Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 30/2025 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 13.01.2025 da: (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...] (con l'avv. Pompei) e C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nato a [...] il [...] (con l'avv. Ambrogetti)
[...] C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 13.01.2025 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio in data 11.11.2023, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo Per_1 venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata;
di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio
: Per_1
“1) Il figlio minore verrà affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre ove manterrà la propria residenza.
2) In aderenza allo spirito dell'affidamento condiviso, tutte le decisioni di qualche interesse relative all'educazione ed istruzione del figlio dovranno essere assunte da entrambi i genitori in concordia fra loro. Ciascun genitore dovrà esser tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi circostanza rilevante relativa ad attività, inclinazioni, aspirazioni e problematiche del minore. Di concerto verranno assunte, nel rispetto delle legittime aspirazioni del minore, le scelte di indirizzo scolastico, quelle relative alle attività sportive e ricreative. Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi questione attinente la salute del minore, mentre le scelte in ordine a trattamenti medici, chirurgici o farmacologici (ovviamente esclusi quelli di urgenza) cui il figlio dovesse essere sottoposto dovranno essere discussi e decisi da entrambi i genitori. Uguali diritti e doveri avranno i genitori di vigilare sull'istruzione del minore, confrontandosi con gli insegnanti e prendendo visione dei risultati degli studi con uguale diritto a partecipare agli organi rappresentativi in seno alle istituzioni scolastiche. Nei periodi di custodia ciascun genitore dovrà farsi carico di rispettare le esigenze di studio del minore ed anche di assicurare la necessaria continuità alle attività ricreative e sportive dallo stesso intrapresi. I genitori si impegnano comunque a tenersi reciprocamente al corrente riguardo ai più rilevanti eventi della vita del figlio, con particolare riferimento alla vita scolastica, ma anche alle attività ed abitudini di svago.
- Una settimana starà presso la casa materna ed il padre potrà tenere con sé il figlio il Per_1 lunedì, mercoledì e venerdì al mattino o al pomeriggio in base ai turni lavorativi che lo stesso si impegna a comunicare alla Sig.ra all'inizio di ogni mese, salvo imprevisti dovuti alla Pt_1 reperibilità.
- La settimana successiva, invece, starà presso la casa materna ma il padre potrà tenere con Per_1 sé il figlio il martedì ed il giovedì al mattino o al pomeriggio in base ai turni lavorativi che lo stesso si impegna a comunicare alla Sig.ra all'inizio di ogni mese, salvo imprevisti dovuti alla Pt_1 reperibilità, nonché dal sabato mattina alle ore 19:00 della domenica.
4) Le parti concorderanno a seconda dell'esigenza, l'alternanza per gli spostamenti del figlio tra le rispettive abitazioni, il tutto compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i coniugi e salvo ogni differente accordo tra i genitori medesimi.
5) I ricorrenti si impegnano a collaborare al fine di favorire rapporti significativi tra e le Per_1 rispettive famiglie d'origine (nonni e parenti), concordi che alla gestione del minore collaborino, come sino ad oggi avvenuto, anche i nonni materni e paterni.
6) L'introduzione di nuovi partner dei genitori nella vita del figlio dovrà avvenire in maniera graduale e solamente in caso di relazione affettiva duratura e connotata da stabilità.
7) Il figlio trascorrerà, ogni anno alternativamente presso la madre o il padre, il giorno di Per_1
Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1 gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo. 8) Durante l'estate ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di tempo anche non continuativo di 15 giorni. Nell'estate del 2025 ciascun genitore avrà la possibilità di vedere il figlio anche nel periodo di spettanza continuativa dell'altro per un pomeriggio o una mattina da concordarsi. A partire dall'estate del 2026 il bambino trascorrerà i periodi di tempo continuativi con ciascun genitore senza frequentare l'altro, a condizione che lo stesso non manifesti disagi a non vedere l'altro genitore per un periodo di tempo troppo lungo. A tal fine le parti si impegnano ad una tempestiva programmazione delle vacanze e ad una pronta comunicazione, con un preavviso di almeno 30 giorni.
9) Il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento ed al sostentamento del figlio Parte_2 minore versando direttamente alla Sig.ra ogni mese l'importo complessivo di €. 300,00. Il Pt_1 predetto assegno di €. 300,00 verrà corrisposto dal padre entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che la Sig.ra indicherà entro la prima scadenza utile e verrà Pt_1 aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT.
10) Per quanto attiene alle spese straordinarie siano esse mediche, scolastiche, ricreative, esse saranno preventivamente concordate fra i genitori e saranno sostenute esclusivamente dal Sig.
. Pertanto, qualora vengano sostenute dalla Sig.ra la stessa potrà richiederne Pt_2 Pt_1 all'altro genitore il 100% del relativo importo, previa esibizione di idoneo giustificativo. Tale richiesta dovrà comunque avvenire in tempo utile per la relativa detrazione fiscale. Le spese straordinarie saranno disciplinate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale della Spezia, che di seguito si allega e che fa parte integrante del presente accordo.
Le spese del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti con liquidazione dei compensi spettanti al difensore della signora come da separata istanza in quanto la stessa Pt_1
è ammessa al gratuito patrocinio”.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza del 13.03.2025 le parti sono comparse insistendo come da ricorso. Con successiva ordinanza è stata richiesta la produzione di alcuni documenti mancanti.
Tale documentazione è stata depositata nel termine all'uopo assegnato.
Venendo dunque a decidere, si ritiene che le pattuizioni sopra riportate siano conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
Può pertanto procedersi alla loro omologa.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 23.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI