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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 26/05/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 19608 /2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti da ambo le parti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 19608/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 19608 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Crispano (NA) alla Via Trav. I , presso lo studio dell'Avvocato Fabio Esposito, Parte_2 che lo rapp.ta e difende, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
c.f./p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leonardo Marconi, in Via Mazzini 45 - Firenze, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26 maggio
2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 4020/24, emesso in data 18.07.2024 dal Parte_1
Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare all'opposta la somma di euro 43174,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo delle forniture di prodotti alimentari riportate nella fatture allegate al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione 1. eccepiva l'inidoneità probatoria delle fatture Parte_1 prodotte a sostegno del credito, di cui disconosceva la conformità agli originali;
2. disconosceva i documenti, allegati al ricorso monitorio, rappresentanti scambi di e-mail, in quanto file in formato pdf avente natura meramente unilaterale e che riteneva, pertanto, privi di valenza probatoria ai fini della dimostrazione di qualsivoglia riconoscimento del debito;
3. contestava l'esistenza del credito vantato e dei rapporti tra le parti per come emergenti dalle fatture.
In accoglimento dei motivi di opposizione, concludeva l'opponente domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Espletate le verifiche preliminari e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione e trattazione del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c..p.c., veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 maggio 2025. Sostituita anche tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa, in pari data, con la presente sentenza, verificato il deposito delle predette note da ambo le parti.
Preliminarmente, si rileva la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, formulata dall'opponente per la prima volta solo in sede di note difensive autorizzate in vista dell'udienza di discussione delle causa.
Nel merito, si osserva che con ordinanza resa in data 27.03.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base della seguente motivazione: ritenuto che alla luce della domanda come proposta in sede monitoria e del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione, nonché della documentazione in atti sussistano le condizioni ai sensi dell'art 648 c.p.c. per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che a fronte della documentazione prodotta dall'ingiungente ( fatture elettroniche, corrispondenza intercorsa tra le parti, DDT recanti timbro dell'opponente), l'opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Invero, a fronte della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria ( innanzi richiamata) parte opponente si è limitata ad approntare una contestazione del tutto generica circa l'esistenza dei rapporti tra le parti e l'esecuzione delle forniture.
Contestazioni che, da un punto di vista sostanziale, sono risultate del tutto inidonee ad impedire l'effetto della relavatio ab onere probandi sancito dall'art 115 c.p.c.
Invero, le contestazioni dell'opponente si sono incentrate sul valore probatorio e sull'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'opposto a sostegno della domanda.
Ma tali contestazioni si sono rivelate sia infondate che irrilevanti. Va premesso che la domanda dell'opposta non trova sostegno solo nella produzione delle fatture in formato elettronico ( alle quali in ogni caso va attribuito valore probatorio in favore del creditore ai sensi dell'art 2710 c.c.), ma anche nella produzione di uno scambio di e-mail, intercorso tra le parti, riportante elementi da cui trarre un riconoscimento quantomeno del rapporto di fornitura e della sua esecuzione.
Ebbene, parte opponente sostiene che il credito non potrebbe essere comprovato dalle risultanze delle predette conversazioni via email scambiate tra le parti ( v. doc. n. 10 fasc monitorio), in quanto tale documentazione è stata oggetto di disconoscimento da parte sua.
Rileva, tuttavia, il Giudice che il disconoscimento, per come operato dall'opponente nella prima occasione utile ( v. Cass. n. 5755/2023), risulta del tutto generico ed irrilevante.
La Suprema Corte (v. ex multis, Cass.11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che « il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, eall'art. 2712 с.с.
е, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime».
Sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il disconoscimento idoneo fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass.
3122/2015).
Nel caso di specie, la documentazione riportante dette conversazioni via e-mail risulta senz'altro utilizzabile, atteso che parte opponente ha contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta, senza fornire elementi tali da far ritenere il documento in questione non rispondente al vero.
Infatti l'opponente si è limitata in citazione a disconoscere il documento di cui trattasi solo deducendo che i documenti pdf rappresentanti scambi di mail e/o pec allegati al fascicolo monitorio dall'odierna opposta, in quanto documenti in formato pdf avente natura meramente unilaterale e, pertanto, priva di valenza probatoria
e legale.
Deve allora nel merito rilevarsi che la lettura delle conversazioni via e-mail, prodotte dall'opposta ( v. doc. n. 10fasc. monitorio), lascia emergere che a fronte delle richieste di pagamento delle fatture emesse dalla azionate in sede monitoria, senza contestare esistenza Controparte_ Parte_1 ed esecuzione del rapporto di fornitura, evidenziava problematiche nell'eseguire i pagamenti, non imputabili alla controparte ( v. in particolare mail del 31 maggio 2024).
Non vi sono elementi per dubitare dell'effettiva corrispondenza al vero delle conversazioni riportate nel documento in questione, né della riferibilità delle stesse alla posto che tali Parte_1 conversazioni sono state intrattenute per il tramite di un indirizzo che appare riferibile all'opponente (
), mentre il tenore delle stesse lascia in via del tutto ragionevole ritenere veritiera Email_1
l'effettiva esecuzione delle prestazioni di fornitura di cui l'opposta reclama il pagamento, nonché la prospettazione dei rapporti proposta da tale parte.
Ancora, il credito dell'opposta trova conferma nell'esibizione, in sede di opposizione, dei
DDT(v. doc. n. 5 produzione di tale parte nel giudizio di opposizione), che appaiono riferibili alle fatture azionate.
Senonché parte opponente, anche in tal caso, disconosce il valore probatorio dei predetti DDT, senza tuttavia espressamente negare di aver ricevuto le merci specificamente ivi indicate.
Orbene, anche tale disconoscimento, siccome operato ai sensi dell'art 2719 c.c. si rileva del tutto generico ed ininfluente, come anche ininfluente risulta il generico disconoscimento di tutte le relative sottoscrizioni (per di più diverse) e non atte ad individuare ed identificare l'eventuale sottoscrivente ( v. prima memoria ex art 171 ter c.p.c. depositata da parte opponente).
I DDT, prodotti dall'opposta, risultano riportare, infatti, il timbro della e anche sigla per Pt_1 ricezione del destinatario e nulla esclude, alla luce delle generiche allegazioni dell'opponente, che la consegna della merce sia avvenuta con ricezione da parte di addetto della società opponente, sicché sotto tale profilo non può che evidenziarsi l'assoluta irrilevanza del disconoscimento delle sottoscrizioni, formulato da senza meglio chiarire a quale preciso soggetto tali firme non Pt_1 potrebbero essere attribuite.
A fronte di tali dati documentali, che comprovano il credito, e delle generiche contestazioni mosse da parte dell'opponente, di natura meramente formale, l'opposizione va quindi rigettata, avendo l' opposta fornito prova della pretesa per cui ha agito, mentre l'opponente non ha comprovato l'esistenza di alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata ( ritenendosi congrui i minimi per la fase di trattazione, non seguita da istruttoria) e del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M. n. 147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4020/2024, già dichiarato esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta , delle spese relative al presente procedimento, che liquida in euro 6713,00, per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Napoli, 26/5/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 26/05/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 19608 /2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti da ambo le parti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 19608/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 19608 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Crispano (NA) alla Via Trav. I , presso lo studio dell'Avvocato Fabio Esposito, Parte_2 che lo rapp.ta e difende, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
c.f./p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leonardo Marconi, in Via Mazzini 45 - Firenze, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26 maggio
2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 4020/24, emesso in data 18.07.2024 dal Parte_1
Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare all'opposta la somma di euro 43174,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo delle forniture di prodotti alimentari riportate nella fatture allegate al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione 1. eccepiva l'inidoneità probatoria delle fatture Parte_1 prodotte a sostegno del credito, di cui disconosceva la conformità agli originali;
2. disconosceva i documenti, allegati al ricorso monitorio, rappresentanti scambi di e-mail, in quanto file in formato pdf avente natura meramente unilaterale e che riteneva, pertanto, privi di valenza probatoria ai fini della dimostrazione di qualsivoglia riconoscimento del debito;
3. contestava l'esistenza del credito vantato e dei rapporti tra le parti per come emergenti dalle fatture.
In accoglimento dei motivi di opposizione, concludeva l'opponente domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Espletate le verifiche preliminari e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione e trattazione del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c..p.c., veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 maggio 2025. Sostituita anche tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa, in pari data, con la presente sentenza, verificato il deposito delle predette note da ambo le parti.
Preliminarmente, si rileva la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, formulata dall'opponente per la prima volta solo in sede di note difensive autorizzate in vista dell'udienza di discussione delle causa.
Nel merito, si osserva che con ordinanza resa in data 27.03.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base della seguente motivazione: ritenuto che alla luce della domanda come proposta in sede monitoria e del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione, nonché della documentazione in atti sussistano le condizioni ai sensi dell'art 648 c.p.c. per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che a fronte della documentazione prodotta dall'ingiungente ( fatture elettroniche, corrispondenza intercorsa tra le parti, DDT recanti timbro dell'opponente), l'opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Invero, a fronte della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria ( innanzi richiamata) parte opponente si è limitata ad approntare una contestazione del tutto generica circa l'esistenza dei rapporti tra le parti e l'esecuzione delle forniture.
Contestazioni che, da un punto di vista sostanziale, sono risultate del tutto inidonee ad impedire l'effetto della relavatio ab onere probandi sancito dall'art 115 c.p.c.
Invero, le contestazioni dell'opponente si sono incentrate sul valore probatorio e sull'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'opposto a sostegno della domanda.
Ma tali contestazioni si sono rivelate sia infondate che irrilevanti. Va premesso che la domanda dell'opposta non trova sostegno solo nella produzione delle fatture in formato elettronico ( alle quali in ogni caso va attribuito valore probatorio in favore del creditore ai sensi dell'art 2710 c.c.), ma anche nella produzione di uno scambio di e-mail, intercorso tra le parti, riportante elementi da cui trarre un riconoscimento quantomeno del rapporto di fornitura e della sua esecuzione.
Ebbene, parte opponente sostiene che il credito non potrebbe essere comprovato dalle risultanze delle predette conversazioni via email scambiate tra le parti ( v. doc. n. 10 fasc monitorio), in quanto tale documentazione è stata oggetto di disconoscimento da parte sua.
Rileva, tuttavia, il Giudice che il disconoscimento, per come operato dall'opponente nella prima occasione utile ( v. Cass. n. 5755/2023), risulta del tutto generico ed irrilevante.
La Suprema Corte (v. ex multis, Cass.11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che « il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, eall'art. 2712 с.с.
е, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime».
Sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il disconoscimento idoneo fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass.
3122/2015).
Nel caso di specie, la documentazione riportante dette conversazioni via e-mail risulta senz'altro utilizzabile, atteso che parte opponente ha contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta, senza fornire elementi tali da far ritenere il documento in questione non rispondente al vero.
Infatti l'opponente si è limitata in citazione a disconoscere il documento di cui trattasi solo deducendo che i documenti pdf rappresentanti scambi di mail e/o pec allegati al fascicolo monitorio dall'odierna opposta, in quanto documenti in formato pdf avente natura meramente unilaterale e, pertanto, priva di valenza probatoria
e legale.
Deve allora nel merito rilevarsi che la lettura delle conversazioni via e-mail, prodotte dall'opposta ( v. doc. n. 10fasc. monitorio), lascia emergere che a fronte delle richieste di pagamento delle fatture emesse dalla azionate in sede monitoria, senza contestare esistenza Controparte_ Parte_1 ed esecuzione del rapporto di fornitura, evidenziava problematiche nell'eseguire i pagamenti, non imputabili alla controparte ( v. in particolare mail del 31 maggio 2024).
Non vi sono elementi per dubitare dell'effettiva corrispondenza al vero delle conversazioni riportate nel documento in questione, né della riferibilità delle stesse alla posto che tali Parte_1 conversazioni sono state intrattenute per il tramite di un indirizzo che appare riferibile all'opponente (
), mentre il tenore delle stesse lascia in via del tutto ragionevole ritenere veritiera Email_1
l'effettiva esecuzione delle prestazioni di fornitura di cui l'opposta reclama il pagamento, nonché la prospettazione dei rapporti proposta da tale parte.
Ancora, il credito dell'opposta trova conferma nell'esibizione, in sede di opposizione, dei
DDT(v. doc. n. 5 produzione di tale parte nel giudizio di opposizione), che appaiono riferibili alle fatture azionate.
Senonché parte opponente, anche in tal caso, disconosce il valore probatorio dei predetti DDT, senza tuttavia espressamente negare di aver ricevuto le merci specificamente ivi indicate.
Orbene, anche tale disconoscimento, siccome operato ai sensi dell'art 2719 c.c. si rileva del tutto generico ed ininfluente, come anche ininfluente risulta il generico disconoscimento di tutte le relative sottoscrizioni (per di più diverse) e non atte ad individuare ed identificare l'eventuale sottoscrivente ( v. prima memoria ex art 171 ter c.p.c. depositata da parte opponente).
I DDT, prodotti dall'opposta, risultano riportare, infatti, il timbro della e anche sigla per Pt_1 ricezione del destinatario e nulla esclude, alla luce delle generiche allegazioni dell'opponente, che la consegna della merce sia avvenuta con ricezione da parte di addetto della società opponente, sicché sotto tale profilo non può che evidenziarsi l'assoluta irrilevanza del disconoscimento delle sottoscrizioni, formulato da senza meglio chiarire a quale preciso soggetto tali firme non Pt_1 potrebbero essere attribuite.
A fronte di tali dati documentali, che comprovano il credito, e delle generiche contestazioni mosse da parte dell'opponente, di natura meramente formale, l'opposizione va quindi rigettata, avendo l' opposta fornito prova della pretesa per cui ha agito, mentre l'opponente non ha comprovato l'esistenza di alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata ( ritenendosi congrui i minimi per la fase di trattazione, non seguita da istruttoria) e del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M. n. 147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4020/2024, già dichiarato esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta , delle spese relative al presente procedimento, che liquida in euro 6713,00, per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Napoli, 26/5/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero