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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 357/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PICCIONI MASSIMILIANO, dell'avv. PICCIONI MATTEO ( ) e dell'avv. SARTINI ALFREDO C.F._2
( ; VIALE CECCARINI 134 47838 RICCIONE, C.F._3
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._4
C.F. ), CP_2 C.F._5 entrambi con il patrocinio dell'avv. MARIANI FABIO,
APPELLATI
(C.F. ), Controparte_3 C.F._6
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 19 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 762/2023; oggetto: comunione-condominio.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08.02.2017, i SIi e Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la CP_2
SIa allegando: Controparte_4
− che a seguito di asta giudiziaria, il Tribunale di Rimini, il 27.04.2011, aveva emesso decreto di trasferimento in favore degli attori dell'immobile sito in Comune di NT (Rimini), via Canneto n.
82, facente parte di fabbricato bifamiliare, meglio descritto in atti;
− che il 18.03.2011 lo stesso Tribunale aveva emesso decreto di trasferimento della restante porzione di fabbricato in favore della convenuta;
− che a servizio dell'intero fabbricato, sul lato prospiciente la strada di lottizzazione, insisteva un muretto di calcestruzzo sul quale, nel 2011, erano inseriti armadi contenenti i contatori delle utenze (energia elettrica, gas e acqua), di pertinenza di entrambe le unità;
− che la SIa senza alcuna autorizzazione, aveva apportato CP_4
modifiche al muretto, demolendolo in parte per ottenere un ulteriore varco di accesso dalla strada alla propria abitazione e modificando la collocazione dei contatori mediante sostituzione dell'originario armadio in calcestruzzo con altro armadio in lamiera avente differenti pagina 2 di 19 dimensioni e altezza, nonché riducendo, mediante demolizione,
l'ampiezza del vano destinato ai contatori dell'energia elettrica;
− che, oltre alla compromissione del decoro architettonico, il restringimento del vano contatori aveva reso impossibile l'installazione degli interruttori magnetotermici differenziali salvavita che avrebbero potuto essere, invece, collocati nel preesistente vano, necessari ai fini dell'adeguamento dell'impianto elettrico (c.d. “messa a norma”);
− che, inoltre, il vano contatori aveva subito danneggiamenti e deterioramenti che favorivano l'infiltrazione di acqua e umidità, con conseguente pericolo per la sicurezza delle persone e dell'impianto;
− che lo stato di fatto era stato oggetto di valutazione da parte di tecnico di fiducia degli attori, che aveva redatto relazione tecnica agli atti;
− che le innovazioni eseguite dalla SIa in quanto non CP_4
autorizzate dagli altri comproprietari, erano illegittime per violazione delle norme che regolano l'uso e le modifiche da apportare alla cosa comune.
Gli attori concludevano, chiedendo il ripristino dello stato di fatto esistente alla data dei rispettivi acquisti del fabbricato.
Si costituiva la SIa chiedendo il rigetto delle domande Controparte_4
attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo:
− che dalla relazione tecnica predisposta da tecnico di fiducia della convenuta emergeva che le dimensioni dell'attuale vano contatori non pregiudicavano in alcun modo il funzionamento dei gruppi presenti e la possibilità di installare eventuali interruttori magnetotermici;
− che nessun danneggiamento e deterioramento era stato causato dall'intervento eseguito dalla SIa CP_4
− che l'intervento non aveva natura innovativa, trattandosi di ordinarie opere di natura edile eseguite su manufatto posto nella proprietà esclusiva della convenuta;
pagina 3 di 19 − che il varco di accesso costituiva, in realtà, l'unico modo di accedere alla proprietà altrimenti interclusa;
CP_4
− che non sussisteva alcuna compromissione del decoro architettonico, anche perché gli stessi attori avevano effettuato rilevanti interventi che avevano modificato il fabbricato comune.
A seguito della morte della SIa il processo veniva interrotto con CP_4
ordinanza del 31.10.2018 e successivamente riassunto dagli attori con ricorso del 17.12.2018.
Con provvedimento del 17.09.2019, il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termine a parte ricorrente per le notifiche agli eredi della SIa CP_4
All'udienza del 03.03.2020, il giudice disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti del SI , quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale nei confronti della GL IN , non essendo stato osservato CP_3 il termine minimo a comparire di cu all'art. 163 bis c.p.c. nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Alla stessa udienza, invece, il SI si costituiva in proprio, Parte_1
richiamando le difese e le conclusioni già svolte e dando atto che la “questione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della GL
[era] in via di definizione”. CP_3
Alla successiva udienza del 13.10.2020, gli attori esibivano documentazione attestante il tentativo infruttuoso di notificazione eseguito presso la residenza risultante dalle certificazioni anagrafiche nei confronti del SI Pt_1
quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della GL IN
, nonché l'avvenuta consegna dell'atto presso il domicilio eletto dallo CP_3
stesso SI in proprio. Pt_1
Il giudice, con ordinanza resa fuori udienza il 26.11.2020, disponeva la rinotifica nei confronti del SI quale esercente la responsabilità Pt_1
pagina 4 di 19 genitoriale nei confronti della GL IN , non potendosi riconoscere CP_3
efficacia alla notificazione eseguita presso il domicilio eletto.
All'udienza del giorno 01.03.2021, gli attori esibivano l'atto notificato al SI , nella sua qualità sopra indicata, perfezionatasi ai sensi Pt_1 dell'art. 143 c.p.c.
Questi eccepiva la nullità della notificazione esibendo certificato di residenza attestante che il SI risiedeva in provincia di Verona, chiedendo Pt_1
l'estinzione del giudizio.
Con ordinanza resa fuori udienza il 16.03.2021, il Tribunale invitava parte attrice a depositare certificato di residenza del SI al tempo Pt_1
dell'ultimo tentativo di notificazione presso il luogo di residenza in
NT, non potendosi attribuire rilevanza al certificato prodotto da parte convenuta in quanto rilasciato in data successiva a quella del perfezionamento della notificazione.
Veniva, quindi, prodotto certificato di residenza del 05.01.2021.
All'udienza del 30.06.2021, tra l'altro, il SI eccepiva il difetto di Pt_1
legittimazione passiva della GL IN, in quanto non risultava dimostrata la sua qualità di erede.
Con ordinanza del 03.11.2021, il giudice respingeva l'eccezione e dava corso alla consulenza tecnica d'ufficio già ammessa prima dell'interruzione del processo.
Espletata la CTU, senza svolgere ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di
Rimini, con sentenza n. 762 depositata il 27.07.2023, accoglieva le domande attoree, condannando il SI , anche in qualità di esercente la Pt_1
responsabilità genitoriale sulla GL IN , al ripristino del muretto in CP_3
calcestruzzo e dei vani portacontatori nel medesimo stato in cui si trovavano anteriormente agli interventi realizzati dalla SIa ricostruendo il CP_4 muretto e raddoppiando la capienza del vano contatori “Enel”.
pagina 5 di 19 Ritenute infondate le eccezioni formulate da parte convenuta e relative alla irregolarità delle notificazioni eseguite per la riassunzione del processo a seguito della prematura scomparsa della SIa il primo giudice, CP_4
richiamando le conclusioni del CTU, concludeva che i beni interessati avevano natura condominiale, in forza dell'art. 1117 c.c., non risultando dal titolo una diversa qualificazione, norma applicabile anche nel caso di costruzioni adiacenti aventi sviluppo orizzontale (case a schiera).
