Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 12662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12662 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13471/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13471 del 2023, proposto da
Urban Security Investigation Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Quadrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
- della nota del Ministero della Giustizia prot. m.d.g. DOG. del 3 agosto 2023. 018832.U, comunicata alla ricorrente in data 11 settembre 2023;
- della nota di conferma della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma dell’11 settembre 2023 in pari data comunicata;
tramite le quali il Ministero della Giustizia riteneva acquisiti al patrimonio dell’ente le dotazioni, le strumentazioni nonché gli impianti progettati ed installati dalla USI presso gli immobili di ubicazione delle varie sedi giudiziarie dei tribunali di Cassino (FR) e Latina (LT); impianti e dotazioni precedentemente utilizzati nello svolgimento del servizio di vigilanza armata di cui ai contratti di appalto di servizi stipulati con la Procura Generale della Repubblica di Roma;
- di tutti gli atti propedeutici, preliminari, preparatori e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria depositata in atti alla data del 16 maggio 2025, il resistente Ministero della Giustizia ha rappresentato che, “nel corso del giudizio le parti hanno definito la controversia con l’atto di transazione che si deposita in uno alla presente memoria. Con la transazione le parti si sono impegnate ad abbandonare il giudizio senza alcuna altra pretesa, anche con riferimento alle spese legali”.
Con riferimento a quanto sopra, parte ricorrente, con memoria depositata in atti il 16 giugno 2024, ha rappresentato di voler rinunciare al ricorso “poiché è cessata la materia del contendere per intervenuta transazione”.
Nel rilevare come l’atto da ultimo indicato non abbia formato oggetto di notificazione nei confronti delle altre parti del giudizio, con riveniente irritualità della rinuncia in esso esplicitata, ritiene tuttavia il Collegio che l’univoco intento abdicativo dalla parte manifestata consenta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO