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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 23083/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 25/06/2024, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 3/12/2024
, discussa nella Camera di Consiglio del 4//12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. BOSCHI DAVIDE e dall'avv. MUNARI NICOLETTA VIA MURATORI, 26 20135
MILANO; con studio in VIA MURATORI, 26 20135 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(EGITTO ) il 15/04/1993 ,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
4.1.2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, per i fatti e i titoli di cui al presente atto e alla documentazione prodotta, così
GIUDICARE pronunciare lo scioglimento contenzioso del matrimonio civile contratto dai Signori e Parte_1
contratto a Milano il 31/07/2018 annotato nel Registro Controparte_1 dell'Ufficio Stato Civile del Comune di Milano (Anno 2018 Numero 1087 Registro 01 Parte 1 Serie), ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano. Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché con ogni e più vasta riserva istruttoria. Salvis juribus”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in MILANO il 31/07/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 2018 , n. 1087, Reg. 01, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli, con sentenza n.624/23 del 27.4.2023, pubblicata il 29.4.2023 e passata in giudicato, il Tribunale di
Busto Arsizio, nella contumacia del resistente, ha pronunciato la separazione giudiziale delle parti, con ricorso depositato il 25.6.2024 ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del Parte_1
matrimonio, il resistente è rimasto contumace, pagina 2 di 4 all'udienza di prima comparizione del 3.12.2024 è comparsa la sola ricorrente insistendo nella domanda ed il Giudice Delegato ha posto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio davanti al quale la causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 4.12.2024
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art 3 I co.lett.a) Regolamento UE n.2019/1111 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art 8 del regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n . 624/23 del 27.4.2023, pubblicata il 29.4.2023 e passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 25.6.2024 e l'udienza presidenziale è stata tenuta il 19.4.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sullo status le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
che hanno contratto matrimonio Controparte_1
pagina 3 di 4 civile in MILANO il 31/07/2018 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 2018 al Numero 1087 Registro 01 Parte 1 Serie
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Dichiara irripetibili le spese di lite
Milano 4/12/2024
Il Presidente est. Dott. Susanna Terni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 25/06/2024, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 3/12/2024
, discussa nella Camera di Consiglio del 4//12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. BOSCHI DAVIDE e dall'avv. MUNARI NICOLETTA VIA MURATORI, 26 20135
MILANO; con studio in VIA MURATORI, 26 20135 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(EGITTO ) il 15/04/1993 ,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
4.1.2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, per i fatti e i titoli di cui al presente atto e alla documentazione prodotta, così
GIUDICARE pronunciare lo scioglimento contenzioso del matrimonio civile contratto dai Signori e Parte_1
contratto a Milano il 31/07/2018 annotato nel Registro Controparte_1 dell'Ufficio Stato Civile del Comune di Milano (Anno 2018 Numero 1087 Registro 01 Parte 1 Serie), ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano. Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché con ogni e più vasta riserva istruttoria. Salvis juribus”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in MILANO il 31/07/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 2018 , n. 1087, Reg. 01, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli, con sentenza n.624/23 del 27.4.2023, pubblicata il 29.4.2023 e passata in giudicato, il Tribunale di
Busto Arsizio, nella contumacia del resistente, ha pronunciato la separazione giudiziale delle parti, con ricorso depositato il 25.6.2024 ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del Parte_1
matrimonio, il resistente è rimasto contumace, pagina 2 di 4 all'udienza di prima comparizione del 3.12.2024 è comparsa la sola ricorrente insistendo nella domanda ed il Giudice Delegato ha posto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio davanti al quale la causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 4.12.2024
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art 3 I co.lett.a) Regolamento UE n.2019/1111 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art 8 del regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n . 624/23 del 27.4.2023, pubblicata il 29.4.2023 e passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 25.6.2024 e l'udienza presidenziale è stata tenuta il 19.4.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sullo status le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
che hanno contratto matrimonio Controparte_1
pagina 3 di 4 civile in MILANO il 31/07/2018 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 2018 al Numero 1087 Registro 01 Parte 1 Serie
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Dichiara irripetibili le spese di lite
Milano 4/12/2024
Il Presidente est. Dott. Susanna Terni
pagina 4 di 4