I vani e il muretto su cui questi erano collocati erano, quindi, comuni alle due proprietà esclusive, perché funzionali all'allocazione dei contatori e destinati all'uso comune.
In questo contesto, l'apertura di un varco in un muretto destinato pacificamente all'allocazione dei vani per i contatori appariva di per sé idonea ad alterare la destinazione del bene, tanto più che l'apertura era stata determinata dalla necessità di accedere alla sua proprietà e, quindi, da finalità estranea a quella assolta dal bene comune.
La CTU aveva poi accertato che il vano contatori risultava modificato e ridimensionato rispetto alla situazione iniziale, non consentendo l'eventuale installazione di apparecchiature elettriche accessorie, descritte nel dettaglio nella relazione (impianti di illuminazione esterna, irrigazione, condizionamento, scaricatori di tensione, etc.).
Tale conclusione era stata assunta dal consulente esaminando le immagini prodotte da parte attrice che non erano state contestate dalla convenuta, sì da giungere ad affermare che la dimensione del vano poteva essere considerata ridotta della metà.
L'intervento integrava, quindi, violazione dell'art. 1102.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il SI Parte_1
per i seguenti motivi.
pagina 6 di 19 1. La notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti della IN litisconsorte necessaria , rappresentata dal padre Controparte_3
, è inesistente perché eseguita “presso il procuratore Parte_1
di una parte non costituita in giudizio”.
Il ricorso andava notificato al SI personalmente, quale Pt_1
esercente la potestà genitoriale sulla GL IN.
Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 303 c.p.c.
Ma quand'anche tale notificazione fosse da considerarsi semplicemente nulla, gli effetti estintivi si sarebbero, comunque, prodotti, in quanto detta invalidità riguardava una rinotifica autorizzata ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con termine, quindi, perentorio e non rispettato.
2. Il Tribunale ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per riassunzione eseguita dagli attori/appellati nelle forme dell'art. 143
c.p.c., nonostante la stessa sia stata eseguita sulla base di un certificato di residenza del 07.11.2019 e non del 05.01.2021 (data del tentativo di notificazione presso la residenza); inoltre, nella relazione di notifica, si fa generico riferimento alle ricerche effettuate dall'interessato, ossia dalla parte, e non dall'ufficiale giudiziario, cui tale attività compete.
Ma, a parte questi errori, la notificazione è, comunque, nulla perché in nessuna parte della notificazione vengono specificate in cosa si sarebbero concretate tali diligenti ricerche, nonostante la giurisprudenza consolidata abbia affermato il principio che l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine, dandone atto nella relata;
la notificazione ex art. 143 c.p.c. presuppone l'oggettiva impossibilità di individuare il luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio, malgrado le indagini suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza.
pagina 7 di 19 Quindi, concludendo sul punto: a) la certificazione anagrafica fornita all'UNEP era risalente nel tempo;
b) il SI si è sempre Pt_1
dichiarato residente presso l'indirizzo risultante in detta certificazione anagrafica;
c) all'epoca dei fatti gli attori/appellati vivevano nella casa adiacente a quella del SI . Pt_1
Alla nullità della notificazione, rilevabile d'ufficio riguardando la regolare costituzione del contraddittorio, conseguono la mancata riassunzione e l'estinzione del processo.
3. La sentenza impugnata è errata nella parte in cui afferma la condominialità del muretto che contiene il vano contatori modificato dalla SIa CP_4
Dalla planimetria catastale allegata alla CTU, emerge che il muretto ricade nella proprietà esclusiva dell'appellante, né gli appellati hanno dimostrato il contrario.
I due immobili che compongono il fabbricato sono totalmente autonomi, non hanno parti comuni e nei titoli di provenienza non si vengono indicati “con specificità” beni condominiali.
La circostanza che i contatori degli appellati siano collocati nel muretto dell'appellante non comporta l'applicazione automatica dell'art. 1117
c.c., posto che gli attori avrebbero dovuto provare la contitolarità di detti beni.
La presunzione di cui all'art. 1117 c.c. opera solo per i beni che siano funzionalmente collegati con due o più immobili di proprietà esclusiva e non si estende ai manufatti che siano separati e autonomi, salvo diverso titolo.
Nel caso in esame, ricorre l'ipotesi per cui i beni ricompresi nell'art. 1117 c.c., ma funzionalmente destinati a servire solo alcune unità immobiliari, non sono condominiali, senza necessità di titolo contrario.
pagina 8 di 19 Il muretto di cui si controverte rientra in questa categoria, per cui a nulla rileva l'intervento su di esso eseguito dalla SIa in quanto CP_4
proprietaria esclusiva.
E se il muro non è un bene comune, altrettanto dicasi per il vano contatori per il principio di accessione, potendosi, al più, configurare un diritto di servitù a favore degli attori/appellati.
Non sussistendo la comproprietà, non può trovare applicazione l'art. 1102 c.c.
L'unico diritto dei SIi è quello di servirsi del vano Parte_3
contatori, diritto che non è stato leso.
Dalla CTU risulta che la parte del vano contatori “post riduzione” ricada nella proprietà degli appellati, mentre la restante parte del muro e dei vani sia dell'appellante; sia la parte di muro demolita, sia il vano che su di essa insisteva ricadevano nella proprietà oggi , sicché, Pt_1
semmai, la condominialità avrebbe potuto riguardare solo quella riscontrata dopo l'intervento.
Inoltre, in corso di causa, l'appellante ha a più riprese chiesto che fossero determinati i confini, ma il CTU ha, da un lato, dichiarato che non fosse possibile determinarli, se non ricorrendo a rilievi che non ha eseguito, dall'altro, ha contraddittoriamente concluso che i contatori di gas e acqua sono posizionati sulla proprietà mente quello CP_4
relativo all'energia elettrica sulla proprietà Parte_4
La CTU deve, quindi, essere integrata con la determinazione dei confini.
4. Il Tribunale ha concluso per l'illegittimità della modifica del vano contatori perché, all'esito dell'intervento, non sarebbe possibile installare apparecchiature elettriche accessorie.
Tale conclusione non tiene conto del contenuto della domanda formulata dagli attori che era limitata alla impossibilità
pagina 9 di 19 dell'installazione degli interruttori magnetotermici differenziali salvavita.
Sotto questo profilo, le conclusioni del consulente escludono che il vano contatori presenti irregolarità.
Quanto alle dotazioni accessorie, oltre a non essere oggetto della domanda, non si vede per quale motivo il vano contatori debba essere predisposto per servire impianti di natura privata non esistenti sia prima, sia durante il giudizio di primo grado.
Né è stato dimostrato che il vano contatori, prima della modifica, potesse contenere tali dotazioni, avendo affermato il CTU che non esistono documenti da cui poter desumerne le dimensioni prima dell'intervento di riduzione.
Il “dimezzamento” di cui alle conclusioni del consulente è riconducibile a una mera stima visiva delle fotografie prodotte dagli attori, peraltro neppure frontali.
Ma, soprattutto, il CTU non indica le misure minime che il vano avrebbe dovuto avere per ospitare le dotazioni accessorie, né conclude che le dimensioni originarie avrebbero consentito la installazione.
Si sono costituiti i SIi e chiedendo il rigetto CP_2 CP_1
dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La SIa non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
Come emerge dalla documentazione in atti, nel complesso svolgimento dell'attività notificatoria da parte degli attori nei confronti del SI Pt_1
pagina 10 di 19 , quale esercente la potestà genitoriale sulla GL IN , al Pt_1 CP_3 fine di perfezionare la riassunzione del processo dopo l'interruzione conseguente al decesso dell'originaria convenuta, non corrisponde al vero che sia stata eseguita (solo) la notificazione presso il domicilio eletto dal SI
in proprio. Pt_1
Se, infatti, è condivisibile la tesi secondo cui tale notifica è inesistente con riferimento alla editio actionis nei confronti della IN, come rappresentata dal padre, dalla documentazione in atti emerge che, contestualmente, gli attori avevano tentato di notificare il ricorso in riassunzione anche al SI
, quale esercente la potestà sulla GL IN, nelle forme previste Pt_1
dalla legge n. 53/1994, presso la residenza nota (18.05.2020).
Alla luce dell'esito negativo della notifica eseguita nel rispetto delle norme di legge, dovendosi, invece, ritenere non valida quella eseguita presso il domicilio eletto del SI , il Tribunale ne ha disposto la rinnovazione, alla Pt_1
quale gli attori hanno adempiuto, prima tentando, nuovamente, la notifica presso la residenza nota e poi, stante l'irreperibilità del destinatario esercente la potestà genitoriale, procedendo ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Si consideri che della precedente notificazione eseguita sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (14.11.2019) era stata disposta la rinnovazione, perché
l'adozione del procedimento previsto per la notifica a soggetto irreperibile non aveva consentito di rispettare i termini minimi a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c.
L'eccezione formulata da parte appellante è, quindi, infondata, poiché se è vero che la notifica eseguita presso il domicilio eletto dal SI “in Pt_1
proprio” è priva di qualsivoglia efficacia, assume, invece, rilevanza prima il tentativo di consegna ai sensi della legge n. 53/1993 e, successivamente, quella perfezionatasi nei suoi confronti “personalmente” ex art. 143 c.p.c., tant'è che il SI ha eccepito la nullità di quest'ultima notificazione non Pt_1
censurando il precedente tentativo eseguito presso il domicilio eletto, bensì
pagina 11 di 19 contestando di non essere più residente presso il Comune di NT, esibendo certificato di residenza attestante che egli risiedeva in provincia di
Verona e chiedendo, quindi, l'estinzione del giudizio.
Per questa ragione il Tribunale ha ritenuto necessario accertare, al momento dell'avvio dell'ultimo procedimento notificatorio (05.01.2021), dove effettivamente risiedesse il SI , non potendo attribuire rilevanza al Pt_1
certificato prodotto da parte convenuta in quanto rilasciato in data successiva a quella del perfezionamento della notificazione.
Veniva, quindi, prodotto certificato del 05.01.2021 attestante che a quella data, il destinatario risultava residente (ancora) presso l'immobile di NT, via Canneto n. 82.
Peraltro, si osserva che, nel corso della presente fase del processo, questo motivo di impugnazione non è stato ulteriormente coltivato nelle difese di parte appellante successive all'atto introduttivo.
∞ ∞ ∞
Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
In primo luogo, è irrilevante che alla relazione di notifica sia stato allegato un certificato di residenza risalente nel tempo, essendo stato, comunque, accertato che, al momento dell'avvio del procedimento notificatorio (05.01.2021), conclusosi poi con la notifica a irreperibile, il SI era ancora Pt_1
residente in [...](certificato di residenza avente pari data acquisito agli atti).
Quanto alle censure riguardanti la mancata attestazione da parte dell'agente notificatore delle ricerche effettuate per individuare il luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio, occorre nel caso in esame fare corretta applicazione dei principi che regolano la materia e che impongono all'ufficiale giudiziario di agire con l'ordinaria diligenza.
La notifica ex art. 143 c.p.c. eseguita il 12.01.2021 e perfezionatasi per il destinatario nel termine indicato dalla norma è l'ultima di una lunga serie di pagina 12 di 19 notifiche eseguite dagli attori per consentire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della SIa a seguito di CP_4
riassunzione del processo, nel corso delle quali il SI si è sempre Pt_1
reso irreperibile, nonostante fosse ancora formalmente residente presso l'abitazione di NT.
Quali ricerche avrebbe potuto ragionevolmente effettuare l'ufficiale giudiziario che già numerose volte non aveva potuto consegnare al destinatario gli atti perché non reperibile in loco, a dispetto delle risultanze anagrafiche, e considerato che i vicini di casa cui, eventualmente chiedere informazioni, erano gli stessi attori?
Peraltro, ulteriore argomento a favore della correttezza e, quindi, della validità dell'operato dell'agente notificatore, si rinviene nel fatto che il SI
si era regolarmente costituito in giudizio, seppur, formalmente, solo Pt_1
in proprio, a seguito della prima notifica perfezionatasi ex art. 143 c.p.c.
A questo proposito, non può essere ritenuta rilevante, ai fini dell'accoglimento del motivo di impugnazione, la circostanza che il SI si sia Pt_1
sempre dichiarato residente in loco, anche perché, da un lato, tale affermazione non ha mai trovato concreto e pratico riscontro nei numerosi tentativi di notifica eseguiti presso l'immobile di NT, dall'altro, lo stesso SI
ha sostenuto infondatamente, nel corso del processo di primo grado, Pt_1
la nullità della notificazione sul presupposto che egli si fosse trasferito in provincia di Verona, smentendo, così, il suo stesso assunto.
Fermo quanto sin qui motivato, che è di per sé idoneo a fondare il rigetto della specifica censura in oggetto, da ultimo, merita una riflessione il tema degli effetti attribuibili alla costituzione in proprio del SI avvenuta Pt_1 regolarmente all'esito della prima notificazione perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ai fini della prova della piena conoscenza degli atti oggetto della notifica.
pagina 13 di 19 Non si pone, quindi, la questione dell'efficacia, anche quale rappresentante della GL, della costituzione che, alla luce dell'orientamento prevalente è da escludersi ove il genitore non ne abbia espressamente speso il nome, ma quella del perfezionamento della notificazione, non potendosi negare che il SI
abbia potuto avere piena conoscenza degli atti, tanto da potersi Pt_1
costituire in giudizio personalmente ed efficacemente, prendendo espressa posizione anche sulla situazione processuale della GL, dichiarando all'udienza del 03.03.2020 che “la questione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della GL [era] in via di definizione”. CP_3
Se ne desume che il SI non si sia costituito in giudizio nella sua Pt_1
qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti della GL IN non perché non avesse ricevuto regolare e tempestiva notifica, tant'è che nessuna contestazione è stata formulata nel corso della prima udienza successiva alla riassunzione, ma solo a causa del mancato perfezionamento della procedura di accettazione dell'eredità, come, peraltro, eccepito anche nel prosieguo del giudizio quando è stato contestato dal padre il difetto di legittimazione di per carenza di prova in ordine alla qualità di erede. Controparte_3
∞ ∞ ∞
Il terzo motivo di impugnazione è infondato.
