da cui partiva la vecchia recinzione, recinzione che sempre a cura del è stata poi Tes_1 sostituita nel 2014-2015.
Ugualmente attendibile risulta la testimonianza di , muratore, che ha riferito di aver Tes_2 eseguito nel 2005 i lavori di installazione del cancello in prossimità di elemento indicato dai committenti che doveva indicare il confine e che nel 2017 ha eseguito il piccolo muro che parte dal cancello ed a cui si collega la rete di recinzione.
Le testimonianze del e del d'altronde conferiscono attendibilità anche alle dichiarazioni Tes_1 Tes_2 dei testi , figlio di e nipote di CI LE, e Testimone_3 CP_2 Testimone_4
, compagna di CI LE, che hanno confermato la presenza della rete di recinzione sul
[...] posto fin da prima del 2000.
Non attendibili risultano quindi le dichiarazioni dei testi , padre dell'attrice, e Testimone_5 Tes_6
, conoscente del i quali hanno escluso la presenza della recinzione alla data
[...] Pt_1 dell'acquisto da parte della nel 2019 : dichiarazioni che peraltro possono essere spiegate anche Pt_1 col fatto che il teste ha fatto riferimento alla presenza sul posto di vegetazione e frasche ed il Tes_7 alla non pulizia del terreno: è quindi plausibile che la vegetazione sul posto ( v. foto allegate dai Pt_1 convenuti) ostacolasse la vista della recinzione.
In ogni caso è significativo che la non ha neppure indicato l'epoca successiva all'acquisto in cui Pt_1 la rete sarebbe stata installata .
Ne consegue che deve ritenersi accertato che per la presenza del muro e della rete di recinzione , che nel 2005 si è raccordata al cancello in metallo , tra i due fondi in questione non vi è stata incertezza riguardo alla sussistenza della linea di confine , che è stata appunto individuata dalle parti interessate per diversi anni come quella determinata dagli elementi suddetti.
Del resto , a fronte di una recinzione che risulta presente sul posto da oltre venti anni, non risulta che prima dell'acquisto della siano mai insorte contestazioni tra le parti. Pt_1
Non sussistono quindi i presupposti per l'azione di regolamento di confini.
In ogni caso anche in base alle risultanze delle mappe catastali il consulente tecnico d'ufficio (CTU) ha comunque individuato la linea di confine come quasi per intero all'interno della p.lla 1405 dei convenuti. pagina 3 di 4 Il parere del CTU risulta così motivato: sono state esaminate la mappa d'impianto- realizzata all'epoca della costituzione del Catasto terreni- e la mappa di nuovo rilievo- realizzata a seguito di rilievi eseguiti intorno al 1970-; dall'esame delle mappe risulta che il confine catastale tra le p.lle 489 e 1405 non ha subito interventi di modifica;
la mappa di impianto, fondata sul rilievo sul posto, è in linea di principio più attendibile delle mappe attuali , soggette a deformazione dovuta ai processi di rasterizzazione ( processo di conversione di immagini vettoriali descritte da forme matematiche- linee,punti,ecc.- in immagini composte da pixel adatte alla visualizzazione su dispositivi quali i monitor) ; nel caso in oggetto però dopo la mappa d'impianto è stata realizzata mappa di nuovo rilievo ed in scala di restituzione 1:1000 anziché 1:2000; sono state d'altronde riscontrate rilevanti incoerenze tra la mappa d'impianto ed i dati derivanti dal rilievo , incoerenze evidenziate in minor misura dalla mappa di nuovo rilievo;
sono state quindi svolte le operazioni di georeferenziazione e sono stati individuati in sede di rilievo punti di interesse quali spigoli di fabbricati situati in terreni contigui ed elementi fissi nel terreno in questione e cioè a sud il cancello in metallo da cui parte un muro in cemento di recente costruzione ed a nord recinzione in metallo che termina in un muro esistente : è stato referenziato il rilievo su quattro punti noti di appoggio di coordinate note ottenendo scarti di misure rientranti nelle tolleranze catastali;
i dati di rilievo sono stati inseriti in sovrapposizione alle mappe ottenendo un inserimento affidabile;
sono state quindi individuate le coordinate dei due punti che costituiscono i vertici della dividente e si è proceduto al riconfinamento con l'apposizione dei termini;
a sud il termine è stato posto a 17 cm dal montante destro del cancello in ferro ed a nord a circa 70 cm dal muro in cemento;
unendo con linea retta i due termini il confine risulta pressochè per intero all'interno della particella 1405 .
In sostanza dal parere del CTU risulta quindi che, avuto riguardo all'esame delle mappe catastali di nuovo rilievo , la recinzione realizzata dai convenuti non comporta un'invasione della particella 489 di parte attrice.
In ogni caso quel che rileva è che dall'istruttoria svolta è emerso che il confine tra le due proprietà è stato accettato nel corso degli anni dai proprietari dei due fondi come individuato dal muro in pietra e dalla collegata recinzione .
La domanda deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( terzo scaglione) , dell'attività svolta e dei parametri di cui al 55/14 vengono liquidate in € 1.921,50 per spese di ctp. € 5.000,00 per compenso( ivi compresa mediazione ) ed € 750,00 per spese generali, per complessivi € 7.671,50.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio per la stessa ragione vanno a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale respinge la domanda proposta da;
condanna parte attrice a rimborsare in Parte_1 favore dei convenuti costituiti le spese di lite che liquida in complessivi € 7.671,50; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Firenze, 5 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4