Articolo 1401 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1400Articolo 1378
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9 ottobre 2010
Art. 1401. Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale 1. In caso di necessita' e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, puo' disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare. 2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorita' competente a irrogare la sanzione, affinche' essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi degli articoli 1398. 3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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