Il primo giudice ha correttamente motivato in ordine alla natura condominiale dei beni oggetto di intervento da parte della SIa CP_4
Il nesso di condominialità si ricava dall'art. 1117 c.c., ove vengono ricompresi tra i beni comuni anche i muri, le facciate e i manufatti di qualsiasi genere destinati all'uso comune, come gli impianti e i sistemi di distribuzione e trasmissione di acqua, gas ed energia elettrica.
Tale nesso è escluso solo nel caso in cui risulti il contrario dal titolo.
Ed è la stessa parte appellante a riconoscere che i manufatti e gli impianti di cui si discute siano, astrattamente, ricompresi nell'elenco, esemplificativo, di cui all'art. 1117 c.c., salvo sostenere che nel caso in esame non sussista il pagina 14 di 19 collegamento funzionale di detti beni con due o più immobili di proprietà esclusiva.
Tuttavia, tale conclusione non trova riscontro nello stato di fatto e di diritto accertato e documentato, ove è evidente la sussistenza di suddetto vincolo.
Né giova a parte appellante invocare l'interpretazione proposta in alcune sentenze che hanno escluso la condominialità in alcune eccezionali ipotesi, considerato che si tratta di pronunce inconferenti rispetto al caso in esame.
E, infatti, nel caso richiamato nelle difese di parte appellante, il manufatto in contestazione (edificio destinato ad autorimessa) era fisicamente distinto e separato dal fabbricato condominiale “principale”.
Nel caso in esame si è in presenza di un fabbricato destinato ad abitazione bifamiliare, i cui impianti, muri e facciate sono comuni ai sensi dell'art. 1117
c.c.
“In tema di condominio, in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c.” (Cass. civ., sent. n.
27360/2016).
Si duole, altresì, l'appellante che, al fine di accertare la titolarità dei beni in questione, il CTU non abbia dato seguito alla reiterata richiesta di determinare i confini tra le due proprietà; tale domanda era, tuttavia, ultronea ed estranea rispetto all'oggetto del giudizio, mai avendo la SIa agito CP_4
proponendo in via riconvenzionale domanda di regolamento/accertamento dei confini: correttamente, quindi, il consulente non ha dato seguito a tale pagina 15 di 19 illegittima e tardiva pretesa;
peraltro, l'esito di tale accertamento non avrebbe assunto rilievo dirimente ai fini della decisione.
Alla luce di quanto sopra, neppure si deve dare, quindi, corso alla richiesta di supplemento di CTU formulata dal SI . Pt_1
Quanto all'onere della prova, considerata l'operatività della presunzione di condominialità sancita dalla norma codicistica sopra richiamata, esso sarebbe stato a carico di parte convenuta, la quale avrebbe dovuto dimostrare di essere proprietaria esclusiva del bene presuntivamente comune;
solo in questo caso avrebbe potuto avere accesso la tesi, peraltro solo adombrata nelle difese del SI , che il fondo di sua proprietà sarebbe stato gravato da servitù Pt_1
in favore della proprietà Parte_3
∞ ∞ ∞
Infine, anche il quarto e ultimo motivo di appello non può essere accolto.
Data la condominialità dei beni di cui si controverte, è pacifico che la SIa abbia effettuato un intervento significativo di modifica sugli stessi, di CP_4 cui deve essere valutata la legittimità ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Anche sotto questo profilo, le conclusioni del primo giudice sono senz'altro condivisibili.
In primo luogo, sono irrilevanti in questa sede le considerazioni, appena accennate da parte appellante, relative alla presunta interclusione del fondo e, quindi, alla necessità di aprire un varco nel muro di cinta al fine di consentire l'accesso del fondo sulla via pubblica.
Non essendo stata esperita l'azione costitutiva di passaggio coattivo, regolata dall'art. 1051 c.c., l'allegazione non può neppure essere presa in considerazione.
Nel merito dell'intervento, è accertato che parte appellata, quale erede della SIa sia responsabile della demolizione di una porzione di muro e CP_4
della modificazione delle dimensioni e della distribuzione dei vani in cui sono collocati i componenti degli impianti a servizio di entrambe le unità
pagina 16 di 19 immobiliari e, in particolare, quello contenente i contatori dell'energia elettrica.
Accertato che la porzione di muro demolita era destinata all'allocazione dei vani per i contatori, l'intervento eseguito dalla SIa supera i limiti di CP_4 uso individuale del bene comune pur consentito dall'art. 1102 c.c.
Non ricorre, infatti, un'ipotesi di uso più intenso della cosa da parte del singolo comproprietario, bensì di radicale mutamento di destinazione della medesima, in origine destinata a contenere gli impianti comuni.
Il consulente ha, altresì, accertato che, oltre a demolire il muro e a spostare il vano contatori, quest'ultimo sia stato ripristinato in posizione diversa e con dimensioni ridotte.
La circostanza che tale conclusione sia stata raggiunta, in difetto di altri elementi, prendendo visione delle riproduzioni fotografiche prodotte da parte attrice, non esclude che le conclusioni del CTU siano corrette, considerato anche che la SIa costituendosi in giudizio, non ha negato di avere CP_4
modificato le dimensioni del vano contatori e la genuinità delle immagini, limitandosi a sostenere che il nuovo manufatto sarebbe, comunque, stato conforme all'uso e alla destinazione.
In sede di accertamento tecnico è, invece, emerso che il nuovo spazio destinato all'installazione dei dispositivi elettrici è stato ridotto di circa la metà, arrecando un pregiudizio, quanto meno potenziale, ai comproprietari, i quali non potrebbero installarvi le attrezzature necessarie per eventuali servizi accessori (es. condizionamento, irrigazione e illuminazione esterna).
La circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio non sia stato fatto esplicito riferimento a tale potenziale carenza è irrilevante, non potendosi configurare alcun vizio di ultra petizione da parte del Tribunale: ciò che, invece, assume decisiva rilevanza è il fatto che ciascun comproprietario ha un diritto anche solo potenziale di servirsi della cosa comune, che non può essere pagina 17 di 19 diminuito significativamente dal maggior uso che il singolo condomino ne faccia.
I limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino si concretano nel divieto di alterarne la destinazione e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari;
se questo, da un lato, non esclude che il singolo possa servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri, dall'altro gli impone di attenersi a tali obblighi di legge.
Nel caso in esame, il muretto è stato demolito e il vano contatori è stato ridimensionato in misura consistente: sussistono, quindi, entrambi i profili di illegittimità riconducibili all'art. 1102 c.c., ossia l'alterazione della destinazione del bene e l'impedimento all'uso paritetico.
In questo contesto, ancora una volta, prive di pregio sono le censure con le quali si pretenderebbe di negare al comproprietario il diritto di utilizzare il vano contatori per l'installazione di dotazioni accessorie a servizio di impianti di natura privata, dovendosi, invece, concludere che anche questa sia la destinazione propria e tipica di tale manufatto.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore degli appellati, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 18 di 19 I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il SI alla refusione in favore dei SIi Parte_1
e delle spese di lite che liquida in complessivi Parte_2 CP_2
Euro 6.946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 357/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PICCIONI MASSIMILIANO, dell'avv. PICCIONI MATTEO ( ) e dell'avv. SARTINI ALFREDO C.F._2
( ; VIALE CECCARINI 134 47838 RICCIONE, C.F._3
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._4
C.F. ), CP_2 C.F._5 entrambi con il patrocinio dell'avv. MARIANI FABIO,
APPELLATI
(C.F. ), Controparte_3 C.F._6
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 19 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 762/2023; oggetto: comunione-condominio.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08.02.2017, i SIi e Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la CP_2
SIa allegando: Controparte_4
− che a seguito di asta giudiziaria, il Tribunale di Rimini, il 27.04.2011, aveva emesso decreto di trasferimento in favore degli attori dell'immobile sito in Comune di NT (Rimini), via Canneto n.
82, facente parte di fabbricato bifamiliare, meglio descritto in atti;
− che il 18.03.2011 lo stesso Tribunale aveva emesso decreto di trasferimento della restante porzione di fabbricato in favore della convenuta;
− che a servizio dell'intero fabbricato, sul lato prospiciente la strada di lottizzazione, insisteva un muretto di calcestruzzo sul quale, nel 2011, erano inseriti armadi contenenti i contatori delle utenze (energia elettrica, gas e acqua), di pertinenza di entrambe le unità;
− che la SIa senza alcuna autorizzazione, aveva apportato CP_4
modifiche al muretto, demolendolo in parte per ottenere un ulteriore varco di accesso dalla strada alla propria abitazione e modificando la collocazione dei contatori mediante sostituzione dell'originario armadio in calcestruzzo con altro armadio in lamiera avente differenti pagina 2 di 19 dimensioni e altezza, nonché riducendo, mediante demolizione,
l'ampiezza del vano destinato ai contatori dell'energia elettrica;
− che, oltre alla compromissione del decoro architettonico, il restringimento del vano contatori aveva reso impossibile l'installazione degli interruttori magnetotermici differenziali salvavita che avrebbero potuto essere, invece, collocati nel preesistente vano, necessari ai fini dell'adeguamento dell'impianto elettrico (c.d. “messa a norma”);
− che, inoltre, il vano contatori aveva subito danneggiamenti e deterioramenti che favorivano l'infiltrazione di acqua e umidità, con conseguente pericolo per la sicurezza delle persone e dell'impianto;
− che lo stato di fatto era stato oggetto di valutazione da parte di tecnico di fiducia degli attori, che aveva redatto relazione tecnica agli atti;
− che le innovazioni eseguite dalla SIa in quanto non CP_4
autorizzate dagli altri comproprietari, erano illegittime per violazione delle norme che regolano l'uso e le modifiche da apportare alla cosa comune.
Gli attori concludevano, chiedendo il ripristino dello stato di fatto esistente alla data dei rispettivi acquisti del fabbricato.
Si costituiva la SIa chiedendo il rigetto delle domande Controparte_4
attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo:
− che dalla relazione tecnica predisposta da tecnico di fiducia della convenuta emergeva che le dimensioni dell'attuale vano contatori non pregiudicavano in alcun modo il funzionamento dei gruppi presenti e la possibilità di installare eventuali interruttori magnetotermici;
− che nessun danneggiamento e deterioramento era stato causato dall'intervento eseguito dalla SIa CP_4
− che l'intervento non aveva natura innovativa, trattandosi di ordinarie opere di natura edile eseguite su manufatto posto nella proprietà esclusiva della convenuta;
pagina 3 di 19 − che il varco di accesso costituiva, in realtà, l'unico modo di accedere alla proprietà altrimenti interclusa;
CP_4
− che non sussisteva alcuna compromissione del decoro architettonico, anche perché gli stessi attori avevano effettuato rilevanti interventi che avevano modificato il fabbricato comune.
A seguito della morte della SIa il processo veniva interrotto con CP_4
ordinanza del 31.10.2018 e successivamente riassunto dagli attori con ricorso del 17.12.2018.
Con provvedimento del 17.09.2019, il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termine a parte ricorrente per le notifiche agli eredi della SIa CP_4
All'udienza del 03.03.2020, il giudice disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti del SI , quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale nei confronti della GL IN , non essendo stato osservato CP_3 il termine minimo a comparire di cu all'art. 163 bis c.p.c. nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Alla stessa udienza, invece, il SI si costituiva in proprio, Parte_1
richiamando le difese e le conclusioni già svolte e dando atto che la “questione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della GL
[era] in via di definizione”. CP_3
Alla successiva udienza del 13.10.2020, gli attori esibivano documentazione attestante il tentativo infruttuoso di notificazione eseguito presso la residenza risultante dalle certificazioni anagrafiche nei confronti del SI Pt_1
quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della GL IN
, nonché l'avvenuta consegna dell'atto presso il domicilio eletto dallo CP_3
stesso SI in proprio. Pt_1
Il giudice, con ordinanza resa fuori udienza il 26.11.2020, disponeva la rinotifica nei confronti del SI quale esercente la responsabilità Pt_1
pagina 4 di 19 genitoriale nei confronti della GL IN , non potendosi riconoscere CP_3
efficacia alla notificazione eseguita presso il domicilio eletto.
All'udienza del giorno 01.03.2021, gli attori esibivano l'atto notificato al SI , nella sua qualità sopra indicata, perfezionatasi ai sensi Pt_1 dell'art. 143 c.p.c.
Questi eccepiva la nullità della notificazione esibendo certificato di residenza attestante che il SI risiedeva in provincia di Verona, chiedendo Pt_1
l'estinzione del giudizio.
Con ordinanza resa fuori udienza il 16.03.2021, il Tribunale invitava parte attrice a depositare certificato di residenza del SI al tempo Pt_1
dell'ultimo tentativo di notificazione presso il luogo di residenza in
NT, non potendosi attribuire rilevanza al certificato prodotto da parte convenuta in quanto rilasciato in data successiva a quella del perfezionamento della notificazione.
Veniva, quindi, prodotto certificato di residenza del 05.01.2021.
All'udienza del 30.06.2021, tra l'altro, il SI eccepiva il difetto di Pt_1
legittimazione passiva della GL IN, in quanto non risultava dimostrata la sua qualità di erede.
Con ordinanza del 03.11.2021, il giudice respingeva l'eccezione e dava corso alla consulenza tecnica d'ufficio già ammessa prima dell'interruzione del processo.
Espletata la CTU, senza svolgere ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di
Rimini, con sentenza n. 762 depositata il 27.07.2023, accoglieva le domande attoree, condannando il SI , anche in qualità di esercente la Pt_1
responsabilità genitoriale sulla GL IN , al ripristino del muretto in CP_3
calcestruzzo e dei vani portacontatori nel medesimo stato in cui si trovavano anteriormente agli interventi realizzati dalla SIa ricostruendo il CP_4 muretto e raddoppiando la capienza del vano contatori “Enel”.
pagina 5 di 19 Ritenute infondate le eccezioni formulate da parte convenuta e relative alla irregolarità delle notificazioni eseguite per la riassunzione del processo a seguito della prematura scomparsa della SIa il primo giudice, CP_4
richiamando le conclusioni del CTU, concludeva che i beni interessati avevano natura condominiale, in forza dell'art. 1117 c.c., non risultando dal titolo una diversa qualificazione, norma applicabile anche nel caso di costruzioni adiacenti aventi sviluppo orizzontale (case a schiera).
