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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 789/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 789/2022 R.G. promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
a Rimini (RN), Via Euterpe n.3/Z, presso lo studio dell'Avv. Bertozzi Roberto e dell'Avv. Chiara Canaletti che la rappresentano e difendono nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Rimini (RN), alla Via Giordano Bruno n. 51, presso lo studio dell'Avv. Pelliccioni Giacomo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Rimini (RN) in data Parte_1 Controparte_1
21/06/2003 ed hanno avuto due figli, (nato il [...]) e (nata l'[...]). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 18/03/2022, a chiesto che sia pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda di dichiarazione della Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte
(cfr. atti di causa).
All'udienza del 24/05/2022, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e “ferma restando l'efficacia delle condizioni provvisorie di separazione attualmente vigenti, che verranno sostituite dalle condizioni definitive di separazione all'esito della imminente emissione della sentenza conclusiva di separazione”.
All'udienza del 06/07/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, i procuratori di parte ricorrente hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza parziale - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c.; il difensore di parte resistente si è associato alle richieste avanzate dalla controparte e, all'esito, il Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione (cfr. gli atti di causa).
Con sentenza non definitiva n. 848/2022, pubblicata il 21/09/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto a Rimini (RN), in data
21/06/2003 da - trascritto al n. 124 Parte II, Serie A dell'anno 2003 Parte_1 Controparte_1 del Comune di Rimini -, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva trattenuta il 01/06/2023, ha ordinato l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi del ed ha CP_1 disposto l'ascolto dei minori ed , riservando all'esito la decisione in merito alle Per_1 Persona_3 ulteriori istanze istruttorie.
Sentiti i minori all'udienza del 08/11/2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10/04/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 12/04/2024, verificato l'avvenuto deposito delle note di udienza, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va precisato che, essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti.
Ciò posto, deve rilevarsi come entrambi i genitori concordino sull'affidamento condiviso dei figli, ed Per_1
. Per_2
Quanto alla collocazione dei medesimi, il ha chiesto, in via principale, di disporre il collocamento CP_1 paritario dei figli presso ciascun genitore.
In sede di ascolto, entrambi i figli minori hanno espresso la volontà di mantenere inalterata l'attuale collocazione e regolamentazione delle visite paterne e dei periodi di permanenza presso il padre.
In particolare, all'udienza del 8/11/2023, ha così dichiarato: “…Vediamo il AB a fine settimana Per_2 alternata dal venerdì sera alla domenica sera e un giorno settimanale, il martedì dalla sera alla mattina. Per me va bene così. Ho rapporto con la mamma normale. Con il AB anche. Con mio FR vado d'accordo.
Dal AB abbiamo due camere, dalla mamma stiamo nella stessa camera. Non ho nulla da aggiungere.”; alla medesima udienza, ha affermato: “…Dal AB andiamo un fine settimana alternato dal venerdì alla Per_1 domenica e durante la settimana a volte un giorno a volte anche tre, anche se di rado, in base alle nostre esigenze. Normalmente una volta, il martedì. Non succede mai che non andiamo nei giorni stabiliti. Per me va bene così. So della proposta di lunghi periodi però secondo me non sarebbe di conforto. Nel senso che non sarebbe comodo per niente. Per gli impegni che ho a scuola, per gli amici. Si perderebbe il punto fisso di una casa. Sono sempre stato lì” (cfr. verbale di udienza del 8/11/2023).
Non essendo emersi elementi idonei a giustificare la modifica dell'attuale collocazione dei minori e i tempi di permanenza degli stessi presso il padre, tenuto conto, altresì, di quanto dichiarato da e - i quali, Per_2 Per_1 al tempo dell'ascolto, avevano, rispettivamente, 14 e 16 anni - va disposta la collocazione prevalente dei minori presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale, in qualità di genitore collocatario. Parte_1
Il potrà vedere e tenere con sé i figli minori ed un pomeriggio a settimana, CP_1 Per_1 Per_2 indicativamente il martedì - come indicato in sede di ascolto dai minori - dall'uscita da scuola al rientro a scuola il giorno seguente ed a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola, salvo diverso accordo fra i genitori sulla base dei rispettivi impegni e delle esigenze dei minori.
I periodi di permanenza di ed presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno Per_1 Per_2 regolati in base al criterio dell'alternanza: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé ed per 15 giorni anche non consecutivi, Per_1 Per_2 da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Va posto, poi, a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e, al fine di CP_1 determinare la misura del contributo paterno, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Il , in sede di comparsa conclusionale, ha rappresentato che da gennaio 2024, svolge la propria CP_1 prestazione professionale, quale disegnatore tecnico, in favore della percependo Controparte_2 un reddito mensile lordo di circa euro 1.000,00 – 1.500,00; precedentemente, il resistente dichiarava un reddito complessivo annuale di circa euro 10.000, come comprovato dalla documentazione depositata in atti relativa agli anni di imposta 2022 e 2021 (cfr. dichiarazioni dei redditi). Il ha poi rappresentato di vivere CP_1 presso l'immobile di proprietà della propria madre e zia - per il quale sarebbe tenuto a corrispondere un contributo mensile di euro 200,00 -, corrispettivo che tuttavia non versa, come ammesso dal medesimo in sede di comparsa di costituzione e risposta;
altresì, egli ha prodotto svariate cartelle di pagamento per debiti risalenti nel tempo.
