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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/09/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5517/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 10:10 innanzi al Giudice dott.ssa Giulia Civiero, sono comparsi: per l'avv. PANICCIA ERICA e l'avv. ROSSI ORTENSIO, oggi sostituiti dall'avv. Parte_1
ZAGO GIOVANNI;
per l'avv. BONATO MAURO, oggi sostituito dall'avv. CANDON Controparte_1
MARGHERITA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte appellante precisa le proprie conclusioni come da memoria del 25.7.2025.
Il procuratore di parte appellata precisa le proprie conclusioni come da memoria del 25.7.2025
I procuratori delle parti chiedono al Giudice di essere esonerati dall'attesa della lettura della sentenza. Il
Giudice autorizza quanto richiesto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 10:20.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Civiero
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5517/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex artt. 350 bis e 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5517/2024 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Erica Paniccia e dall'avv. Ortensio Rossi giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori in sostituzione del 25.2.2019 depositata nella precedente fase di giudizio innanzi il Giudice di Pace di Sant'Anastasia (R.G. 1222/2016 e 2260/2014 riuniti e poi riassunto innanzi il Giudice di Pace di Treviso R.G. 6918/2022 a seguito di ordinanza declaratoria d'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Sant'Anastasia del 15.4.2022), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Erica Paniccia sito in Roma, via Belsiana n. 71;
c.f.: CodiceFiscale_1
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
pagina 2 di 13 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Bonato giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Santa Caterina n. 5;
p.i.: P.IVA_1
- appellata - in punto: appello avverso la sentenza n. 815/2024 del Giudice di Pace di Treviso.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n.ro 815/2024 del Giudice di Pace di Treviso, R.G. N.ro 6918/2022, Giudice Avv. Finelli, pubblicata il 14.10.2024 nei capi sopra appellati e quindi voglia accogliere le domande formulate nel primo grado di giudizio dall'appellante Sig. nei confronti della e quindi accertare e dichiarare che quest'ultima è Pt_1 Controparte_1
obbligata a pagare direttamente il terzo danneggiato e comunque a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti del terzo danneggiato Avv. in quanto sussistente polizza assicurativa n. 340/00011821 e, per CP_2
l'effetto, condannare la al pagamento di tutto quanto l'appellante sarà costretto a pagare all'Avv. Controparte_1
in virtù della sentenza appellata. CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata:
Nel merito
• Rigettarsi l'impugnazione avversaria per le ragioni dedotte in atti e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 815/2024 del
12 ottobre 2024 emessa Giudice di Pace di Treviso;
• In subordine, rigettarsi l'appello anche in accoglimento delle domande ed eccezioni riproposte in questo giudizio da parte di
in ulteriore subordine ridursi le pretese avversarie a quanto di diritto e ragione o provato e documentato;
Controparte_1
pagina 3 di 13 • Riformare, in ogni caso, la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di Treviso ha omesso di statuire in merito alle spese di giudizio sostenute da e, per l'effetto, previa liquidazione, condannare Controparte_1 Parte_2
a rifondere le stesse a Controparte_1
In ogni caso:
Con condanna delle spese legali di giudizio;
In via istruttoria:
Ci si richiama alle istanze svolte nelle due memorie ex art.320 c.p.c.
* * *
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia traeva origine da un sinistro nautico occorso in data 27.7.2013, a seguito del quale l'imbarcazione di proprietà del signor riportava danni a causa di una collisione con il CP_2
gommone di proprietà del signor condotto dal signor . Parte_1 Persona_1
L'attore inizialmente conveniva in giudizio con azione diretta sia l'impresa assicuratrice CP_2
che il proprietario del natante, signor dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1 Pt_1
Sant'Anastasia. Successivamente, con un secondo atto, citava anche il conducente, signor e i due Per_1
procedimenti venivano riuniti. Nel corso di tale giudizio, il Giudice di Pace adìto dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Giudice di Pace di Treviso.