I vani e il muretto su cui questi erano collocati erano, quindi, comuni alle due proprietà esclusive, perché funzionali all'allocazione dei contatori e destinati all'uso comune.
In questo contesto, l'apertura di un varco in un muretto destinato pacificamente all'allocazione dei vani per i contatori appariva di per sé idonea ad alterare la destinazione del bene, tanto più che l'apertura era stata determinata dalla necessità di accedere alla sua proprietà e, quindi, da finalità estranea a quella assolta dal bene comune.
La CTU aveva poi accertato che il vano contatori risultava modificato e ridimensionato rispetto alla situazione iniziale, non consentendo l'eventuale installazione di apparecchiature elettriche accessorie, descritte nel dettaglio nella relazione (impianti di illuminazione esterna, irrigazione, condizionamento, scaricatori di tensione, etc.).
Tale conclusione era stata assunta dal consulente esaminando le immagini prodotte da parte attrice che non erano state contestate dalla convenuta, sì da giungere ad affermare che la dimensione del vano poteva essere considerata ridotta della metà.
L'intervento integrava, quindi, violazione dell'art. 1102.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il SI Parte_1
per i seguenti motivi.
pagina 6 di 19 1. La notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti della IN litisconsorte necessaria , rappresentata dal padre Controparte_3
, è inesistente perché eseguita “presso il procuratore Parte_1
di una parte non costituita in giudizio”.
Il ricorso andava notificato al SI personalmente, quale Pt_1
esercente la potestà genitoriale sulla GL IN.
Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 303 c.p.c.
Ma quand'anche tale notificazione fosse da considerarsi semplicemente nulla, gli effetti estintivi si sarebbero, comunque, prodotti, in quanto detta invalidità riguardava una rinotifica autorizzata ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con termine, quindi, perentorio e non rispettato.
2. Il Tribunale ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per riassunzione eseguita dagli attori/appellati nelle forme dell'art. 143
c.p.c., nonostante la stessa sia stata eseguita sulla base di un certificato di residenza del 07.11.2019 e non del 05.01.2021 (data del tentativo di notificazione presso la residenza); inoltre, nella relazione di notifica, si fa generico riferimento alle ricerche effettuate dall'interessato, ossia dalla parte, e non dall'ufficiale giudiziario, cui tale attività compete.
Ma, a parte questi errori, la notificazione è, comunque, nulla perché in nessuna parte della notificazione vengono specificate in cosa si sarebbero concretate tali diligenti ricerche, nonostante la giurisprudenza consolidata abbia affermato il principio che l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine, dandone atto nella relata;
la notificazione ex art. 143 c.p.c. presuppone l'oggettiva impossibilità di individuare il luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio, malgrado le indagini suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza.
pagina 7 di 19 Quindi, concludendo sul punto: a) la certificazione anagrafica fornita all'UNEP era risalente nel tempo;
b) il SI si è sempre Pt_1
dichiarato residente presso l'indirizzo risultante in detta certificazione anagrafica;
c) all'epoca dei fatti gli attori/appellati vivevano nella casa adiacente a quella del SI . Pt_1
Alla nullità della notificazione, rilevabile d'ufficio riguardando la regolare costituzione del contraddittorio, conseguono la mancata riassunzione e l'estinzione del processo.
3. La sentenza impugnata è errata nella parte in cui afferma la condominialità del muretto che contiene il vano contatori modificato dalla SIa CP_4
Dalla planimetria catastale allegata alla CTU, emerge che il muretto ricade nella proprietà esclusiva dell'appellante, né gli appellati hanno dimostrato il contrario.
I due immobili che compongono il fabbricato sono totalmente autonomi, non hanno parti comuni e nei titoli di provenienza non si vengono indicati “con specificità” beni condominiali.
La circostanza che i contatori degli appellati siano collocati nel muretto dell'appellante non comporta l'applicazione automatica dell'art. 1117
c.c., posto che gli attori avrebbero dovuto provare la contitolarità di detti beni.
La presunzione di cui all'art. 1117 c.c. opera solo per i beni che siano funzionalmente collegati con due o più immobili di proprietà esclusiva e non si estende ai manufatti che siano separati e autonomi, salvo diverso titolo.
Nel caso in esame, ricorre l'ipotesi per cui i beni ricompresi nell'art. 1117 c.c., ma funzionalmente destinati a servire solo alcune unità immobiliari, non sono condominiali, senza necessità di titolo contrario.
pagina 8 di 19 Il muretto di cui si controverte rientra in questa categoria, per cui a nulla rileva l'intervento su di esso eseguito dalla SIa in quanto CP_4
proprietaria esclusiva.
E se il muro non è un bene comune, altrettanto dicasi per il vano contatori per il principio di accessione, potendosi, al più, configurare un diritto di servitù a favore degli attori/appellati.
Non sussistendo la comproprietà, non può trovare applicazione l'art. 1102 c.c.
L'unico diritto dei SIi è quello di servirsi del vano Parte_3
contatori, diritto che non è stato leso.
Dalla CTU risulta che la parte del vano contatori “post riduzione” ricada nella proprietà degli appellati, mentre la restante parte del muro e dei vani sia dell'appellante; sia la parte di muro demolita, sia il vano che su di essa insisteva ricadevano nella proprietà oggi , sicché, Pt_1
semmai, la condominialità avrebbe potuto riguardare solo quella riscontrata dopo l'intervento.
Inoltre, in corso di causa, l'appellante ha a più riprese chiesto che fossero determinati i confini, ma il CTU ha, da un lato, dichiarato che non fosse possibile determinarli, se non ricorrendo a rilievi che non ha eseguito, dall'altro, ha contraddittoriamente concluso che i contatori di gas e acqua sono posizionati sulla proprietà mente quello CP_4
relativo all'energia elettrica sulla proprietà Parte_4
La CTU deve, quindi, essere integrata con la determinazione dei confini.
4. Il Tribunale ha concluso per l'illegittimità della modifica del vano contatori perché, all'esito dell'intervento, non sarebbe possibile installare apparecchiature elettriche accessorie.
Tale conclusione non tiene conto del contenuto della domanda formulata dagli attori che era limitata alla impossibilità
pagina 9 di 19 dell'installazione degli interruttori magnetotermici differenziali salvavita.
Sotto questo profilo, le conclusioni del consulente escludono che il vano contatori presenti irregolarità.
Quanto alle dotazioni accessorie, oltre a non essere oggetto della domanda, non si vede per quale motivo il vano contatori debba essere predisposto per servire impianti di natura privata non esistenti sia prima, sia durante il giudizio di primo grado.
Né è stato dimostrato che il vano contatori, prima della modifica, potesse contenere tali dotazioni, avendo affermato il CTU che non esistono documenti da cui poter desumerne le dimensioni prima dell'intervento di riduzione.
Il “dimezzamento” di cui alle conclusioni del consulente è riconducibile a una mera stima visiva delle fotografie prodotte dagli attori, peraltro neppure frontali.