Quanto alla quest'ultima ha mantenuto inalterata la propria attività lavorativa, svolgendo la Pt_1 professione di insegnante e percependo un reddito netto annuale di circa euro 23.000,00 - 25.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2022, 2021 e 2020). La ricorrente ha poi rappresentato di provvedere integralmente al pagamento della rata di mutuo fondiario della casa coniugale sita in Rimini (RN), Via Turchetta, n. 35, cointestata con il , circostanza pacificamente ammessa dal resistente. CP_1
Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio e della rispettiva situazione economico-reddituale delle parti, appare congruo disporre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
ed nella misura complessiva di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, che il provvederà a versare alla n via CP_1 Pt_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
A carico del va posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che CP_1 saranno sostenute nell'interesse dei figli ed , così come regolate secondo il Protocollo in uso Per_1 Per_2 presso il Tribunale di Bologna.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
17/03/2022 da ei confronti di , Parte_1 Controparte_1 premesso che con sentenza non definitiva n. 848/2022, pubblicata il 21/09/2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto a Rimini in data 21/06/2003 da
- matrimonio trascritto al n. 124 Parte II, Serie A dell'anno 2003 del Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini -, così provvede:
a) AFFIDA i minori (nato il [...]) ed (nata il [...]) congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione presso la madre;
b) ASSEGNA la casa coniugale a n qualità di genitore collocatario dei figli minori;
Parte_1
c) DISPONE che potrà vedere e tenere con sé i figli minori ed un Controparte_1 Per_1 Per_2 pomeriggio a settimana, indicativamente il martedì (salvo diverso accordo fra i coniugi sulla base dei rispettivi impegni e delle esigenze dei minori) dall'uscita da scuola al rientro a scuola il giorno seguente, e a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola;
d) DISPONE che i periodi di permanenza di ed presso il padre durante le festività natalizie e Per_1 Per_2 pasquali saranno regolati in base al criterio dell'alternanza: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
e) DISPONE che, durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé ed per 15 giorni anche Per_1 Per_2 non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
f) dispone che versi a a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 Parte_1
ed , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 mensili (euro Per_1 Per_2
200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
g) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 789/2022 R.G. promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
a Rimini (RN), Via Euterpe n.3/Z, presso lo studio dell'Avv. Bertozzi Roberto e dell'Avv. Chiara Canaletti che la rappresentano e difendono nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Rimini (RN), alla Via Giordano Bruno n. 51, presso lo studio dell'Avv. Pelliccioni Giacomo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Rimini (RN) in data Parte_1 Controparte_1
21/06/2003 ed hanno avuto due figli, (nato il [...]) e (nata l'[...]). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 18/03/2022, a chiesto che sia pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda di dichiarazione della Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte
(cfr. atti di causa).
All'udienza del 24/05/2022, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e “ferma restando l'efficacia delle condizioni provvisorie di separazione attualmente vigenti, che verranno sostituite dalle condizioni definitive di separazione all'esito della imminente emissione della sentenza conclusiva di separazione”.
All'udienza del 06/07/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, i procuratori di parte ricorrente hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza parziale - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c.; il difensore di parte resistente si è associato alle richieste avanzate dalla controparte e, all'esito, il Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione (cfr. gli atti di causa).
Con sentenza non definitiva n. 848/2022, pubblicata il 21/09/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto a Rimini (RN), in data
21/06/2003 da - trascritto al n. 124 Parte II, Serie A dell'anno 2003 Parte_1 Controparte_1 del Comune di Rimini -, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva trattenuta il 01/06/2023, ha ordinato l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi del ed ha CP_1 disposto l'ascolto dei minori ed , riservando all'esito la decisione in merito alle Per_1 Persona_3 ulteriori istanze istruttorie.
Sentiti i minori all'udienza del 08/11/2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10/04/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 12/04/2024, verificato l'avvenuto deposito delle note di udienza, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va precisato che, essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti.
Ciò posto, deve rilevarsi come entrambi i genitori concordino sull'affidamento condiviso dei figli, ed Per_1
. Per_2
Quanto alla collocazione dei medesimi, il ha chiesto, in via principale, di disporre il collocamento CP_1 paritario dei figli presso ciascun genitore.
In sede di ascolto, entrambi i figli minori hanno espresso la volontà di mantenere inalterata l'attuale collocazione e regolamentazione delle visite paterne e dei periodi di permanenza presso il padre.
In particolare, all'udienza del 8/11/2023, ha così dichiarato: “…Vediamo il AB a fine settimana Per_2 alternata dal venerdì sera alla domenica sera e un giorno settimanale, il martedì dalla sera alla mattina. Per me va bene così. Ho rapporto con la mamma normale. Con il AB anche. Con mio FR vado d'accordo.
Dal AB abbiamo due camere, dalla mamma stiamo nella stessa camera. Non ho nulla da aggiungere.”; alla medesima udienza, ha affermato: “…Dal AB andiamo un fine settimana alternato dal venerdì alla Per_1 domenica e durante la settimana a volte un giorno a volte anche tre, anche se di rado, in base alle nostre esigenze. Normalmente una volta, il martedì. Non succede mai che non andiamo nei giorni stabiliti. Per me va bene così. So della proposta di lunghi periodi però secondo me non sarebbe di conforto. Nel senso che non sarebbe comodo per niente. Per gli impegni che ho a scuola, per gli amici. Si perderebbe il punto fisso di una casa. Sono sempre stato lì” (cfr. verbale di udienza del 8/11/2023).
Non essendo emersi elementi idonei a giustificare la modifica dell'attuale collocazione dei minori e i tempi di permanenza degli stessi presso il padre, tenuto conto, altresì, di quanto dichiarato da e - i quali, Per_2 Per_1 al tempo dell'ascolto, avevano, rispettivamente, 14 e 16 anni - va disposta la collocazione prevalente dei minori presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale, in qualità di genitore collocatario. Parte_1
Il potrà vedere e tenere con sé i figli minori ed un pomeriggio a settimana, CP_1 Per_1 Per_2 indicativamente il martedì - come indicato in sede di ascolto dai minori - dall'uscita da scuola al rientro a scuola il giorno seguente ed a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola, salvo diverso accordo fra i genitori sulla base dei rispettivi impegni e delle esigenze dei minori.
I periodi di permanenza di ed presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno Per_1 Per_2 regolati in base al criterio dell'alternanza: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé ed per 15 giorni anche non consecutivi, Per_1 Per_2 da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Va posto, poi, a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e, al fine di CP_1 determinare la misura del contributo paterno, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Il , in sede di comparsa conclusionale, ha rappresentato che da gennaio 2024, svolge la propria CP_1 prestazione professionale, quale disegnatore tecnico, in favore della percependo Controparte_2 un reddito mensile lordo di circa euro 1.000,00 – 1.500,00; precedentemente, il resistente dichiarava un reddito complessivo annuale di circa euro 10.000, come comprovato dalla documentazione depositata in atti relativa agli anni di imposta 2022 e 2021 (cfr. dichiarazioni dei redditi). Il ha poi rappresentato di vivere CP_1 presso l'immobile di proprietà della propria madre e zia - per il quale sarebbe tenuto a corrispondere un contributo mensile di euro 200,00 -, corrispettivo che tuttavia non versa, come ammesso dal medesimo in sede di comparsa di costituzione e risposta;
altresì, egli ha prodotto svariate cartelle di pagamento per debiti risalenti nel tempo.
Quanto alla quest'ultima ha mantenuto inalterata la propria attività lavorativa, svolgendo la Pt_1 professione di insegnante e percependo un reddito netto annuale di circa euro 23.000,00 - 25.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2022, 2021 e 2020). La ricorrente ha poi rappresentato di provvedere integralmente al pagamento della rata di mutuo fondiario della casa coniugale sita in Rimini (RN), Via Turchetta, n. 35, cointestata con il , circostanza pacificamente ammessa dal resistente. CP_1
Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio e della rispettiva situazione economico-reddituale delle parti, appare congruo disporre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
ed nella misura complessiva di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, che il provvederà a versare alla n via CP_1 Pt_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
A carico del va posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che CP_1 saranno sostenute nell'interesse dei figli ed , così come regolate secondo il Protocollo in uso Per_1 Per_2 presso il Tribunale di Bologna.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
17/03/2022 da ei confronti di , Parte_1 Controparte_1 premesso che con sentenza non definitiva n. 848/2022, pubblicata il 21/09/2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto a Rimini in data 21/06/2003 da
- matrimonio trascritto al n. 124 Parte II, Serie A dell'anno 2003 del Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini -, così provvede:
a) AFFIDA i minori (nato il [...]) ed (nata il [...]) congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione presso la madre;
b) ASSEGNA la casa coniugale a n qualità di genitore collocatario dei figli minori;
Parte_1
c) DISPONE che potrà vedere e tenere con sé i figli minori ed un Controparte_1 Per_1 Per_2 pomeriggio a settimana, indicativamente il martedì (salvo diverso accordo fra i coniugi sulla base dei rispettivi impegni e delle esigenze dei minori) dall'uscita da scuola al rientro a scuola il giorno seguente, e a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola;
d) DISPONE che i periodi di permanenza di ed presso il padre durante le festività natalizie e Per_1 Per_2 pasquali saranno regolati in base al criterio dell'alternanza: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
e) DISPONE che, durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé ed per 15 giorni anche Per_1 Per_2 non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
f) dispone che versi a a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 Parte_1
ed , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 mensili (euro Per_1 Per_2
200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
g) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi