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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 329/2025 promossa da:
rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. STUCCHI OLIMPIO CESARE e dall'avv. GOBBI PAOLA
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. PELLERINO ROBERTA e dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare che nulla era dovuto all' per CP_1
contributi, sanzioni ed interessi in relazione al mese di 06/2015, in quanto estinta l'obbligazione di pagamento e/o comunque le somme richieste erano prescritte e, per l'effetto, annullare e/o comunque revocare l'avviso di addebito n. 368 CP_2
2024 0018337558000; accertare e dichiarare, comunque, che nulla era dovuto per contributi, sanzioni ed interessi in relazione al mese 06/2015 e, per l'effetto, annullare e/o comunque revocare l'avviso di addebito n. 368 2024 CP_2
0018337558000; in via subordinata accertare l'applicabilità delle previsioni di cui alla legge n. 388/2000, art. 116, comma 8 lettera a) e/o comma 15, lettera a) e per pagina 1 di 2 l'effetto dichiarare la erroneità delle sanzioni civili e degli interessi di mora applicati in ragione di una presunta condotta di evasione con conseguente riduzione delle sanzioni alla misura minima e/o indicata in tale norma;
l' costituendosi in giudizio chiedeva darsi atto che l' avrebbe CP_1 CP_1
provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito n. 368 2024 0018337558000 notificato in data 12 dicembre 2024, per l'importo di € 64.371,84 per contributi, sanzioni, interessi e compensi di riscossione, dichiarare cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da parte ricorrente;
in corso di causa veniva effettuato lo sgravio dell'ava, ed il Procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta dell' di cessazione della materia del CP_1
contendere: la giudice pertanto dichiara cessata la materia del contendere;
le spese di lite, liquidate nella misura minima tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, sono poste a carico dell , soccombente “virtuale”; CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c. dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in € 4.201,00 oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA.
Torino, 15 luglio 2025.
LA GIUDICE
Dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 329/2025 promossa da:
rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. STUCCHI OLIMPIO CESARE e dall'avv. GOBBI PAOLA
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. PELLERINO ROBERTA e dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare che nulla era dovuto all' per CP_1
contributi, sanzioni ed interessi in relazione al mese di 06/2015, in quanto estinta l'obbligazione di pagamento e/o comunque le somme richieste erano prescritte e, per l'effetto, annullare e/o comunque revocare l'avviso di addebito n. 368 CP_2
2024 0018337558000; accertare e dichiarare, comunque, che nulla era dovuto per contributi, sanzioni ed interessi in relazione al mese 06/2015 e, per l'effetto, annullare e/o comunque revocare l'avviso di addebito n. 368 2024 CP_2
0018337558000; in via subordinata accertare l'applicabilità delle previsioni di cui alla legge n. 388/2000, art. 116, comma 8 lettera a) e/o comma 15, lettera a) e per pagina 1 di 2 l'effetto dichiarare la erroneità delle sanzioni civili e degli interessi di mora applicati in ragione di una presunta condotta di evasione con conseguente riduzione delle sanzioni alla misura minima e/o indicata in tale norma;
l' costituendosi in giudizio chiedeva darsi atto che l' avrebbe CP_1 CP_1
provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito n. 368 2024 0018337558000 notificato in data 12 dicembre 2024, per l'importo di € 64.371,84 per contributi, sanzioni, interessi e compensi di riscossione, dichiarare cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da parte ricorrente;
in corso di causa veniva effettuato lo sgravio dell'ava, ed il Procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta dell' di cessazione della materia del CP_1
contendere: la giudice pertanto dichiara cessata la materia del contendere;
le spese di lite, liquidate nella misura minima tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, sono poste a carico dell , soccombente “virtuale”; CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c. dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in € 4.201,00 oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA.
Torino, 15 luglio 2025.
LA GIUDICE
Dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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