A seguito di riassunzione, il giudizio proseguiva quindi dinanzi al Giudice di Pace di Treviso. Le parti si costituivano e riproponevano le proprie difese: l'attore insisteva per la condanna in solido dei convenuti;
il signor contestava la domanda e, in subordine, chiedeva di essere tenuto indenne dalla propria Pt_1
compagnia assicuratrice;
eccepiva nuovamente il difetto di copertura assicurativa per tardivo CP_1
pagamento del premio.
Con sentenza n. 815/2024, il Giudice di Pace di Treviso accoglieva la domanda risarcitoria dell'attore, condannando il signor e il signor in solido al pagamento dei danni. Tuttavia, il Giudice di Pt_1 Per_1
pagina 4 di 13 prime cure accoglieva anche l'eccezione di dichiarando che la polizza assicurativa non era CP_1
operante al momento del sinistro e, di conseguenza, rigettava la domanda di manleva formulata dall'odierno appellante.
Avverso tale pronuncia, il signor proponeva appello dinanzi al Tribunale di Treviso, impugnando Pt_1
unicamente il capo della sentenza che escludeva l'obbligo di di tenerlo indenne. CP_1 Controparte_1
si costituiva nel presente giudizio di appello, resistendo al gravame principale e proponendo a sua
[...]
volta appello incidentale, con il quale si doleva della mancata condanna del signor alla rifusione Pt_1
delle spese di primo grado in proprio favore.
Nel corso del giudizio di appello, la difesa dell'appellante sollevava un'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di valida procura con cui si era costituita. Il Giudice assegnava quindi un termine per la CP_1
sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., a seguito del quale produceva varia CP_1
documentazione volta a comprovare la catena dei poteri societari interni.
Il Giudice formulava altresì una proposta conciliativa che tuttavia, non accettava. CP_1
Esaurita la fase di trattazione e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, assegnava alle parti termine per il deposito di note conclusionali e fissava udienza ex artt. 350 bis e 281 sexies cod. proc. civ.
All'udienza del 16.9.2025, dunque, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, discutevano oralmente la causa ed il Giudice pronunciava il presente provvedimento ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla questione pregiudiziale relativa al difetto di rappresentanza processuale dell'appellata
In via pregiudiziale, l'appellante ha eccepito il difetto di valida rappresentanza processuale in Parte_1
capo all'appellata con conseguente nullità della procura alle liti e inammissibilità della Controparte_1
costituzione in giudizio e dell'appello incidentale.
Ripercorrendo la cronologia processuale, si osserva che:
pagina 5 di 13 - con nota del 20.2.2025, l'appellante ha sollevato l'eccezione, contestando la mancata dimostrazione dei poteri in capo ai signori e , firmatari della procura generale alle liti in favore dell'avv. Parte_3 Pt_4
Bonato;
- con ordinanza del 20.2.2025, questo Giudice ha assegnato a un termine ex art. 182 cod. proc. CP_1
civ. fino al 28.2.2025 per sanare il vizio;
- ha effettuato una produzione documentale scaglionata, depositando le decisive delibere del CdA CP_1
relative ai poteri dell'Amministratore Delegato solo in data 24.3.2025, ben oltre il termine assegnato e la prima difesa utile.
Orbene, l'appellante ha correttamente invocato nelle proprie note conclusionali il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., ord. 12868/2025; Cass. civ., ord. 32399/2022), secondo cui il meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 182 cod. proc. civ., con assegnazione di un termine da parte del giudice, è previsto solo in caso di rilievo officioso del vizio. Qualora, come nel caso di specie, il vizio sia eccepito dalla controparte, è onere della parte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, tutta la documentazione necessaria a sanare il difetto, pena l'insanabilità dello stesso.
Nel caso in esame, – a fronte della tempestiva eccezione di parte appellante – non ha reagito con CP_1
l'immediatezza richiesta. La produzione frammentaria e tardiva della documentazione essenziale a ricostruire la catena dei poteri societari non può ritenersi idonea a sanare il vizio originario, ormai consolidatosi per effetto del decorso del termine implicito imposto dalla norma, come interpretata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, e finanche quello assegnato dal Giudice.
