Articolo 6 della Legge 18 agosto 1978, n. 506
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 settembre 1978
Art. 6.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le ditte interessate devono fare denunzia delle quantita' di alcoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale competente, entro trenta giorni dalla data stessa.
I maggiori tributi dovuti in base agli articoli precedenti debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.
Sulle somme non versate tempestivamente si applicano le indennita' di mora e gli interessi secondo le norme vigenti.
Entrata in vigore il 5 settembre 1978