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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rosella Nocera - Presidente
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
Dott. Emanuele Pinto - Giudice
ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 6983, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Sportelli, giusta procura in Parte_1 atti;
ricorrente e
, contumace;
Controparte_1
resistente nonchè
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 20.6.2024, premesso: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario con in Putignano Controparte_1 in data 2.5.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Putignano al n. 23, parte 2, serie A, anno 1992;
- dall'unione coniugale erano nati i figli (n. il 3.3.1994) e (n. il Per_1 Per_2
21.4.2000), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- la casa coniugale, sita in Castellana Grotte, era in comproprietà dei coniugi;
- nel 2010, a seguito di crisi coniugale, depositava ricorso per la separazione personale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale con sentenza non definitiva n.6594/2016;
- il giudizio di separazione (r.g. n.9320/2010) si concludeva con pronuncia definitiva n.233/2020 resa dal Tribunale il 21.10.2020;
- il coniuge, già durante il procedimento di separazione, si rendeva irreperibile, non provvedendo al versamento del dovuto a titolo di mantenimento della prole e spese straordinarie, oltre che oneri condominiali e tasse;
TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 3 -
- atteso il mancato versamento del dovuto da parte del coniuge, instaurava procedimento di espropriazione immobiliare (rg 361/2022) all'esito del quale otteneva il trasferimento della quota pari al 50% della casa coniugale di proprietà del;
CP_1
- i figli erano oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- ella era operaia in una ditta di abbigliamento con reddito annuo di circa
€23.000,00; tutto quanto premesso, chiedeva, previa comparizione delle parti, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla disponendo a titolo di mantenimento del coniuge perché economicamente indipendente e in relazione ai figli perché economicamente indipendenti.
Con decreto del 16.7.2024, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti per l'udienza del 15.1.2025 (poi differita al 16.1.2025); assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione al giudizio.
All'udienza del 16.1.2025, la comparsa personalmente, si riportava al ricorso. Pt_1
Nessuno si costituiva per la parte resistente.
Il Giudice delegato si riservava, pertanto, di riferire al Collegio per la decisione.
*****
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la rituale evocazione in giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970
e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita (cfr. sentenza non definitiva sullo status n.6594/2016);
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, la contumacia del resistente, e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 3 d i 3 -
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Non vi sono residue questioni da definire essendo i figli nati dall'unione coniugale ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti e non avendo la ricorrente formulato domanda di mantenimento per sé.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte resistente il quale, non costituendosi in giudizio, ha impedito la proposizione di un ricorso congiunto.
Le spese si liquidano come in dispositivo, applicando i valori medi stabiliti dal dm
147/2022 per le controversie di valore da €26.000,00 a €52.000,00 con riduzione del 30% per le fasi di studio e introduttiva e del 75% per la fase decisionale, in ragione dell'attività in concreto svolta e delle questioni emerse (nulla è dovuto per la fase istruttoria perché di fatto non tenutasi).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi anzidetti celebrato in Putignano il 2.5.1992 e trascritto nel Registro atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1992, atto n. 23, parte 2, serie A);
- dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69, lett. d) del d.P.R. n.
396/2000;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente che si liquidano nella misura di €2.759,75 oltre rimborso spese generali
(15%), cap e iva come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno 4 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Di Gioia Rosella Nocera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rosella Nocera - Presidente
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
Dott. Emanuele Pinto - Giudice
ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 6983, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Sportelli, giusta procura in Parte_1 atti;
ricorrente e
, contumace;
Controparte_1
resistente nonchè
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 20.6.2024, premesso: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario con in Putignano Controparte_1 in data 2.5.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Putignano al n. 23, parte 2, serie A, anno 1992;
- dall'unione coniugale erano nati i figli (n. il 3.3.1994) e (n. il Per_1 Per_2
21.4.2000), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- la casa coniugale, sita in Castellana Grotte, era in comproprietà dei coniugi;
- nel 2010, a seguito di crisi coniugale, depositava ricorso per la separazione personale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale con sentenza non definitiva n.6594/2016;
- il giudizio di separazione (r.g. n.9320/2010) si concludeva con pronuncia definitiva n.233/2020 resa dal Tribunale il 21.10.2020;
- il coniuge, già durante il procedimento di separazione, si rendeva irreperibile, non provvedendo al versamento del dovuto a titolo di mantenimento della prole e spese straordinarie, oltre che oneri condominiali e tasse;
TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 3 -
- atteso il mancato versamento del dovuto da parte del coniuge, instaurava procedimento di espropriazione immobiliare (rg 361/2022) all'esito del quale otteneva il trasferimento della quota pari al 50% della casa coniugale di proprietà del;
CP_1
- i figli erano oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- ella era operaia in una ditta di abbigliamento con reddito annuo di circa
€23.000,00; tutto quanto premesso, chiedeva, previa comparizione delle parti, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla disponendo a titolo di mantenimento del coniuge perché economicamente indipendente e in relazione ai figli perché economicamente indipendenti.
Con decreto del 16.7.2024, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti per l'udienza del 15.1.2025 (poi differita al 16.1.2025); assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione al giudizio.
All'udienza del 16.1.2025, la comparsa personalmente, si riportava al ricorso. Pt_1
Nessuno si costituiva per la parte resistente.
Il Giudice delegato si riservava, pertanto, di riferire al Collegio per la decisione.
*****
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la rituale evocazione in giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970
e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita (cfr. sentenza non definitiva sullo status n.6594/2016);
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, la contumacia del resistente, e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 3 d i 3 -
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Non vi sono residue questioni da definire essendo i figli nati dall'unione coniugale ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti e non avendo la ricorrente formulato domanda di mantenimento per sé.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte resistente il quale, non costituendosi in giudizio, ha impedito la proposizione di un ricorso congiunto.
Le spese si liquidano come in dispositivo, applicando i valori medi stabiliti dal dm
147/2022 per le controversie di valore da €26.000,00 a €52.000,00 con riduzione del 30% per le fasi di studio e introduttiva e del 75% per la fase decisionale, in ragione dell'attività in concreto svolta e delle questioni emerse (nulla è dovuto per la fase istruttoria perché di fatto non tenutasi).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi anzidetti celebrato in Putignano il 2.5.1992 e trascritto nel Registro atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1992, atto n. 23, parte 2, serie A);
- dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69, lett. d) del d.P.R. n.
396/2000;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente che si liquidano nella misura di €2.759,75 oltre rimborso spese generali
(15%), cap e iva come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno 4 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Di Gioia Rosella Nocera