Per tali motivi, l'eccezione deve essere accolta e, di conseguenza, deve dichiararsi l'inammissibilità della costituzione in giudizio di e del relativo appello incidentale. Controparte_1
Ciò posto, pur dovendosi ritenere l'appellata non validamente costituita nel presente grado, ritiene questo
Giudice che una tale declaratoria, di carattere puramente formale, non possa esimere dall'esame nel merito dei motivi di appello. Le questioni sollevate dal signor – ovvero l'efficacia del pagamento del Pt_1
pagina 6 di 13 premio assicurativo nelle mani del sub-agente e la valenza probatoria della relativa quietanza – attengono a questioni di diritto la cui corretta applicazione costituisce preciso dovere dell'organo giudicante, a prescindere dalla ritualità delle difese della controparte.
L'eccezione sollevata, per quanto fondata e processualmente assorbente, si rivela dunque sostanzialmente irrilevante, poiché non sottrae al Giudice il compito di vagliare la fondatezza della sentenza di primo grado.
L'unica conseguenza della mancata costituzione di si riflette sull'appello incidentale relativo alle CP_1
spese, ma, come si vedrà nel prosieguo, l'accoglimento dell'appello principale proposto dal signor Pt_1
rende anche tale questione di fatto irrilevante, comportando una nuova e complessiva regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2) Sulle ulteriori eccezioni preliminari riproposte dall'appellata ex art. 346 cod. proc. civ.
L'appellata ha riproposto in questa sede, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., una serie di eccezioni preliminari già sollevate e decise nel corso del primo grado di giudizio.
Occorre preliminarmente specificare l'ambito di rilevanza di tali eccezioni ai fini del presente gravame.
L'appello principale del signor verte unicamente sulla statuizione che ha escluso l'operatività della Pt_1
polizza assicurativa, e quindi sull'obbligo di manleva da parte di L'impresa assicuratrice, a sua CP_1
volta, non ha proposto appello incidentale volto a rimettere in discussione l'obbligazione risarcitoria accertata in primo grado nei confronti dell'originario attore, signor Ne consegue che il rapporto CP_2
tra il danneggiato e il responsabile/assicuratore, per quanto attiene all'an e al quantum debeatur, è stato definito con statuizione ormai passata in giudicato.
Pertanto, tutte le eccezioni riproposte da che attengono a quel rapporto originario – quali CP_1
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 148 D.Lgs. 209/2005, la nullità dell'atto di citazione originario per indeterminatezza, la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti originarie – sono divenute irrilevanti e non possono essere oggetto di scrutinio in questa sede. La loro disamina è preclusa pagina 7 di 13 dal giudicato formatosi su tali punti e dalla mancata estensione del contraddittorio in appello al terzo danneggiato.
Residua unicamente la delibazione dell'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace, la quale, attenendo a un presupposto processuale dell'intero giudizio, merita di essere brevemente riesaminata.
Tale eccezione, tuttavia, si palesa infondata. Come correttamente statuito dal primo giudice con ordinanza del 30.1.2023, e ribadito in sentenza, la domanda introduttiva conteneva una espressa clausola di contenimento del petitum entro i limiti della competenza per valore del giudice adito. Tale clausola, secondo consolidata giurisprudenza, ha il duplice effetto di radicare la competenza del giudice e di limitare l'importo massimo liquidabile, rendendo così l'eccezione di incompetenza priva di pregio.
Alla luce di quanto sopra, le eccezioni preliminari riproposte da devono essere rigettate, in quanto CP_1
in parte irrilevanti per l'oggetto del presente giudizio d'appello e in parte infondate.
3) Sul merito dell'appello: preliminarmente, sul disconoscimento operato da CP_1
Il thema decidendum del presente appello verte sulla corretta valutazione della prova documentale relativa al pagamento del premio assicurativo, e segnatamente sulla quietanza del 22.6.2013 prodotta dall'appellante.
La questione è dirimente, poiché dalla validità di tale prova dipende l'operatività della polizza al momento del sinistro. sostiene di aver tempestivamente disconosciuto tale documento fin dalla sua prima comparsa di CP_1
costituzione nel giudizio originario.
Un'attenta disamina di tale atto rivela, in effetti, la presenza di incisi volti a tale scopo. Nello specifico,
l'odierna appellata in quella sede dichiarava: “Si impugna sin d'ora qualsivoglia documentazione (relativa ad eventuali coperture) esibita dalle controparti, di cui viene disconosciuto formalmente sia il suo contenuto che la conformità ad eventuali originali...” e, più oltre, “...chiedendo sin d'ora che non sia utilizzata come mezzo di prova quella non prodotta in originale bensì in copia, quale ultima sin d'ora si disconosce ex art. 2719 c.c.”.
pagina 8 di 13 Tuttavia, ritiene questo Tribunale che tali formulazioni, sebbene tempestive, siano del tutto inidonee a produrre l'effetto giuridico del disconoscimento.
Secondo il più rigoroso e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento, per essere efficace, non può risolversi in una formula generica e omnicomprensiva, assimilabile a una mera clausola di stile. Esso deve possedere un contenuto specifico e determinato, indicando in modo puntuale il documento che si intende contestare e, soprattutto, le ragioni di tale contestazione.
Nel caso di specie, la dichiarazione di difetta di entrambi i requisiti. CP_1
In primo luogo, essa è generica nell'oggetto, rivolgendosi a “qualsivoglia documentazione” senza identificare la specifica quietanza del 22.6.2013.
In secondo luogo, essa è del tutto priva di motivazione. si è limitata a un disconoscimento astratto del contenuto e della conformità, senza spiegare CP_1
minimamente in cosa consistesse la presunta alterazione del contenuto o per quali ragioni la copia prodotta non fosse conforme all'originale. Un tale modus operandi, se ammesso, consentirebbe alla parte processuale di paralizzare l'efficacia probatoria di qualsiasi documento avversario attraverso l'inserimento sistematico di una frase standard, svuotando di ogni significato l'onere di specificità imposto dalla norma.
Un disconoscimento così formulato, vago nell'oggetto e silente nelle ragioni, deve pertanto considerarsi giuridicamente inefficace, ovvero tamquam non esset.
Ne consegue che i successivi tentativi di nelle difese relative al giudizio riassunto, di specificare ex CP_1
post il disconoscimento, identificando il documento e adducendo la motivazione della sua presunta falsità, devono considerarsi tardivi. Non è infatti possibile sanare o integrare un atto che, per la sua originaria inefficacia, è giuridicamente inesistente. La specificazione tardiva equivale a un nuovo disconoscimento, formulato però ben oltre il termine perentorio della prima difesa utile, e come tale è inammissibile.
Pertanto, in assenza di un rituale, tempestivo e specifico disconoscimento, la quietanza di pagamento prodotta dal signor deve considerarsi come processualmente riconosciuta. Il Giudice di prime Pt_1
pagina 9 di 13 cure ha dunque errato nel non attribuire a tale documento la sua piena efficacia probatoria, la quale, come correttamente dedotto dall'appellante, è quella di prova legale con valore di confessione stragiudiziale del pagamento, direttamente imputabile all'impresa assicuratrice per il principio di rappresentanza che lega quest'ultima al proprio sub-agente.
4) Sull'unico motivo d'appello: l'operatività della copertura assicurativa
Superate le questioni più strettamente processuali, il nucleo centrale della controversia risiede nella corretta interpretazione giuridica degli eventi relativi al pagamento del premio assicurativo.
Come statuito nel paragrafo che precede, la quietanza prodotta dall'appellante, recante la data di pagamento del 22.6.2013, deve considerarsi processualmente riconosciuta e pienamente efficace in termini probatori, stante l'inefficacia del disconoscimento operato da CP_1
Tale documento attesta, con valore di confessione stragiudiziale imputabile all'impresa assicuratrice per il tramite del proprio agente/sub-agente, che il premio è stato versato in data anteriore sia alla scadenza del periodo di grazia (2.7.2013) sia, a maggior ragione, alla data del sinistro (27.7.2013).
