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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 3376 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa ANNA MARIA PIZZI Presidente dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a Feni in [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Santilli del Foro di Milano presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano via Santa Radegonda n. 16, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Milano n. 2024/8317 del 12.12.2024
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. in persona del Ministro pro-tempore, - Controparte_1 P.IVA_1
, con l'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1 Milano- è ex lege domiciliato
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 20 e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione 3° Civile, il 13.8.2017, nella causa civile n. 7037/2016 R.G., in materia di protezione internazionale
Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti e dei fondati motivi per ritenere che nel corso del rientro nel Paese di origine correrebbe un rischio di subire un grave danno come definito dall'art 14 lett C) dlgs 251/07 per l'effetto riconoscere in capo all'appellante lo status di persona cui è concordata la protezione sussidiaria;
in via subordinata: accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di inespellibilità di cui all'art 19 dlgs 286/1998, comma 1 e dei gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art 32 dlgs 251/07, per l'effetto annullare il provvedimento di diniego della per carenza di Controparte_2 motivazione e accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a beneficiare della protezione umanitaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via ulteriormente subordinata: ove ne ricorrano i presupposti, un permesso per casi speciali come introdotto dal D.L n.113 del 4 ottobre 2018 e come modificato dal D.L 21 ottobre 2020 n.130; con vittoria di spese.
In ogni caso, essendo parte ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da delibera depositata in atti, liquidare i compensi professionali sia per il giudizio in Cassazione sia per la fase di riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Brescia, nonché per la fase di riassunzione dinnanzi alla
Corte di Appello di Milano, da cui la decisione di rinvio di cui oggi è atto di riassunzione”
Il P.G ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in riferimento alla domanda di permesso di soggiorno per casi speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Ricorso in Riassunzione iscritto a ruolo il 4.12.2024 il sig. nato in Parte_1
Bangladesh il 1.1.1991 ha proposto impugnazione avverso Ordinanza del Tribunale Brescia Rg
7037/2016 del 13.8.2017 che aveva rigettato la domanda di status di rifugiato, protezione sussidiaria e pagina 2 di 20 umanitaria ex art 5 co.6 Dlgs 286/1998 di cui al decreto di rigetto della Comm. Territoriale di Brescia
n. MN0000814 notificato dalla Questura di Mantova in data 23.3.2016.
Avverso l'Ordinanza de qua la Corte di Appello di Brescia rigettava l'appello promosso da
[...] con sentenza 1610/2019, rilevando come l'appellante non avesse preso posizione sulla Parte_1 motivazione su cui si fondava la sentenza del Tribunale relativa alla sua inattendibilità che travolgeva sia la sua domanda di protezione sussidiaria ex art 14 lettere a e b dlgs 251/2007 e sia la domanda di protezione sussidiaria, mentre in relazione alla protezione sussidiaria di cui all'art 14 lett c) l'appellante proveniva dalla città di Feni che, benchè al confine con l'India, zona interessata da recenti tensioni, non si trovava in una situazione di conflitto armato conclamato;
quanto alla domanda di protezione umanitaria non aveva fornito documentazione lavorativa nel grado sicché andava preferita la situazione nel Paese d'origine ove aveva lavorato e dove aveva ancori rapporti familiari significativi. proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art 14 lett c dlgs Parte_1
251/07 e 8 co.3 dlgs 25/2008 per violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria da parte dell'organo giudicante, in mancanza di consultazione delle fonti ufficiali per escludere ai fini della protezione richiesta, che prescinde dalla credibilità, una situazione di violenza indiscriminata e conflitto armato nella sua zona di provenienza e con il secondo motivo per violazione dell'art 5 co 6 dlgs 286/98 per erronea esclusione di una situazione di vulnerabilità in assenza di alcuna valutazione comparativa tra la propria situazione attuale di integrazione sociale in Italia e il Paese di provenienza senza consultazione di alcuna fonte ufficiale né valutazione delle risultanze del rapporto
[...]
CP_3
La Corte di Cassazione con ordinanza 34322/2021 pubblicata il 15.11.2021 ha accolto il ricorso cassando la pronuncia con rinvio alla Corte di Appello di Milano, evidenziando che nella sentenza della
Corte di Appello non erano evidenziate le COI aggiornate e nondimeno che si era escluso apoditticamente l'esistenza di un conflitto armato benchè la città di provenienza di parte istante risulti interessata da recenti tensioni, come da generica fonte non ufficiale www.worldvision.it/crisi/politica/bangladesh/news; motivo assorbito per la protezione umanitaria;
la
Corte di Appello ha violato il dovere di cooperazione istruttoria.
Parte riassumeva la causa RG 151/2022 avanti alla Corte di Appello di Brescia con atto di Pt_1 citazione notificato il 14.2.2022, chiedendo la protezione sussidiaria ex art 14 lett c) dlgs 251/2007 evidenziando il costante peggioramento della situazione della sicurezza in Bangladesh (il governo adotta misure repressive, numerosi episodi di violenza, poca libertà e non vi è la possibilità di manifestare il proprio pensiero;
manca la struttura sanitaria atta ad affrontare la pandemia Covid); lui è ben integrato in Italia, ha sempre lavorato e abita a San Benedetto Po e chiede anche la protezione umanitaria.
Nel corso del giudizio di appello la Corte d'Appello di Brescia sollevava la questione di competenza territoriale, considerato che la Corte di Cassazione aveva rinviato alla Corte di Appello di Milano;
seguivano una serie di rinvii richiesti dalla difesa per aver proposto alla Corte di Cassazione ricorso per pagina 3 di 20 correzione di errore materiale, ricorso poi rigettato e poichè la parte, che lavorava regolarmente con contratti di lavoro determinato aveva richiesto alla Questura la protezione speciale, che veniva rigettata e la stessa aveva presentato opposizione al Tribunale di Brescia con udienza fissata al 23.9.2024.
La Corte di Appello di Brescia con ordinanza del 5.11.2024 dichiarava la propria incompetenza funzionale nel giudizio di riassunzione, essendo competente la Corte di Appello di Milano avanti la quale il giudizio andava riassunto entro il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della ordinanza.
La causa è stata riassunta da avanti la Corte di Appello di Milano con ricorso Parte_1 iscritto a ruolo il 4.12.2024 e notificato al il 20.12.2024 unitamente al decreto di fissazione CP_1 udienza.
Parte appellante, richiamando i principi fissati nell'Ordinanza di rinvio, allega:
di essere arrivato in Italia nel 2015 ed essere fuggito dal Paese per aggressioni e minacce subite per mano della famiglia dello zio paterno a seguito di una faida sorta a causa di possedimenti terrieri contesi (lo zio con i cugini li picchiarono ferocemente e assoldavano sicari per ucciderli nel 2013); suo padre tentava di presentare denuncia che la polizia non accoglieva perché non avevano sufficienti soldi;
lo zio e i cugini sporgevano denuncia contro di lui asserendo che aveva violentato una cugina;
lui si nascondeva a Feni per un anno e la Polizia non lo ha trovato ma ha imprigionato suo padre, il quale una volta libero ha aiutato il figlio a fuggire via dal Paese;
in Italia ha sempre lavorato (ha prodotto documentazione avanti la Corte di Appello di Brescia per gli anni 2019-2020-2021 ed estratto CP_ contributivo dal 2016 al 2022); vive con regolare ospitalità a San Benedetto Po;
un rimpatrio costituirebbe violazione dell'art 8 CEDU per violazione al diritto alla vita privata;
lavora e vi è la dichiarazione del datore di lavoro a tempo determinato del 30.8.2024 e Mod Lav DAL 21.2.2024 al
15.11.2024; buste paga 2024 € 354 circa;
CUD 2024 € 4.786,71; CUD 2023 Euro 5.685,69.
Chiede la protezione sussidiara ex art 14 lett C) dlgs 251/07 e in via subordinata, ex art 19 co.1 dlgs
286/98 dichiararsi l'inespellibilità per gravi motivi di carattere umanitario, di cui all'art 32 dlgs 251/07, accertarsi il diritto alla protezione umanitaria;
in via ulteriormente subordinata la protezione speciale ex
DL 113/2018 come modificato dal DL 130/2020;
chiede la liquidazione dei compensi di patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di legittimità, per quello avanti la Corte di Appello di Brescia e per il presente avanti la Corte di Appello di Milano.
Il , a cui è stato notificato in data 20.12.2024 il ricorso introduttivo unitamente al Controparte_1 decreto di fissazione udienza non si è costituito.
Parte appellante ha depositato in data 17.2.2025 Nota di Trattazione scritta con cui ha richiamato le proprie conclusioni.
pagina 4 di 20 All'udienza del 20.2.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta in forza di decreto di questo Corte del 18.12.2024, verificato il deposito da parte dell'appellante della Nota di Trattazione, la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La Corte dichiara la contumacia del , non costituito, a cui sono stati notificati il Controparte_1
ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione udienza avanti questa Corte in data 20.12.2024.
Preliminarmente la Corte accerta l'ammissibilità di codesto procedimento in riassunzione, stante la produzione da parte dell'appellante della copia conforme dell'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione rilasciata dalla competente Cancelleria in data 5.6.2023, in ottemperanza al disposto di cui all'art 394 cpc.
Nel merito, la Corte, riportandosi ai principi di diritto esposti dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio 29.9.2021, provvedimento presupposto del presente procedimento, ritiene l'appello fondato nei limiti che seguono.
Nel caso di specie, in applicazione del dovere di cooperazione istruttoria ex art 8 co.3 dlsg 25/2008, la valutazione, che prescinde dalla credibilità di parte istante, deve procedere sulla rivalutazione della domanda di protezione sussidiaria ex art 14 lett.C) dlgs 251/07 e sulla domanda di protezione umanitaria ex art 5 co.6 dlgs 286/1998 in applicazione del principio fissato dalla Corte di Cassazione
con l'Ordinanza di Rinvio, senza la disamina della domanda di protezione internazionale formulata dall'appellante, in quanto la parte ora appellante in riassunzione nella fase di legittimità non ha impugnato il rigetto della svolta domanda di status di rifugiato.
L'art 14 dlgs 251/07 recita: “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati
danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di
pagina 5 di 20 pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la
minaccia grave individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata
in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”
Quanto alla domanda di protezione sussidiaria ex art 14 lett C dlgs 251/07 si osserva quanto segue.
La Repubblica Popolare del Bangladesh, con 180 milioni di abitanti è una delle democrazie più grandi del mondo. Malgrado il passato sia stato segnato da colpi di stato e dittature militari, il Paese ha mantenuto nel complesso un percorso di sviluppo socio-economico e di ampliamento dei diritti civili e politici. Negli ultimi anni si registra un crescente autoritarismo del Governo della Primo Ministro
HE (da oltre 15 anni ininterrottamente al potere) e una accentuata polarizzazione del quadro Per_1 politico, con le forze di opposizione che rifiutano di partecipare alla competizione elettorale. Il Paese è una Repubblica parlamentare caratterizzata da un sistema legale misto, basato sulla common law e sul diritto islamico. Il potere legislativo è detenuto da un parlamento unicamerale ( ) Persona_2 composto da 300 rappresentanti, eletti a suffragio universale, cui si aggiungono 50 parlamentari donna eletti proporzionalmente dai partiti rappresentati in Parlamento. La Costituzione, adottata nel 1972, è basata sul principio della divisione dei poteri. Il Bangladesh aderisce a strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona, come il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (con riserve) e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 (con riserve). Si sottolinea tuttavia la mancata adesione del Paese alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951. Il
Bangladesh è caratterizzato da una fortissima pressione migratoria dovuta alla sovrappopolazione e alla ridotta superficie. La pressione migratoria si dirige in particolare verso l'Italia, dove risiede la più numerosa collettività bangladese nell'Europa continentale. L'UE ha concordato con il Bangladesh le standard operating procedures (SOP) per il rimpatrio degli irregolari, che al loro rientro sono assistiti nella loro reintegrazione in base al programma “PROTTASHA” realizzato da OIM con fondi UE e supporto delle Autorità.
Secondo qualificati organismi internazionali, l'applicazione della legge in Bangladesh avviene in un contesto caratterizzato da opacità. In particolare, l'allora Controparte_5 oggi nel suo ultimo rapporto sul Paese, osserva che “la Controparte_6 scarsa indipendenza della magistratura è tra i principali problemi del Bangladesh. […] Un gran numero di problemi pregiudica il sistema giudiziario del Paese, in particolare la corruzione, l'interferenza politica e un sostanzioso arretrato di casi”. La corruzione è un fenomeno diffuso. Nell'indice di percezione della corruzione del 2023 di Transparency International, che ha collocato 180 Paesi su una scala da 0 (“altamente corrotto”) a 100 (“molto pulito”), il Bangladesh ha ottenuto 24 punti. Il Country
Report 2023 sul Bangladesh del think tank statunitense Freedom House considera il Bangladesh un regime ibrido (c.d. partly free country).
pagina 6 di 20 Il quadro politico è caratterizzato da una profonda frattura tra il partito di governo (Awami League) e i partiti di opposizione (fra i quali il Bangladeshi National Party – BNP – e il partito di ispirazione islamica Jamaat). La Primo Ministro HE HA, figlia del “padre dell'indipendenza” del Bangladesh (HE IB RA ) governa ininterrottamente il Paese da oltre15 Persona_3 anni. Dopo violente tensioni pre-elettorali, le elezioni del gennaio 2024 si sono tenute senza particolari Contr disordini, ma il principale partito di opposizione, ha boicottato le urne e denunciato irregolarità del processo elettorale. In un contesto di bassa affluenza e assenza dei partiti di opposizione il partito di governo ha ottenuto la quasi totalità dei seggi. L'Unione Europea ha preso nota del risultato delle elezioni incoraggiando tutti gli attori a rispettare il pluralismo politico, I valori democratici e gli standard internazionali in materia di diritti umani. In via generale non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Si segnala un graduale restringimento della libertà d'espressione e degli spazi di dissenso. Non risulta un flusso di oppositori politici diretto in Italia, che resta meta privilegiata dei migranti economici bangladesi, i quali una volta entrati nel territorio nazionale utilizzano spesso la richiesta di asilo in maniera strumentale per cercare di rimanere nel nostro Paese, come confermato dal basso numero di protezioni accordate rispetto all'alto numero di richiedenti asilo. Lo stesso trend si registra, ancorché con numeri inferiori in termini assoluti, anche negli altri Paesi della UE. Un provvedimento del 2018, il Digital Security Act (DSA), ufficialmente finalizzato a garantire la sicurezza informatica e a prevenire il crimine informatico, ha permesso ulteriori limitazioni della libertà di espressione e di informazione, colpendo specialmente i membri dei partiti di opposizione e I dissidenti. Nonostante nel 2023 il suddetto atto sia stato emendato nel Cyber Security Act (CSA), seguendo diverse raccomandazioni pervenute dalla comunità internazionale (inclusa l'UnioneEuropea), permangono ancora preoccupazioni circa la natura restrittiva delle libertà fondamentali del testo.
Membro del Consiglio Diritti Umani per il triennio 2023-2025, il Bangladesh è stato sottoposto a review periodica nel novembre 2023. Sono state formulate 301 raccomandazioni di cui il Governo ne ha accolte 211. Il rapporto conclusivo della review fa stato dei progressi e delle criticità esistenti. Le discriminazioni e le violenze di genere sono diffuse. Si registrano atti discriminatori anche nei confronti della minoranza LGBTQI dato che il codice penale considera illegale l'omosessualità (art. 377) offrendo la possibilità per le forze di polizia di attuare azioni intimidatorie e repressive. Per quanto riguarda i diritti del lavoro, si segnalano l'esteso impiego di lavoro minorile e/o forzato e la precarietà degli standard di sicurezza sul luogo di lavoro (in particolare nel trainante settore tessile).
Nel 2019 alcune centrali sindacali internazionali hanno presentato una doglianza ex art. 26 dello
Statuto dell'ILO sul rispetto da parte del Bangladesh delle convenzioni fondamentali n. 81 (libertà di associazione), 87 (diritto di organizzazione sindacale e negoziazione collettiva) e 98 (ispezioni sul lavoro). In risposta alla doglianza, il Governo del Bangladesh nel 2021 ha presentato una roadmap con una serie di impegni solo in parte realizzati. Il Governing Body dell'ILO ha esaminato la situazione nel
2 marzo 2024 rinviando ad un nuovo esame a novembre 2024. L'UE ha esortato il Governo in tale occasione a mantenere i propri impegni.
pagina 7 di 20 Si richiama quanto segnalato dal DFAT – Australian Government, Department of Foreign Affairs and
Trade, secondo cui sussistono in Bangladesh forme di schiavitù per debiti derivanti dall'usura (debt bondage). Si richiama inoltre quanto segnalato dall' Controparte_8
[...]
secondo cui la comunità di confessione sciita ismailita, pratica le MGF.
