Art. 1. Articolo unico.
Per l'esecuzione delle espropriazioni e delle opere relative al primo gruppo di zone comprese nel piano regolatore di ampliamento della citta' di Firenze, approvato con regio decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' concesso, con decorrenza dal 13 aprile 1952, un nuovo termine fino al 31 dicembre 1955.
Per l'esecuzione delle espropriazioni e delle opere relative al primo gruppo di zone comprese nel piano regolatore di ampliamento della citta' di Firenze, approvato con regio decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' concesso, con decorrenza dal 13 aprile 1952, un nuovo termine fino al 31 dicembre 1955.