Ma, soprattutto, il CTU non indica le misure minime che il vano avrebbe dovuto avere per ospitare le dotazioni accessorie, né conclude che le dimensioni originarie avrebbero consentito la installazione.
Si sono costituiti i SIi e chiedendo il rigetto CP_2 CP_1
dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La SIa non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
Come emerge dalla documentazione in atti, nel complesso svolgimento dell'attività notificatoria da parte degli attori nei confronti del SI Pt_1
pagina 10 di 19 , quale esercente la potestà genitoriale sulla GL IN , al Pt_1 CP_3 fine di perfezionare la riassunzione del processo dopo l'interruzione conseguente al decesso dell'originaria convenuta, non corrisponde al vero che sia stata eseguita (solo) la notificazione presso il domicilio eletto dal SI
in proprio. Pt_1
Se, infatti, è condivisibile la tesi secondo cui tale notifica è inesistente con riferimento alla editio actionis nei confronti della IN, come rappresentata dal padre, dalla documentazione in atti emerge che, contestualmente, gli attori avevano tentato di notificare il ricorso in riassunzione anche al SI
, quale esercente la potestà sulla GL IN, nelle forme previste Pt_1
dalla legge n. 53/1994, presso la residenza nota (18.05.2020).
Alla luce dell'esito negativo della notifica eseguita nel rispetto delle norme di legge, dovendosi, invece, ritenere non valida quella eseguita presso il domicilio eletto del SI , il Tribunale ne ha disposto la rinnovazione, alla Pt_1
quale gli attori hanno adempiuto, prima tentando, nuovamente, la notifica presso la residenza nota e poi, stante l'irreperibilità del destinatario esercente la potestà genitoriale, procedendo ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Si consideri che della precedente notificazione eseguita sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (14.11.2019) era stata disposta la rinnovazione, perché
l'adozione del procedimento previsto per la notifica a soggetto irreperibile non aveva consentito di rispettare i termini minimi a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c.
L'eccezione formulata da parte appellante è, quindi, infondata, poiché se è vero che la notifica eseguita presso il domicilio eletto dal SI “in Pt_1
proprio” è priva di qualsivoglia efficacia, assume, invece, rilevanza prima il tentativo di consegna ai sensi della legge n. 53/1993 e, successivamente, quella perfezionatasi nei suoi confronti “personalmente” ex art. 143 c.p.c., tant'è che il SI ha eccepito la nullità di quest'ultima notificazione non Pt_1
censurando il precedente tentativo eseguito presso il domicilio eletto, bensì
pagina 11 di 19 contestando di non essere più residente presso il Comune di NT, esibendo certificato di residenza attestante che egli risiedeva in provincia di
Verona e chiedendo, quindi, l'estinzione del giudizio.
Per questa ragione il Tribunale ha ritenuto necessario accertare, al momento dell'avvio dell'ultimo procedimento notificatorio (05.01.2021), dove effettivamente risiedesse il SI , non potendo attribuire rilevanza al Pt_1
certificato prodotto da parte convenuta in quanto rilasciato in data successiva a quella del perfezionamento della notificazione.
Veniva, quindi, prodotto certificato del 05.01.2021 attestante che a quella data, il destinatario risultava residente (ancora) presso l'immobile di NT, via Canneto n. 82.
Peraltro, si osserva che, nel corso della presente fase del processo, questo motivo di impugnazione non è stato ulteriormente coltivato nelle difese di parte appellante successive all'atto introduttivo.
∞ ∞ ∞
Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
In primo luogo, è irrilevante che alla relazione di notifica sia stato allegato un certificato di residenza risalente nel tempo, essendo stato, comunque, accertato che, al momento dell'avvio del procedimento notificatorio (05.01.2021), conclusosi poi con la notifica a irreperibile, il SI era ancora Pt_1
residente in [...](certificato di residenza avente pari data acquisito agli atti).
Quanto alle censure riguardanti la mancata attestazione da parte dell'agente notificatore delle ricerche effettuate per individuare il luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio, occorre nel caso in esame fare corretta applicazione dei principi che regolano la materia e che impongono all'ufficiale giudiziario di agire con l'ordinaria diligenza.
La notifica ex art. 143 c.p.c. eseguita il 12.01.2021 e perfezionatasi per il destinatario nel termine indicato dalla norma è l'ultima di una lunga serie di pagina 12 di 19 notifiche eseguite dagli attori per consentire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della SIa a seguito di CP_4
riassunzione del processo, nel corso delle quali il SI si è sempre Pt_1
reso irreperibile, nonostante fosse ancora formalmente residente presso l'abitazione di NT.
Quali ricerche avrebbe potuto ragionevolmente effettuare l'ufficiale giudiziario che già numerose volte non aveva potuto consegnare al destinatario gli atti perché non reperibile in loco, a dispetto delle risultanze anagrafiche, e considerato che i vicini di casa cui, eventualmente chiedere informazioni, erano gli stessi attori?
Peraltro, ulteriore argomento a favore della correttezza e, quindi, della validità dell'operato dell'agente notificatore, si rinviene nel fatto che il SI
si era regolarmente costituito in giudizio, seppur, formalmente, solo Pt_1
in proprio, a seguito della prima notifica perfezionatasi ex art. 143 c.p.c.
A questo proposito, non può essere ritenuta rilevante, ai fini dell'accoglimento del motivo di impugnazione, la circostanza che il SI si sia Pt_1
sempre dichiarato residente in loco, anche perché, da un lato, tale affermazione non ha mai trovato concreto e pratico riscontro nei numerosi tentativi di notifica eseguiti presso l'immobile di NT, dall'altro, lo stesso SI
ha sostenuto infondatamente, nel corso del processo di primo grado, Pt_1
la nullità della notificazione sul presupposto che egli si fosse trasferito in provincia di Verona, smentendo, così, il suo stesso assunto.
Fermo quanto sin qui motivato, che è di per sé idoneo a fondare il rigetto della specifica censura in oggetto, da ultimo, merita una riflessione il tema degli effetti attribuibili alla costituzione in proprio del SI avvenuta Pt_1 regolarmente all'esito della prima notificazione perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ai fini della prova della piena conoscenza degli atti oggetto della notifica.
pagina 13 di 19 Non si pone, quindi, la questione dell'efficacia, anche quale rappresentante della GL, della costituzione che, alla luce dell'orientamento prevalente è da escludersi ove il genitore non ne abbia espressamente speso il nome, ma quella del perfezionamento della notificazione, non potendosi negare che il SI
abbia potuto avere piena conoscenza degli atti, tanto da potersi Pt_1
costituire in giudizio personalmente ed efficacemente, prendendo espressa posizione anche sulla situazione processuale della GL, dichiarando all'udienza del 03.03.2020 che “la questione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della GL [era] in via di definizione”. CP_3
Se ne desume che il SI non si sia costituito in giudizio nella sua Pt_1
qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti della GL IN non perché non avesse ricevuto regolare e tempestiva notifica, tant'è che nessuna contestazione è stata formulata nel corso della prima udienza successiva alla riassunzione, ma solo a causa del mancato perfezionamento della procedura di accettazione dell'eredità, come, peraltro, eccepito anche nel prosieguo del giudizio quando è stato contestato dal padre il difetto di legittimazione di per carenza di prova in ordine alla qualità di erede. Controparte_3
∞ ∞ ∞
Il terzo motivo di impugnazione è infondato.
Il primo giudice ha correttamente motivato in ordine alla natura condominiale dei beni oggetto di intervento da parte della SIa CP_4
Il nesso di condominialità si ricava dall'art. 1117 c.c., ove vengono ricompresi tra i beni comuni anche i muri, le facciate e i manufatti di qualsiasi genere destinati all'uso comune, come gli impianti e i sistemi di distribuzione e trasmissione di acqua, gas ed energia elettrica.
Tale nesso è escluso solo nel caso in cui risulti il contrario dal titolo.
Ed è la stessa parte appellante a riconoscere che i manufatti e gli impianti di cui si discute siano, astrattamente, ricompresi nell'elenco, esemplificativo, di cui all'art. 1117 c.c., salvo sostenere che nel caso in esame non sussista il pagina 14 di 19 collegamento funzionale di detti beni con due o più immobili di proprietà esclusiva.
Tuttavia, tale conclusione non trova riscontro nello stato di fatto e di diritto accertato e documentato, ove è evidente la sussistenza di suddetto vincolo.
Né giova a parte appellante invocare l'interpretazione proposta in alcune sentenze che hanno escluso la condominialità in alcune eccezionali ipotesi, considerato che si tratta di pronunce inconferenti rispetto al caso in esame.
E, infatti, nel caso richiamato nelle difese di parte appellante, il manufatto in contestazione (edificio destinato ad autorimessa) era fisicamente distinto e separato dal fabbricato condominiale “principale”.
Nel caso in esame si è in presenza di un fabbricato destinato ad abitazione bifamiliare, i cui impianti, muri e facciate sono comuni ai sensi dell'art. 1117
c.c.
“In tema di condominio, in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c.” (Cass. civ., sent. n.
27360/2016).
Si duole, altresì, l'appellante che, al fine di accertare la titolarità dei beni in questione, il CTU non abbia dato seguito alla reiterata richiesta di determinare i confini tra le due proprietà; tale domanda era, tuttavia, ultronea ed estranea rispetto all'oggetto del giudizio, mai avendo la SIa agito CP_4
proponendo in via riconvenzionale domanda di regolamento/accertamento dei confini: correttamente, quindi, il consulente non ha dato seguito a tale pagina 15 di 19 illegittima e tardiva pretesa;
peraltro, l'esito di tale accertamento non avrebbe assunto rilievo dirimente ai fini della decisione.
Alla luce di quanto sopra, neppure si deve dare, quindi, corso alla richiesta di supplemento di CTU formulata dal SI . Pt_1
Quanto all'onere della prova, considerata l'operatività della presunzione di condominialità sancita dalla norma codicistica sopra richiamata, esso sarebbe stato a carico di parte convenuta, la quale avrebbe dovuto dimostrare di essere proprietaria esclusiva del bene presuntivamente comune;
solo in questo caso avrebbe potuto avere accesso la tesi, peraltro solo adombrata nelle difese del SI , che il fondo di sua proprietà sarebbe stato gravato da servitù Pt_1
in favore della proprietà Parte_3
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Infine, anche il quarto e ultimo motivo di appello non può essere accolto.
Data la condominialità dei beni di cui si controverte, è pacifico che la SIa abbia effettuato un intervento significativo di modifica sugli stessi, di CP_4 cui deve essere valutata la legittimità ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Anche sotto questo profilo, le conclusioni del primo giudice sono senz'altro condivisibili.
In primo luogo, sono irrilevanti in questa sede le considerazioni, appena accennate da parte appellante, relative alla presunta interclusione del fondo e, quindi, alla necessità di aprire un varco nel muro di cinta al fine di consentire l'accesso del fondo sulla via pubblica.
Non essendo stata esperita l'azione costitutiva di passaggio coattivo, regolata dall'art. 1051 c.c., l'allegazione non può neppure essere presa in considerazione.
Nel merito dell'intervento, è accertato che parte appellata, quale erede della SIa sia responsabile della demolizione di una porzione di muro e CP_4
della modificazione delle dimensioni e della distribuzione dei vani in cui sono collocati i componenti degli impianti a servizio di entrambe le unità
pagina 16 di 19 immobiliari e, in particolare, quello contenente i contatori dell'energia elettrica.
Accertato che la porzione di muro demolita era destinata all'allocazione dei vani per i contatori, l'intervento eseguito dalla SIa supera i limiti di CP_4 uso individuale del bene comune pur consentito dall'art. 1102 c.c.
Non ricorre, infatti, un'ipotesi di uso più intenso della cosa da parte del singolo comproprietario, bensì di radicale mutamento di destinazione della medesima, in origine destinata a contenere gli impianti comuni.
Il consulente ha, altresì, accertato che, oltre a demolire il muro e a spostare il vano contatori, quest'ultimo sia stato ripristinato in posizione diversa e con dimensioni ridotte.
La circostanza che tale conclusione sia stata raggiunta, in difetto di altri elementi, prendendo visione delle riproduzioni fotografiche prodotte da parte attrice, non esclude che le conclusioni del CTU siano corrette, considerato anche che la SIa costituendosi in giudizio, non ha negato di avere CP_4
modificato le dimensioni del vano contatori e la genuinità delle immagini, limitandosi a sostenere che il nuovo manufatto sarebbe, comunque, stato conforme all'uso e alla destinazione.
In sede di accertamento tecnico è, invece, emerso che il nuovo spazio destinato all'installazione dei dispositivi elettrici è stato ridotto di circa la metà, arrecando un pregiudizio, quanto meno potenziale, ai comproprietari, i quali non potrebbero installarvi le attrezzature necessarie per eventuali servizi accessori (es. condizionamento, irrigazione e illuminazione esterna).
La circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio non sia stato fatto esplicito riferimento a tale potenziale carenza è irrilevante, non potendosi configurare alcun vizio di ultra petizione da parte del Tribunale: ciò che, invece, assume decisiva rilevanza è il fatto che ciascun comproprietario ha un diritto anche solo potenziale di servirsi della cosa comune, che non può essere pagina 17 di 19 diminuito significativamente dal maggior uso che il singolo condomino ne faccia.
I limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino si concretano nel divieto di alterarne la destinazione e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari;
se questo, da un lato, non esclude che il singolo possa servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri, dall'altro gli impone di attenersi a tali obblighi di legge.
Nel caso in esame, il muretto è stato demolito e il vano contatori è stato ridimensionato in misura consistente: sussistono, quindi, entrambi i profili di illegittimità riconducibili all'art. 1102 c.c., ossia l'alterazione della destinazione del bene e l'impedimento all'uso paritetico.
In questo contesto, ancora una volta, prive di pregio sono le censure con le quali si pretenderebbe di negare al comproprietario il diritto di utilizzare il vano contatori per l'installazione di dotazioni accessorie a servizio di impianti di natura privata, dovendosi, invece, concludere che anche questa sia la destinazione propria e tipica di tale manufatto.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore degli appellati, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 18 di 19 I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il SI alla refusione in favore dei SIi Parte_1
e delle spese di lite che liquida in complessivi Parte_2 CP_2
Euro 6.946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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