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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2024, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 23/01/2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2889/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] Parte_1
il 10/10/1955, C.F. , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
PIAVE n. 157, CAPO D'ORLANDO (ME), presso lo studio dell'Avv.
AMADORE EMILIANO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/09/2023 Parte_1
esponeva di aver ottenuto, in data 11.05.2023, sentenza emessa a
[...]
definizione del giudizio iscritto al n. 462/2020 R.G. di codesto Tribunale di Patti, con il quale gli era stato riconosciuto il requisito sanitario necessario al fine di ottenere l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 18.01.2016; che la suddetta sentenza era stata notificato all' in data 12.05.2023 e che erano stati CP_1
trasmessi a mezzo pec anche gli altri documenti necessari al fine di ottenere la liquidazione della prestazione richiesta. L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere l'assegno ordinario di invalidità e i relativi arretrati già maturati.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità e che l' fosse condannata al pagamento di tutte le CP_1
somme dovute per i ratei maturati e non riscossi relativi al beneficio richiesto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 08.01.2024 eccependo di aver liquidato gli arretrati del ripristino dell'aoi in data 27 ottobre 2023, e di aver posto in pagamento le somme con valuta 20 novembre 2023, precisando che il periodo considerato va dal 1° marzo 2016 al 31 ottobre 2022, poiché dal mese di novembre 2022 il ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia. Chiedeva, dunque, una pronuncia di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del CP_1
provvedimento con il quale ha proceduto alla liquidazione degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, nonché il cedolino del relativo pagamento per complessivi euro 36.731,81.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese avanzate dalla CP_1
ricorrente.
2 Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai fini CP_1 dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , emerge chiaramente che il CP_1
provvedimento che ha disposto il pagamento in favore del ricorrente è stato adottato nell'ottobre del 2023 (con valuta 20 novembre 2023 come da cedolino di pagamento depositato dall'Istituto), in data successiva alla proposizione del presente ricorso.
Le spese, quindi, seguono detta soccombenza virtuale, sulla base della fondatezza delle ragioni attoree e della tardività del provvedimento di liquidazione adottato dall' , e si liquidano in favore del procuratore antistatario come da CP_1
dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 13/09/2023 Parte_1
CP_ nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Emiliano Amadore antistatario, liquidandole in euro 3.291,00, oltre c.p.a, i.v.a. e spese generali, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 23/01/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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