[...] Persona_4
Particolarmente grave è il fenomeno delle sparizioni forzate e delle esecuzioni extra-giudiziali. Molto criticato è l'operato del un'unità anticrimine e antiterrorismo interforze Controparte_9
fondata nel 2004, i cui membri si sarebbero resi responsabili di atti di tortura, sparizioni forzate e
Contr omicidi extra-giudiziali a partire dal 2018. Secondo la , potrebbero essere oltre 300 le persone
Contr
“sparite” dal 2009 sotto la custodia del
Il 10 dicembre 2021, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti Umani, l'Amministrazione
Biden
ha adottato un pacchetto di sanzioni nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili di violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani, tra cui sette alti ufficiali del RAB, incluso il Capo della polizia.
Bangladesh non è coinvolto in alcun confitto armato internazionale. Per quanto riguarda i conflitti interni, si segnala la situazione delle Chittagong Hills Tract, al confine con India e Myanmar, dove risiedono minoranze cristiane e buddiste che aspirano ad ottenere maggiore autonomia. Un accordo di pace è stato siglato ma è implementato solo in parte. La regione è sottoposta a misure speciali di controllo militare.
Contro le persecuzioni ed i maltrattamenti, mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate è possibile sporgere denuncia alle forze dell'ordine e chiedere soddisfazione per via giudiziaria in caso di abuso e discriminazione. L'applicazione concreta delle norme esistenti risente del clima di diffusa corruzione, del crescente autoritarismo e di fattori culturali. Nei fatti spesso gli abusi restano impuniti e si registrano casi di intimidazione. Oltre alle già citate criticità che caratterizzano il sistema giudiziario bangladese, va segnalato che gli organi chiamati a vigilare sul rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, e in particolare la Commissione Nazionale per i Diritti Umani, la
Commissione Elettorale e la Commissione Anticorruzione, hanno dimostrato una limitata capacità di incidere sull'effettiva fruizione di tali diritti, rivelandosi manipolabili dal governo.
I casi in cui si riscontra un effettivo bisogno di protezione internazionale sono principalmente legati all'appartenenza alla comunità LGBTQI+, alle vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni pagina 8 di 20 genitali femminili, alle minoranze etniche e religiose, alle persone accusate di crimini di natura politica e ai condannati a morte. Si segnala anche il crescente fenomeno degli sfollati “climatici”, costretti ad abbandonare le proprie case a seguito di eventi climatici estremi.
Fonti consultate: - “Bangladesh: Guarantee access to health care and fair trial Controparte_3 rights to detained former ME IN EG , pubblicato il 19/12/2019: Bangladesh: Persona_5
Guarantee Access to Health Care and Fair Trial Rights to Detained Former ME IN EG
(amnesty.org) ; “Bangladesh: End political prosecution of rights leaders: 10 years of Persona_5
reprisals against Odhikar officials for documenting violations”, pubblicato il 10/08/2023:
Bangladesh: End political prosecution of rights leaders: 10 years of reprisals against Odhikar officials for documenting violations - ; “Bangladesh: Government must Controparte_3
remove draconian provisions from the Draft Cyber Security Act”, pubblicato il 31/08/2023:
Bangladesh: Government must remove draconian provisions from the Draft Cyber Security Act -
; “Bangladesh: Stop weaponizing labour law to harass Nobel Laureate Controparte_3
, pubblicato il 18/09/2023: Bangladesh: Stop weaponizing labour law to harass Persona_6
Nobel Laureate - Persona_6 Controparte_3
- BBC News: “Bangladesh elite police to hang for murders”, pubblicato il 16/01/2017:
https://www.bbc.com/news/world-asia-38634227- DFAT – Australian Government, Department of
Foreign Affairs and Trade, DFAT Country
Information Report Bangladesh, 30 novembre 2022, p. 29,
https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-reportbangladesh.pdf
- Dhaka Tribune: “BNP: Democracy-loving people won as almost all voters boycotted polls”,
pubblicato il 7/01/2024: BNP: Democracy-loving people won as almost all voters boycotted polls
(dhakatribune.com) ; “27 boycott polls alleging rigging, irregularities”, pubblicato il 08/01/2024:
27 boycott polls alleging rigging, irregularities (dhakatribune.com)
- Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America: “The United States Promotes Accountability for
Human Rights Violations and Abuses”, pubblicato il 10/12/2021: The United States Promotes
Accountability for Human Rights Violations and Abuses - United States Department of State
pagina 9 di 20 - Equaldex: scheda “LGBT rights in Bangladesh”, consultata il 22/03/2024 https://www.equaldex.com/region/bangladesh
- Freedom House: Freedom in The World 2023, Country Report, consultato il 22/03/2024:
Bangladesh: Freedom in the World 2023 Country Report | Freedom House
- Human Rights Watch: World Report 2024, Country Report, consultato il 22/03/2024: World Report
2024: Bangladesh | Human Rights Watch (hrw.org)
- Odhikar: Report annuale sui diritti umani in Bangladesh - 2021, pubblicato il 31/01/2022:
AnnualHR-Report-2021_English.pdf (odhikar.org) ; Report annuale sui diritti umani in Bangladesh
- 2023, pubblicato il 04/01/2024: AHRR-2023_Odhikar_English_Final.pdf
- The Daily Star: “Desperate for a home away from home”, pubblicato il 21/03/2024: Bangladeshis
Seeking Asylum in Europe | Desperate for a home away from home (thedailystar.net)
- Transparency International: scheda Bangladesh, consultata il 22/03/2024: Bangladesh -
Transparency.org
- World Coalition Against the Death Penalty: Country Report, consultato il 22/03/2024:
https://worldcoalition.org/pays/bangladesh/
- Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite: Universal Periodic Review, 14 novembre 2023:
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/bd-index
- Consiglio dell'Unione Europea: “Bangladesh: Statement by the High Representative on behalf of the European Union on the parliamentary elections”, pubblicato il 09/01/2024: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/09/bangladesh- statementby-the- high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-parliamentary- elections/
- EASO/EUAA: Country of Origin Information Report, pubblicato nel 09/2017:
1226_1514469257_bangladesh-country-overview-december-2017.pdf (ecoi.net) ; Applying the
Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure, pubblicato nel 12/2022: Applying the Concept
of Safe Countries in the Asylum Procedure (europa.eu) ; Asylum Report, pubblicato nel 07/2023:
Asylum report 2023 - Publications Office of the EU (europa.eu)
- e : “ILO Governing Body, 350th session - Report by the Government of Bangladesh CP_11 CP_12 on pagina 10 di 20 progress made on the implementation of the road map taken to address all outstanding issues mentioned in the article 26 complaint - EU Statement”, pubblicato il 13/03/2024: ILO Governing Body,
350th session - Report by the Government of Bangladesh on progress made on theimplementation of the road map taken to address all outstanding issues mentioned in the article 26 complaint - EU
Statement | (europa.eu) CP_11
Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art.
2-bis del d. lgs. n. 25/2018, il
Bangladesh può essere considerato come un Paese sicuro e, pertanto, la vicenda rappresentata da parte ricorrente, inficiata da inattendibilità ma in ogni caso da ricondursi ad una faida familiare, in riferimento alle condizioni del Paese di origine rappresentate non può costituire presupposto di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14 lett C) dlgs 251/07.
QUANTO AL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE UMANITARIA ovvero della protezione speciale come ridisciplinata attraverso il decreto legge 21.10.2020 n.130 (convertito con L. 18.12.2020
n. 173).
Il decreto legge citato all'art 1 co.1 lett a) ha modificato l'art 19 comma 1.1. del dlgs 286/1998 con le seguenti disposizioni:
“non sono ammessi al respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5 co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza in tale Stato di violazione sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi al respingimento o espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione alla salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28.7.1951, resa esecutiva dalla L. 722/1954 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese di origine”
Con riguardo alla seconda fattispecie afferente alla valutazione della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, si ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della precedente protezione umanitaria di cui all'art 5 co.6 dlgs 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di all'art 1 co.1 lett b) n.2 del DL pagina 11 di 20
4.10.2018 n.113, convertito in L.
1.12.2018 n.132 e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito dalla Costituzione (tra cui Cass Civ sez I 13.10.2020 n. 22057).
Anche la introdotta successiva riforma dell'art 19 citato con il DL 20/2023 prevede il divieto di respingimento per il pericolo di essere sottoposto a persecuzioni per motivi personali o sociali, dando ancora una volta una continuità normativa seppur indiretta alla tutela del rispetto della vita privata e familiare, come sancito dal comma soppresso.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ed ora protezione speciale è misura di natura residuale concedibile previa valutazione di fattori che potrebbero esporre parte istante a rischi apprezzabili, come situazione di grave instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali, da accertare anche in rapporto alla vulnerabilità personale del soggetto con particolare riferimento alle condizioni di salute, all'età, all'inserimento sociale ed altro, in conformità alla Ordinanza della Corte di Cassazione VI Sez. n. 15466/2014 “..si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del Giudice di merito dell'esistenza di situazioni di
“vulnerabilità” non rientranti nelle misure tipiche o perchè aventi il carattere della temporaneità o perchè vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perchè intrinsecatamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzato da una esigenza qualificabile come umanitaria”.
L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata dalla importante pronunzia della
Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: “…I 'seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n.
5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle
pagina 12 di 20 condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche…”.
Con riferimento alla necessità di una comparazione tra diversi aspetti del caso concreto, al fine del riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria ora protezione speciale la Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “…il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili…La condizione di
'vulnerabilità' può…avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condure un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa…” .
In conclusione, la “vulnerabilità” può derivare “…da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale”, pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero “può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute…oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti di impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)…La ratio della protezione umanitaria ora protezione speciale rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità…E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile
pagina 13 di 20 sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituicono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.).
Parte ricorrente è giunto in Italia all'età di anni 14 nel 2015, ove ha sempre lavorato (ha prodotto documentazione avanti la Corte di Appello di Brescia per gli anni 2019-2020-2021 ed estratto
CP_ contributivo dal 2016 al 2022); vive con regolare ospitalità a San Benedetto Po;
vi è la dichiarazione del datore di lavoro di assunzione a tempo determinato del 30.8.2024 e Mod Lav DAL
21.2.2024 al 15.11.2024; buste paga 2024 € 354 circa;
CUD 2024 € 4.786,71; CUD 2023 € 5.685,69.
Risulta pertanto documentato l'impegno profuso dal ricorrente nel suo processo di integrazione nel nostro Paese ove ha trovato un lavoro dignitosamente redditizio e tale circostanza deve essere associata alla valutazione della condizione di criticità socio-politica in essere in Bangladesh, ove la condizione della popolazione è ridotta alla miseria, con difficoltà di accedere alla protezione da parte dello Stato stante la dilagante corruzione.
In virtù delle norme di cui all'art 3 dlgs 251/07 e agli artt 8 co.3 e 27 co.1 bis dlgs 25/2008, attuative delle Direttive 2005/85/CE e 2004/83/CE nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono rilievo l'onere probatorio attenuato del richiedente e il potere-dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudicante correlato a fatti e circostanze purché dedotti e/o allegati da parte ricorrente, in quanto l'onere probatorio attenuato non coincide con l'onere di allegazione attenuato (Cass. N. 13088/2019).
La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire in applicazione degli indicatori di credibilità soggettiva previsti dall'art 3 co.5 dlgs 251/2007, dovendo il
Giudice sottoporle ad un controllo di coerenza interna, sulla base della specificità del rapporto e della sufficienza dei dettagli, di coerenza esterna sulla base di conferme date da testimoni e apporto probatorio in genere, nonché sulla base dell'accertamento di una credibilità razionale ovvero della plausibilità del racconto offerto e, in via residuale, permanendo incertezza, in applicazione del principio del beneficio del dubbio, essendo oggetto di giudizio la persona con i suoi diritti fondamenti di essere umano.
pagina 14 di 20 Nel caso specifico parte ora appellante ha allegato a fondamento della sua domanda la vicenda della faida familiare e tali allegazioni, che presentano una connotazione non dettagliata e di non attendibilità,
vanno comunque considerate in ragione della sua giovane età e del suo radicamento sul territorio italiano, da valutarsi in comparazione all'attuale situazione dello Stato del Bangladesh.
Secondo la Cassazione SSUU n. 24413 /2021: "La disciplina della protezione umanitaria antecedente
al d.l. 4 ottobre 2018 n. 113, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, qualifica tale forma di protezione (complementare rispetto alla c.d. protezione
internazionale) come un « catalogo aperto », legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus
persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psico-fisica del richiedente.
Trattandosi di cause non normativamente tipizzate, le situazioni dei soggetti vulnerabili vanno protette
alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali. In particolare, la Corte ha ritenuto che, ai fini
del riconoscimento della protezione, occorra operare una valutazione comparativa della situazione del
richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia con la situazione
soggettiva ed oggettiva in cui il medesimo si troverebbe rientrando nel Paese d'origine, senza che
abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente
considerato. I seri motivi di carattere umanitario che giustificano il riconoscimento della protezione
possono infatti riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed
incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che
costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. Il focus della comparazione va pertanto
centrato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, come definito soprattutto dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in connessione con gli articoli 2 e 3 della
Costituzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, infatti, chiarito che tutti i rapporti sociali tra
gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono costituiscono parte integrante
pagina 15 di 20 della nozione di « vita privata » ai sensi dell'art.
8. Pertanto, indipendentemente dall'esistenza di una «
vita familiare », l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo
diritto al rispetto della sua vita privata. La valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di
rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine
deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di
origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver
raggiunto nel tessuto sociale italiano. Ne deriva che situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali
di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione
umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per
contro, in presenza di tale apprezzabile livello di integrazione, saranno le condizioni oggettive e
soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore. In tale ipotesi,
qualora il ritorno nel Paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di
vita privata e/o familiare, tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU, sussisterà
un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per
riconoscere il permesso di soggiorno".
Ancora la Corte di Cassazione con sentenza n.41778/2021 ha stabilito che la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine prescinde dal giudizio di credibilità del richiedente asilo, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla posizione individuale.
Da quanto si rileva dalle pubblicazioni presenti sui siti web sopra riportati risulta che la situazione economica in Bangladesh sia di significativa povertà per la popolazione tanto da determinare il considerevole flusso migratorio. Nel caso di specie, il richiedente ha provato in giudizio un accettabile livello di integrazione nel tessuto socioeconomico data dalla regolarità. Egli pertanto ha realizzato un pagina 16 di 20 grado adeguato di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e lavorativa, facendolo tornare ove manca da ormai 10 anni, circostanza che lo esporrebbe ad una particolare vulnerabilità, non avendo ivi familiari e considerato il livello di grande povertà generalizzata e degrado economico ivi sussistente.
La Corte di Appello adita, pertanto, in applicazione dei principi di diritto fissati dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza di rinvio de qua, dichiara la sussistenza in capo all'appellante del diritto di ottenere la protezione speciale di cui all'art 19 co. 1.1., 1.2 dlgs 286/1998 nel testo posteriore alla novella di cui all'art 1 co.1 lett e) nn. 1 e 2 del dl 130/2020 convertito in L. 173/2020.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, co. 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di pagina 17 di 20 violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine». Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex
art. 117, co. 1, Cost. (artt. 19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023
(cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento, iscritto a ruolo avanti al Tribunale di Brescia in data 22.4.2016 pendeva alla data dell'11 marzo 2023 e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel
2020.
La Corte deve provvedere, in quanto giudice di secondo grado, in caso di riforma della sentenza impugnata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla
Suprema Corte come infra riportato:
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito
adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito
tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini
della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma
pagina 18 di 20 della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo
della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
Stante l'accoglimento del proposto appello e le particolari ragioni poste a sostegno della domanda da parte appellante, ivi compresa la documentazione del proprio consolidamento di integrazione in Italia
pervenuta solo in questo grado di giudizio, nonchè la mancata costituzione del in Controparte_1
tutti i gradi giudizio, la Corte ritiene sussistere giustificati motivi per provvedere alla integrale compensazione delle spese di lite ex art 92 cpc, ivi compresa quella della fase di legittimità avanti la
Corte di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, il 13.8.2017 nella causa civile n. Parte_1
7037/2016 R.G., in parziale accoglimento dell'appello così dispone:
1. dichiara la sussistenza per il sig. nato in [...] il [...] il diritto ad Parte_2
ottenere il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art 19 co. 1.1., 1.2 dlgs 286/1998 nel testo posteriore alla novella di cui all'art 1 co.1 lett e) nn. 1 e 2 del dl 130/2020 convertito in L. 173/2020;
ordina la trasmissione degli atti alla Questura del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio al medesimo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art 32 co.3 dlgs 25/2008 e 6,
co.1 bis lett a) del dlgs 286/1998 di durata biennale rinnovabile previo parere della CP_2
e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
[...]
2. dichiara la compensazione delle spese per tutte le fasi del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Anna Maria Pizzi
pagina 19 di 20 pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa ANNA MARIA PIZZI Presidente dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a Feni in [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Santilli del Foro di Milano presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano via Santa Radegonda n. 16, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Milano n. 2024/8317 del 12.12.2024
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. in persona del Ministro pro-tempore, - Controparte_1 P.IVA_1
, con l'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1 Milano- è ex lege domiciliato
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 20 e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione 3° Civile, il 13.8.2017, nella causa civile n. 7037/2016 R.G., in materia di protezione internazionale
Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti e dei fondati motivi per ritenere che nel corso del rientro nel Paese di origine correrebbe un rischio di subire un grave danno come definito dall'art 14 lett C) dlgs 251/07 per l'effetto riconoscere in capo all'appellante lo status di persona cui è concordata la protezione sussidiaria;
in via subordinata: accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di inespellibilità di cui all'art 19 dlgs 286/1998, comma 1 e dei gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art 32 dlgs 251/07, per l'effetto annullare il provvedimento di diniego della per carenza di Controparte_2 motivazione e accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a beneficiare della protezione umanitaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via ulteriormente subordinata: ove ne ricorrano i presupposti, un permesso per casi speciali come introdotto dal D.L n.113 del 4 ottobre 2018 e come modificato dal D.L 21 ottobre 2020 n.130; con vittoria di spese.
In ogni caso, essendo parte ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da delibera depositata in atti, liquidare i compensi professionali sia per il giudizio in Cassazione sia per la fase di riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Brescia, nonché per la fase di riassunzione dinnanzi alla
Corte di Appello di Milano, da cui la decisione di rinvio di cui oggi è atto di riassunzione”
Il P.G ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in riferimento alla domanda di permesso di soggiorno per casi speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Ricorso in Riassunzione iscritto a ruolo il 4.12.2024 il sig. nato in Parte_1
Bangladesh il 1.1.1991 ha proposto impugnazione avverso Ordinanza del Tribunale Brescia Rg
7037/2016 del 13.8.2017 che aveva rigettato la domanda di status di rifugiato, protezione sussidiaria e pagina 2 di 20 umanitaria ex art 5 co.6 Dlgs 286/1998 di cui al decreto di rigetto della Comm. Territoriale di Brescia
n. MN0000814 notificato dalla Questura di Mantova in data 23.3.2016.
Avverso l'Ordinanza de qua la Corte di Appello di Brescia rigettava l'appello promosso da
[...] con sentenza 1610/2019, rilevando come l'appellante non avesse preso posizione sulla Parte_1 motivazione su cui si fondava la sentenza del Tribunale relativa alla sua inattendibilità che travolgeva sia la sua domanda di protezione sussidiaria ex art 14 lettere a e b dlgs 251/2007 e sia la domanda di protezione sussidiaria, mentre in relazione alla protezione sussidiaria di cui all'art 14 lett c) l'appellante proveniva dalla città di Feni che, benchè al confine con l'India, zona interessata da recenti tensioni, non si trovava in una situazione di conflitto armato conclamato;
quanto alla domanda di protezione umanitaria non aveva fornito documentazione lavorativa nel grado sicché andava preferita la situazione nel Paese d'origine ove aveva lavorato e dove aveva ancori rapporti familiari significativi. proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art 14 lett c dlgs Parte_1
251/07 e 8 co.3 dlgs 25/2008 per violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria da parte dell'organo giudicante, in mancanza di consultazione delle fonti ufficiali per escludere ai fini della protezione richiesta, che prescinde dalla credibilità, una situazione di violenza indiscriminata e conflitto armato nella sua zona di provenienza e con il secondo motivo per violazione dell'art 5 co 6 dlgs 286/98 per erronea esclusione di una situazione di vulnerabilità in assenza di alcuna valutazione comparativa tra la propria situazione attuale di integrazione sociale in Italia e il Paese di provenienza senza consultazione di alcuna fonte ufficiale né valutazione delle risultanze del rapporto
[...]
CP_3
La Corte di Cassazione con ordinanza 34322/2021 pubblicata il 15.11.2021 ha accolto il ricorso cassando la pronuncia con rinvio alla Corte di Appello di Milano, evidenziando che nella sentenza della
Corte di Appello non erano evidenziate le COI aggiornate e nondimeno che si era escluso apoditticamente l'esistenza di un conflitto armato benchè la città di provenienza di parte istante risulti interessata da recenti tensioni, come da generica fonte non ufficiale www.worldvision.it/crisi/politica/bangladesh/news; motivo assorbito per la protezione umanitaria;
la
Corte di Appello ha violato il dovere di cooperazione istruttoria.
Parte riassumeva la causa RG 151/2022 avanti alla Corte di Appello di Brescia con atto di Pt_1 citazione notificato il 14.2.2022, chiedendo la protezione sussidiaria ex art 14 lett c) dlgs 251/2007 evidenziando il costante peggioramento della situazione della sicurezza in Bangladesh (il governo adotta misure repressive, numerosi episodi di violenza, poca libertà e non vi è la possibilità di manifestare il proprio pensiero;
manca la struttura sanitaria atta ad affrontare la pandemia Covid); lui è ben integrato in Italia, ha sempre lavorato e abita a San Benedetto Po e chiede anche la protezione umanitaria.
Nel corso del giudizio di appello la Corte d'Appello di Brescia sollevava la questione di competenza territoriale, considerato che la Corte di Cassazione aveva rinviato alla Corte di Appello di Milano;
seguivano una serie di rinvii richiesti dalla difesa per aver proposto alla Corte di Cassazione ricorso per pagina 3 di 20 correzione di errore materiale, ricorso poi rigettato e poichè la parte, che lavorava regolarmente con contratti di lavoro determinato aveva richiesto alla Questura la protezione speciale, che veniva rigettata e la stessa aveva presentato opposizione al Tribunale di Brescia con udienza fissata al 23.9.2024.
La Corte di Appello di Brescia con ordinanza del 5.11.2024 dichiarava la propria incompetenza funzionale nel giudizio di riassunzione, essendo competente la Corte di Appello di Milano avanti la quale il giudizio andava riassunto entro il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della ordinanza.
La causa è stata riassunta da avanti la Corte di Appello di Milano con ricorso Parte_1 iscritto a ruolo il 4.12.2024 e notificato al il 20.12.2024 unitamente al decreto di fissazione CP_1 udienza.
Parte appellante, richiamando i principi fissati nell'Ordinanza di rinvio, allega:
di essere arrivato in Italia nel 2015 ed essere fuggito dal Paese per aggressioni e minacce subite per mano della famiglia dello zio paterno a seguito di una faida sorta a causa di possedimenti terrieri contesi (lo zio con i cugini li picchiarono ferocemente e assoldavano sicari per ucciderli nel 2013); suo padre tentava di presentare denuncia che la polizia non accoglieva perché non avevano sufficienti soldi;
lo zio e i cugini sporgevano denuncia contro di lui asserendo che aveva violentato una cugina;
lui si nascondeva a Feni per un anno e la Polizia non lo ha trovato ma ha imprigionato suo padre, il quale una volta libero ha aiutato il figlio a fuggire via dal Paese;
in Italia ha sempre lavorato (ha prodotto documentazione avanti la Corte di Appello di Brescia per gli anni 2019-2020-2021 ed estratto CP_ contributivo dal 2016 al 2022); vive con regolare ospitalità a San Benedetto Po;
un rimpatrio costituirebbe violazione dell'art 8 CEDU per violazione al diritto alla vita privata;
lavora e vi è la dichiarazione del datore di lavoro a tempo determinato del 30.8.2024 e Mod Lav DAL 21.2.2024 al
15.11.2024; buste paga 2024 € 354 circa;
CUD 2024 € 4.786,71; CUD 2023 Euro 5.685,69.
Chiede la protezione sussidiara ex art 14 lett C) dlgs 251/07 e in via subordinata, ex art 19 co.1 dlgs
286/98 dichiararsi l'inespellibilità per gravi motivi di carattere umanitario, di cui all'art 32 dlgs 251/07, accertarsi il diritto alla protezione umanitaria;
in via ulteriormente subordinata la protezione speciale ex
DL 113/2018 come modificato dal DL 130/2020;
chiede la liquidazione dei compensi di patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di legittimità, per quello avanti la Corte di Appello di Brescia e per il presente avanti la Corte di Appello di Milano.
Il , a cui è stato notificato in data 20.12.2024 il ricorso introduttivo unitamente al Controparte_1 decreto di fissazione udienza non si è costituito.
Parte appellante ha depositato in data 17.2.2025 Nota di Trattazione scritta con cui ha richiamato le proprie conclusioni.
pagina 4 di 20 All'udienza del 20.2.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta in forza di decreto di questo Corte del 18.12.2024, verificato il deposito da parte dell'appellante della Nota di Trattazione, la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La Corte dichiara la contumacia del , non costituito, a cui sono stati notificati il Controparte_1
ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione udienza avanti questa Corte in data 20.12.2024.
Preliminarmente la Corte accerta l'ammissibilità di codesto procedimento in riassunzione, stante la produzione da parte dell'appellante della copia conforme dell'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione rilasciata dalla competente Cancelleria in data 5.6.2023, in ottemperanza al disposto di cui all'art 394 cpc.
Nel merito, la Corte, riportandosi ai principi di diritto esposti dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio 29.9.2021, provvedimento presupposto del presente procedimento, ritiene l'appello fondato nei limiti che seguono.
Nel caso di specie, in applicazione del dovere di cooperazione istruttoria ex art 8 co.3 dlsg 25/2008, la valutazione, che prescinde dalla credibilità di parte istante, deve procedere sulla rivalutazione della domanda di protezione sussidiaria ex art 14 lett.C) dlgs 251/07 e sulla domanda di protezione umanitaria ex art 5 co.6 dlgs 286/1998 in applicazione del principio fissato dalla Corte di Cassazione
con l'Ordinanza di Rinvio, senza la disamina della domanda di protezione internazionale formulata dall'appellante, in quanto la parte ora appellante in riassunzione nella fase di legittimità non ha impugnato il rigetto della svolta domanda di status di rifugiato.
L'art 14 dlgs 251/07 recita: “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati
danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di
pagina 5 di 20 pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la
minaccia grave individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata
in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”
Quanto alla domanda di protezione sussidiaria ex art 14 lett C dlgs 251/07 si osserva quanto segue.
La Repubblica Popolare del Bangladesh, con 180 milioni di abitanti è una delle democrazie più grandi del mondo. Malgrado il passato sia stato segnato da colpi di stato e dittature militari, il Paese ha mantenuto nel complesso un percorso di sviluppo socio-economico e di ampliamento dei diritti civili e politici. Negli ultimi anni si registra un crescente autoritarismo del Governo della Primo Ministro
HE (da oltre 15 anni ininterrottamente al potere) e una accentuata polarizzazione del quadro Per_1 politico, con le forze di opposizione che rifiutano di partecipare alla competizione elettorale. Il Paese è una Repubblica parlamentare caratterizzata da un sistema legale misto, basato sulla common law e sul diritto islamico. Il potere legislativo è detenuto da un parlamento unicamerale ( ) Persona_2 composto da 300 rappresentanti, eletti a suffragio universale, cui si aggiungono 50 parlamentari donna eletti proporzionalmente dai partiti rappresentati in Parlamento. La Costituzione, adottata nel 1972, è basata sul principio della divisione dei poteri. Il Bangladesh aderisce a strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona, come il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (con riserve) e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 (con riserve). Si sottolinea tuttavia la mancata adesione del Paese alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951. Il
Bangladesh è caratterizzato da una fortissima pressione migratoria dovuta alla sovrappopolazione e alla ridotta superficie. La pressione migratoria si dirige in particolare verso l'Italia, dove risiede la più numerosa collettività bangladese nell'Europa continentale. L'UE ha concordato con il Bangladesh le standard operating procedures (SOP) per il rimpatrio degli irregolari, che al loro rientro sono assistiti nella loro reintegrazione in base al programma “PROTTASHA” realizzato da OIM con fondi UE e supporto delle Autorità.
Secondo qualificati organismi internazionali, l'applicazione della legge in Bangladesh avviene in un contesto caratterizzato da opacità. In particolare, l'allora Controparte_5 oggi nel suo ultimo rapporto sul Paese, osserva che “la Controparte_6 scarsa indipendenza della magistratura è tra i principali problemi del Bangladesh. […] Un gran numero di problemi pregiudica il sistema giudiziario del Paese, in particolare la corruzione, l'interferenza politica e un sostanzioso arretrato di casi”. La corruzione è un fenomeno diffuso. Nell'indice di percezione della corruzione del 2023 di Transparency International, che ha collocato 180 Paesi su una scala da 0 (“altamente corrotto”) a 100 (“molto pulito”), il Bangladesh ha ottenuto 24 punti. Il Country
Report 2023 sul Bangladesh del think tank statunitense Freedom House considera il Bangladesh un regime ibrido (c.d. partly free country).
pagina 6 di 20 Il quadro politico è caratterizzato da una profonda frattura tra il partito di governo (Awami League) e i partiti di opposizione (fra i quali il Bangladeshi National Party – BNP – e il partito di ispirazione islamica Jamaat). La Primo Ministro HE HA, figlia del “padre dell'indipendenza” del Bangladesh (HE IB RA ) governa ininterrottamente il Paese da oltre15 Persona_3 anni. Dopo violente tensioni pre-elettorali, le elezioni del gennaio 2024 si sono tenute senza particolari Contr disordini, ma il principale partito di opposizione, ha boicottato le urne e denunciato irregolarità del processo elettorale. In un contesto di bassa affluenza e assenza dei partiti di opposizione il partito di governo ha ottenuto la quasi totalità dei seggi. L'Unione Europea ha preso nota del risultato delle elezioni incoraggiando tutti gli attori a rispettare il pluralismo politico, I valori democratici e gli standard internazionali in materia di diritti umani. In via generale non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Si segnala un graduale restringimento della libertà d'espressione e degli spazi di dissenso. Non risulta un flusso di oppositori politici diretto in Italia, che resta meta privilegiata dei migranti economici bangladesi, i quali una volta entrati nel territorio nazionale utilizzano spesso la richiesta di asilo in maniera strumentale per cercare di rimanere nel nostro Paese, come confermato dal basso numero di protezioni accordate rispetto all'alto numero di richiedenti asilo. Lo stesso trend si registra, ancorché con numeri inferiori in termini assoluti, anche negli altri Paesi della UE. Un provvedimento del 2018, il Digital Security Act (DSA), ufficialmente finalizzato a garantire la sicurezza informatica e a prevenire il crimine informatico, ha permesso ulteriori limitazioni della libertà di espressione e di informazione, colpendo specialmente i membri dei partiti di opposizione e I dissidenti. Nonostante nel 2023 il suddetto atto sia stato emendato nel Cyber Security Act (CSA), seguendo diverse raccomandazioni pervenute dalla comunità internazionale (inclusa l'UnioneEuropea), permangono ancora preoccupazioni circa la natura restrittiva delle libertà fondamentali del testo.
Membro del Consiglio Diritti Umani per il triennio 2023-2025, il Bangladesh è stato sottoposto a review periodica nel novembre 2023. Sono state formulate 301 raccomandazioni di cui il Governo ne ha accolte 211. Il rapporto conclusivo della review fa stato dei progressi e delle criticità esistenti. Le discriminazioni e le violenze di genere sono diffuse. Si registrano atti discriminatori anche nei confronti della minoranza LGBTQI dato che il codice penale considera illegale l'omosessualità (art. 377) offrendo la possibilità per le forze di polizia di attuare azioni intimidatorie e repressive. Per quanto riguarda i diritti del lavoro, si segnalano l'esteso impiego di lavoro minorile e/o forzato e la precarietà degli standard di sicurezza sul luogo di lavoro (in particolare nel trainante settore tessile).
Nel 2019 alcune centrali sindacali internazionali hanno presentato una doglianza ex art. 26 dello
Statuto dell'ILO sul rispetto da parte del Bangladesh delle convenzioni fondamentali n. 81 (libertà di associazione), 87 (diritto di organizzazione sindacale e negoziazione collettiva) e 98 (ispezioni sul lavoro). In risposta alla doglianza, il Governo del Bangladesh nel 2021 ha presentato una roadmap con una serie di impegni solo in parte realizzati. Il Governing Body dell'ILO ha esaminato la situazione nel
2 marzo 2024 rinviando ad un nuovo esame a novembre 2024. L'UE ha esortato il Governo in tale occasione a mantenere i propri impegni.
pagina 7 di 20 Si richiama quanto segnalato dal DFAT – Australian Government, Department of Foreign Affairs and
Trade, secondo cui sussistono in Bangladesh forme di schiavitù per debiti derivanti dall'usura (debt bondage). Si richiama inoltre quanto segnalato dall' Controparte_8
[...]
secondo cui la comunità di confessione sciita ismailita, pratica le MGF.
[...] Persona_4
Particolarmente grave è il fenomeno delle sparizioni forzate e delle esecuzioni extra-giudiziali. Molto criticato è l'operato del un'unità anticrimine e antiterrorismo interforze Controparte_9
fondata nel 2004, i cui membri si sarebbero resi responsabili di atti di tortura, sparizioni forzate e
Contr omicidi extra-giudiziali a partire dal 2018. Secondo la , potrebbero essere oltre 300 le persone
Contr
“sparite” dal 2009 sotto la custodia del
Il 10 dicembre 2021, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti Umani, l'Amministrazione
Biden
ha adottato un pacchetto di sanzioni nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili di violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani, tra cui sette alti ufficiali del RAB, incluso il Capo della polizia.
Bangladesh non è coinvolto in alcun confitto armato internazionale. Per quanto riguarda i conflitti interni, si segnala la situazione delle Chittagong Hills Tract, al confine con India e Myanmar, dove risiedono minoranze cristiane e buddiste che aspirano ad ottenere maggiore autonomia. Un accordo di pace è stato siglato ma è implementato solo in parte. La regione è sottoposta a misure speciali di controllo militare.
Contro le persecuzioni ed i maltrattamenti, mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate è possibile sporgere denuncia alle forze dell'ordine e chiedere soddisfazione per via giudiziaria in caso di abuso e discriminazione. L'applicazione concreta delle norme esistenti risente del clima di diffusa corruzione, del crescente autoritarismo e di fattori culturali. Nei fatti spesso gli abusi restano impuniti e si registrano casi di intimidazione. Oltre alle già citate criticità che caratterizzano il sistema giudiziario bangladese, va segnalato che gli organi chiamati a vigilare sul rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, e in particolare la Commissione Nazionale per i Diritti Umani, la
Commissione Elettorale e la Commissione Anticorruzione, hanno dimostrato una limitata capacità di incidere sull'effettiva fruizione di tali diritti, rivelandosi manipolabili dal governo.
I casi in cui si riscontra un effettivo bisogno di protezione internazionale sono principalmente legati all'appartenenza alla comunità LGBTQI+, alle vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni pagina 8 di 20 genitali femminili, alle minoranze etniche e religiose, alle persone accusate di crimini di natura politica e ai condannati a morte. Si segnala anche il crescente fenomeno degli sfollati “climatici”, costretti ad abbandonare le proprie case a seguito di eventi climatici estremi.
Fonti consultate: - “Bangladesh: Guarantee access to health care and fair trial Controparte_3 rights to detained former ME IN EG , pubblicato il 19/12/2019: Bangladesh: Persona_5
Guarantee Access to Health Care and Fair Trial Rights to Detained Former ME IN EG
(amnesty.org) ; “Bangladesh: End political prosecution of rights leaders: 10 years of Persona_5
reprisals against Odhikar officials for documenting violations”, pubblicato il 10/08/2023:
Bangladesh: End political prosecution of rights leaders: 10 years of reprisals against Odhikar officials for documenting violations - ; “Bangladesh: Government must Controparte_3
remove draconian provisions from the Draft Cyber Security Act”, pubblicato il 31/08/2023:
Bangladesh: Government must remove draconian provisions from the Draft Cyber Security Act -
; “Bangladesh: Stop weaponizing labour law to harass Nobel Laureate Controparte_3
, pubblicato il 18/09/2023: Bangladesh: Stop weaponizing labour law to harass Persona_6
Nobel Laureate - Persona_6 Controparte_3
- BBC News: “Bangladesh elite police to hang for murders”, pubblicato il 16/01/2017:
https://www.bbc.com/news/world-asia-38634227- DFAT – Australian Government, Department of
Foreign Affairs and Trade, DFAT Country
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https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-reportbangladesh.pdf
- Dhaka Tribune: “BNP: Democracy-loving people won as almost all voters boycotted polls”,
pubblicato il 7/01/2024: BNP: Democracy-loving people won as almost all voters boycotted polls
(dhakatribune.com) ; “27 boycott polls alleging rigging, irregularities”, pubblicato il 08/01/2024:
27 boycott polls alleging rigging, irregularities (dhakatribune.com)
- Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America: “The United States Promotes Accountability for
Human Rights Violations and Abuses”, pubblicato il 10/12/2021: The United States Promotes
Accountability for Human Rights Violations and Abuses - United States Department of State
pagina 9 di 20 - Equaldex: scheda “LGBT rights in Bangladesh”, consultata il 22/03/2024 https://www.equaldex.com/region/bangladesh
- Freedom House: Freedom in The World 2023, Country Report, consultato il 22/03/2024:
Bangladesh: Freedom in the World 2023 Country Report | Freedom House
- Human Rights Watch: World Report 2024, Country Report, consultato il 22/03/2024: World Report
2024: Bangladesh | Human Rights Watch (hrw.org)
- Odhikar: Report annuale sui diritti umani in Bangladesh - 2021, pubblicato il 31/01/2022:
AnnualHR-Report-2021_English.pdf (odhikar.org) ; Report annuale sui diritti umani in Bangladesh
- 2023, pubblicato il 04/01/2024: AHRR-2023_Odhikar_English_Final.pdf
- The Daily Star: “Desperate for a home away from home”, pubblicato il 21/03/2024: Bangladeshis
Seeking Asylum in Europe | Desperate for a home away from home (thedailystar.net)
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Transparency.org
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- Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite: Universal Periodic Review, 14 novembre 2023:
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/bd-index
- Consiglio dell'Unione Europea: “Bangladesh: Statement by the High Representative on behalf of the European Union on the parliamentary elections”, pubblicato il 09/01/2024: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/09/bangladesh- statementby-the- high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-parliamentary- elections/
- EASO/EUAA: Country of Origin Information Report, pubblicato nel 09/2017:
1226_1514469257_bangladesh-country-overview-december-2017.pdf (ecoi.net) ; Applying the
Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure, pubblicato nel 12/2022: Applying the Concept
of Safe Countries in the Asylum Procedure (europa.eu) ; Asylum Report, pubblicato nel 07/2023:
Asylum report 2023 - Publications Office of the EU (europa.eu)
- e : “ILO Governing Body, 350th session - Report by the Government of Bangladesh CP_11 CP_12 on pagina 10 di 20 progress made on the implementation of the road map taken to address all outstanding issues mentioned in the article 26 complaint - EU Statement”, pubblicato il 13/03/2024: ILO Governing Body,
350th session - Report by the Government of Bangladesh on progress made on theimplementation of the road map taken to address all outstanding issues mentioned in the article 26 complaint - EU
Statement | (europa.eu) CP_11
Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art.
2-bis del d. lgs. n. 25/2018, il
Bangladesh può essere considerato come un Paese sicuro e, pertanto, la vicenda rappresentata da parte ricorrente, inficiata da inattendibilità ma in ogni caso da ricondursi ad una faida familiare, in riferimento alle condizioni del Paese di origine rappresentate non può costituire presupposto di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14 lett C) dlgs 251/07.
QUANTO AL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE UMANITARIA ovvero della protezione speciale come ridisciplinata attraverso il decreto legge 21.10.2020 n.130 (convertito con L. 18.12.2020
n. 173).
Il decreto legge citato all'art 1 co.1 lett a) ha modificato l'art 19 comma 1.1. del dlgs 286/1998 con le seguenti disposizioni:
“non sono ammessi al respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5 co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza in tale Stato di violazione sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi al respingimento o espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione alla salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28.7.1951, resa esecutiva dalla L. 722/1954 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese di origine”
Con riguardo alla seconda fattispecie afferente alla valutazione della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, si ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della precedente protezione umanitaria di cui all'art 5 co.6 dlgs 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di all'art 1 co.1 lett b) n.2 del DL pagina 11 di 20
4.10.2018 n.113, convertito in L.
1.12.2018 n.132 e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito dalla Costituzione (tra cui Cass Civ sez I 13.10.2020 n. 22057).
Anche la introdotta successiva riforma dell'art 19 citato con il DL 20/2023 prevede il divieto di respingimento per il pericolo di essere sottoposto a persecuzioni per motivi personali o sociali, dando ancora una volta una continuità normativa seppur indiretta alla tutela del rispetto della vita privata e familiare, come sancito dal comma soppresso.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ed ora protezione speciale è misura di natura residuale concedibile previa valutazione di fattori che potrebbero esporre parte istante a rischi apprezzabili, come situazione di grave instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali, da accertare anche in rapporto alla vulnerabilità personale del soggetto con particolare riferimento alle condizioni di salute, all'età, all'inserimento sociale ed altro, in conformità alla Ordinanza della Corte di Cassazione VI Sez. n. 15466/2014 “..si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del Giudice di merito dell'esistenza di situazioni di
“vulnerabilità” non rientranti nelle misure tipiche o perchè aventi il carattere della temporaneità o perchè vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perchè intrinsecatamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzato da una esigenza qualificabile come umanitaria”.
L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata dalla importante pronunzia della
Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: “…I 'seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n.
5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle
pagina 12 di 20 condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche…”.
Con riferimento alla necessità di una comparazione tra diversi aspetti del caso concreto, al fine del riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria ora protezione speciale la Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “…il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili…La condizione di
'vulnerabilità' può…avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condure un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa…” .
In conclusione, la “vulnerabilità” può derivare “…da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale”, pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero “può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute…oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti di impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)…La ratio della protezione umanitaria ora protezione speciale rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità…E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile
pagina 13 di 20 sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituicono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.).
Parte ricorrente è giunto in Italia all'età di anni 14 nel 2015, ove ha sempre lavorato (ha prodotto documentazione avanti la Corte di Appello di Brescia per gli anni 2019-2020-2021 ed estratto
CP_ contributivo dal 2016 al 2022); vive con regolare ospitalità a San Benedetto Po;
vi è la dichiarazione del datore di lavoro di assunzione a tempo determinato del 30.8.2024 e Mod Lav DAL
21.2.2024 al 15.11.2024; buste paga 2024 € 354 circa;
CUD 2024 € 4.786,71; CUD 2023 € 5.685,69.
Risulta pertanto documentato l'impegno profuso dal ricorrente nel suo processo di integrazione nel nostro Paese ove ha trovato un lavoro dignitosamente redditizio e tale circostanza deve essere associata alla valutazione della condizione di criticità socio-politica in essere in Bangladesh, ove la condizione della popolazione è ridotta alla miseria, con difficoltà di accedere alla protezione da parte dello Stato stante la dilagante corruzione.
In virtù delle norme di cui all'art 3 dlgs 251/07 e agli artt 8 co.3 e 27 co.1 bis dlgs 25/2008, attuative delle Direttive 2005/85/CE e 2004/83/CE nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono rilievo l'onere probatorio attenuato del richiedente e il potere-dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudicante correlato a fatti e circostanze purché dedotti e/o allegati da parte ricorrente, in quanto l'onere probatorio attenuato non coincide con l'onere di allegazione attenuato (Cass. N. 13088/2019).
La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire in applicazione degli indicatori di credibilità soggettiva previsti dall'art 3 co.5 dlgs 251/2007, dovendo il
Giudice sottoporle ad un controllo di coerenza interna, sulla base della specificità del rapporto e della sufficienza dei dettagli, di coerenza esterna sulla base di conferme date da testimoni e apporto probatorio in genere, nonché sulla base dell'accertamento di una credibilità razionale ovvero della plausibilità del racconto offerto e, in via residuale, permanendo incertezza, in applicazione del principio del beneficio del dubbio, essendo oggetto di giudizio la persona con i suoi diritti fondamenti di essere umano.
pagina 14 di 20 Nel caso specifico parte ora appellante ha allegato a fondamento della sua domanda la vicenda della faida familiare e tali allegazioni, che presentano una connotazione non dettagliata e di non attendibilità,
vanno comunque considerate in ragione della sua giovane età e del suo radicamento sul territorio italiano, da valutarsi in comparazione all'attuale situazione dello Stato del Bangladesh.
Secondo la Cassazione SSUU n. 24413 /2021: "La disciplina della protezione umanitaria antecedente
al d.l. 4 ottobre 2018 n. 113, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, qualifica tale forma di protezione (complementare rispetto alla c.d. protezione
internazionale) come un « catalogo aperto », legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus
persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psico-fisica del richiedente.
Trattandosi di cause non normativamente tipizzate, le situazioni dei soggetti vulnerabili vanno protette
alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali. In particolare, la Corte ha ritenuto che, ai fini
del riconoscimento della protezione, occorra operare una valutazione comparativa della situazione del
richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia con la situazione
soggettiva ed oggettiva in cui il medesimo si troverebbe rientrando nel Paese d'origine, senza che
abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente
considerato. I seri motivi di carattere umanitario che giustificano il riconoscimento della protezione
possono infatti riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed
incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che
costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. Il focus della comparazione va pertanto
centrato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, come definito soprattutto dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in connessione con gli articoli 2 e 3 della
Costituzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, infatti, chiarito che tutti i rapporti sociali tra
gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono costituiscono parte integrante
pagina 15 di 20 della nozione di « vita privata » ai sensi dell'art.
8. Pertanto, indipendentemente dall'esistenza di una «
vita familiare », l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo
diritto al rispetto della sua vita privata. La valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di
rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine
deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di
origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver
raggiunto nel tessuto sociale italiano. Ne deriva che situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali
di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione
umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per
contro, in presenza di tale apprezzabile livello di integrazione, saranno le condizioni oggettive e
soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore. In tale ipotesi,
qualora il ritorno nel Paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di
vita privata e/o familiare, tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU, sussisterà
un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per
riconoscere il permesso di soggiorno".
Ancora la Corte di Cassazione con sentenza n.41778/2021 ha stabilito che la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine prescinde dal giudizio di credibilità del richiedente asilo, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla posizione individuale.
Da quanto si rileva dalle pubblicazioni presenti sui siti web sopra riportati risulta che la situazione economica in Bangladesh sia di significativa povertà per la popolazione tanto da determinare il considerevole flusso migratorio. Nel caso di specie, il richiedente ha provato in giudizio un accettabile livello di integrazione nel tessuto socioeconomico data dalla regolarità. Egli pertanto ha realizzato un pagina 16 di 20 grado adeguato di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e lavorativa, facendolo tornare ove manca da ormai 10 anni, circostanza che lo esporrebbe ad una particolare vulnerabilità, non avendo ivi familiari e considerato il livello di grande povertà generalizzata e degrado economico ivi sussistente.
La Corte di Appello adita, pertanto, in applicazione dei principi di diritto fissati dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza di rinvio de qua, dichiara la sussistenza in capo all'appellante del diritto di ottenere la protezione speciale di cui all'art 19 co. 1.1., 1.2 dlgs 286/1998 nel testo posteriore alla novella di cui all'art 1 co.1 lett e) nn. 1 e 2 del dl 130/2020 convertito in L. 173/2020.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, co. 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di pagina 17 di 20 violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine». Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex
art. 117, co. 1, Cost. (artt. 19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023
(cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento, iscritto a ruolo avanti al Tribunale di Brescia in data 22.4.2016 pendeva alla data dell'11 marzo 2023 e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel
2020.
La Corte deve provvedere, in quanto giudice di secondo grado, in caso di riforma della sentenza impugnata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla
Suprema Corte come infra riportato:
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito
adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito
tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini
della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma
pagina 18 di 20 della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo
della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
Stante l'accoglimento del proposto appello e le particolari ragioni poste a sostegno della domanda da parte appellante, ivi compresa la documentazione del proprio consolidamento di integrazione in Italia
pervenuta solo in questo grado di giudizio, nonchè la mancata costituzione del in Controparte_1
tutti i gradi giudizio, la Corte ritiene sussistere giustificati motivi per provvedere alla integrale compensazione delle spese di lite ex art 92 cpc, ivi compresa quella della fase di legittimità avanti la
Corte di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, il 13.8.2017 nella causa civile n. Parte_1
7037/2016 R.G., in parziale accoglimento dell'appello così dispone:
1. dichiara la sussistenza per il sig. nato in [...] il [...] il diritto ad Parte_2
ottenere il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art 19 co. 1.1., 1.2 dlgs 286/1998 nel testo posteriore alla novella di cui all'art 1 co.1 lett e) nn. 1 e 2 del dl 130/2020 convertito in L. 173/2020;
ordina la trasmissione degli atti alla Questura del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio al medesimo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art 32 co.3 dlgs 25/2008 e 6,
co.1 bis lett a) del dlgs 286/1998 di durata biennale rinnovabile previo parere della CP_2
e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
[...]
2. dichiara la compensazione delle spese per tutte le fasi del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Anna Maria Pizzi
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