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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 758/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 758/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nato ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ARALDO MARTA
e nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. PESCE LUISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa coniugale, sita in San Marzano Oliveto, Regione Chierina n.10/A resta assegnata alla sig.ra con la quale continueranno a convivere le figlie, maggiorenni, ma non ancora CP_1
economicamente autosufficienti;
2) In adempimento degli accordi intercorsi in sede di separazione, il sig. ha messo in Parte_1 vendita l'immobile destinato a casa coniugale ed il prezzo netto ricavato dalla vendita dello stesso
(determinato sottraendo al prezzo di vendita le spese di variazione catastale, i costi di provvigione per la mediazione immobiliare - se dovuti - e i costi di demolizione/modifica del bagno nel locale mansardato , con esclusione di altri costi) verrà corrisposto al 50% alla sig.ra in ragione della CP_1
partecipazione di quest'ultima, con denaro proprio, alla realizzazione/ristrutturazione del fabbricato.
Il sig. ha offerto in vendita il fabbricato di cui sopra, al prezzo – stimato dall'Agenzia Pt_1
Immobiliare – di euro 350.000,00, prezzo che si impegna a non modificare al ribasso fino al termine del 31.12.2025. Eventuali offerte in diminuzione verranno comunque comunicate alla sig.ra CP_1
prima del perfezionamento della vendita anche in epoca successiva alla scadenza del 31.12.2025. La
Sig.ra si riserva la possibilità di occupare l'immobile ora casa coniugale sino a che non avrà CP_1 reperito una nuova abitazione e comunque non oltre il 31.12.2025, fermo restando l'impegno a consentire l'accesso all'immobile da parte dei potenziali acquirenti, previo congruo preavviso;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento delle Pt_1 CP_1 figlie, l'importo mensile di Euro 1 .600,00 (euro 800 per ciascuna figlia), da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Le spese straordinarie, individuate e regolamentate come da protocollo del Tribunale di Asti, verranno ripartite tra i genitori nella percentuale del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
5) Le parti danno atto di avere come sopra definito ogni questione economico patrimoniale e, con l'esatto adempimento, dichiarano di non avere più nulla a pretendere in conseguenza del vincolo né
a qualsivoglia altra ragione o titolo;
6) Ciascuna parte sosterrà i costi del legale incaricato”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da , nata a Parte_1 CP_1
SAVIGLIANO il 12/05/1973, celebrato in CANELLI in data 12/10/1997, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/04/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 758/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nato ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ARALDO MARTA
e nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. PESCE LUISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa coniugale, sita in San Marzano Oliveto, Regione Chierina n.10/A resta assegnata alla sig.ra con la quale continueranno a convivere le figlie, maggiorenni, ma non ancora CP_1
economicamente autosufficienti;
2) In adempimento degli accordi intercorsi in sede di separazione, il sig. ha messo in Parte_1 vendita l'immobile destinato a casa coniugale ed il prezzo netto ricavato dalla vendita dello stesso
(determinato sottraendo al prezzo di vendita le spese di variazione catastale, i costi di provvigione per la mediazione immobiliare - se dovuti - e i costi di demolizione/modifica del bagno nel locale mansardato , con esclusione di altri costi) verrà corrisposto al 50% alla sig.ra in ragione della CP_1
partecipazione di quest'ultima, con denaro proprio, alla realizzazione/ristrutturazione del fabbricato.
Il sig. ha offerto in vendita il fabbricato di cui sopra, al prezzo – stimato dall'Agenzia Pt_1
Immobiliare – di euro 350.000,00, prezzo che si impegna a non modificare al ribasso fino al termine del 31.12.2025. Eventuali offerte in diminuzione verranno comunque comunicate alla sig.ra CP_1
prima del perfezionamento della vendita anche in epoca successiva alla scadenza del 31.12.2025. La
Sig.ra si riserva la possibilità di occupare l'immobile ora casa coniugale sino a che non avrà CP_1 reperito una nuova abitazione e comunque non oltre il 31.12.2025, fermo restando l'impegno a consentire l'accesso all'immobile da parte dei potenziali acquirenti, previo congruo preavviso;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento delle Pt_1 CP_1 figlie, l'importo mensile di Euro 1 .600,00 (euro 800 per ciascuna figlia), da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Le spese straordinarie, individuate e regolamentate come da protocollo del Tribunale di Asti, verranno ripartite tra i genitori nella percentuale del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
5) Le parti danno atto di avere come sopra definito ogni questione economico patrimoniale e, con l'esatto adempimento, dichiarano di non avere più nulla a pretendere in conseguenza del vincolo né
a qualsivoglia altra ragione o titolo;
6) Ciascuna parte sosterrà i costi del legale incaricato”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da , nata a Parte_1 CP_1
SAVIGLIANO il 12/05/1973, celebrato in CANELLI in data 12/10/1997, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/04/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.