Sentenza 27 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01477/2026REG.PROV.COLL.
N. 06529/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6529 del 2023, proposto da IO PE e FA NN, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione IV) n. 633 del 27 gennaio 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere FE AT;
viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione dirigenziale del Comune di Napoli n. 62/A del 28 aprile 2020, concernente l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza n. 135/1 del 13 marzo 2013, emessa per la demolizione di un fabbricato edificato senza titolo, con contestuale acquisizione al patrimonio comunale.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dai proprietari dell’immobile dinanzi al T.a.r. per la Campania sulla base del seguente motivo: violazione e falsa applicazione art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – difetto di istruttoria – mancata individuazione area da acquisire.
3. Con la sentenza n. 633 del 27 gennaio 2023 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli.
4. Gli originari ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il loro appello a due motivi, così rubricati:
I - omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c. – errores in iudicando et in procedendo – travisamento dei fatti;
II - errores in iudicando et in procedendo –difetto di istruttoria – travisamento dei fatti – violazione l. 241/90.
5. Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 31 ottobre 2025 e repliche dell’11 novembre 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni e con note del 1° dicembre 2025 hanno domandato che la causa fosse decisa in base agli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Nella sentenza appellata il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, ritenendo inammissibili le doglianze formulate dai ricorrenti in relazione ai pretesi vizi dell’ordine di demolizione del 2013, divenuto ormai inoppugnabile per la perenzione del relativo giudizio di impugnazione, ed infondate le censure proposte dai ricorrenti in rapporto al fatto che il provvedimento di acquisizione gratuita dovesse essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, reputando che tale avviso “non (fosse)…necessario rispetto ad atti…meramente esecutivi di precedenti determinazioni”.
9. Con entrambi i motivi gli odierni appellanti hanno lamentato l’erroneità della suddetta pronuncia, nella quale il T.a.r. avrebbe prima di tutto omesso di pronunciarsi sulla “principale ed assorbente censura prospettata in ricorso…concernente la mancata corretta individuazione e relativa comunicazione…dell’area da acquisire al patrimonio comunale”.
10. Nella prospettiva degli originari ricorrenti, il Comune di Napoli non avrebbe, infatti, solo dovuto informarli dell’avvio del procedimento di acquisizione, assegnando loro un termine per presentare osservazioni e svolgere tutte le verifiche e le valutazioni del caso, ma avrebbe anche dovuto specificamente motivare la propria determinazione in relazione alla precisa individuazione delle aree da acquisire.
11. In tal senso, secondo gli appellanti, il provvedimento in esame non avrebbe potuto essere paragonato, in verità, a un “qualunque altro provvedimento di repressione degli abusi edilizi, omettendo del tutto di valutare gli elementi specifici del caso concreto” e, non essendo l’esatta individuazione dell’estensione dell’area da apprendere una decisione vincolata, l’Amministrazione, per adottare un provvedimento valido ed efficace, sarebbe stata tenuta a rappresentare compiutamente le ragioni della sua scelta.
12. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
13. Con la determinazione impugnata in primo grado il Comune di Napoli risulta aver disposto l’acquisizione gratuita del manufatto abusivo e della sua area di sedime, con indicazione della specifica particella catastale, senza estendere il provvedimento ad ulteriori superfici, non dovendo quindi fornire alcuna ulteriore motivazione rispetto a quella espressa nel provvedimento, del tutto sufficiente a legittimare l’acquisizione stessa.
14. Nella sentenza appellata, poi, il T.a.r. appare aver fatto riferimento all’impossibilità di censurare profili appartenenti a precedenti provvedimenti ed ormai definitivamente consolidati in quanto tale individuazione era già presente nell’ordinanza di demolizione del 2013, il cui giudizio di impugnazione è , come detto, andato perento, ribadendo, al contempo, il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa per cui “in materia di abusi edilizi, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è una conseguenza automatica della mancata esecuzione della demolizione, che si verifica pertanto ope legis , a seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica” (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2025, n. 8009)
15. Sul punto può, inoltre, aggiungersi che, come più volte sottolineato anche da questo Consiglio di Stato, “i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l'atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere al provvedimento demolitorio al fine di evitare l'estrema conseguenza della perdita della proprietà; tale scansione procedimentale è costituita: a) dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; b) dall'accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione; c) dall'atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione dell'acquisto della proprietà in capo al Comune; l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ne deriva che per l'adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo” (Cons. Stato, Sez. VI, 2 novembre 2022 n. 9470)
16. Nel caso di specie, ciascuno di questi passaggi risulta essersi svolto correttamente, con la conseguenza dell’impossibilità di rimettere in discussione sia l'abusività delle opere contestate, sia l'inottemperanza all'ordine di demolizione sia, ancora, l'individuazione dell'area oggetto dell'immissione in possesso, puntualmente avvenuta nella fattispecie in questione, senza che i ricorrenti abbiano censurato ulteriori specifici profili del provvedimento, come l’eventuale estensione dell’acquisizione al di fuori dei limiti di legge.
17. Il già ricordato carattere interamente vincolato dell’acquisizione gratuita determina, come anticipato, anche l’esclusione della necessità della comunicazione di avvio del procedimento. Per giurisprudenza costante, infatti, "l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate non deve essere preceduto da una comunicazione di avvio, trattandosi di un'azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato. Più in generale, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, l'amministrazione è tenuta a verificare solo se la demolizione è avvenuta, mentre gli effetti dell'inottemperanza sono già prestabiliti dalla legge" (Cons. Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2023 n. 9163; Sez. VII 18 agosto 2023 n. 7814). Per le medesime ragioni anche di recente questo Consiglio di Stato ha ribadito che all’acquisizione gratuita non possono opporsi “né una qualsivoglia rilevanza del tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, né l'affidamento riposto eventualmente dall'interessato sulla legittimità delle opere da realizzare, né l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite con l'acquisizione stessa”. (cfr. Cons. Stato sez. III, 22 settembre 2025, n. 7455).
18. In conclusione, l’appello deve essere, dunque, integralmente respinto, con la conferma della sentenza appellata, immune dalle dedotte doglianze di erroneità e di omessa pronuncia.
19. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore del Comune di Napoli delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
FE AT, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE AT | Marco AR |
IL SEGRETARIO