La tesi difensiva di fatta propria dal Giudice di Pace, si fonda esclusivamente sulla data del CP_1
2.8.2013, risultante dai propri registri contabili interni (giornale-cassa). Tuttavia, tale data non rappresenta il momento del pagamento da parte dell'assicurato, bensì il momento del successivo riversamento dei fondi dall'agenzia locale alla sede centrale dell'impresa.
La questione giuridica da risolvere, pertanto, non è se il pagamento sia stato tardivo, ma quali siano le conseguenze di un pagamento tempestivamente effettuato dall'assicurato nelle mani dell'intermediario, qualora quest'ultimo ritardi il trasferimento delle somme all'impresa di assicurazione.
La risposta a tale quesito è fornita in modo inequivocabile dall'art. 118 cod. ass. priv., il quale stabilisce che
“il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione”. La norma, come costantemente interpretata dalla Suprema Corte, pone una pagina 10 di 13 presunzione iuris et de iure per cui il pagamento al sub-agente si considera, ope legis, come avvenuto direttamente nelle mani dell'assicuratore.
Il Giudice di Pace ha dunque errato nel dare prevalenza alle scritture contabili di E ciò in quanto, CP_1
in primo luogo, l'art. 2709 cod. civ. vieta di utilizzare le scritture contabili di un'impresa come prova a favore dell'imprenditore stesso contro un soggetto non imprenditore. In secondo luogo, in quanto un'attenta lettura del “rendiconto giornaliero incassi” prodotto da dimostra che in data 2.8.2013 CP_1
l'agenzia ha riversato cumulativamente alla sede centrale una serie di premi relativi a polizze con scadenze risalenti fino ad aprile 2013. Ciò non può ritenersi indice di un (inverosimile) pagamento tardivo da parte di decine di assicurati, quanto piuttosto è elemento indiziario di un ritardo interno all'organizzazione dell'assicuratore nel gestire e trasferire i fondi tempestivamente incassati.
In definitiva, essendo provato il pagamento in data 22.6.2013, e per effetto del principio sancito dall'art. 118 cod. ass. priv., la polizza assicurativa deve considerarsi pienamente valida ed efficace, senza soluzione di continuità, alla data del sinistro del 27.7.2013.
La sentenza impugnata, che ha dichiarato il difetto di titolarità passiva di per Controparte_1
mancanza di copertura assicurativa, deve pertanto essere integralmente riformata su questo punto.
5) Sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
L'integrale accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza di primo grado sul capo controverso relativo all'obbligo di manleva, determinano la totale soccombenza di nel Controparte_1
presente grado di giudizio.
Tale soccombenza si estende, per effetto della riforma, anche al giudizio di primo grado. Infatti, la domanda di manleva formulata dal signor nei confronti di che avrebbe dovuto trovare Pt_1 CP_1
accoglimento già in quella sede, è stata erroneamente rigettata. La presente pronuncia individua in CP_1
pagina 11 di 13 la parte soccombente anche nel primo grado di giudizio, limitatamente al rapporto processuale intercorso con il signor Pt_1
Di conseguenza, deve essere condannata a rifondere all'appellante le spese legali Controparte_1
sostenute per entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio è effettuata in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 1472022
(con la specificazione che, per il giudizio d'appello, devono essere liquidate le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della costituzione in giudizio di per difetto di valida Controparte_1
procura e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'appello incidentale dalla stessa proposto;
2) accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza Parte_1
impugnata limitatamente ai capi oggetto di gravame, accerta e dichiara l'operatività della polizza assicurativa n. 340/00011821, stipulata tra e (ora , alla data del Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
sinistro del 27.7.2013;
3) condanna a tenere indenne e manlevare da tutto quanto Controparte_1 Parte_1
quest'ultimo è stato condannato a pagare in favore di in forza della sentenza n. 815/2024 CP_2
del Giudice di Pace di Treviso, e dunque per capitale (€ 17.418,55), interessi e spese legali liquidate in quel giudizio;
4) condanna quale parte soccombente, alla rifusione integrale delle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio in favore del Sig. che liquida: Parte_1
pagina 12 di 13 - quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 2.090,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado di appello, in complessivi € 355,50 per anticipazioni, € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 16 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
pagina 13 di 13